E' stato deciso che la sottoscrizione apposta dal difensore in calce al mandato, con la quale lo stesso certifichi l'autenticità della firma del mandante, possa esser sufficiente per conseguire anche l'ulteriore scopo di sottoscrizione dell'atto cui il mandato inerisce:
“.....la mancanza della sottoscrizione del difensore nella citazione o nel ricorso introduttivo del giudizio, a norma dell'art. 125, comma 1, c.p.c., non determina la nullità dell'atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, quando la sua provenienza da un difensore provvisto di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, come il conferimento della procura alle liti, perché in tale caso la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto.....”.
Cassazione civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8042 - Cassa Giud. pace Pescara 29 maggio 2002 n. 600 - Taglieri c. D'Amore Giust. Civ. 2007, 7-8 1719 – conforme – Cass. 23 marzo 2005, n. 6225 e Cass. 22 novembre 2004, n. 22025.
Più precisamente, in tema di forma della domanda d'ingiunzione (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), in ordine alla quale l'art. 638 del codice di procedura civile prescrive che il ricorso contenga i requisiti indicati nell'art. 125 del codice medesimo (e, quindi, che esso sia sottoscritto: dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto; un tanto non avviene quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso:
“.....emerge, peraltro, dall'esame diretto degli atti, ai quali è possibile accedere essendo denunciato un vizio in procedendo, che a margine del predetto ricorso per decreto ingiuntivo è stata apposta la procura alle liti, conferita dal T., titolare della ditta Fabs Graphic Design, agli avvocati Paolo Salce e Lucio Saloe, e che questi ultimi hanno certificato l'autografia della sottoscrizione del T. medesimo. Dovendo la domanda d'ingiunzione proporsi, secondo quanto prescrive l'art. 638 c.p.c., con ricorso contenente i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c., questo deve essere sottoscritto: dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Se la sottoscrizione manca, il ricorso è da considerarsi privo di quell'unico elemento formale al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore: per questo la giurisprudenza di questa Corte - individuando nella sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo ad opera della parte o del procuratore ad litem il carattere di elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso - ritiene che il difetto di tale sottoscrizione determini l'inesistenza dell'atto introduttivo, e non già soltanto la sua nullità (Cass. nn. 2691/94 e 4116/01). Se il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, d'altra parte il precetto posto dal citato art. 125 c.p.c. può ritenersi osservato quando la provenienza dell'atto da un difensore munito di valido mandato sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, come il conferimento della procura. In tale specifico caso, si è ritenuto (Cass., Sez. lav., 11 agosto 1977, n. 3729; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2004, n. 2025) che l'inesistenza dell'atto introduttivo non sussiste, poichè la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta (in calce o) a margine dell'atto stesso, assolve il duplice scopo di certificazione dell'autografia del mandato e di assunzione della paternità dell'atto....”.
Cassazione civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8042 Fabs Graphic Design c. Weekend Dintorni Giust. civ. Mass. 2006, 4
Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce a tale atto, introduttivo del procedimento monitorio, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità:
“.....devesi, conclusivamente, escludere l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo quando, come nella specie, la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce a tale atto introduttivo del procedimento monitorio, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacchè, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, con- seguentemente, la paternità. La declaratoria, da parte dell'impugnata sentenza, di nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza dell'atto introduttivo, è pertanto erronea. Essa fa leva sull'accertato difetto di sottoscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del procuratore ad litem, ma non considera, appunto, che il requisito della sottoscrizione, da parte del difensore, del ricorso per ingiunzione è soddisfatto anche dalla sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti redatta a margine del medesimo ricorso.....”.
Cassazione civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8042 Fabs Graphic Design c. Weekend Dintorni Giust. civ. Mass. 2006, 4