La Corte di Cassazione, con un'interessante sentenza (sez. V Penale, sentenza 8 aprile – 4 giugno 2014, n. 23237) si è occupata del reato di cui all'articolo 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in merito alla pratica in auge presso il corpo docente di tenere un doppio registro sia di classe e personale.
Riportiamo brevemente i fatti: S.F. era indagato per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale, per aver, in qualità di docente di un liceo scientifico, formato un falso registro di fisica della classe quarta B, con l'apposizione del voto 3 a carico dell'alunno C.G. in corrispondenza di una specifica data. Tuttavia in tal giorno l'alunno risultava indicato nel registro di classe come assente, nonché con l'apposizione, a scrutini già conclusi, dell'ulteriore voto di valutazione espresso con un 3 a carico del medesimo alunno in corrispondenza di altra data.
Nonostante tale quadro prospettato dalla Procura, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Crotone dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste, considerato che dalla lettura del registro di classe prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell'attestazione rilasciata il 6 aprile 2013 dal dirigente dell'istituto scolastico, emergeva che in data (omissis) l'alunno C.G. era entrato in classe in ritardo, alle ore 8,20; inoltre la circostanza era avvalorata dal fatto che l'allievo è stato indicato come presente alla lezione tenuta in pari data dal professor P.
Contro la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa C.G. lamentando in particolare, il fatto che il giudicante non avrebbe effettuato alcuna valutazione sulle motivazioni per le quali l'istituto scolastico non ha mai fornito il cosiddetto registro di classe, sia al pubblico ministero che alla persona offesa, né ha dato spiegazioni in merito all'esistenza di due registri attestanti le assenze ed i ritardi, nonché adeguata motivazione in merito alla diversità di indicazione degli stessi.
Il ricorrente, poi, osservava che il registro del professore non era custodito presso l'Istituto, ma presso la privata dimora del docente e che la scusa addotta in merito era inconsistente.
Il professore, imputato, con memoria difensiva si difendeva sostenendo che il registro personale dell'insegnante avrebbe conservato il carattere di non essenzialità, dal momento che tutte le vicende rilevanti della vita scolastica vanno annotate sul registro di classe, che costituisce atto pubblico; il registro delle assenze e dei ritardi sarebbe, invece, un registro a carattere non obbligatorio e non previsto da alcuna normativa, istituito dal Prof. S. al solo fine di avere un promemoria ad uso personale.
I giudici di Piazza Cavour, dopo attenta analisi, considerano il ricorso della parte civile - persona offesa come fondato.
Manca, infatti, nella sentenza una valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale venissero approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i dubbi circa le riscontrate contraddittorietà, non solo documentali.
Inoltre, il giudice di merito non prende posizione sull'esistenza di più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l'insegnante, giustificando tale condotta inusuale con una motivazione apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria.
Infine, sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione in ordine al secondo fatto di reato contestato e cioè quello relativo all'apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009.
Sul punto, il gup non spende nemmeno una riga di motivazione.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Crotone.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Crotone per nuovo esame.