La l. n. 102 del 2006, art. 5 (che ha modificato l’art. 147 del d.lg. n. 209 del 2005) in materia di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali ha introdotto un’importante novità in tema di provvisionale che può essere ottenuta dall’avente diritto che non si trovi in stato di bisogno nella misura di una percentuale variabile fra il trenta e il cinquanta percento. Pertanto la condizione in cui versa il soggetto danneggiato non costituisce più l’indispensabile elemento per la concessione dell’acconto sul maggior danno, ma incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria.
Il Tribunale di Benevento, sul punto, ha chiarito la propria opinione, intervenendo sulla (non) reclamabilità dell'ordinanza concessiva di provvisionale,
“...invero, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. è stato proposto avverso l'ordinanza del G. I., con cui è stata concessa la provvisionale in una causa di risarcimento del danno da sinistro stradale. Al fine di verificare l'ammissibilità del reclamo occorre, quindi, accertare se il provvedimento impugnato abbia, o meno, natura cautelare. Giova premettere che, in virtù dì consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la concessione della provvisionale, ai sensi dell'art. 24 1. 24 dicembre 1969 n. 990, non rivestiva carattere cautelare, trattandosi di una decisione anticipatoria di condanna, ed, in conseguenza, non poteva essere oggetto di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c. (cfr. Tribunale Venezia, 28 marzo 2002). Sul punto la Suprema Corte ha, più volte, affermato che l'istituto della provvisionale, che dà luogo ad un provvedimento di condanna in senso proprio, presuppone non già una valutazione di mero "fumus", tipica dei provvedimenti cautelari, ma un accertamento positivo del giudice di merito, circa il raggiungimento della prova, in ordine all'ammontare del danno nei limiti corrispondenti al "quantum" della provvisionale stessa, e che, l'apprezzamento al riguardo compiuto dal giudice del merito, ove congruamente motivato, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07 maggio 2002, n. 6532; in senso conforme, Cass. 1998 n. 3800; 1989 n. 927; 1977 n. 2298; 1972 n. 3044; 1968 n. 3456; 1966 n. 571). Con la novella, introdotta dall'art. 5 della legge n. 102 del 2006, l'inammissibilità del reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c, appare ancor più evidente. La legge 21 febbraio 2006 n. 102, in materia di "risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali", ha introdotto un'importante novità in tema d'ordinanza provvisionale. L'art. 5 di tale legge ha, infatti, aggiunto un ulteriore comma all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, ovvero, all'art. 147 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209, stante l'avvenuta abrogazione della legge n. 990/69 ad opera dell'art. 354 del predetto decreto, in forza del quale gli aventi diritto che non si trovino nello stato di bisogno possono ottenere una provvisionale pari ad una percentuale variabile fra il trenta ed il cinquanta per cento della presumibile entità del danno che sarà liquidato con sentenza.......”;
sulle differenti percentuali, oggi liquidabili dal magistrato, a seconda dell'esistenza o meno dello stato di bisogno, in capo al richiedente,
“....ferma restando la necessità di verificare la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, il giudice può, quindi, liquidare una somma sino all'ammontare massimo dei quattro quinti della presumibile entità del danno, in presenza dello stato di bisogno, ovvero, fra il trenta ed il cinquanta per cento, ove manchi tale presupposto. La condizione in cui versa il soggetto danneggiato, non costituisce più l'indispensabile elemento per la concessione dell'acconto sul maggior danno, ma incide solo sull'entità somma da liquidare in via provvisoria. Ciò posto, va, quindi, evidenziato che con la novella introdotta dall'art. 5 della L. 102/2006, e la conseguente soppressione di qualsiasi necessità d'indagine, circa la sussistenza, o meno, del "periculm in mora", quale elemento strutturale dei provvedimenti di natura cautelare, fuga ogni residuale dubbio per sussumere l'ordinanza provvisionale nell'ambito della categoria dei provvedimenti anticipatori di condanna, quali, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 186, bis, ter e quater c.p.c. e dall'art. 423 c.p.c. Peraltro, sia l'art. 24 della legge sull'assicurazione obbligatoria, sia l'art. 147 del codice delle assicurazioni, hanno espressamente attribuito all'ordinanza provvisionale efficacia di titolo esecutivo, analogamente all'efficacia esecutiva, attribuita ex lege, agli altri provvedimenti anticipatori di condanna. Tuttavia, anche nel regime dettato dalla precedente normativa, sussistevano validi elementi per escludere la natura cautelare e, quindi, la reclamabìlità ex art. 669 terdecies c.p.c. dell'ordinanza provvisionale.....”;
