Ambiente, Beni culturali  -  Gabriele Gentilini  -  07/04/2024

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, ultimi sviluppi

Sul sito della Commissione europea (CE) è reperibile la proposta ed il testo di regolamento sul ripristino della natura che si riporta sotto l'atto promanato il giugno 2022.

Di seguito inoltre il regolamento unionale sul ripristino della natura, nel testo concordato coi governi dell’UE, è stato approvato con Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 n.89 (testo in allegato) con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni. Il documento ha l’obiettivo di assicurare il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti gli Stati membri, contribuire al raggiungimento delle finalità europee in materia di clima e biodiversità, nonché ottimizzare la sicurezza alimentare.

Nell'ambito della finalità di conseguire gli obiettivi fissati dall'UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge in cui rientrano le foreste, le praterie e le zone umide a fiumi, laghi e coralli. Tale percentuale si eleverà in seguito al 60% entro il 2040, e al 90% entro il 2050. Allineandosi con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità sarà accordata alle zone Natura 2000.

I paesi dell'UE dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo.

Gli Stati membri dovranno adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.

In questo quadro di interventi gli Stati membri, al fine di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, dovranno registrare progressi in due dei tre indicatori ovvero l'indice delle farfalle comuni, la percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Analogamente  dovranno anche adottare misure tese a migliorare l'indice dell'avifauna comune, dato che gli uccelli rappresentano un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità.  Dovranno, altresì, ripristinare almeno il 30% delle torbiere drenate entro il 2030, il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050 oltre a ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e assicurare che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, ecc..

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P9_TA(2024)0089
Ripristino della natura
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura
(COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))

P9_TA(2024)0089

Ripristino della natura

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PE737.282

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))

 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–        vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0304),

–        visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0208/2022),

–        visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–        visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–        visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2023[1],

–        visto il parere del Comitato delle regioni del 9 febbraio 2023[2],

–        visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–        visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–        visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca,

–        vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0220/2023),

  1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso[3];
  2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2022)0195

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere del Comitato delle regioni[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],

considerando quanto segue:

(1)          È necessario stabilire a livello dell'Unione norme sul ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

(2)          La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" ("Green Deal europeo") definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" definisce la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

(3)          L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica[7]. In quanto tali, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata in occasione della decima riunione della conferenza delle parti di tale convenzione il 18‑29 ottobre 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011‑2020", secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.

(4)          Il quadro globale in materia biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022, stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030. L'obiettivo 1 consiste nel garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L'obiettivo 2 consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività. L'obiettivo 11 consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.

(5)          Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.

(6)          Nella risoluzione del 1º marzo 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.

(7)          La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano dell'UE di ripristino della natura corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

(8)          Nella risoluzione del 9 giugno 2021 sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura, ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie (formazioni erbose), zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.

(9)          Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.

(10)        La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione nel 2022 in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli sforzi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, a una protezione rigorosa. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.

(11)        La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo di garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Rilevano inoltre che tali sforzi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.

(12)        La relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea" ("relazione 2020 sullo stato della natura") ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell'Unione.

(13)        Il Green Deal europeo porterà a una progressiva e profonda trasformazione dell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri, che a sua volta avrà un forte impatto sull'azione esterna dell'Unione. È importante che l'Unione utilizzi la sua politica commerciale e la sua vasta rete di accordi commerciali per dialogare con i partner sulla protezione dell'ambiente e della biodiversità anche a livello mondiale, promuovendo nel contempo condizioni di parità.

(14)        È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

(15)        La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale – Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting - Ecosystem Accounting – SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.

(16)        La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5º C ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che gli effetti dei cambiamenti climatici aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.

(17)        Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi può contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza nonché nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere un adattamento basato sugli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura sono quelle ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Le soluzioni basate sulla natura devono pertanto favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.

(18)        La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e muri verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.

(19)        La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi concernenti la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (land use, land use change and forestry – LULUCF) alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. Il regolamento pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In tale contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, compresi i pascoli (formazioni erbose), le foreste, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da poter catturare e immagazzinare il carbonio in maniera efficace.

(20)        Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione.

(21)        Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa di maggio 2022, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità.

(22)        Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così il rischio di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'Unione e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.

(23)        I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa[10], e il segretariato di tale convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.

(24)        La direttiva 92/43/CEE del Consiglio[11] e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento si applichi al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, come pure alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13].

 

(25)        La Commissione ha messo a punto un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a consentire il recupero di tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari basati su indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.

(26)        Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano tra i siti di Natura 2000.

(27)        La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.

(28)        È ▌opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000, al fine di migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e al fine di ristabilirli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Nell'attuazione delle misure di ripristino gli Stati membri dovrebbero dare priorità, se del caso e fino al 2030, alle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate nei siti Natura 2000, considerato il ruolo essenziale di tali siti per la conservazione della natura e il fatto che, ai sensi del diritto dell'Unione vigente, esiste già l'obbligo di istituire sistemi efficaci per garantire l'efficacia a lungo termine delle misure di ripristino nei siti Natura 2000. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di mettere in atto misure di ripristino nelle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate al di fuori dei siti Natura 2000, laddove giustificato da circostanze e condizioni locali specifiche. Inoltre, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirebbe agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.

(29)        Le prescrizioni stabilite per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE dovrebbero essere analoghe, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.

