06/02/2024

Abbandono di una persona, danni non patrimoniali, risarcimento - Paolo Cendon

Possiamo partire da un esempio. Un uomo chiama una compagnia di traslochi e dice loro di venire a casa sua e di portare via tutto: “venite e se per caso trovate in salotto qualcosa che si muove portate via anche quella roba lì”. In realtà quella roba lì esiste e si tratta della moglie del traslocante: la povera donna, affetta da una depressione, forse anche per avere un marito del genere, si è ridotta a vivere da sola in quel salotto da cui non esce mai ed in cui, nel bene e nel male, fa tutte le cose della sua vita. Nel giudizio penale e poi anche civile che si accenderà in seguito a tale fatto l’uomo verrà condannato sia a livello penale che livello civile per aver abbandonato la propria moglie al suo destino senza curarsi dello stato in cui versava.

Si tratta di un esempio (le sentenze di partenza sono fiorentine, dell’inizio di questo secolo) di responsabilità civile da abbandono: una figura che coinvolge dei profili pregiudizievoli e complessi e variegati, come ad esempio il danno biologico fisico, il danno psichico, il danno esistenziale, il danno morale.

In linea di massima il problema è collegato al capitolo generale della responsabilità omissiva: la chiave di volta ai fini di una possibile, condanna è il fatto che esista o meno, nel contesto considerato, un obbligo di agire in capo al convenuto. Nel caso fiorentino l’obbligo era quello dell’articolo 143 c.c. relativo ai profili dell’assistenza che è dovuta incappo a ciascuno dei due coniugi.

In generale il legislatore prevede obblighi del genere o nell’ambito della famiglia o quando esiste un soggetto fragile che non è in condizione di difendersi: un corpo esanime ai bordi della strada una nave persa in mezzo al mare, un minore, un malato, un soggetto affetto da gravi dipendenze e così via.

Il problema più difficile è quello dell’abbandono per un soggetto portatore di disabilità psichiche ed in generale per gli ospiti di istituzioni totali. Il compito del giudice può essere talvolta abbastanza difficile nel contemperamento fra le contrapposte esigenze: proteggere il fragile e non richiedere l’impossibile alle istituzioni.

Ricordiamo l’esempio del malato che ha bussato ad un centro di salute mentale di notte e che si era visto rilasciare con l’offerta di una semplice aspirina; il risultato è che poi si è suicidato. Oppure quello del secondino che aveva dimenticato una corda sul letto di un detenuto in stato di grave agitazione: il prigioniero aveva finito per uccidersi. In entrambi i casi la responsabilità civile è stata riconosciuta.



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