Un recente decreto del Tribunale di Milano sez. IX Civile del 27 Novembre ha affrontato il tema della Mensa scolastica da intendere come servizio ordinario e quindi obbligatoriamente da inserire all'interno delle voci previste dall'assegno di mantenimento, stante, appunto, la loro non straordinarietà
In particolare il Giudice estensore ha ritenuto del tutto infondate le doglianze della ricorrente in ordine al fatto che il padre non abbia mai ritenuto di pagare le rette per le scuole private dei figli né i buoni pasto, atteso che nessun dubbio può esservi sul carattere ordinario di dette spese e sulla loro inclusione nel concordato ammontare dell"assegno periodico.
Infatti già al tempo i figli erano inseriti in istituto privato (o, almeno, non risulta che così non fosse e che ragioni eccezionali e sopravvenute abbiano consigliato questa scelta dopo il 2010), mentre è pacifico, anche per costante orientamento giurisprudenziale, che la mensa scolastica non riveste alcuna connotazione straordinaria, essendo solo una modalità sostitutiva della voce "vitto" domestico già compresa in qualsiasi assegno mensile.