1.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, con sentenza del 5 ottobre 2022, n.834, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni avanzata da una persona che era stata illegittimamente bocciata al termine della classe III^ del liceo scientifico frequentata nell’anno scolastico 2010/2011, precisamente all’esito degli esami di riparazione sostenuti il 24 e 25 agosto 2011. La domanda di risarcimento della ricorrente si basava su una precedente sentenza dello stesso T.A.R., divenuta irrevocabile, che aveva annullato gli atti relativi alla sua mancata ammissione alla classe IV^ del liceo scientifico, ciò “anche in vista dell’eventuale domanda di ristoro dei danni sofferti “.
L’annullamento degli atti concernenti la bocciatura comminata nel 2011 alla ricorrente era stato determinato dalle “plurime illegittimità “ da cui erano stati riconosciuti affetti tali atti, che vengono riepilogate nella pronuncia del T.A.R. Liguria del 5.10.2022 e che consistevano nella mancata valutazione da parte del consiglio di classe della preparazione complessiva dell’alunna, nella mancata presenza sul registro dell’insegnante dei voti negativi in matematica e fisica attribuiti alla studentessa nello scrutinio di giugno, nell’utilizzazione da parte della professoressa nei confronti della ragazza in questione di un metro valutativo molto più rigoroso rispetto a quello applicato ai suoi compagni, con conseguente “ palese disparità di trattamento “ , nel mancato rispetto nei punteggi dell’esame di riparazione dei criteri di valutazione prefissati dalle griglie contenute nel P.O.F. ( piano dell’offerta
formativa ), nella circostanza che due esercizi della prova di recupero di fisica presupponevano la conoscenza di elementi di trigonometria, argomento estraneo al programma trattato durante l’anno scolastico ( v. paragrafo 1.1. della pronuncia che qui si commenta ).
Sul piano giuridico la sentenza in esame osserva che “ la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. “ ( par. 1 della sentenza ), secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato confermato dal Consiglio di Stato nel 2021 : infatti, con sentenza del 23 aprile 2021, n.7, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale…” ( paragrafo 26 lett. a) dei Motivi della decisione della sentenza del Cons. Stato ).
Ciò premesso, il T.A.R. Liguria ritiene sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti dell’illecito aquiliano, ossia, oltre all’illegittimità degli atti adottati dal liceo scientifico in questione, l’elemento soggettivo, il danno ingiusto e il nesso di causalità. Circa l’elemento soggettivo ( il dolo o la colpa dell’autore del fatto ai sensi dell’art. 2043 c.c. ) i giudici amministrativi genovesi rilevano che “ sussiste in capo all’Amministrazione la colpa per aver emanato gli atti di cui si discute “ , posto che “ Le illegittimità riscontrate appaiono…rimproverabili e non scusabili, sia per la loro numerosità, sia per la sussistenza
( anche ) del vizio di disparità di trattamento, particolarmente stigmatizzabile per il suo carattere ‘odioso’, tanto più in quanto inficiante l’attività valutativa condotta nell’ambito del sistema pubblico di istruzione e nei confronti di una ragazza minorenne “ ( paragrafo 1.2. della sentenza in oggetto ).
In senso analogo al T.A.R. Liguria si è espresso, in una vicenda simile, il T.A.R. Toscana, Sez. I, con sentenza 24 novembre 2011, n.1807, osservando che “ …nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n.394 del 2006 di questa Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta “
( la sentenza del T.A.R. Toscana è pubblicata in “Danno e responsabilità “, 8-9/2012, pag.857 e ss. ).
Circa gli ulteriori requisiti del danno ingiusto e del nesso eziologico con gli atti viziati annullati, la sentenza del T.A.R. Liguria argomenta per la loro sussistenza osservando che
“…l’attività provvedimentale illegittima ha leso l’interesse pretensivo della studentessa ad essere ammessa alla classe IV ^ : in proposito, per le ragioni sopra illustrate, può formularsi un giudizio prognostico positivo circa il fatto che, se l’azione amministrativa non fosse stata inficiata dai molteplici vizi censurati, … avrebbe potuto ottenere l’agognata promozione “
( par. 1.3. ). Con specifico riferimento al nesso di causalità la sentenza che si commenta rileva che è “ evidente che, in conseguenza della bocciatura, la ricorrente ha dovuto rifrequentare la classe III ^, rallentando il suo percorso di istruzione ed il suo ingresso nel mondo del lavoro “ ( ibidem ). E’ interessante notare che la prima argomentazione dei giudici genovesi è sostanzialmente identica a quella adottata dal T.A.R. Toscana nella pronuncia poc’anzi richiamata : infatti, i giudici fiorentini osservano che “ …in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto ‘ora per allora’, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l'amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava “ ( sentenza T.A.R. Toscana cit., loc. cit.).
