Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  03/08/2023

Sentenza Simonsen & Weel, causa C‑23/20 del 16 gennaio 2020, la Corte di giustizia Unione europea - Alcuni aspetti rilevanti per la determinazione delle clausole dei contratti di appalto da aggiudicare ai sensi di un accordo quadro

Già avevamo riportato sulla rivista quanto segue https://www.personaedanno.it/articolo/accordo-quadro-e-categoria-del-contratto-normativo-quale-patto-negoziale-ed-accordo-con-cui-le-parti-determinano-preventivamente-il-contenuto-di-uno-o-piu-contratti-che-eventualmente-stipuleranno-in-futuro-senza-impegnarsi-alla-conclusione-dei-medesimi, https://www.personaedanno.it/articolo/tar-emilia-romagna-1-10-2021-nr-816-laccordo-quadro-nellambito-delle-scelte-nei-contratti-pubblici, https://www.personaedanno.it/articolo/sentenza-consiglio-di-stato-6-agosto-2021-nr-5785-sulla-natura-e-funzioni-dellaccordo-quadro-gabriele-gentilini, https://www.personaedanno.it/articolo/la-durata-dei-contratti-attuativi-e-la-loro-relativa-collegabilita-a-quella-degli-accordi-quadro-che-ne-originano-in-base-allart-54-d-lgs-18-4-2016-nr-50, da ultimo nella https://www.personaedanno.it/articolo/ancora-sullaccordo-quadro-ascritto-alla-categoria-del-contratto-normativo-il-caso-del-tar-lazio-roma-sez-iii-22-05-2023-n-8633 per cui con l’accordo quadro, una stazione appaltante ha la possibilità di stipulare un contratto con l’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara, richiedendo lo svolgimento di una serie di servizi o l’acquisto di forniture di volta in volta laddove ne abbia bisogno, nell’arco dell’intera durata contrattuale.

Viene presa adesso in considerazione oltre alle già ricordate considerazioni e rimandi alla giurisprudenza amministrativa domestica ed agli atti di  autorevole prassi interpretativa, la recente sentenza Simonsen & Weel in cui la Corte di giustizia ha confermato la propria giurisprudenza, apportanto ulteriori deduzioni confermative già peraltro presenti nel caso Antitrust e Coopservice

In sostanza viene confermato e precisato che che l’indicazione nell’accordo quadro del valore complessivo degli accordi successivi deve essere inteso quale quantità “e/o” come valore massimo.

L’amministrazione aggiudicatrice dovrà altresì indicare una quantità “e/o” un valore stimato dei prodotti da fornire in forza dell’accordo quadro, così da garantire alle concorrenti la possibilità di formare una offerta consapevole.

Le informazioni sul valore o sulla quantità massima e stimata possono essere affiancate altresì da requisiti aggiuntivi per la conclusione degli accordi successivi, ovvero possono essere suddivise in conformità alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici. Allo stesso modo, i valori e le quantità complessive possono essere presentati separatamente, seppur nei medesimi documenti di gara, al fine di meglio precisare le specifiche esigenze delle amministrazioni che hanno espresso l’intenzione di partecipare all’accordo quadro.

Inoltre e ricordatone nella precedente e sopra menzionata pagina    https://www.personaedanno.it/articolo/ancora-sullaccordo-quadro-ascritto-alla-categoria-del-contratto-normativo-il-caso-del-tar-lazio-roma-sez-iii-22-05-2023-n-8633, sulla base del contratto normativo - accordo quadro stipulato, il concorrente aggiudicatario potrà stipulare contratti specifici secondo le esigenze delle singole amministrazioni. Queste ultime mantengono la propria autonomia nella determinazione della durata del rapporto, che può essere differente da quella dell’accordo quadro a monte.

Ricordiamo anche in questa sede che anche l'A.n.a.c. ha pubblicato ed aggiornato le Faq sull'accordo quadro, di cui alla pagina ttps://www.anticorruzione.it/-/accordo-quadro#:~:text=R12.-,Ai%20sensi%20dell'art.,'oggetto%20dell'accordo%20quadro.