sulla necessaria presenza, ai fini della liquidazione, non tanto di un generico “fumus”, quanto di gravi elementi di responsabilità in capo all'autore del danno:
“...invero, l'adozione della provvisionale non presuppone, infatti, un "fumus boni iuris" generico, caratterizzante i provvedimenti cautelari, ma richiede, più rigorosamente, la gravità degli elementi che dimostrano la responsabilità dell'autore del danno. In conseguenza, la decisione del giudice si basa non già sulla probabile, o verosimile, esistenza del diritto di cui s'invoca la cautela, ma sulle risultanze di causa acquisite sino a quel momento, idonee ad accogliere, in tutto o in parte, la domanda. Altro elemento per escludere la natura cautelare del provvedimento in esame, è data dalla circostanza ti Giudice di Pace non potrebbe emettere tale provvedimento, in virtù del disposto di cui all'art. 669 quater 3° comma c.p.c., con la conseguenza che la parte interessata a ricevere un acconto sul maggior danno sarebbe onerata di instaurare un ulteriore procedimento di fronte al giudice togato, con aggravio di tempi e di costi, ed in dispregio delle finalità perseguite dal legislatore di garantire alle vittime dei sinistri stradali una pronta ed incisiva tutela, intenzione di cui sono emblematiche sia la maggiore competenza per valore attribuita dalla novella del 1995 al Giudice di Pace, in tema di sinistri stradali, sia le disposizioni processuali contenute nella legge n. 102/06. Ulteriori considerazioni portano, poi, ad escludere la compatibilità richiesta dall'art. 669 quaterdecies c.p.c. fra la struttura di cui all'art. 24, ora 147, e la disciplina codicistica del procedimento cautelare. Difatti, nel mentre il provvedimento cautelare, ex art. 669 terdecies c.p.c, può essere richiesto "ante causam", per la provvisionale è necessaria l'instaurazione, anche se con il medesimo ricorso, anche del giudizio di merito. Inoltre, l'istanza del danneggiato può essere liberamente reiterata ripetuta nel corso del giudizio, laddove la riproposizione della domanda cautelare, ove rigettata, postula, ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c, un mutamento delle circostanze, ovvero, la deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto. Infine, nel mentre l'ordinanza provvisionale, in virtù del disposto di cui art. 24, poteva essere revocata, solo con la decisione di merito, ed, attualmente, è, espressamente, irrevocabile fino a tale momento, il provvedimento cautelare può, invece, essere modificato, o revocato, in caso di mutate circostanze o d'allegazione di fatti anteriori di cui la parte istante è venuta a conoscenza in epoca successiva al provvedimento cautelare. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea con conformi decisioni, rese dalla giurisprudenza di merito, deve, quindi, affermarsi la non reclamabilità dell'ordinanza con la quale il giudice concede, in una causa di risarcimento danni da sinistro stradale, la provvisionale, di cui all'art. 5 della L. n. 102 del 2006, trattandosi di provvedimento anticipatore di condanna e. non già, di provvedimento di natura cautelare (cfr. Tribunale Reggio Emilia, 15 giugno 2006; Trib. Milano, 17 aprile 2003; Trib. Venezia 28 marzo 2002; Trib. Napoli 2001; Trib. Latina 21 dicembre 1996; Trib. Bologna 7 ottobre 1994). In conseguenza, va dichiarato inammissibile il reclamo proposto, in data 02.07.2007, dalla Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., avverso il provvedimento reso il 30.05.2007, e depositato il 05.06.2007, dal G.U. del Tribunale di Benevento - Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, nel procedimento n. 7604/06. La peculiarità delle questioni trattate integra giusti motivi per dichiarare interamente compensate, fra le parti, le spese del presente procedimento.....”.
Tribunale Benevento, 05 ottobre 2007 - c. Redazione Giuffrè 2008,