Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono considerate dal legislatore (articolo 635, primo comma, c.p.c.) prove idonee a consentire l'emissione del decreto d'ingiunzione (cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010) anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato,
“....prove scritte idonee all'esperimento del procedimento di ingiunzione per i crediti dello Stato e di enti ed istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., devono ritenersi anche gli estratti di libri o registri dell'amministrazione, ove un competente funzionario ne attesti la conformità alle risultanze di quei libri o registri, regolarmente tenuti....”;
Cassazione civile , sez. I, 25 febbraio 1980, n. 1312 Soc. Ital Suisse c. InaM e altro Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 2. - conforme - Corte appello Reggio Calabria, 30 giugno 2004 Inail Reggio Calabria c. Fall. soc. Fonti Cucine In iure praesentia 2004, 2 43 (s.m.) (s.m.)
o un notaio, ne attesti la regolare tenuta, a norma delle leggi e dei regolamenti (sono fatte espressamente salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati).
Per un esempio, si pensi agli enti mutualistici,
“....le dichiarazioni degli enti mutualistici sottoscritte dai rispettivi direttori, con l'indicazione dell'esistenza, dell'ammontare e della causale dei crediti vantati nei confronti dei produttori per sconto sul prezzo dei medicinali, in quanto corrispondenti alle risultanze dei libri contabili, costituiscono prove scritte idonee per la pronuncia delle ingiunzioni di pagamento a carico dei produttori stessi.....”;
Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 1978, n. 1667 Cioni c. I.n.a.m. e altro Foro it. 1979, I,41
“......stante la natura tributaria (e non assistenziale) dello sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali, i libri ed i registri regolarmente tenuti dall'ente, che ne richiede il rimborso, rappresentano prova idonea a conseguire il decreto d'ingiunzione........l'ente mutualistico il quale agisce nei confronti del produttore di medicinali per ottenere il pagamento delle somme cui ha diritto a titolo di sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali medesimi, mediante richiesta di decreto ingiuntivo, assolve all'onere probatorio della prova scritta producendo un estratto dei propri libri o registri, relativo alla sussistenza ed ammontare del credito, purché tale estratto sia stato dichiarato conforme ai libri medesimi, sottolineandosene altresì la regolare tenuta....”;
Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 1980, n. 3433 Soc. Merifarma c. InaM e altro Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 5 Foro it. 1982, I,1399
“....l'ente mutualistico, il quale agisca in via monitoria nei confronti di un produttore di medicinali, per il pagamento di somme a titolo di sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali medesimi secondo la previsione dell'art. 4 della l. 4 agosto 1955 n. 692, assolve il prescritto onere probatorio, al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo, attraverso la produzione di un estratto dei propri libri o registri, relativo alla sussistenza ed all'ammontare del credito, ove un proprio funzionario ne attesti la conformità a contabilità regolarmente tenuta (art. 635 c.p.c.), e, al fine dell'accoglimento della domanda in sede di giudizio di opposizione instaurato dell'intimato, mediante la produzione di estratti conto e documenti (tagliandi e fustelle), formati secondo le regole della convenzione del 23 marzo 1956 fra enti mutualistici e farmacisti, relativa al funzionamento degli uffici fiduciari ed al conteggio degli sconti, ove alla convenzione medesima abbia aderito, espressamente od implicitamente, anche il predetto produttore, e la menzionata contabilità non sia stata oggetto di tempestive e specifiche contestazioni di questo ultimo (art. 264 c.p.c.).....”;
Cassazione civile , sez. I, 04 aprile 1979, n. 1938 Soc. Zatta c. I.N.A.M. e altro Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
o, anche, alla Società italiana degli autori ed editori (Siae):
“...in tema di diritto d'autore, gli attestati di credito emessi dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) costituiscono prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento di ingiunzione, senza che vi osti la circostanza della mancanza di un riferimento ad una appostazione nella contabilità della medesima Siae, essendo sufficiente, affinché sussista la condizione di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo, che l'attestato richiami il periodo o i periodi ai quali le singole utilizzazioni si riferiscono....”.