Sulle Faq suddette riscontriamo intanto quanto segue:

R1. Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.  

Fonti: art.3,lett.iii) del d.lgs. n.50/2016(CCP) che ha recepito l’art. 33 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sui settori ordinari e l’art. 51 della Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

R3. Con l’accordo quadro si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi contratti applicativi; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e quant’altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi. 

R7. Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. “Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”.  

R12. Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del codice la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell’accordo quadro medesimo.

R14. La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di riferimento. 

R35. All’importo massimo dell’AQ si applica l’art. 106 co. 12 del Codice che consente alla SA di incrementare l’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento diretto di ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 106 del codice, non costituendo la previsione del citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale.

Si precisa rispetto alla R35 che, tempus regit actum e rispetto al caso analizzato nel titolo, il comma 12 del d lgs 50/2016, prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In particolare l'art. 1, comma 1 lettera c) del d lgs 50/2016, dispone che  ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il comma 2 stabilisce che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Ricordiamo anche che i considerando n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014 così recitano: “E’ anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a quattro anni”.

Del resto il Tar Emilia Romagna 816/2021  ha ricordato anche quanto statuito dalla pronuncia del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 maggio 2020, n. 840, ha stabilito che l’accordo quadro ha natura di “contratto normativo […] la cui efficacia consiste solo nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti” da cui discende “… una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione”.

Di tal guisa ed al fine di consentire all’operatore economico di formulare in sede di procedura ad evidenza pubblica le proprie offerte tecniche ed economiche tenendo conto, nell’esercizio della propria libertà imprenditoriale, delle esposte variabili,  il Tar bolognese conferma i principi giuridici secondo cui nell’accordo quadro:

- in relazione ai quantitativi:

  1. l’unico elemento essenziale è il fabbisogno massimo che potrebbe – in astratto – essere richiesto all’operatore economico in quanto l’indicazione di tale elemento (calcolato sulla base di elementi presuntivi) consente in sé ai concorrenti di formulare offerte consapevoli;
  2. l’operatore non ha il diritto di fornire integralmente tutto il quantitativo “massimo” a favore delle amministrazioni contraenti per il sol fatto dell’aggiudicazione della gara sull’accordo quadro;

- in relazione alla durata:

  1. i contratti attuativi devono essere stipulati durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro;
  2. i contratti attuativi hanno durate diverse rispetto alla durata del medesimo accordo quadro;
  3. i contratti attuativi possono avere durate indipendenti l’una dall’altra.

Pertanto se da un lato è necessario che i contratti attuativi siano stipulati durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, dall’altro lato essi possono avere – ed anzi è naturale che abbiano – durate indipendenti l’una dall’altra e diverse rispetto alla durata del medesimo accordo quadro.

Il TAR conferma così quell’orientamento secondo cui è ammessa l’estensione della durata degli appalti specifici oltre la durata dell’accordo quadro cui fanno capo e che la stessa non possa essere considerata violazione dei principi fondamentali di libera concorrenza e favor partecipationis neanche se la differenza è ampia e se l’importo massimo raggiungibile è una stima e lo stesso non sia garantito.

In tal senso merita nuovamente attenzione la sentenza numero 1851 del 22 marzo 2018 pronunciata dal Tar Campania, Napoli di cui si riporta il seguente estratto:

Considerato, in merito all’ordine di doglianze concernente la durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi di fornitura, che:

- la durata dell’accordo quadro va considerata a guisa di arco temporale entro il quale possono essere stipulati i contratti attuativi di fornitura, che è cosa diversa dalla durata di questi ultimi;

- ben potrebbe stipularsi, cioè, un contratto attuativo con effetti ultrattivi rispetto all’accordo quadro – anche per la mera circostanza di essere stato concluso in limine alla scadenza di quest’ultimo –, cosicché il termine di esecuzione dell’uno (contratto attuativo) ben potrebbe ‘scadere’ dopo il decorso del termine di durata dell’altro (accordo quadro);

