-  Graziuso Emilio  -  07/01/2013

LA RESPONSABILITA' DEI PRESTATORI DI SERVIZI NEI CONTRATTI TURISTICI – Cass. n.22619/12 – Emilio GRAZIUSO

Con la sentenza n.22619 dell"11 dicembre 2012, la Corte di Cassazione, sez.III, ha sancito la responsabilità del tour operator per i danni patiti dal turista a causa di una condotta colposa del conducente del taxi, terzo prestatore del quale l"organizzatore si è avvalso.

La pronunzia in esame offre, quindi, l"occasione per affrontare la problematica relativa alla responsabilità, nei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici, dell"organizzatore e dell"intermediario per attività dei prestatori di servizi.

La norma di riferimento è costituita dall"art. 43, 2° comma, cod.tur., il quale stablisce che «l"organizzatore o l"intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti».

Viene, così, assicurata al turista una tutela piena ed effettiva, non solo per le ipotesi di mancato o inesatto adempimento imputabile direttamente al tour operator o all"intermediario ma anche per i casi di responsabilità indiretta di questi ultimi per i pregiudizi derivanti dal comportamento assunto da terzi prestatori di servizi, dei quali si avvalgano.

La dottrina[1] occupatasi della materia ha evidenziato, sotto la vigenza dell"art. 93 cod. cons., trasfuso nell"attuale art. 43 cod. tur., che la norma in esame costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva, nella quale il soggetto danneggiante risponde dell"evento dannoso anche in assenza di dolo e di colpa.

 

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Più in particolare, la responsabilità dell"organizzatore e dell"intermediario per l"attività dei prestatori di servizi è stata ricondotta nell"ambito del"art. 1228 cod.civ., il quale, rubricato "responsabilità per fatto degli ausiliari", stabilisce che «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell"adempimento dell"obbligazione si avvale dell"opera di  terzi, risponde anche di fatti dolosi o colposi di costoro».

L"art. 43 cod. tur., però, presenta delle profonde differenze rispetto alla norma contenuta nel codice civile.

Quest"ultima, infatti, è derogabile dalle parti ed, inoltre, è applicabile solo ed esclusivamente nei casi di dolo o colpa dell"ausiliario.

L"art. 43 cod. tur., invece, come si evince dal termine "comunque", utilizzato dal legislatore, è inderogabile dai contraenti.

Di conseguenza, qualora nel contratto avente ad oggetto pacchetti turistici le parti abbiano derogato a tale forma di responsabilità dell"organizzatore e dell"intermediario, la pattuizione sarà considerata abusiva, ai sensi dell"art. 33 cod. cons., e, come tale, nulla, ai sensi dell"art. 36 cod. cons..

Inoltre, la disposizione contenuta nel codice del turismo, a differenza dell"art. 1228 cod.civ., prescinde dall"elemento soggettivo della condotta del terzo prestatore di servizio.

Proprio in virtù di tale profilo, sebbene si tratti di una forma di responsabilità indiretta, la norma sembrerebbe essere più vicina alla struttura dell"art. 1218 cod.civ., il quale, per quanto concerne l"inadempimento contrattuale, prescinde da qualsiasi analisi della sussistenza del dolo e/o della colpa del debitore (nel nostro caso dell"organizzatore/intermediario/terzo prestatore di servizio).

D"altro canto, tale opzione intepretativa è avvalorata anche da una analisi sistematica della disposizione.

Quest"ultima, infatti, è contenuta nell"ambito della disciplina del mancato o inesatto adempimento dell"organizzatore e dell"intermediario, che, come si è detto, riguarda una chiara ipotesi di responsabilità da inadempimento[2].

Per una maggior completezza espositiva, appare opportuno, prima di esaminare gli arresti giurisprudenziali registratisi in materia, precisare che la circostanza che l"organizzatore ed il venditore rispondano dei danni provocati da terzi prestatori di servizi non esclude la possibilità, per il turista, di agire direttamente nei confronti di questi ultimi.

Certamente tale ipotesi risulta, a mio parere, di difficile realizzazione in quanto, a livello processuale, è più agevole per il turista citare in giudizio il tour operator e l"agenzia (i quali, in linea di massima, hanno sede nello stato del consumatore) piuttosto che promuovere una azione nei confronti di un albergatore o di un vettore aereo, soprattutto se abbiano sede all"estero, anche ai fini, nel caso di accoglimento della richiesta risarcitoria, dell"esecuzione della sentenza.

 



[1] P.Catelani, Commento sub art. 93 cod. cons.,in V.Italia (a cura di), Codice del Consumo. Commento al D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, Giuffrè, 2006, 714.

[2] Al riguardo il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 19 giugno 2012, in www.dirittoegiustizia.it, ha affermato che «ciò posto, l"art. 93 d.lgs. 206/06 [ndr, attuale art. 43 cod.tur.], riprendendo la precedente formulazione dell"art. 14 d.lgs. n. 111/1995 (primo comma), ricalca la formulazione dell"art. 1218 cod.civ., adottando così il modello di responsabilità che caratterizza le obbligazioni contrattuali di risultato».




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