Cassazione civile, sez. I, 13 settembre 2006, n. 19657 Soc. V.F. c. Siae Giust. civ. Mass. 2006, 9
D&G - Dir. e giust. 2006, 45 43 In senso conforme cfr. Cass. 10 marzo 2003 n. 5291. - conforme - Cassazione civile, sez. I, 10 marzo 2006, n. 5291 Soc. Edizioni Radio c. Siae Roma Giust. civ. Mass. 2006, 3
In senso contrario:
“...la certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non è conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo nè tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso...”.
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Siae c. Radio Alba Giur. merito 1998, 2 nota MIGLIERINA
In argomento, giova rammentare come la Corte Costituzionale abbia dichiarato
“...non fondata - in riferimento agli art. 3 e 24 cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 ter c.p.c., nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere al giudice di pronunziare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento in ogni stato del processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635 c.p.c......”,
Corte costituzionale, 05 luglio 1995, n. 295 Soc. ITW Fastex Italia c. Inps Giust. civ. 1996, I, 31 Foro it. 1996, I, 458 osser. (COSTANTINO) Mass. giur. lav. 1996, 496
motivando come
“...il legislatore abbia ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela pur se tra loro differenziati; pertanto, non contrasta con l'art. 24 cost. l'esclusione prevista dall'art. 186 ter c.p.c., della concedibilità dell'ordinanza di anticipato pagamento in corso di causa agli enti previdenziali che si avvalgano dei verbali di accertamento dei propri funzionari di cui all'art. 635 stesso cod. potendo essi avvalersi anche del procedimento monitorio "ante causam" (sia in presenza dei presupposti comuni alla generalità dei creditori, sia nelle forme privilegiate di cui all'art. 635), oppure della procedura ingiunzionale disciplinata dagli art. 35 ss. l. 24 novembre 1981 n. 689....”,
Corte costituzionale, 05 luglio 1995, n. 295 Soc. ITW Fastex Italia c. Inps Cons. Stato 1995, II,1174 Giur. cost. 1995, fasc. 4 Informazione previd. 1995, 902
per così concludere:
“...non contrasta con l'art. 3 cost., con richiamo al parametro dell'art. 634 comma 2 c.p.c., l'esclusione, prevista dall'art. 186 ter stesso c.p.c., della concedibilità dell'ordinanza di anticipato pagamento in corso di causa agli enti previdenziali che si avvalgano dei verbali di accertamento dei propri funzionari (previsti dall'art. 635 stesso codice), atteso che l'inclusione nella tutela interinale delle ipotesi relative a scritture di impresa appartenenti al medesimo creditore, dipendendo da norma eccezionale e derogatoria rispetto ai principi della prova nel processo civile non può essere invocata a "tertium comparationis" e trova comunque differente giustificazione nell'esigenza di agevolare una documentazione di impresa in vista del particolare affidamento richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della circolazione dei relativi crediti......premesso che l'ordinanza di ingiunzione di pagamento anticipato in corso di causa è accordata dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. (introdotto dall'art. 21 l. 26 novembre 1990 n. 353), quando ricorrono i documenti scritti di cui agli art. 633 comma 1 n. 1 e comma 2 e 634 comma 1 stesso codice, non costituisce violazione dell'art. 3 cost. l'esclusione di tale ordinanza con riguardo ai crediti degli enti previdenziali che si avvalgano dello specifico materiale probatorio contemplato dall'art. 635 stesso c.p.c., sussistendo sostanziale differenza tra i casi in cui il soggetto fornisce la prova scritta del credito proveniente dal debitore o da terzi, capace, pertanto, di presumibile forte resistenza alle contestazioni di controparte in vista della decisione di merito, e quelli in cui la documentazione provenga dallo stesso creditore (verbali di accertamento degli ispettori del lavoro o dei funzionari degli enti), sia pure in ragione della peculiare qualificazione soggettiva in rapporto alle finalità istituzionali perseguite...”.
Corte costituzionale, 05 luglio 1995, n. 295 Soc. ITW Fastex Italia c. Inps Cons. Stato 1995, II,1174 Giur. cost. 1995, fasc. 4 Informazione previd. 1995, 902