-  Redazione P&D  -  02/11/2016

Buoni fruttiferi postali cointestati e caduti in successione - Emma Iocca - Raffaella Chiappetta

BUONI FRUTTIFERI POSTALI COINTESTATI E CADUTI IN SUCCESSIONE.

All'indomani delle prime sentenze dell'autorità giudiziaria cosentina che – ponendosi in contrasto con l'orientamento dei Tribunali di Ancona, Salerno, Casale Monferrato, Padova, Monza, Foggia ecc. - nel 2010 e nel 2011, ha iniziato a riconoscere l'illegittimità della condotta di Poste allorquando rifiuta di rimborsare, a vista, il buono cointestato con un soggetto defunto, su questa rivista sono apparsi diversi articoli che hanno informato i lettori sul problema che iniziava ad affliggere diversi risparmiatori.

Su questa scia, e nell'intento di continuare a mantenere costante l'aggiornamento, rendiamo noto che alle suddette prime sentenze ne sono seguite diverse altre che hanno sempre visto riconoscere il diritto del cointestatario superstite ad incassare le somme investite, anni prima, nell'acquisto dei buoni. Il pensiero va, in particolare, alle sentenze del Tribunale di Roma dell' 8.7.2014, del Tribunale di Torino del 27.04.2015; del Tribunale di Cosenza del 13.07.2015; del Tribunale di Roma del 2016. Sentenze, tutte, dell'esistenza delle quali siamo certe e possiamo riferire con cognizione di causa, essendo state dirette artefici del buon risultato, in quanto legali di fiducia dei risparmiatori attivatisi giudizialmente nelle menzionate sedi.

In pratica, nel corso degli ultimi anni, i giudici dei Tribunali citati hanno riconosciuto che:

- «Non esistono normative o disposizioni di legge che impediscono a Poste Italiane il pagamento di buoni postali fruttiferi cartacei, cointestati e con la clausola P.F.R. "pari facoltà di rimborso"» (Trib. Roma '14); - il cointestatario superstite è legittimato «al prelievo totale delle somme relative a buoni fruttiferi, cointestati ad altro titolare deceduto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, senza necessità di alcuna quietanza congiuntamente firmata dagli eredi del cointestatario defunto» (Trib. Cosenza '15); - pertanto, «ciascuno dei cointestatari in possesso del titolo munito di clausola P.F.R., può liberamente ottenere la riscossione del buono "a vista" e per intero, senza alcun onere aggiuntivo» (Trib. Roma '16).

Allo stesso tempo, per onestà intellettuale, dobbiamo però dar conto che, malgrado i numerosi arresti favorevoli ai contitolari di buoni cointestati ad un soggetto defunto, non può tuttavia reputarsi consolidato l'orientamento positivo giacché continuano, purtroppo, a registrasi decisioni giudiziali (seppur sporadiche) a favore di Poste. Ci riferiamo, per esempio, alla recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 24.02.2016.

Con riguardo a tale ultima pronuncia, pur non avendo preso parte al giudizio come difensori del risparmiatore-attore, riteniamo però di poter osservare (sulla base di una oramai pluriennale esperienza nella materia) che diversi sono gli errori in cui pare sia incorso il giudice lombardo. Di seguito, ed in sintesi, i più rilevanti:

1) che i titoli oggetto di causa, e cioè buoni fruttiferi cointestati a più soggetti, con la morte di uno dei contitolari siano caduti, interamente, in successione;

2) che in forza dell'art. 203 del D.P.R. 256/89, al rimborso dei buoni cointestati con un soggetto defunto, sia applicabile l'art. 187 stesso D.P.R. (che riguarda il rimborso a saldo dei libretti postali), con conseguente venir meno dell'efficacia della clausola di pari facoltà di rimborso alla morte di uno dei contitolari;

3) che bene fa Poste a rifiutare il pagamento in assenza della quietanza di tutti gli eredi del defunto in quanto, ove fosse riconosciuto il diritto successorio di altro cointestatario, sarebbe tenuta a ripetere il pagamento.

