Mette in moto il veicolo (fermo e sul cric) causandone la caduta sulla gamba del padre (che stava sostituendo uno pneumatico) - Condotta colposa ed imprevedibile non rientrante nel paradigma normativo della "circolazione stradale".
Con la sentenza n. 3851 del 23.06.2015 il Tribunale di Palermo, al quesito "se l'accadimento in questione" - messa in moto di un autocarro mentre lo stesso era fermo sul cric per la sostituzione di uno pneumatico - "potesse essere ricondotto alla nozione tecnico-giuridica di circolazione stradale" e "se di esso potessero essere chiamati a rispondere la proprietaria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., e l'assicuratore per la responsabilità civile", ha risposto che "nel caso di specie, in cui l'evento - ove provato - dipenderebbe dalla condotta quanto meno colposa ed imprevedibile posta in essere da terzo soggetto mentre il veicolo si trovava nella custodia dello stesso danneggiato e tale da porsi come causa autonoma sufficiente a determinarlo, non può esservi spazio per la responsabilità oggettiva o presunta del proprietario".