Gli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile, relativi al regolamento necessario di competenza, risultano, naturalmente, applicabili anche in relazione al procedimento di ingiunzione.
In particolare, è stato deciso che
“.....la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l'ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l'intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest'ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c......”;
Cassazione civile , sez. I, 26 marzo 2003, n. 4478 Cillino c. Com. Lercara Friddi Giust. civ. Mass. 2003, 615 – conforme - Cassazione civile , sez. III, 22 luglio 1991, n. 8157 Soc. Del Fiacco c. Soc. Internationale Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7
né l'applicazione del regolamento di competenza risulta escluso dall'eventuale circostanza che il giudice incompetente non indichi nel dispositivo il diverso giudice competente:
“.....è ammissibile il regolamento di competenza (che, anzi, costituisce l'unico mezzo di impugnazione possibile) avverso la sentenza con cui il tribunale, investito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, dopo avere ritenuto che il decreto è stato emesso da giudice incompetente per ragioni di territorio per essere competente il giudice di altro foro, dichiari la nullità dell'opposto decreto senza indicare nel dispositivo questo diverso giudice. L'omissione di tale indicazione, infatti, non incide sulla natura di statuizione sulla competenza della sentenza, sia in ragione della integrabilità del dispositivo con la motivazione, sia perché la statuizione di incompetenza a emettere il provvedimento monitorio implica necessariamente la declaratoria dell'incompetenza a decidere sul merito della controversia relativa al diritto di credito monitoriamente azionato.....”.
Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2007, n. 6652 - c. Guida al diritto 2007, 21 47 conforme Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491 Banca naz. lav. c. Pozzi Giust. civ. Mass. 2005, 1
Qualora, a seguito di proposizione del regolamento di competenza, l'impugnata statuizione di incompetenza si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione anche se, eventualmente, non sia stata - di per sé - specificamente ed autonomamente impugnata:
“...la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Ne deriva che qualora, a seguito di proposizione del regolamento di competenza, la anzidetta statuizione di incompetenza si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione (della quale ha formato implicito oggetto), e deve, pertanto, escludersi che su di essa si possa ritenere formato il giudicato, per il fatto che la pronuncia di nullità non sia stata - di per sè - specificamente ed autonomamente impugnata....”.
Cassazione civile , sez. I, 11 giugno 2002, n. 8327 Soc. Metanopoli immob. e altro c. Soc. Giemmer in liq. Giust. civ. Mass. 2002, 994
Per un approfondimento: "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010