- ed invero, la tesi propugnata sul punto da parte ricorrente non trova riscontro nell’art. 59 del d.lgs. n. 163/2006, che riferisce il termine di durata di 4 anni all’accordo quadro, e non anche ai contratti stipulati sulla scorta di esso: ove il legislatore avesse inteso estendere il predetto termine non solo alla conclusione dell’accordo quadro, ma anche ai contratti a valle e alla loro esecuzione, lo avrebbe fatto espressamente, considerato il carattere derogatorio di una simile previsione rispetto alla natura ed alla funzione dell’istituto dell’accordo quadro;

- a suffragio di tale approdo, i considerando n. 62 della direttiva UE n. 24 del 26 febbraio 2014 e n. 72 della direttiva UE n. 25 del 26 febbraio 2014 così recitano: “E’ anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basata su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. Dovrebbe in particolare essere possibile stabilire la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro tenendo conto di fattori quali il tempo necessario per la loro esecuzione, l’eventuale inclusione della manutenzione del materiale la cui vita utile prevista è superiore a quattro anni”;

- sempre in argomento, giova, poi, rammentare che oggetto della procedura di affidamento controversa è “la conclusione di un accordo quadro multi-fornitore a condizioni fisse da stipulare con i soggetti aggiudicatari”, avente durata di 6 mesi (rinnovabile per ulteriori 6 mesi in caso di non raggiungimento del massimale annuo previsto); termine entro il quale le ASL interessate potranno stipulare i singoli “contratti di adesione o fornitura” (c.d. “ordinativi di fornitura”), aventi durata di anni 5 (artt. 1 e 2 della lettera di invito);

- ebbene, la prospettazione della ricorrente risulta infrangersi anche con la ratio di una simile tipologia negoziale, ossia con la ratio dell’accordo quadro posto in gara, il quale va ricondotto alla categoria dei contratti normativi, trattandosi di strumento che permette la conclusione di una pluralità di contratti attuativi mediante predeterminazione sia del relativo elemento soggettivo (e cioè dei futuri contraenti) sia del relativo elemento oggettivo (e cioè del programma negoziale da recepire nei successivi contratti di adesione o fornitura);

- se, infatti, l’accordo quadro assolve ed esaurisce la propria funzione – a guisa di contratto normativo – nella fase genetica dei contratti attuativi, il suo termine di durata massima va riferito non già al tempo di esecuzione dei contratti attuativi a valle, bensì al momento della loro conclusione (in cui, appunto, esso assolve ed esaurisce la propria funzione); conseguentemente, il termine di 4 anni ex art. 59 del d.lgs. n. 163/2006 deve reputarsi appieno rispettato, laddove l’accordo quadro ne preveda uno di durata non superiore per la stipula dei contratti attuativi – come, appunto, nella specie, 6 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi –, a prescindere dal distinto profilo della durata di questi ultimi (cfr., in termini, TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 5209/2017). “ 

Dopo l'ulteriore excursu ripreso anche da precedenti articoli, si riporta il testo del provvedimento di cui al titolo, atteso per di più che  come tutte le disposizioni dell'Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.

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da           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:62020CJ0023

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Accordo quadro – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 5, paragrafo 5 – Articolo 18, paragrafo 1 – Articoli 33 e 49 – Allegato V, parte C, punti 7, 8 e 10 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 – Allegato II, rubriche II.1.5 e II.2.6 – Procedure di aggiudicazione di appalti – Obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro – Principi di trasparenza e di parità di trattamento – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 2 quinquies, paragrafo 1 – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici – Assenza di effetti del contratto – Esclusione»

Nella causa C‑23/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Klagenævnet for Udbud (commissione di ricorso in materia di appalti pubblici, Danimarca), con decisione del 16 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio 2020, nel procedimento

