-  privato.personaedanno  -  25/05/2015

ADS NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO DEL BENEFICIARIO: UN PROBLEMA CONCRETO - Giulio Rufo CLERICI

Amministrazione di sostegno

Separazione e divorzio

Diritti personalissimi

 

Nel dibattito tra coloro che affermano o negano la legittimazione dell"amministratore di sostegno a promuovere la separazione e il divorzio del beneficiario, previa autorizzazione del Giudice tutelare, è opportuno considerare le implicazioni pratiche delle teorie in discussione, specialmente laddove l"interessato non possa manifestare la sua volontà, o tale volontà non sia ricostruibile dai suoi orientamenti di vita precedenti: il silenzio imposto al coniuge dalla sua difficile condizione personale rappresenta un banco di prova per la dottrina e per la giurisprudenza sulla amministrazione di sostegno e, in generale, sulla protezione delle persone prive di autonomia.

Come noto, un primo gruppo di interpreti ritiene che la scelta della separazione e del divorzio rientri nella sfera più intima dell"essere umano, coinvolga diritti personalissimi e sia riservata al beneficiario. Se egli non è in grado di esprimere le sue determinazioni, nessuno può sostituirlo, a rischio di rendere impossibile il ricorso alla tutela giurisdizionale: nell"ipotesi estrema che le relazioni familiari siano sempre e comunque intangibili, per l"amministratore di sostegno, l"interessato non avrebbe la possibilità di agire, sul piano di fatto, mentre il legale rappresentante sarebbe privo dei necessari poteri, dal punto di vista giuridico, rendendo la separazione o il divorzio impraticabili.

Un secondo gruppo di interpreti afferma che l"amministratore di sostegno può rivolgersi al Giudice tutelare, chiedendo l"autorizzazione ad agire nel migliore interesse del beneficiario, al fine di garantire e di realizzare i suoi diritti fondamentali, anche in ambito familiare. Peraltro, qualora il beneficiario sia vittima inconsapevole di gravi comportamenti del coniuge, dobbiamo chiederci se ciò basti per legittimare l"amministratore di sostegno ad agire in suo nome e per suo conto: come superare la mancanza di volontà dell"interessato?

Una ipotesi di lavoro può consistere nel compiere una analisi allo stato dei fatti (cosa deciderebbe il beneficiario, se in questo momento potesse esprimersi), o a posteriori (cosa direbbe il beneficiario, se in futuro guarisse), o sulla base di criteri oggettivi (cosa conviene al beneficiario), individuando le alternative a disposizione. La scelta della soluzione da attuare può essere frutto di una proposta dell"amministratore al Giudice tutelare, sulla base di un bilanciamento tra i valori costituzionali più rilevanti: la solidarietà tra gli esseri umani, all"interno della famiglia e delle altre formazioni sociali, l"uguaglianza tra i cittadini e tra i coniugi, la salute come diritto fondamentale e la possibilità di agire in giudizio, riconosciuta a tutti, anche alla luce delle norme internazionali. In tal modo si può riconoscere il bene "prevalente", nel caso di specie: l"autodeterminazione dell"individuo, l"integrità psicofisica, il diritto all"assistenza morale e materiale tra i coniugi, etc.

Al riguardo è evidente che l"interessato, nel caso in cui si ristabilisse, potrebbe non gradire la soluzione adottata da un terzo e desiderare di mantenere il suo legame con il marito o con la moglie, trovandosi invece "separato" o "divorziato". Tuttavia, il beneficiario può comunque subire le eventuali iniziative giudiziali dell"altro coniuge, incorrendo in una pronuncia di separazione o di divorzio, indipendentemente dalle sue preferenze personali. Inoltre l"amministratore di sostegno e il Giudice tutelare non devono limitarsi a realizzare le inclinazioni della persona che assistono, ma hanno il compito – tra l"altro – di proteggerne la vita e l"integrità psicofisica: basti pensare a situazioni di violenza domestica, attuate dal coniuge più forte a danno del più debole, per rendersi conto che almeno in questi casi l"Ufficio tutelare deve poter intervenire, presumendo nel beneficiario la volontà di autoconservazione. Infine, se vi è motivo di temere che il beneficiario si opporrebbe assolutamente allo scioglimento del matrimonio, rimane comunque aperta la strada della separazione, in quanto essa non incide sullo status di coniuge, pur regolando i rapporti personali e patrimoniali del marito e della moglie.

Di volta in volta è necessario valutare la fattispecie concreta, ponendo il benessere della persona al di sopra di qualunque teoria, senza rifiutare a priori la responsabilità di promuovere la separazione o il divorzio del coniuge inconsapevole, soprattutto quando è a rischio la sua vita o la sua salute.




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