L’articolo 2058 del codice civile, riferendosi al risarcimento in forma specifica, dopo aver rilevato come il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile, precisa come il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, nel caso la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore:
“…nell'ipotesi in cui la parte civile abbia chiesto il risarcimento in forma specifica (nel caso in esame demolizione dell'opera abusiva) ed il giudice abbia pronunciato condanna al risarcimento dei danni in forma pecuniaria da liquidarsi in separata sede, non è ravvisabile alcuna nullità per vizio di ultrapetizione. In base al comma 2 dell'art. 2058 c.c., il giudice infatti, quando non ritenga di poter disporre la reintegrazione in forma specifica, può ordinare che il risarcimento avvenga per equivalente. Ne deriva che il risarcimento del danno per equivalente, costituendo un "minus" rispetto alla più ampia domanda di restituzione in forma specifica, è compresa in quest'ultima e rientra nell'ambito dello stesso "petitum"………”; Cassazione penale , sez. II, 03 marzo 1986 Caponnetto Cass. pen. 1987, 1001 (s.m.) Giust. pen. 1987, III,64 (s.m.)
“…in materia di costruzioni abusive realizzate sul demanio marittimo, la misura del ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere eseguite, non incompatibile, quanto alla sua esecuzione, col disposto dell'art. 54 c. nav. (autotutela amministrativa), è legittimamente adottata dal giudice, in applicazione dell'art. 185 c.p. (restituzioni e risarcimento del danno) e 489 c.p.p. (disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni), senza interferire nella sfera dei poteri riservati alla pubblica amministrazione, quando questa si sia avvalsa, per la tutela del bene demaniale, della facoltà attribuitale dall'art. 823 c.c. (condizione giuridica del demanio pubblico) di esercitare l'azione civile, in luogo del mezzo di autotutela amministrativa attivabile a norma dell'art. 54 c. nav., così conseguendo, attraverso la pronunzia giudiziale, un equipollente effetto reintegrativo in forma specifica del danno a norma dell'art. 2058 c.c. (risarcimento in forma specifica)…”;
Cassazione penale , sez. III, 01 febbraio 1985 Rabe Cass. pen. 1986, 1379 (s.m.)Giust. pen. 1986, II,342.
“….quando l'azione nunciatoria non abbia ad oggetto la richiesta di demolizione di un'opera, bensì il ripristino dello stato dei luoghi, la domanda può essere interpretata come richiesta di risarcimento del danno in forma specifica e, pertanto, qualora essa sia proposta contro l'autore del fatto dannoso, non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra lo stesso ed il proprietario o comproprietario del fondo sul quale l'opera è stata eseguita….”.
Cassazione civile , sez. II, 25 luglio 1984, n. 4343 Pappalardo S. c. Lo Faro Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 7
Si è ipotizzata l’applicabilità della regola esposta anche nel caso di azione diretta alla restituzione in pristino collegata alla violazione di normativa edilizia, ma la giurisprudenza è, costantemente, di contrario avviso:
“…….l’art. 2058 c.c. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale (come le azioni tendenti alla restituzione in pristino) il cui carattere assoluto non è conciliabile con qualsiasi forma di reintegrazione del diritto leso che non sia quella in forma specifica…..”;
Cassazione civile , sez. II, 25 giugno 1991, n. 7124 Guerrieri c. Grasso Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 6 – conforme - Cassazione civile , sez. II, 22 gennaio 1985, n. 256 Cond. Via Vaccari, 31 Roma c. Carrelli Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1 Giur. it. 1986, I,1,129. - conforme - Tribunale Monza, 13 settembre 2006 P.B. c. L.L. e altro Redazione Giuffrè 2007,
“…l'art. 2058, comma 2, c.c. che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo…”. Cassazione civile , sez. II, 04 novembre 1993, n. 10932 Di Taranto c. Pacella Giust. civ. Mass. 1993, fasc.11 – conforme - Cassazione civile , sez. II, 26 maggio 1999, n. 5113 Lapolla c. Musciacchio Giust. civ. Mass. 1999, 1174 Per maggiori approfondimenti si rinvia al manuale, di prossima pubblicazione CEDAM, “Distanze e Confini”.