In argomento, si segnalano le seguenti pronunce di merito, ove si pone in risalto, ai fini che ci occupano, ora la complessiva situazione probatoria “allo stato degli atti”,
“...tanto l'esecuzione provvisoria prevista dall'art. 642, comma 2, c.p.c., quanto quella prevista dall'art. 648 c.p.c. presuppongono l'esistenza di una situazione probatoria tale da fare apparire pienamente fondata allo stato degli atti la domanda del creditore......”;
Tribunale Alessandria, 13 maggio 1997 Mortara c. Banca pop. Novara Giur. it. 1998, 54 nota ZIINO
ora, la “natura del diritto”,
“...la concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c., può essere fondata non solo sul timore di perdere la garanzia patrimoniale, ma anche su ragioni inerenti alla natura del diritto, specialmente ove si tratti di crediti relativi ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c.....”;
Pretura Termini Imerese, 03 dicembre 1996 Soc. Ras assicur. c. La Bianca Giur. it. 1998, 54 nota ZIINO
ora il pericolo, per il creditore, di non poter realizzare utilmente il proprio credito:
“.....i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., consentono la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non possono risolversi nella rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della clausola, ma devono riguardare circostanze sopravvenute alla concessione della clausola stessa e prevalentemente rinvenibili nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza d'esecuzione concessa "inaudita altera parte", e comunque afferenti a considerazioni d'opportunità al prosieguo della fase di realizzazione del credito. È ammissibile da parte del giudice della opposizione la revoca della clausola di provvisoria esecutività concessa con il decreto ingiuntivo nel caso di rilevata insussistenza dei presupposti legali di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione di tale clausola. Il grave pregiudizio nel ritardo che consente, a norma dell'art. 642 comma 2 c.p.c., la concessione della provvisoria esecutività del decreto va valutata in relazione al pericolo per il creditore di realizzare utilmente il suo credito all'esito del giudizio di cognizione piena, senza che vi sia spazio alcuno per considerazioni dell'interesse sostanziale del ricorrente che si assume irreversibilmente minacciato dall'attesa della cognizione piena (nel caso di specie trattasi di un credito di lavoro)......”.
Pretura Roma, 17 luglio 1981 Alitalia c. Antonini e altro Dir. lav. 1983, II,138.
E' stato, al contrario, deciso che
“...l’asserzione del ricevitore sulla cui merce il vettore ha esercitato un diritto di ritenzione a garanzia del pagamento del compenso di controstallia, di essere esposto a gravi contenziosi con i propri sub - acquirenti non costituisce "il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo" che è presupposto a norma dell'art. 642 c.p.c. comma 2 per la concessione della provvisoria esecutivitá del decreto ingiuntivo.....”;
Tribunale Venezia, 20 febbraio 2003 Metalfar International S.A. c. Termyukmortrans co. Ltd., Dir. maritt. 2005, 4 1373
nonché, in relazione al c.d. “biancosegno”, come
“...non sia ammissibile, a norma dell'art. 642 c.p.c., l'esecuzione provvisoria di un decreto d'ingiunzione, emesso in base ad un biancosegno riempito da un terzo, in forza di un compromesso, attribuente al terzo il potere di decidere una controversia, quale arbitro irrituale: infatti, il biancosegno riempito dall'arbitro non è equiparabile agli atti elencati dall'art. 642 c.p.c. non avendo identiche caratteristiche sostanziali e manca pertanto della particolare efficacia riconosciuta dalla legge a quegli atti o per la natura o per la sacralità e le garanzie previste per la loro formazione......”.
Tribunale Milano, 30 marzo 1982 Soc. immobiliare Granada Giur. it. 1982, I,2,580 (nota). Giust. civ. 1982, I,1913. Giur. merito 1983, 9 (nota).
Nel modo che segue, inoltre, la giurisprudenza di merito s'è pronunciata riguardo l'ammissibilità della provvisoria esecuzione parziale
“....è ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione limitatamente ad una parte soltanto della prestazione oggetto di un decreto ingiuntivo......”;
Tribunale Milano, 27 maggio 1991 Soc. Trifoglio c. Soc. OTC Italia Giust. civ. 1991, I,2816
e riguardo gli interessi convenzionali extra-legali:
“...la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo relativo ad interessi convenzionali extralegali maturati dopo la scadenza dell'obbligazione è concessa discrezionalmente dal giudice ex art. 642, comma 2 c.p.c., con la liquidazione delle spese e competenze nel decreto stesso......”.
Tribunale Catania, 24 settembre 1985 Monte credito Banca borsa tit. cred. 1986, II,444.
Cfr., amplius, "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010