Ebbene, seguendo lo stesso ordine, ribattiamo nei termini che seguono:

Con riguardo al primo punto, l'equivoco in cui, a nostro sommesso avviso, cade il giudice di Busto Arsizio, consiste nel ritenere che la fattispecie rientri in un fenomeno di comunione ereditaria. Vero è invece che l'attore non è mero erede del cointestatario defunto, bensì con-titolare e comproprietario dei buoni di cui chiede il rimborso. Di guisa che, non vigendo la presunzione di esclusività del credito (artt. 1298 e 1854 c.c.), fino a prova contraria, lo stesso è proprietario in comune, ed in quota, della somma portata dai titoli. E siccome il diritto positivo italiano qualifica le situazioni di comproprietà come fenomeni di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascun comproprietario è legittimato a disporre dell'intero in quanto concreditore solidale (art. 1292 c.c.), il nostro attore avrebbe dovuto poter incassare i buoni.

Da ciò deriva inoltre che, a tutto voler concedere, l'Ufficio postale (ed il giudice in presenza di specifica domanda) non avrebbe potuto rifiutare, al cointestatario superstite e richiedente, il rimborso, quanto meno, della propria quota parte. E' infatti un dato che "...la possibilità di rimborso parziale emerge dalla stessa normativa..." (Trib. di TO ed in senso conforme G.d P. di Roma 2016).

Venendo poi al secondo aspetto, la disamina accurata ed approfondita delle norme che disciplinano la materia dei buoni basterebbe ad escludere che la fattispecie all'esame sia sussumibile sotto la norma dell'art. 187 del D.P.R.

Il giudice si è infatti limitato a sostenere, troppo genericamente, tale estensibilità, dimenticando di offrire valide argomentazioni per superare le due condizioni che lo stesso articolo 203 del D.P.R. 256/89 pone affinché le norme del V Capo (tra cui, appunto, l'articolo 187), previste per i libretti postali, possano, effettivamente, estendersi al servizio dei buoni fruttiferi postali. Vale a dire: che non sia diversamente disposto dalle norme dei buoni fruttiferi; che le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postale (tra cui appunto l'art. 187) siano ad essi applicabili.

Infine, relativamente all'ipotizzato rischio di ripetere il pagamento, pare sia sfuggito al magistrato che l"eventuale lesione dei diritti successori attiene ai rapporti interni tra coeredi, di guisa che l"adempimento dell"intero buono fruttifero, così come preteso dall'attore, se effettuato, non sarebbe stato opponibile, ai sensi dell"art. 1297, comma 2, c.c., alla terza obbligata Poste Italiane spa. In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, il pagamento dei buoni nelle mani del cointestatario, non avrebbe comportato alcuna responsabilità per Poste Italiane. Concetto, questo, ribadito dal Tribunale di Cosenza, secondo il quale - in un caso in cui, addirittura, erano deceduti entrambi i cointestatari, per cui la richiesta di rimborso (negato dagli impiegati postali) proveniva dagli eredi di uno dei defunti - "La successione mortis causa, che ha interessato entrambi i contitolari, non influisce né sul diritto degli eredi di uno degli intestatari né su quello degli eredi dell'altro ottenere automaticamente il rimborso del titolo da Poste Italiane S.p.a. Ciò, ovviamente, fermo restando il diritto degli eredi dell'altro cointestatario di ottenere, se del caso, la ripetizione della propria quota di spettanza nei confronti del contitolare, ovvero dei suoi eredi, che abbiano esercitato il diritto di riscossione previsto dallo stesso titolo.". E principio confermato, più di recente, dal Tribunale di Roma che ha precisato: «Poste Italiane deve dunque restare estranea ai rapporti interni tra i successori in quanto, così come avveniva per i due intestatari quando erano in vita – cui era consentito individualmente e senza il consenso dell'altro di chiedere il rimborso -, allo stesso modo, subentrando gli eredi nelle stesse facoltà del de cuius, non è consentito a questi avere poteri maggiori rispetto a quelli spettanti al loro dante causa».

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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