Ambiente, Beni culturali  -  Gabriele Gentilini  -  25/12/2021

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 sulla neutralità climatica

Ricordiamo che è stato pubblicato sulla Guue il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»).

L’obiettivo è ridurre in modo irreversibile e graduale, entro il 2030, le emissioni di gas ad effetto serra del 55% rispetto al 1990.

La norma dell’articolo 4 individua i traguardi climatici intermedi dell’Unione e un sistema di valutazione dei progressi compiuti ogni cinque anni, a partire dal 30 settembre 2023.

Inoltre il 12 novembre 2021 si è conclusa, a Glasgow, la XXVI Conferenza delle Parti (COP26) della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC).

Il sito dell’Ispra https://www.isprambiente.gov.it/it/news/26a-conferenza-delle-parti-sul-cambiamento-climatico riporta alcuni passi salienti in riferimento alla partecipazione a quella dell’Italia

Da ricordare  che il regolamento (UE) 2018/1999 ha istituito un sistema di Governance dell'Unione dell'Energia, teso a pianificare e tracciare le politiche e misure messe in atto dagli Stati Membri dell'UE per del raggiungimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, incremento dell'efficienza energetica, ricerca e innovazione, sicurezza energetica e sviluppo del mercato interno dell'energia.

In questo quadro si pongono i piani nazionali integrati per l'energia e il clima (PNIEC) che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità di monitoraggio della Commissione.

Per l’Italia era stato provveduto ad inviare alla commissione ue il PNIEC https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/pniec_finale_17012020.pdf per il parere di rito dato nella raccomandazione di cui al collegamento ipertestuale https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(12)&from=IT.

 

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Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

Guue https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2021/1119 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2021

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un’intensificazione dell’azione per il clima da parte dell’Unione e degli Stati membri. L’Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi») (4), guidata dai suoi principi e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, nel contesto dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura previsto dall’accordo di Parigi.

 

(2)

Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno.

 

(3)

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), nella sua relazione speciale del 2018 concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale nell’ambito del rafforzamento della risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà, fornisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare rapidamente l’azione per il clima e di continuare la transizione verso un’economia climaticamente neutra. Tale relazione conferma che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C, in particolare per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi e il raggiungimento di punti di non ritorno. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) ha evidenziato, nella sua relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici del 2019, un’erosione della biodiversità a livello mondiale, della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza.

 

(4)

Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire alla trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro di alta qualità, alla crescita sostenibile e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per raggiungere in modo giusto, equilibrato dal punto di vista sociale, equo e in modo efficiente in termini di costi l’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’accordo di Parigi.

 

(5)

È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Come annunciato nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha istituito un osservatorio europeo per il clima e la salute nell’ambito della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT), al fine di comprendere meglio, anticipare e ridurre al minimo le minacce per la salute causate dai cambiamenti climatici.

 

(6)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l’integrazione di un livello elevato di tutela dell’ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell’Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

 

(7)

L’azione per il clima dovrebbe rappresentare un’opportunità per tutti i settori dell’economia nell’Unione per contribuire ad assicurare la leadership industriale nel campo dell’innovazione globale. Sotto l’impulso del quadro normativo definito dall’Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra. Ad esempio, le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione sono state ridotte del 24 % tra il 1990 e il 2019 mentre, nello stesso periodo, l’economia è cresciuta del 60 %. Fatta salva la legislazione vincolante e le altre iniziative adottate a livello dell’Unione, tutti i settori dell’economia — compresi l’energia, l’industria, i trasporti, il riscaldamento e il raffreddamento, come pure l’edilizia, l’agricoltura, i rifiuti e l’uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, indipendentemente dal fatto che tali settori rientrino nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS») — dovrebbero contribuire al conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050. Al fine di rafforzare la partecipazione di tutti gli attori economici, la Commissione dovrebbe agevolare i dialoghi e i partenariati settoriali in materia di clima riunendo i principali portatori di interessi in modo inclusivo e rappresentativo, in modo da incoraggiare i settori stessi a elaborare tabelle di marcia volontarie indicative e a pianificare la transizione verso il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050. Tali tabelle di marcia potrebbero apportare un valido contributo all’assistenza ai settori nella pianificazione degli investimenti necessari verso la transizione a un’economia climaticamente neutra e potrebbero anche servire a rafforzare l’impegno settoriale nella ricerca di soluzioni climaticamente neutre. Tali tabelle di marcia potrebbero anche integrare le iniziative esistenti, tra cui l’Alleanza europea per le batterie e l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, che promuovono la collaborazione industriale nella transizione verso la neutralità climatica.

