Prosegue il filone (che si và sempre più allungando) delle cause vittoriose contro Poste italiane s.p.a. per la questione del rimborso dei buoni postali con clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) d cui tanto già abbiamo parlato, tra i primi, in numerosi articoli di questo sito.
La vicenda è sempre quella che riguarda il diniego o l'ostruzionismo di Poste italiane s.p.a. a rimborsare i buoni postali con P.F.R. al contitolare superstite, quando almeno uno degli altri cointestatari sia deceduto. Poste italiane s.p.a continua, in virtù di una mera circolare interna, applicata come il Vangelo secondo il manuale delle procedure che però è contra legem o meglio contraria alle stesse clausole del buono, ovvero il diritto di ciascuno dei contitolari di incassare il buoni "a vista".
Un'altra vittoria per i consumatori che si aggiunge ai precedenti già ottenuti a Cosenza, a Sassuolo, a Novara, a Lecco, a Roma ed in tantissimi altri fori italiani oramai unanimemente.
Questo recente pronunciamento proviene dal Giudice di pace di Bergamo che approfondisce in modo particolarmente incisivo e dettagliato la materia.
Al ricorso presentato dal consumatore si opponeva Poste italiane s.p.a., lamentando la carenza di legittimazione passiva, il difetto di esigibilità del credito.
Sotto il primo profilo, il Giudice di pace di Bergamo riafferma che la legittimazione passiva ricade proprio su Poste italiane s.p.a. e non su "Cassa depositi e prestiti" poiché, in virtù della gestione del risparmio postale, "Poste italiane s.p.a." soggiace alle stesse norme cui soggiace ogni altro istituto di credito. Gestendo il denaro per conto di Cassa depositi e prestiti, Poste italiane s.p.a. è l'unico soggetto legittimato ed obbligato al pagamento nei confronti del risparmiatore.
Anche l'ulteriore eccezione è stata rigettata. In caso di decesso di uno dei contestatari, il cointestatario superstite, portatore all'incasso del buono postale con P.F.R. ha diritto alla riscossione del titolo per intero (e neppure solo in parte) "a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di 6 giorni in altri uffici" esattamente come specificamente indicato sul titolo.
Si tratta quindi di clausola (P.F.R.) che permette a ciascun contitolare di riscuotere autonomamente il buono postale, senza alcun ulteiore onere, esattamente come previsto dall'art. 2021 c.c. Il diritto al rimborso del buono postale è quindi, nel caso di specie, un diritto disgiunto che ciascun titolare può esercitare autonomamente per intero nei confronti di Poste italiane s.p.a.
Un'altra vittoria che ci allieta e ci esalta, per una battaglia che abbiamo iniziato, proprio sulle pagine di questo sito, appena un paio di anni fà.