-  Gambuli Giulia  -  24/02/2014

D.M. 1/08 E ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE - Consiglio di Stato 425/14 - Giulia GAMBULI

La sentenza del Consiglio di Stato che si esamina (n. 425 depositata in data 28 Gennaio 2014 Presidente  Baccarini, giudice estensore Giovagnoli) affronta il problema del possesso dell'abilitazione professionale per i candidati all'esame d'accesso alle scuole di specializzazione mediche.

Il fatto, in breve: il M.I.U.R., per il tramite dell'Avvocatura generale, e L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" propongono appello per ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. Lazio aveva accolto il ricorso degli interessati ed annullato il "DM 172/06 (recante il Regolamento per l"accesso dei medici alle scuole di specializzazione), nella parte in cui lo stesso richiedeva ai candidati medici in sede di esame d"accesso alle scuole di specializzazione il possesso della abilitazione professionale già alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non invece alla data di effettivo inizio dei corsi delle rispettive scuole di specializzazione".

Per i giudici del massimo organo di giustizia amministrativa l'appello non merita accoglimento.

E' necessario, infatti, individuare il termino entro cui i medici iscritti alle scuole di specializzazione debbano conseguire il titolo professionale per l'esercizio della professione medica, così da poter accedere giustamente e in modo proficuo ai corsi.

Il nuovo testo dell"art. 2 del DM n.172/06, così come modificato dall"art. 1 del DM n. 1/08, ha previsto che per la partecipazione ai corsi di specializzazione è sufficiente che i medici conseguano il titolo di abilitazione professionale (all"esito del superamento dell'esame di Stato) entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

Tale modifica normativa sancisce, pertanto, che i medici devono essere in possesso del titolo professionale prima che possano entrare in contatto con i pazienti nei rispettivi reparti atteso che il semplice contatto, se qualificato, è già fonte di responsabilità professionale.

La modifica, inoltre, dà giusta interpretazione del testo previgente e sostituisce la imperfetta disciplina che imponeva "agli specializzandi (anche in tal caso con incertezze applicative notevoli) di conseguire il titolo alla prima sessione utile ( DM n.99/03)"

Inoltre, è importante ricordare che l"art. "1 DM n. 1/08 si è limitato a chiarire, in un"ottica sostanzialmente ricognitiva, facendo fronte ai contrasti giurisprudenziali originati dalla previgente normativa, la corretta interpretazione dell"art. 2 del DM n. 176/2006, il che esclude che possa porsi l"ulteriore questione relativa alla eventuale retroattività della nuova previsione regolamentare."

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa




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