 

(8)

L’accordo di Parigi fissa l’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, e mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, rafforzando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come specificato all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dello stesso e rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, come disposto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) dello stesso. Come quadro complessivo per il contributo dell’Unione all’accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l’Unione sia gli Stati membri contribuiscano alla risposta globale ai cambiamenti climatici, di cui all’accordo di Parigi.

 

(9)

L’azione per il clima dell’Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, l’economia, la salute, i sistemi alimentari, l’integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. In quest’ottica, le azioni dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione e dal principio «chi inquina paga», istituiti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dovrebbero anche tener conto del principio dell’efficienza energetica al primo posto e del principio del «non nuocere» del Green Deal europeo.

 

(10)

Il conseguimento della neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori economici per i quali le emissioni o gli assorbimenti di gas a effetto serra sono disciplinati dal diritto dell’Unione.

 

(11)

Vista l’importanza della produzione e del consumo di energia per il livello di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sicuro, sostenibile e a prezzi accessibili, basato sulla diffusione delle energie rinnovabili, su un mercato interno dell’energia ben funzionante e sul miglioramento dell’efficienza energetica, riducendo nel contempo la povertà energetica. Anche la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica.

 

(12)

L’Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissato per il 2030 concordato nel 2014, prima dell’entrata in vigore dell’accordo di Parigi. La legislazione volta all’attuazione di tale traguardo è costituita, tra l’altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce il sistema EU ETS, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

 

(13)

Il sistema EU ETS rappresenta una pietra angolare della politica climatica dell’Unione e ne costituisce lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi.

 

(14)

Nella comunicazione del 28 novembre 2018 intitolata «Un pianeta pulito per tutti –Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» la Commissione ha illustrato la sua strategia per conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell’Unione entro il 2050 mediante una transizione equa sul piano sociale ed efficiente in termini di costi.

 

(15)

Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», del 30 novembre 2016, l’Unione sta perseguendo un ambizioso programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un’Unione dell’energia solida che include gli obiettivi, all’orizzonte del 2030, per l’efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE (8) e (UE) 2018/2001 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

 

(16)

L’Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l’ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, compresa la diplomazia climatica.

 

(17)

L’Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, in vista dell’obiettivo di lungo termine relativo alla temperatura stabilito dall’accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell’IPCC, dell’IPBES, e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché alle valutazioni di altri organi internazionali.

 

(18)

Il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio permane nei confronti dei partner internazionali che non condividono le stesse norme di protezione del clima dell’Unione. La Commissione intende pertanto proporre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera per determinati settori, al fine di ridurre tali rischi in modo compatibile con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, è importante mantenere incentivi politici efficaci a sostegno di soluzioni tecnologiche e innovazioni che consentano la transizione verso un’economia dell’Unione competitiva a impatto climatico zero, garantendo nel contempo la certezza degli investimenti.

 

(19)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, ha chiesto che la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra avvenga entro il 2050 al più tardi e divenga una storia di successo europea e, nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull’emergenza climatica e ambientale, ha dichiarato l’emergenza climatica e ambientale. Ha inoltre invitato più volte l’Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traguardo più ambizioso nel presente regolamento. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha approvato l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario predisporre un quadro favorevole che vada a beneficio di tutti gli Stati membri e comprenda strumenti, incentivi, sostegno e investimenti adeguati per assicurare una transizione efficiente in termini di costi, giusta, socialmente equilibrata ed equa, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali in termini di punti di partenza. Ha inoltre osservato che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il 6 marzo 2020 l’Unione ha presentato la sua strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra e, il 17 dicembre 2020, il suo contributo determinato a livello nazionale alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio.

