-  Redazione P&D  -  25/05/2010

INNALZAMENTO DEL MURO COMUNE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE - RM

Ogni comproprietario può alzare il muro comune,
“…il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 c.c., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli art. 1102 e 1108 c.c….”,
Cassazione civile , sez. II, 11 gennaio 1997, n. 237 Dall'Olio e altro c. Bersanetti e altro Giust. civ. Mass. 1997, 39 Riv. giur. edilizia 1997, I, 473
ma restano a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata; anche quest’ultima, peraltro, può essere resa comune dal vicino, ex articolo 874 del codice civile,
“…..l'art. 885 c.c. che prevede la facoltà di alzare il muro comune costituisce una lex specialis che introduce una deroga sia al normale regime della comunione sia al normale regime della accessione. L'esercizio di detta facoltà, infatti, senza essere subordinato al consenso dell'altro comproprietario del muro, dà luogo ad una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, la quale appartiene al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi nella prosecuzione in altezza dello stesso principio di prevenzione adottato alla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario del muro di chiedere la comunione del muro sopraelevato….”,
Cassazione civile , sez. II, 09 giugno 1988, n. 3926 De Filippi c. De Filippi Giust. civ. Mass. 1988, fasc.6
tenendo conto, nel calcolo del valore, anche delle spese eventualmente sostenute per la ricostruzione o il rafforzamento della struttura preesistente.
Cfr., amplius, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009




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