-  Redazione P&D  -  03/08/2011

COSTRUIRE IN APPOGGIO O IN ADERENZA ALLE VEDUTE? - Riccardo MAZZON

Quanto all’incidenza delle norme sulla distanza dei fabbricati dalle vedute sulla facoltà del vicino di costruire in appoggio od in aderenza,
“…………..le disposizioni degli art. 873 e ss. c.c., circa la facoltà del vicino di costruire, in alternativa all'osservanza della distanza fra costruzioni, in appoggio od in aderenza al fabbricato altrui, postulano che su tale fabbricato non vi siano vedute, trovando applicazione, in caso contrario, le norme dell'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute”.
Cassazione civile , sez. II, 23 agosto 1985, n. 4512 Mezzetti c. Balsi Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 8-9
Se, inoltre, si voglia appoggiare la nuova costruzione al muro in cui dette vedute, dirette od oblique (si veda, in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), insistono, la costruzione deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia:
“Per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 c.c. a carico del fondo su cui si esercita una veduta, sia che le vedute siano state aperte "jure servitutis", sia che vengano esercitate "jure proprietatis", deve osservarsi un distacco di metri tre in linea orizzontale dalla veduta diretta, ed eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, e, in stretta correlazione strumentale con le limitazioni cui tendono i primi due commi dell'art. 907 cit., deve osservarsi analogo distacco anche in senso verticale per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta”.
Cassazione civile , sez. II, 07 gennaio 1992, n. 45 Nicoli c. Rosati Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 1
“A norma dell'art. 907 c.c., la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri, sia in linea orizzontale che verticale, con la conseguenza che, nel caso di costruzioni in appoggio o in aderenza al muro nel quale la veduta si apre, detta costruzione deve arrestarsi in altezza a tre metri della soglia della soprastante veduta e tale distanza deve essere rispettata anche in linea orizzontale, con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza”.
Cassazione civile , sez. II, 05 dicembre 1990, n. 11705 Lo Vaglio c. Rocco Giust. civ. Mass. 1990, fasc.12.
“In tema di distanze della costruzione dalle vedute, le terrazze e i balconi costituiscono un prospetto sul fondo contiguo, da cui si può effettuare una normale e comoda "inspectio e prospectio" sul fondo stesso, e pertanto il vicino che voglia successivamente costruire deve, a norma dell'art. 907 c.c., osservare la distanza di tre metri in orizzontale e qualora volesse altresì appoggiare la sua costruzione al muro su cui sorge il balcone o la terrazza, è obbligato inoltre ad arrestarsi tre metri al di sotto del piano di calpestio del prospetto stesso”.
Pretura Chieti, 22 gennaio 1988 De Lutiis Riv. pen. 1988, 759.
Quando la veduta è esercitata da un balcone anzi che da una finestra, per soglia deve intendersi il piano di calpestio del balcone stesso:
“…a norma dell'ultimo comma dell'art. 907 c.c., secondo cui se si vuole appoggiare una nuova costruzione al muro, in cui vi sono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, quando la veduta è esercitata da un balcone anzi che da una finestra per soglia deve intendersi il piano di calpestio del balcone stesso, sicché da questo e non dal margine superiore della ringhiera del balcone stesso operano i limiti di distanza previsti dalla citata norma….”.
Cassazione civile , sez. II, 06 maggio 1987, n. 4209 Aliotta c. Ferrere Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 5
Naturalmente,
“….l'obbligo del proprietario - ex art. 907 c.c. - di costruire nel rispetto di determinate distanze dalle vedute già esistenti nel fondo confinante postula che la veduta sia stata aperta in modo legittimo, "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis"; sicché, se la veduta è stata aperta in violazione delle distanze di cui agli art. 905-906 c.c. e senza un titolo specifico che consenta tale minore distanza, il confinante ben può esercitare il diritto di costruzione in aderenza di cui all'art. 877 c.c….”.
Tribunale Trani, 25 settembre 2004 - Giurisprudenzabarese.it 2005,




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