 

(20)

L’Unione dovrebbe mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio all’interno dell’Unione tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti antropogenici dai pozzi dei gas a effetto serra di tutti i settori economici e, ove opportuno, raggiungere emissioni negative in seguito. Tale obiettivo dovrebbe comprendere le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra a livello dell’Unione regolamentati nel diritto dell’Unione. Dovrebbe essere possibile affrontare tali emissioni e assorbimenti nel contesto del riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia. I pozzi comprendono le soluzioni naturali e tecnologiche riportate negli inventari dei gas a effetto serra dell’Unione trasmessi all’UNFCCC. Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle emissioni di processo nell’industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia. L’obiettivo della neutralità climatica a livello dell’Unione all’orizzonte 2050 dovrebbe essere perseguito collettivamente da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell’Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

 

(21)

Nelle sue conclusioni dell’8 e 9 marzo 2007 e del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha approvato rispettivamente l’obiettivo dell’Unione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e il quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima. Le disposizioni del presente regolamento concernenti la determinazione del traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 non pregiudicano il ruolo del Consiglio europeo, sancito dai trattati, nel definire le priorità e gli orientamenti politici generali per lo sviluppo della politica climatica dell’Unione.

 

(22)

I pozzi di assorbimento del carbonio svolgono un ruolo essenziale nella transizione verso la neutralità climatica nell’Unione e, in particolare, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo apportano un contributo importante in tale contesto. Come annunciato nella comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», la Commissione promuoverà un nuovo modello imprenditoriale verde per ricompensare i gestori del territorio per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’assorbimento di carbonio nell’ambito della prossima iniziativa sull’agricoltura del carbonio. Inoltre, nella sua comunicazione dell’11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva», la Commissione si è impegnata a sviluppare un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l’autenticità degli assorbimenti di carbonio, garantendo nel contempo che non vi siano impatti negativi sull’ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o sugli obiettivi sociali o economici.

 

(23)

Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre, il «triplo ruolo» delle foreste, in particolare in quanto pozzi di assorbimento, stoccaggio e sostituzione, contribuisce alla riduzione dei gas a effetto serra nell’atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

 

(24)

Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l’azione dell’Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici («comitato consultivo») dovrebbe essere istituito per fungere da punto di riferimento sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche. Il comitato consultivo dovrebbe integrare il lavoro dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA) pur agendo indipendentemente nello svolgimento dei suoi compiti. La sua missione dovrebbe evitare sovrapposizioni con la missione dell’IPCC a livello internazionale. Il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbe essere pertanto modificato al fine di istituire il comitato consultivo. Gli organismi consultivi nazionali in materia di clima possono svolgere un ruolo importante nel fornire, tra l’altro, alle autorità nazionali competenti pareri scientifici esperti in materia di politica climatica come prescritto dallo Stato membro interessato negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono invitati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima.

 

(25)

La transizione verso la neutralità climatica presuppone cambiamenti nell’intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell’economia e della società, come evidenziato nel Green Deal europeo. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell’Unione devono essere coerenti con il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

 

(26)

Come annunciato nel Green Deal europeo, la Commissione ha valutato il traguardo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 nella sua comunicazione del 17 settembre 2020«Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», sulla base di un’ampia valutazione d’impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Alla luce dell’obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti, in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra - ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell’economia e a livello dell’Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il Consiglio europeo ha approvato tale obiettivo nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020. Ha inoltre fornito orientamenti iniziali sulla sua attuazione. Tale nuovo obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l’obiettivo dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell’Unione che attua l’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni. Alla luce di ciò, la Commissione ha annunciato un riesame della pertinente legislazione in materia di clima ed energia che sarà adottata in un pacchetto riguardante, tra l’altro, le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, l’uso del suolo, la tassazione dell’energia, i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, la condivisione degli sforzi e il sistema EU ETS.