Simonsen & Weel A/S

contro

Region Nordjylland og Region Syddanmark,

con l’intervento di:

Nutricia A/S,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra, D. Šváby (relatore), S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Simonsen & Weel A/S, da S. Troels Poulsen, advokat;

per le Region Nordjylland og Region Syddanmark, da T. Braad e H. Padkjær Sørensen, advokater;

per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, M. Jespersen e M. Wolff, in qualità di agenti;

per il governo belga, da L. Van den Broeck e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller, R. Kanitz e S. Eisenberg, in qualità di agenti;

per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

per il governo francese, da C. Mosser e E. de Moustier, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Ondrůšek, H. Støvlbæk e L. Haasbeek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, nonché degli articoli 33 e 49 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nonché del punto 7 e del punto 10, lettera a), della parte C dell’allegato V di tale direttiva e dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU 1992, L 76, pag. 14), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 92/13»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Simonsen & Weel A/S, da un lato, e la Region Nordjylland (regione dello Jutland settentrionale, Danimarca) e la Region Syddanmark (regione della Danimarca meridionale) (in prosieguo, congiuntamente: le «Regioni»), dall’altro, in merito alla decisione di queste ultime di concludere un accordo quadro con la Nutricia A/S.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2014/24

3

I considerando da 59 a 62 della direttiva 2014/24 recitano:

«(59)

Nei mercati degli appalti pubblici dell’Unione si registra una forte tendenza all’aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI.

(60)

Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, esso dovrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato. Tuttavia, alcuni aspetti dovrebbero essere chiariti, in particolare il fatto che gli accordi quadro non dovrebbero essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non vi sono identificate. A tal fine, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti di un accordo quadro specifico fin dall’inizio siano chiaramente indicate attraverso la denominazione o con altri mezzi, ad esempio un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito di un’area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici interessate possano essere facilmente e chiaramente individuate. Analogamente, un accordo quadro non dovrebbe essere aperto all’adesione di nuovi operatori economici dopo essere stato concluso. (...)

(61)

(...)

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità quando aggiudicano appalti nell’ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico e in cui sono riportati tutti i termini.

(...) Non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere obbligate, ai sensi della presente direttiva, ad appaltare lavori, forniture e servizi contemplati in un accordo quadro a norma di detto accordo quadro.

(62)

È anche opportuno precisare che, mentre gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell’accordo quadro stesso, la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro ma potrebbe eventualmente essere inferiore o superiore. (...)

È altresì opportuno precisare che si potrebbero verificare casi eccezionali in cui si dovrebbe consentire che la durata degli accordi quadro sia superiore a quattro anni. Tali casi, che dovrebbero essere debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro, potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno bisogno di disporre di materiale con un periodo di ammortamento superiore a quattro anni che deve essere disponibile in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro».

4

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti», al paragrafo 5 così dispone:

«Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’[imposta sul valore aggiunto (IVA)] del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione».

5

L’articolo 18 di detta direttiva, che enuncia i «[p]rincipi per l’aggiudicazione degli appalti», al suo paragrafo 1, primo comma, così prevede:

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata».

6

Sotto il titolo «Accordi quadro», l’articolo 33 della direttiva 2014/24 così dispone:

«1.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per “accordo quadro” s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2.   Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

(...)

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3.   Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro.

(...)».

7

Ai sensi dell’articolo 49 di tale direttiva, recante il titolo «Bandi di gara»:

«I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51».

8

L’articolo 53 di detta direttiva, intitolato «Disponibilità elettronica dei documenti di gara», al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente all’articolo 51 o di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili».

9

Sotto il titolo «Modifica di contratti durante il periodo di validità», l’articolo 72 della direttiva 2014/24 così dispone:

«1.   I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

(...)

e)

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 51.

(...)

4.   Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)

la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

c)

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

d)

se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.   Una nuova procedura d’appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2».

10

L’articolo 91 di tale direttiva prevede:

«La direttiva 2004/18/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114)] è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV».