Peraltro, si deve evidenziare che un giudizio prognostico formulato nei termini riferiti non è univoco nella giurisprudenza amministrativa, in quanto secondo un orientamento più restrittivo si richiede per la configurabilità di un risarcimento del danno la valutazione prognostica che “l’aspirazione al provvedimento satisfativo dell’interesse finale fosse senz’altro destinata ad un esito favorevole “ ( così il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 16 aprile 2012, n.2138, in “ Danno e responsabilità “, 8-9/2012, pag. 858 e ss. :
“ Nel caso, che qui rileva, di non ammissione alla classe successiva dello studente - dopo la ravvisata illegittimità di tale determinazione - la configurabilità di un risarcimento del danno restava dunque subordinata - oltre che alla dimostrazione degli altri elementi costitutivi del titolo risarcitorio e tenuto conto del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.- alla valutazione prognostica che l’aspirazione al provvedimento satisfativo dell’interesse finale fosse senz’altro destinata ad un esito favorevole, vale a dire alla dimostrazione -quand’anche in base a presunzioni - della sicura spettanza del bene collegato all’interesse pretensivo in questione “ ).
Si ritiene preferibile l’indirizzo più largo in tema di giudizio prognostico positivo, quello seguìto dal T.A.R. Liguria e dal T.A.R. Toscana, secondo il quale rileva la “ sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima “ ( così il T.A.R. Toscana, sentenza cit. ), rispetto all’altro indirizzo più rigorista che richiede, invece, una valutazione prognostica caratterizzata da elementi di verosimile certezza, con la dimostrazione - sia pure in base a presunzioni - della “sicura spettanza “ del bene della vita a cui l’interessato aspirava ( così il Consiglio di Stato, sentenza ult. cit. ). Infatti, quest’ultimo orientamento pare troppo rigido e conduce sostanzialmente a negare, nella maggior parte dei casi, la configurabilità di un risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi “pretensivi”, stante la notevole difficoltà della prova richiesta per il giudizio prognostico in questione ( per una valutazione diversa sul punto cfr. il commento di R. Foffa, in “ Danno e responsabilità “, 8-9/2012, pag. 861 e ss. ).
2. Ciò detto, si passa a qualche considerazione in ordine alla determinazione del quantum risarcibile. Al riguardo il T.A.R. Liguria riconosce entrambe le poste risarcitorie richieste dalla ricorrente, ossia il danno patrimoniale da lucro cessante ( escludendo invece il danno emergente per gli esborsi sostenuti dai suoi genitori per mantenerla durante l’anno scolastico ripetuto ) e il danno non patrimoniale sub specie di danno morale soggettivo. Con riferimento alla prima voce il T.A.R. genovese rileva che “ spetta anzitutto alla deducente il danno patrimoniale da lucro cessante patito per aver ottenuto il diploma di maturità al termine dell’a.s. 2013/2014, anziché dell’a.s. 2012/2013, e, conseguentemente, per avere differito di un anno gli studi universitari e l’inizio dell’attività professionale “ ( par. 2 della sentenza ). Dunque, considerato che la ricorrente ha documentato di avere conseguito prima la laurea triennale in scienze dell’architettura e poi la laurea magistrale in architettura, nonché di aver superato l’esame di abilitazione e di aver cominciato ad esercitare la professione di architetto, le va riconosciuto il risarcimento del danno da lucro cessante subìto “ a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore “ e del conseguente “ allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito “ : si precisa, peraltro, dai giudici genovesi che “ il pregiudizio economico ristorabile non coincide in toto con il mancato reddito medio di un anno di lavoro, perché la percezione dei guadagni è stata ( non già definitivamente persa, bensì ) posticipata nel tempo” e che “ il ritardo si ripercuote anche sui contributi previdenziali da versare e, quindi, ai fini pensionistici “ ( sempre par. 2 ). Sulla base di queste premesse il T.A.R. Liguria quantifica il lucro cessante da riconoscersi alla ricorrente in via equitativa, ai sensi degli artt.1226 e 2056 c.c., “ ricorrendo un’ipotesi di impossibilità dell’esatta stima di un danno che è, comunque, innegabilmente sussistente “ , e liquida a questo titolo la somma di euro 8.700,00, “ pari a circa ¼ del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria …” , cifra che “ si reputa congruente con la capacità competitiva dimostrata dalla ricorrente …” ( par. 2, ultima parte ).
