-  Gambuli Giulia  -  04/03/2014

AVVOCATO DIFFAMATO: NO ALLA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRITICA - Cass. Pen. 9862/14 - Giulia GAMBULI

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione, (sez. V penale del 28 febbraio 2014, n. 9862) relativa al tema dell'ingiuria e diffamazione e la scriminante del diritto di critica nell'ambito di libera professione.

Il fatto, in breve: il Tribunale, riformando una sentenza del Giudice di pace di Varese del 2010, affermava la responsabilità di G.G. per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., commesso in danno dell'avv. Gi.An.. L'imputato, infatti, aveva inviato all'Ordine degli Avvocati di Varese "una missiva nella quale accusava il predetto legale, in relazione ad un procedimento ingiuntivo dallo stesso promosso nei confronti del G. per il pagamento di prestazioni professionali, di incompetenza e malafede, nonché di essersi procurato una falsa parcella grazie all'associazione a delinquere con lo stesso Ordine."

Il condannato in secondo grado ricorre in Cassazione deducendo mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e soprattutto facendo leva sul diniego delle scriminanti di cui agli artt. 51, 598 e 599 cod. pen.. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'invio dell'esposto anche alla Procura della Repubblica di Varese ed alla ravvisabilità di un fatto ingiusto della persona offesa nell'aver accusato il G. , in una comparsa di costituzione e risposta, di malafede o quanto meno di colpa grave nell'instaurare il giudizio.

 

I giudici di Piazza Cavour , esaminando il ricorso, reputano i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità dell'imputato infondati.

Per il punto che maggiormente ci interessa (motivi di ricorso relativi al diniego delle scriminanti di cui agli artt. 51, 598 e 599 cod. pen.) la Corte Suprema espone quanto segue:
- per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 598 c.p. ("Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo"), anche a voler ritenerla stessa astrattamente configurabile per l'esposto inviato da un privato al Consiglio di un ordine forense, il riferimento del ricorrente alla contestuale trasmissione dell'esposto alla Procura della Repubblica di Varese è superato dalle considerazioni della sentenza impugnata sull'intervenuta archiviazione del relativo procedimento; c'è da considerare, inoltre, che le accuse di falsità nella redazione dalla parcella e di appartenenza ad un'associazione a delinquere risultano all'evidenza esorbitanti rispetto a quanto consentito nella presentazione di un esposto in sede disciplinare, e come tali di per sé offensive.

- Quanto alla scriminante della provocazione, art. 599 c.p. il Tribunale escludeva coerentemente la ravvisabilità di un fatto ingiusto nell'iniziativa della persona offesa di richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'imputato. Il giudice di prime cure rilevava peraltro anche la virulenza delle frasi contestate, "in quanto comunque espressive di sproporzione della dedotta reazione rispetto al fatto asseritamente ingiusto, correttamente valutabile come indicativo dell'insussistenza delle condizioni per la ravvisabilità dell'attenuante in esame, in particolare lo stato di ira ed il rapporto causale dello stesso con il comportamento del soggetto passivo"

- Congrua era infine la motivazione della sentenza impugnata nell'escludere la sussistenza dell'invocata scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) laddove la condotta trascenda, come ritenuto nel caso di specie, in espressioni ingiustificatamente aggressive dell'onore e della reputazione della persona il cui comportamento viene denunciato, meramente denigratorie e sovrabbondanti rispetto alla scopo informativo proprio della denuncia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film