La Commissione intende valutare gli effetti dell’introduzione di ulteriori misure dell’Unione che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà.

 

(27)

Secondo le valutazioni della Commissione, gli impegni esistenti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 si traducono in un pozzo netto di assorbimento di carbonio di 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030. Per garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, è opportuno limitare il contributo degli assorbimenti netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 a tale livello. Ciò non pregiudica il riesame della pertinente legislazione dell’Unione al fine di consentire il conseguimento dell’obiettivo.

 

(28)

Le spese a titolo del bilancio dell’Unione e dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (13) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici, destinando almeno il 30 % dell’importo totale della spesa al sostegno di obiettivi climatici, sulla base di una metodologia efficace e conformemente alla legislazione settoriale.

 

(29)

Alla luce dell’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e in considerazione degli impegni internazionali assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi, sono necessari sforzi costanti per garantire la graduale eliminazione delle sovvenzioni all’energia che sono incompatibili con tale obiettivo, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili, senza incidere sugli sforzi volti a ridurre la povertà energetica.

 

(30)

Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare una riduzione graduale delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del tempo come anche l’irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, la Commissione dovrebbe proporre un traguardo intermedio dell’Unione in materia di clima per il 2040, se del caso, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale eseguito a norma dell’accordo di Parigi. La Commissione può presentare proposte di revisione del traguardo intermedio, tenendo conto delle conclusioni delle valutazioni dei progressi e delle misure dell’Unione e delle misure nazionali, come pure dei risultati del bilancio globale e degli sviluppi internazionali, anche relativamente alle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. Quale strumento per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell’Unione, è opportuno che la Commissione, nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, pubblichi il bilancio di previsione indicativo per i gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra che si prevede saranno emesse in tale periodo senza pregiudicare gli impegni dell’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi, nonché la metodologia alla base di tale bilancio indicativo.

 

(31)

L’adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. La Commissione dovrebbe adottare una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani nazionali di adattamento completi a livello nazionale, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. L’Unione dovrebbe puntare a creare un contesto normativo favorevole alle politiche e alle misure nazionali messe in atto dagli Stati membri ai fini dell’adeguamento ai cambiamenti climatici. Migliorare la resilienza climatica e le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici richiede sforzi congiunti da parte di tutti settori dell’economia e della società nonché coerenza e uniformità in tutte le pertinenti normative e le politiche.

 

(32)

Gli ecosistemi, le persone e le economie di tutte le regioni dell’Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici, quali calore estremo, inondazioni, siccità, carenza idrica, innalzamento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, incendi boschivi, sradicamenti causati dal vento e perdite agricole. I recenti eventi estremi hanno già inciso in modo sostanziale sugli ecosistemi, con ripercussioni sul sequestro del carbonio e sulle capacità di stoccaggio delle foreste e dei terreni agricoli. Il rafforzamento delle capacità di adattamento e della resilienza tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, contribuisce a ridurre al minimo l’impatto dei cambiamenti climatici, ad affrontare gli impatti inevitabili in modo socialmente equilibrato e a migliorare le condizioni di vita nelle zone colpite. Prepararsi in anticipo a tali effetti è efficiente in termini di costi e può altresì apportare notevoli benefici collaterali per gli ecosistemi, la salute e l’economia. Le soluzioni basate sulla natura, in particolare, possono favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento a essi e la protezione della biodiversità.

 

(33)

I programmi pertinenti istituiti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale prevedono l’esame dei progetti al fine di garantire che tali progetti siano resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici attraverso una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici, anche attraverso pertinenti misure di adattamento, e che essi integrino nell’analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. Ciò contribuisce all’integrazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nonché delle valutazioni della vulnerabilità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e pianificazione nell’ambito del bilancio dell’Unione.

