-  Ricciuti Daniela  -  03/10/2016

Cambio di sesso: prima nel registro dello stato civile, poi sul tavolo operatorio - Trib. Reggio Emilia, 27/07/2016 n. 1151 - Daniela Ricciuti

In punto di mutamento di sesso, la rettifica dell'attribuzione di sesso e la modifica del nome presso lo stato civile non sono subordinate al preventivo intervento chirurgico demolitivo e possono essere autorizzate contestualmente al trattamento chirurgico primario.

 

Con la recente sentenza in oggetto, il Tribunale di Reggio Emilia supera l'orientamento giurisprudenziale tradizionale ed opta per una interpretazione nuova e costituzionalmente orientata della normativa in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

La decisione scaturisce da un giudizio avente ad oggetto la domanda di autorizzazione all"adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico, nonchè la domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da femminile a maschile, con contestuale cambiamento del nome.

Parte attrice era affetta da una disforia di genere (id est non coincidenza tra dato biologico e dato psicologico, per cui avvertiva un senso di non appartenenza al sesso di nascita) e si era già sottoposta ad una terapia ormonale, previa nulla osta del medico-psichiatra, che ne aveva in parte già mutato i caratteri sessuali secondari.

In questa sede chiedeva: 1) anzitutto, di essere autorizzata al compimento degli interventi chirurgici necessari per adeguare il proprio aspetto anatomico all"identità di genere soggettivamente percepita; 2) inoltre, che prima del trattamento chirurgico innanzi autorizzato, il Collegio ordinasse altresì all"Ufficiale di stato civile del Comune, dove era stato compilato l"atto di nascita, di effettuare la rettifica dell'attribuzione di sesso nel relativo registro e conformemente il cambiamento del nome.

Con riferimento alla prima domanda, in base alla documentazione medica versata in atti, il Collegio ha ritenuto accertata la sussistenza del «disturbo di identità di genere», essendo emersi, sul piano psicologico, un netto e forte rifiuto dello stereotipo culturale femminile ed una marcata identificazione con il sesso opposto.

Inoltre, ha riscontrato nell'attrice la cosciente e consapevole volontà di sottoporsi agli interventi chirurgici, nonchè la corretta informazione sulle procedure, sull"iter sanitario e legale, sulle conseguenze psicologiche e fisiche associate e sugli aspetti concreti dell"operazione.

Pertanto il Giudicante ha accolto la domanda, con conseguente autorizzazione al compimento degli interventi chirurgici di isterectomia, mastoplastica riduttiva e fallo plastica, al fine dell"adeguamento dei caratteri sessuali primari all"identità psico-sessuale maschile.

Per quanto concerne la seconda domanda, il Tribunale è stato chiamato a stabilire se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso (di cui alla legge n. 164/1982, come modificata dall"art. 31 d.lgs. n. 150/2011) consenta l"accoglimento della domanda di rettificazione anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.

Di tal che ha rilevato che la norma di cui all"art. 1 della legge n. 164 del 1982 subordina espressamente l"accoglimento della domanda di rettifica dello stato civile, a intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, senza specificare tuttavia se possa ritenersi sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione dei peli e dell"adipe, il diverso sviluppo muscolare, il timbro di voce, la diversa crescita del seno), per il cui adeguamento sarebbe in ipotesi sufficiente una cura ormonale, ovvero sia richiesta comunque una modifica dei caratteri sessuali primari (organi genitali e riproduttivi) per i quali è invece necessario il ricorso alla chirurgia.

Si sottolinea che, secondo l"interpretazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza, l"accoglimento della domanda sarebbe sempre subordinato alla preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri anatomici primari, posto che solo questi, e non anche a quelli secondari, caratterizzerebbero in maniera inconfutabile il genere, di talché sarebbe sempre richiesta una loro inversione.

Inoltre viene inteso nel senso che l"intervento è pregiudiziale rispetto alla rettifica del sesso, il dato letterale dell"art. 31 co. 4 d.lgs. n. 150/2011, che prescrive che il Tribunale autorizzi, quando risulta necessario, un adeguamento dei caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, demolitorio o ricostruttivo.

In senso contrario, peraltro, - rileva il Giudice emiliano - depone il riconoscimento del valore costituzionale del diritto all"identità sessuale: essendo quest'ultimo ricompreso nel novero dei diritti della personalità di cui all"art. 2 Cost. (alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 1985), la sua piena esplicazione sarebbe ingiustificatamente limitata dalla pretesa di subordinarne il riconoscimento sociale ad un trattamento chirurgico, che è a tal punto invasivo da pregiudicare, in ipotesi, altro diritto di pari rango costituzionale, quale quello alla salute (art. 32 Cost.).

Ed infatti recentemente sia la Suprema Corte che la Consulta si sono espresse in senso opposto all'orientamento tradizionale.

La Corte di Cassazione (con la pronuncia n. 15138 del 2015) ha statuito che, alla stregua di un"interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della normativa in tema di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l"intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Ciò in quanto l"acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell"approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.

Nello stesso senso anche la Corte costituzionale (con la pronuncia n. 221 del 2015), si è pronunciata nel senso che il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali deve essere autorizzato in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. Ne consegue che, per la prevalenza della tutela della salute dell"individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, il trattamento chirurgico non può essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma deve essere inteso esclusivamente in funzione del conseguimento di un pieno benessere psicofisico.

Il Tribunale di Reggio Emilia, pertanto, registrato il suddetto mutamento d'indirizzo (della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, seguita anche dalla recentissima giurisprudenza di merito: in particolare Tribunale Bari 10 marzo 2016; Tribunale Savona 30 marzo 2016), stabilisce che l"interessato possa ottenere l"autorizzazione giudiziale all"intervento, allorché sia accertato che questo sia in grado di ridurne il disagio psicologico e di determinare un miglioramento generale della qualità di vita, e non già, invece, in funzione dell"accoglimento della domanda di rettifica. Difatti questa può essere accolta anche in assenza di un già compiuto intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove sia accertato un disturbo di identità di genere, accompagnato da già intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario, per effetto di (pur invasivi) cicli di terapie ormonali.




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