11

L’allegato V di detta direttiva individua le «[i]nformazioni che devono figurare negli avvisi». La parte B di tale allegato espone le «[i]nformazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all’articolo 48)». Il titolo II di tale parte elenca le «[i]nformazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 48, paragrafo 2)».

12

Tra tali informazioni figura quella, menzionata al punto 7 di tale titolo II, formulata in questi termini:

«Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto/degli appalti. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto».

13

La parte C di detto allegato V elenca, a titolo di «[i]nformazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 49)»:

«(...)

2.

Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.

(...)

(...)

5.

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

(...)

7.

Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8.

Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto/degli appalti; se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.

(...)

10.

Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

a)

mNel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell’accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

(...)

(...)».

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986

14

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU 2015, L 296, pag. 1), contiene, nel suo allegato II, un formulario tipo che riporta le diverse rubriche che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può o deve, a seconda dei casi, compilare.

15

La sezione II di tale formulario, intitolata «Oggetto» dell’appalto, distingue tra l’«[e]ntità dell’appalto» e la sua «[d]escrizione».

16

Tra le rubriche relative all’entità dell’appalto figura la rubrica II.1.5), intitolata «Valore totale stimato». Tale rubrica rinvia alla nota a piè di pagina n. 2 del formulario che menziona la sola locuzione avverbiale «se del caso». Con detta rubrica, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve indicare il valore dell’appalto IVA esclusa e la valuta impiegata a tal fine, con la precisazione che, «in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – [si tratta del] valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione».

17

Tra le rubriche relative alla descrizione dell’appalto figura la rubrica II.2.1), il cui oggetto è l’indicazione della «[d]enominazione» dell’appalto. Tale rubrica contiene una suddivisione denominata «Lotto n. », alla quale è altresì associata una nota a piè di pagina n. 2 recante la dicitura «se del caso».

18

La rubrica II.2.6), intitolata «Valore stimato», prevede che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore debba indicare il valore dell’appalto IVA esclusa, nonché la valuta utilizzata a tal fine e precisa che, «in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – [si tratta del] valore massimo totale stimato per l’intera durata di questo lotto».

Direttiva 89/665/CEE

19

La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23 (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), è applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dato che il termine per la trasposizione di quest’ultima direttiva è scaduto il 18 aprile 2016.

20

La direttiva 89/665, nella sua versione iniziale, è stata precedentemente modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU 2007, L 335, pag. 31). I considerando 13, 14 e 17 della direttiva 2007/66 così recitano:

«(13)

Per contrastare l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta la violazione più grave del diritto [dell’Unione] degli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe essere considerato in linea di principio privo di effetto. La carenza di effetti non dovrebbe essere automatica ma dovrebbe essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest’ultimo.

(14)

La privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità di competere. Le aggiudicazioni mediante affidamenti diretti illegittimi ai sensi della presente direttiva dovrebbero includere tutte le aggiudicazioni di appalti avvenute senza pubblicazione preliminare di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi della direttiva 2004/18/CE. Ciò corrisponde a una procedura senza previa indizione di una gara ai sensi della direttiva 2004/17/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1)].

(...)

(17)

Una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione».

21

L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva [2014/24], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva.

(...)

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2014/24] o dalla direttiva [2014/23], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento».

22

Sotto il titolo «Privazione di effetti», l’articolo 2 quinquies della direttiva 89/665, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a)

se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;

(...)».

Direttiva 92/13

23

L’articolo 1 della direttiva 92/13, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», al paragrafo 1, primo e secondo comma, così dispone:

«La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243)], a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione».

24

Il tenore letterale dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/13 è analogo a quello dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/665.

Diritto danese

Legge sugli appalti pubblici

25

L’Udbudsloven, lov nr. 1564 (legge n. 1564 sugli appalti pubblici), del 15 dicembre 2015, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sugli appalti pubblici»), che recepisce la direttiva 2014/24 nel diritto danese, contiene un titolo I, intitolato «Disposizioni generali», sotto il quale figurano gli articoli da 1 a 38 di tale legge.