Se il riconoscimento del danno patrimoniale derivante da illegittima bocciatura scolastica non è una novità in ambito giurisprudenziale ( cfr. T.A.R. Toscana cit., che ha accordato al ricorrente il danno patrimoniale pari al costo documentato del corso di studi che ha dovuto ripetere ), lo è invece il riconoscimento del danno non patrimoniale : infatti, nel precedente menzionato del T.A.R. fiorentino è stata disattesa la domanda risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, in quanto “ i profili di danno non patrimoniale sono stati richiesti in termini assolutamente generici, nella sostanza rimettendo tutto, anche la loro esatta configurazione, alla valutazione equitativa del giudice “ ( così nella parte conclusiva della motivazione della pronuncia in questione ). Nel caso sottoposto al T.A.R. genovese, invece, il danno non patrimoniale è stato richiesto per “il turbamento emotivo interiore sofferto “ dalla ricorrente ed è stato accordato dai giudici, i quali evidenziano che “ si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia “ ( par. 3 della sentenza ). L’affermazione pare, francamente, difficilmente
contestabile : se la bocciatura scolastica è “ingiusta”, come nel caso di specie, essa non può non provocare, almeno nella generalità dei casi, patema d’animo e sofferenza interiore nell’alunno che la subisce. Circa la prova di un siffatto pregiudizio si conviene con i giudici genovesi che esso “ attiene al patimento di natura interiore che l’evento lesivo provoca nella vittima “ e “ Di conseguenza, l’immaterialità del danno e l’assenza sia di base organica che di componenti relazionali sfuggono ad un accertamento fondato sugli ordinari canoni probatori, imponendo il ricorso al ragionamento logico-inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di esperienza, che possono da sole fondare la determinazione dell’organo giudicante “ ( par. 3 ). Dal punto di vista della qualificazione giuridica, non vi è dubbio che si tratti di danno morale soggettivo, da distinguersi, all’interno della categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sia
dal danno biologico ( che riguarda la salute del soggetto ) che dal danno c.d. esistenziale ( che riguarda la dimensione dinamico-relazionale della vita dell’interessato ). In questo senso si è orientata la più recente giurisprudenza di legittimità, che, discostandosi nettamente dal precedente indirizzo risalente alle note sentenze di “San Martino” del novembre 2008, ha affermato l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, posto che quest’ultimo si connota come pregiudizio alla salute incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e, quindi, accertabile mediante supporto medico-legale, mentre il danno morale si qualifica come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, difettando di base organica ( cfr. Cass. sez.III sentenza 10 novembre 2020, n.25164 e, per un commento a tale pronuncia, M.G. Cilardi, “ La Cassazione conferma l’autonomia del danno morale nella liquidazione del pregiudizio non patrimoniale “, in www.CamminoDiritto.it, 27 aprile 2021 ).
Del tutto condivisibile è anche l’affermazione del T.A.R. Liguria secondo cui “ il danno morale è risarcibile anche se l'illecito civile non sia configurabile come reato, perché viene il rilievo la lesione dell’integrità morale della persona, costituente un diritto inviolabile tutelato dall'art. 2 Cost. “ : ciò corrisponde effettivamente all’ “univoco orientamento della giurisprudenza “, come puntualmente osservato dai giudici amministrativi genovesi, poiché già nel 2008 la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all’art.2059 c.c. “ si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica “ e che “ Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione “ ( così Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n.26972 ).
Da ultimo, si intende evidenziare che nella quantificazione del danno morale il T.A.R. genovese si è mantenuto “basso”, avendo liquidato in favore della ricorrente, in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, l’importo di euro 1.300,00
( ultimo periodo del par. 3 della sentenza ). Forse è una somma troppo modesta per ristorare la sofferenza interiore sofferta dalla ricorrente a causa dell’ingiusta bocciatura : comunque, è importante il principio affermato dalla sentenza in esame, della risarcibilità del danno morale cagionato dall’illegittima bocciatura scolastica in base all’id quod plerumque accidit e, quindi, ad una massima di esperienza.
Massimo Niro
( giurista, ex magistrato )
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