Quanto all'identificazione concreta dei “gravi motivi”, che consentono al magistrato competente di sospendere la provvisoria esecutività (precedentemente concessa inaudita altera parte), è stato precisato che
“....il giudice istruttore può ordinare la sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre che per (gravi) motivi di opportunità, anche per motivi afferenti alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso.....”.
Tribunale Piacenza, 03 ottobre 1994 Mandelli e altro c. Banca naz. lav. Foro it. 1995, I, 675
Contra, ma destando perplessità (cfr. amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010):
“....i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., consentono la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non possono risolversi nella rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della clausola, ma devono riguardare circostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e prevalentemente rinvenibili nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza d'esecuzione concessa "inaudita altera parte", e comunque afferenti a considerazioni d'opportunità al prosieguo della fase di realizzazione del credito. È ammissibile da parte del giudice della opposizione la revoca della clausola di provvisoria esecutività concessa con il decreto ingiuntivo nel caso di rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione di tale clausola. Il grave pregiudizio nel ritardo che consente, a norma dell'art. 642 comma 2 c.p.c., la concessione della provvisoria esecutività del decreto va valutata in relazione al pericolo per il creditore di realizzare utilmente il suo credito all'esito del giudizio di cognizione piena, senza che vi sia spazio alcuno per considerazioni dell'interesse sostanziale del ricorrente che si assume irreversibilmente minacciato dall'attesa della cognizione piena (nel caso di specie trattasi di un credito di lavoro)......”.
Pretura Roma, 17 luglio 1981 Alitalia c. Antonini e altro Dir. lav. 1983, II,138.
Da segnalare, inoltre, la seguente pronuncia che limita la sospensione al periodo nel quale perdurino i gravi motivi:
“...la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa per un periodico tempo limitato quando le gravi ragioni sussistano limitatamente a tale periodo....”.
Tribunale Bologna, 12 giugno 1980 SFIR c. Credito Romagnolo Giur. it. 1980, I,2,563.
In argomento, è stato deciso, avuto riguardo a documentazione consistente in perizia stragiudiziale, che
“...la perizia stragiudiziale di parte non ha valore probatorio pieno nell'ambito di un giudizio ordinario di merito, quale deve essere considerata la fase di opposizione a decreto ingiuntivo. L'inadeguatezza della prova legittima pertanto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., quando questo sia stato concesso sulla base di essa......”;
Tribunale Parma, 11 marzo 2004 Cassa risp. Parma e Piacenza c. Dalla Valle Giur. it. 2004, 2321
in materia di subfornitura, altresì, si è così argomentato:
“...posto che per aversi subfornitura industriale, oltre alla prestazione afferente il ciclo produttivo del committente, deve ricorrere anche l'elemento della dipendenza tecnologica del subfornitore verso il committente stesso, va sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nel presupposto che il rapporto rientri tra quelli regolati dalla nuova disciplina (nella specie, il preteso subfornitore svolgeva attività di recupero dei crediti insoluti risultanti dalla documentazione relativa agli avvisi di accertamento)......”.
Tribunale Taranto, 28 settembre 1999 Sapac c. Soc. Ics Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI -Conforme- Tribunale Taranto, 13 ottobre 1999 Soc. Agip petroli c. Soc. Ecotaras Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI - conforme - nella specie, il subfornitore aveva realizzato, senza direttive specifiche del committente, un "instradatore di chiamata" - Tribunale Torino, 19 novembre 1999Soc. Infostrada c. Soc. Brondi telefonia Foro it. 2000, I, 624 nota PALMIERI; GRANIERI Contratti (I) 2000, 614 nota DELFINI
Interessanti, inoltre, le seguenti pronunce in materia di disconoscimento d'autenticità di scrittura privata,
“....è' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 649 c.p.c. nella parte in cui non prevede che, a seguito del disconoscimento da parte dell'opponente dell'autenticità della scrittura sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo, il G.I. debba sospendere l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio.....”;
Tribunale Latina, 20 febbraio 1996 Banca Roma c. Sneider Giur. merito 1996, 653
“....il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione posta in calce alla scrittura privata sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, se tempestivamente e ritualmente manifestato dall'opponente, è sufficiente ad integrare i gravi motivi necessari per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio, da parte del G.I. dell'opposizione; pertanto, non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - e se già concessa va sospesa in forza dell'art. 649 c.p.c. - qualora l'attore opponente abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta.....”;
Tribunale Latina, 20 febbraio 1996 Banca Roma c. Sneider Giur. merito 1996, 653 Foro it. 1996, I,2339 nota SCARSELLI
nonché la seguente, ove si argomenta anche in ordine ai titoli fondanti l'avvenuta concessione (di provvisoria esecutività) inaudita altera parte:
“....il potere del g.i. o del pretore di sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c. (norma applicabile anche all'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti di lavoro) presuppone la pendenza dell'opposizione, l'istanza dell'opponente e la ricorrenza di gravi motivi. L'ordinanza di sospensione può essere adottata, previa instaurazione del contraddittorio, in qualsiasi momento successivo alla notificazione dell'opposizione ed anche anteriormente alla prima udienza di trattazione. Alla stregua delle difese dell'opponente e tenuto conto che il decreto non è fondato su alcuno dei titoli privilegiati di cui all'art. 642 c.p.c. e non risulta ipotizzabile per il creditore un qualsiasi serio pregiudizio per il ritardo nel pagamento, sussistono i gravi motivi per sospendere l'esecuzione provvisoria....”.
Pretura Roma, 06 dicembre 1982 Cassa risparmio Roma c. Borruso Dir. lav. 1983, II,138.
Ancora, in argomento, è stata valorizzata anche la situazione suscettibile di provocare panico nell'ambiente finanziario, con grave ed irreparabile pregiudizio per il debitore:
“...quando la banca, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha iscritto ipoteca sui beni di un imprenditore commerciale di valore di gran lunga superiore all'entità del credito vantato, si può avere una situazione suscettibile di provocare panico nell'ambiente finanziario con grave ed irreparabile pregiudizio per il debitore: in tale ipotesi ricorrono i gravi motivi in base ai quali il giudice istruttore può disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria (non può invece disporne la revoca per la quale è competente il collegio)....”.
Tribunale Crema, 03 luglio 1981 Brighenti e altro c. Banca popolare crema Banca borsa tit. cred. 1982, II,311 (nota).