26

L’articolo 2 di detta legge, intitolato «Principi generali», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Per quanto riguarda gli appalti pubblici di cui ai titoli da II a IV, l’amministrazione aggiudicatrice si conforma ai principi di parità di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità».

27

L’articolo 24 della medesima legge contiene, in particolare, le seguenti definizioni:

«(...)

24)

“appalti pubblici”: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

(...)

30)

“accordo quadro”: un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici che definisce le clausole relative agli appalti aggiudicati durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità previste».

28

Il titolo II della legge sugli appalti pubblici, che si riferisce agli «[a]ppalti pubblici il cui valore è superiore alla soglia», è composto dagli articoli da 39 a 185 della stessa.

29

L’articolo 56 di tale legge prevede quanto segue:

«In una procedura aperta, ogni operatore economico può presentare un’offerta in risposta a un bando di gara. Il bando di gara contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte C, della direttiva [2014/24]. L’amministrazione aggiudicatrice utilizza il formulario tipo di cui all’articolo 128, paragrafo 3, della presente legge».

30

Ai sensi dell’articolo 128 di detta legge:

«1.   Un’amministrazione aggiudicatrice utilizza i bandi di gara come mezzo di indizione per tutte le procedure ad eccezione della procedura negoziata senza previa indizione di gara (...).

2.   I bandi di gara contengono le informazioni previste all’allegato V, parte C, della direttiva [2014/24] (...).

3.   Il bando di gara è redatto sul modello dei formulari tipo predisposti dalla Commissione europea, è trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ed è pubblicato conformemente all’allegato VIII della direttiva [2014/24] (...).

(...)».

Legge sulla commissione di ricorso in materia di appalti pubblici

31

La Lov om Klagenævnet for udbud, lovbekendtgørelse nr. 593 (legge sulla commissione di ricorso in materia di appalti pubblici, decreto di codificazione n. 593), del 2 giugno 2016 (in prosieguo: la «legge sulla commissione di ricorso in materia di appalti pubblici»), che attua la direttiva 92/13, al suo articolo 17, paragrafo 1, punto 1, così dispone:

«Un appalto rientrante nel titolo II o III della legge sugli appalti pubblici o nella direttiva [2014/25] è dichiarato privo di effetti qualora:

1)

l’amministrazione aggiudicatrice, in violazione della legge sugli appalti pubblici o della normativa dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti, abbia concluso un appalto senza aver previamente pubblicato un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fatte salve tuttavia le disposizioni dell’articolo 4,

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

32

Con bando di gara del 30 aprile 2019, le Regioni hanno indetto una procedura d’appalto aperta ai sensi della direttiva 2014/24 ai fini della conclusione di un accordo quadro della durata di quattro anni tra la regione dello Jutland settentrionale e un operatore economico unico per l’acquisto di apparecchiature per la nutrizione enterale destinate a pazienti domiciliari e a istituti.

33

Il bando di gara precisava che la regione della Danimarca meridionale avrebbe partecipato solo «per opzione» e che i candidati erano tenuti a presentare offerte per «tutte le voci dell’appalto».

34

Peraltro, tale bando non conteneva informazioni sul valore stimato dell’appalto dell’accordo quadro per la regione dello Jutland settentrionale o dell’opzione per la regione della Danimarca meridionale, né informazioni sul valore massimo degli accordi quadro o sulla quantità stimata o massima dei prodotti il cui acquisto era previsto negli accordi quadro.