 

(34)

Nell’adottare, a livello unionale e nazionale, le misure pertinenti per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero, tra le altre cose, tenere conto degli elementi seguenti: il contributo della transizione verso la neutralità climatica alla salute pubblica, alla qualità dell’ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all’occupazione e alla competitività dell’economia; la transizione energetica, una maggiore sicurezza energetica e la lotta alla povertà energetica; la sicurezza dei prodotti alimentari e la loro accessibilità economica; lo sviluppo di sistemi di trasporto e di mobilità sostenibili e intelligenti; l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, ad esempio le specificità delle isole, e dell’esigenza di una convergenza nel tempo; la necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall’IPCC; la necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; l’efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; e i progressi compiuti nel tempo sul piano dell’integrità ambientale e del livello di ambizione.

 

(35)

Come indicato nel Green Deal europeo, il 9 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro». La strategia definisce una tabella di marcia per un futuro sostenibile e intelligente per i trasporti europei, con un piano d’azione volto a conseguire l’obiettivo di ridurre del 90 % le emissioni del settore dei trasporti entro il 2050.

 

(36)

Al fine di garantire che l’Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica e registrino progressi nell’adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti, sulla base delle informazioni di cui al presente regolamento, comprese le informazioni presentate e comunicate a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Al fine di consentire una preparazione tempestiva per il bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, le conclusioni di tale valutazione dovrebbero essere pubblicate entro il 30 settembre ogni cinque anni, a partire dal 2023. Ciò implica che le relazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 5, e all’articolo 35, di tale regolamento e, negli anni applicabili, le relative relazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 32, di tale regolamento, dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio contemporaneamente alle conclusioni di tale valutazione. Nel caso in cui i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto all’obiettivo della neutralità climatica o all’adattamento siano insufficienti o che le misure dell’Unione siano incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con l’obiettivo della neutralità climatica o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

 

(37)

La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un’ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell’AEA, del comitato consultivo e del Centro comune di ricerca della Commissione, le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali, come pure, i dati di osservazione della Terra forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus. La Commissione dovrebbe altresì fondare le proprie valutazioni su una traiettoria indicativa e lineare che colleghi i traguardi dell’Unione in materia di clima per il 2030 e 2040, quando saranno adottati, all’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e che funga da strumento indicativo per stimare e valutare i progressi collettivi compiuti nel raggiungimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione. La traiettoria indicativa e lineare non pregiudica eventuali decisioni tese a stabilire un traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell’UE nell’ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall’Unione o dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei e globali ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L’AEA dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

 

(38)

I cittadini e le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno incoraggiare e agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell’azione per il clima a tutti i livelli, anche nazionale, regionale e locale in un processo inclusivo e accessibile. La Commissione dovrebbe quindi coinvolgere tutte le componenti della società, comprese le parti interessate che rappresentano i diversi settori dell’economia, per offrire loro la possibilità e investirle della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il patto europeo per il clima.

 

(39)

In linea con l’impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell’Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di neutralità climatica e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999, tenendo conto di tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l’obiettivo della neutralità climatica.

 

(40)

I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l’azione coordinata a livello dell’Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché l’obiettivo del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2

Obiettivo della neutralità climatica

  1. L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.
  2. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere sia l’equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3

Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici

  1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bisdel regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l’Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
  2. I compiti del comitato consultivo includono:

a)

esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell’IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l’Unione;

 

b)

fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi;

 

c)

contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;

 

d)

identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell’Unione;

 

e)

sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell’Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.

  1. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
  2. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l’AEA.

Articolo 4

Traguardi climatici intermedi dell’Unione

  1. Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.

Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.

  1. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e considera l’adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell’Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.

Dall’adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l’esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l’esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

  1. Ai fini di realizzare l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d’impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.
  2. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell’Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione.
  3. Nel proporre il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;

 

b)

l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione;