Il primo comma dell'articolo 669 octies, del codice di procedura civile, prevede che l'ordinanza che accoglie il ricorso cautelare, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, debba fissare un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'inizio del giudizio di merito (cfr., amplius, "IL POSSESSO - Usucapione, azione di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto -" - CEDAM 2011).
Il primo comma dell'articolo successivo prevede, inoltre che, qualora il procedimento di merito non sia iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies (ovvero se successivamente al suo inizio si estingua), il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
Orbene, la legge n. 80 del 14 maggio 2005 ha introdotto, con il sesto comma dell'articolo 669 octies (del codice di procedura civile)
l'innovativa disposizione secondo cui le disposizioni suddette (articolo 669 octies e primo comma dell'articolo 669-novies) non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700, medesimo codice, agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché (ed è quello che qui importa) ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto, ai sensi dell'articolo 688 del codice di procedura civile.
L'autorità del provvedimento cautelare, peraltro, non è invocabile in un diverso processo.
Sempre il (nuovo) sesto comma dell'articolo 669 octies (del codice di procedura civile) prevede che, in ogni caso, ciascuna parte possa comunque iniziare il giudizio di merito.
La disposizione è stata, successivamente (dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 50, secondo comma, lettera a), opportunamente
“a mero titolo esemplificativo e tra i tanti casi possibili, si pensi che la parte beneficiata da un provvedimento cautelare, sarebbe esposta alla declaratoria di inefficacia del provvedimento, su ricorso ex adverso ex art. 669 novies c.p.c., laddove il Giudice abbia ritenuto erroneamente tale provvedimento anticipatorio e non conservativo, non disponendo la prosecuzione della causa nel merito; e laddove la parte stessa, ottemperando alla pronuncia del Giudice, non abbia di sua iniziativa disatteso il provvedimento giurisdizionale operando la riassunzione nel merito pur in assenza di un ordine in tal senso. Ne deriva che va certamente preferito un criterio che, nel modo più chiaro possibile, distingua la tipologia dei provvedimenti cautelari per i quali è attenuata la strumentalità necessaria, da quelli per i quali tale attenuazione non vi è. Pertanto, va certamente preferito il criterio che indica come tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nonché le azioni di nuova opera e di danno temuto, rientrano nella categoria dei provvedimenti per i quali vi è attenuazione della strumentalità: in ragione di tali motivi, a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., non deve essere concesso il termine per la prosecuzione della causa nel merito. Pur dando atto che la novella nulla ha disposto sul punto, ritiene questo Giudice come non sia revocabile in dubbio il fatto che, essendo il presente provvedimento astrattamente idoneo a definire il giudizio ove una delle parti non inizi l'oramai solo eventuale fase di merito, alla stregua dei principi generali debba pronunciarsi anche sulle spese di lite. Tali spese, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, vanno poste, in aderenza al precetto posto dall'art. 91 c.p.c., a carico della soccombente convenuta ed a favore della vittoriosa parte ricorrente”
Tribunale Ivrea, 28/06/2006 - Guida al diritto 2006, 42, 59 (s.m.)
corredata dall'obbligo (settimo comma medesimo articolo), per il giudice (quando emette uno dei provvedimenti suddetti - prima dell’inizio della causa di merito -), di provvedere sulle spese del procedimento cautelare (la regola è parallelamente ripresa, dall'articolo 669 septies, stesso codice, per i provvedimenti di incompetenza o di rigetto – introduzione a cura dell'articolo 50, primo comma, sempre della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonché dalla precisazione (ottavo comma) secondo cui l'estinzione del giudizio di merito non determinerà comunque l'inefficacia dei provvedimenti cautelari (e ciò anche quando la relativa domanda sia stata proposta in corso di causa).
La circostanza, evidentemente, conferma il particolare regime di stabilità di cui godono, attualmente, i provvedimenti cautelari conclusivi della prima fase del procedimento di nunciazione:
“in virtù delle modifiche introdotte dalla l.n. 80 del 2005 e riguardanti il procedimento di nunciazione, il successivo giudizio di merito non è obbligatorio ma meramente facoltativo ed i provvedimenti emessi dopo la prima fase cautelare godono, pertanto, di un particolare regime di stabilità”.
Tribunale Trani, 17/07/2007 - Giurisprudenzabarese.it 2007
Doveroso, inoltre, notare come la giurisprudenza più attenta avesse già, autonomamente, anche prima dell'ultimo intervento del legislatore, opportunamente integrato la disciplina de qua, anche in ordine alla necessaria liquidazione delle spese:
“per i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c. e per tutti i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, nonché per i provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’art. 688 c.p.c., il carattere anticipatorio dei provvedimenti su richiamati (sebbene tale carattere sembra essere estraneo alle azioni di nunciazione) e la relativa stabilità degli stessi, comportano, inevitabilmente la necessità che il giudice statuisca sulle spese. Ciò si ricava dai generali principi processuali e specificamente dall’art. 91 del codice di rito che, prevede l’obbligo per il giudice della decisione sulle spese ogni qual volta il processo si chiuda dinanzi a lui”.
Tribunale Trani, 30/08/2006 - c. - Giurisprudenzabarese.it 2006