35

Infatti, come risulta dall’allegato 3 di detto bando, le «stime indicate e [i] volumi di consumo previsti costituiscono unicamente l’espressione delle previsioni dell’amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda il ricorso alle forniture oggetto dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice non si impegna quindi, in forza dell’accordo quadro, a prendere in consegna una determinata quantità di forniture o ad acquistare a concorrenza di un determinato importo. In altri termini, il consumo effettivo può risultare superiore o inferiore a quanto indicato nelle stime». Inoltre, l’accordo quadro non doveva essere considerato esclusivo, cosicché l’amministrazione aggiudicatrice poteva acquisire prodotti simili da altri fornitori nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.

36

Con decisione del 9 agosto 2019, le Regioni hanno considerato che l’offerta della Nutricia fosse la più vantaggiosa e che tale società avesse vinto l’appalto. Il 19 agosto 2019, la Simonsen & Weel ha proposto dinanzi al Klagenævnet for Udbud (commissione di ricorso in materia di appalti pubblici, Danimarca) un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.

37

Poiché detto giudice non ha riconosciuto effetto sospensivo a tale ricorso, la regione dello Jutland settentrionale ha concluso un accordo quadro con l’aggiudicatario. La regione della Danimarca meridionale, dal canto suo, non ha esercitato l’opzione di cui disponeva.

38

A sostegno del suo ricorso, la Simonsen &Weel afferma, in primo luogo, che, non avendo indicato, nel bando di gara, la quantità stimata o il valore stimato dei prodotti da fornire in forza dell’accordo quadro di cui trattasi nel procedimento principale, le Regioni hanno violato, in particolare, l’articolo 49 della direttiva 2014/24, i principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché il punto 7 della parte C dell’allegato V della direttiva medesima.

39

In secondo luogo, le Regioni sarebbero tenute a indicare la quantità massima dei prodotti che possono essere acquistati in esecuzione dell’accordo quadro o il valore totale massimo di quest’ultimo; in mancanza di tale indicazione, esse potrebbero frazionare artificialmente tale accordo quadro per tutta la sua durata, contrariamente alla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Coopservice (C‑216/17, EU:C:2018:1034).

40

Sulla mancata indicazione della quantità o del valore stimato, le Regioni obiettano, in particolare, che l’obbligo di indicare nel bando di gara un’entità o un valore determinato non si applica per quanto riguarda gli accordi quadro. Dalla formulazione stessa dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 risulterebbe che le quantità previste stimate possono essere indicate «se del caso», il che implicherebbe quindi che una siffatta indicazione resta facoltativa per l’amministrazione aggiudicatrice.

41

In merito alla mancanza di indicazione della quantità massima dei prodotti che possono essere acquistati in esecuzione dell’accordo quadro o del valore massimo totale di quest’ultimo, le Regioni sostengono che la soluzione della sentenza del 19 dicembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Coopservice (C‑216/17EU:C:2018:1034) è limitata alle situazioni nelle quali un’amministrazione aggiudicatrice agisca per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici che non sono direttamente parti dell’accordo quadro, il che non si è verificato nel caso di specie. Inoltre, da tale sentenza discenderebbe che i principi di trasparenza e di parità di trattamento sono rispettati, dal momento che il volume globale delle prestazioni è indicato nell’accordo quadro stesso o in un altro documento di gara.

42

Inoltre, nel caso di un appalto avente ad oggetto un accordo quadro, la questione se esso sia effettuato anche per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici sarebbe determinante, il che discenderebbe anche dai considerando da 59 a 62 della direttiva 2014/24. Il requisito dell’indicazione di un volume massimo o di un valore massimo, menzionato al punto 61 della sentenza del 19 dicembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e Coopservice (C‑216/17EU:C:2018:1034) non potrebbe essere esteso a casi non paragonabili a quello di cui trattasi in tale causa. Orbene, nel caso di specie, le Regioni sostengono di aver aggiudicato un accordo quadro non esclusivo e non sinallagmatico, e di non aver avuto conoscenza, al momento dell’appalto, della portata delle esigenze di acquisto concrete o del livello dei prezzi per i «contratti individuali». Di conseguenza, esse non sarebbero state in grado di effettuare una stima attendibile del valore dell’accordo quadro.