(30)        È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee affinché tali tipi di habitat raggiungano un buono stato e affinché siano stabilite superfici di riferimento favorevoli il più rapidamente possibile, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tali tipi di habitat. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.

 

(31)        Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat di cui all'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono entrambi obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo" di cui a tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.

(32)        È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.

(33)        Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.

(34)        È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.

(35)        È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tali superfici a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione. Ove debitamente giustificato e per i tipi di habitat che sono molto comuni e diffusi nell'Unione e coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato membro interessato, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una percentuale inferiore al 90 % per la superficie che deve essere in buono stato per i singoli tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, laddove tale percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per tali tipi di habitat, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE. Ove applichi tale deroga, lo Stato membro dovrebbe giustificarla nel proprio piano nazionale di ripristino.

(36)        È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.

(37)        È importante che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento dello stato fino al raggiungimento di un buono stato e che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che, una volta raggiunto un buono stato, tali tipi di habitat non si deteriorino in misura significativa in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. Il fatto di non conseguire questi risultati non implica il mancato rispetto dell'obbligo di mettere in atto misure idonee a conseguirli. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat che sono già in buono stato o che non sono in buono stato ma che non sono ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ripristino, il cui ripristino è necessario per conseguire gli obiettivi di ripristino.

              È opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che potrebbero comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000 è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le zone soggette a misure di ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. È opportuno garantire che gli Stati membri mantengano la possibilità, in assenza di alternative, di applicare l'obbligo di non deterioramento a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie. Tale possibilità dovrebbe essere consentita a determinate condizioni, compresa l'adozione di misure di compensazione per ogni caso di deterioramento significativo. Se, come risultato ricercato di una misura di ripristino, una zona è trasformata da un tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento a un altro tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la zona in questione non dovrebbe essere considerata una zona che si è deteriorata.

 

(38)        Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 nell'ambito del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali progetti relativi alle energie rinnovabili dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.

 

(39)        È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le zone utilizzate per le suddette attività, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali piani e progetti dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.

(40)        La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. Tale strategia indica inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.

(41)        I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri mettere in atto misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare ulteriormente i tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della suddetta direttiva utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (European nature information system – EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui tali superfici di riferimento non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat che non sono in buono stato, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori per la determinazione del buono stato ecologico di cui ai punti 1 e 6 dell'allegato I di tale direttiva stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della stessa, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.

(42)        Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

(43)        Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla PCP. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013, possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Qualora uno Stato membro includa, nel proprio piano nazionale di ripristino, misure di conservazione necessarie per contribuire agli obiettivi del presente regolamento e tali misure di conservazione richiedano la presentazione di raccomandazioni comuni, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare consultazioni e presentare tali raccomandazioni comuni entro un termine che ne consenta l'adozione tempestiva prima dello scadere dei rispettivi termini, allo scopo di promuovere la coerenza tra le diverse politiche di conservazione degli ecosistemi marini. Queste misure devono essere valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla PCP.

(44)        La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, segnatamente la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale[16], la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico[17], la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo[18] e la convenzione per la protezione del Mar Nero, firmata a Bucarest il 21 aprile 1992, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della PCP.

(45)        È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esempio, della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE, giacché svolgono una funzione importante nell'ecosistema.

(46)        Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.

(47)        Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono, tra l'altro, boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti "da isole di calore urbano", il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per misurare l'aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell'ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.

(48)        Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, tra l'altro integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana.

(49)        I dati scientifici suggeriscono che la luce artificiale ha un impatto negativo sulla biodiversità e può altresì influire sulla salute umana. In fase di preparazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la possibilità di arrestare o ridurre l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi oppure porvi rimedio.

(50)        La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

(51)        Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api e di farfalle su tre è in declino e una su dieci di tali specie è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. La relazione 2021 basata sui risultati del progetto Integrated System for Natural Capital Accounting (INCA), avviato congiuntamente dai servizi della Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), mostra che una quota della produzione agricola annua dell'Unione equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.

(52)        In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, attraverso la sua comunicazione del 1º giugno 2018, ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione del 27 maggio 2021 sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Sia il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno, sia il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea, hanno chiesto azioni più incisive per affrontare il declino degli impollinatori, l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione per gli impollinatori, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. Nella relazione speciale pubblicata nel 2020, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori. Nella comunicazione del 24 gennaio 2023, la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori dal titolo "Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori", la quale definisce le azioni che devono adottare l'Unione e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.

(53)        La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee delle specie sono classificate come a rischio di estinzione.

(54)        Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo a una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compreso il ricorso all'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e prati permanenti a bassa intensità. Tali pratiche non intendono arrestare l'uso del suolo agricolo, bensì adattare questo tipo di uso a vantaggio del funzionamento e della produttività a lungo termine degli ecosistemi agricoli. Regimi di finanziamento attraenti sul piano finanziario in grado di spingere proprietari, agricoltori e altri gestori di terreni a intraprendere volontariamente tali pratiche sono importanti per ottenere i benefici a lungo termine del ripristino.

(55)        È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare i relativi obiettivi di ripristino specifici, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base di una selezione di indicatori tra l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index), gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati o la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità.

(56)        Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere tali obiettivi dovrebbe applicarsi agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.

(57)        Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni ed elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli elementi produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità a determinate condizioni.

(58)        La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[19] impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, ad esempio i terreni lasciati a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto della norma BCAA 8 può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma BCAA 8 o i regimi ecologici. Anche i progetti nell'ambito del sottoprogramma "Natura e biodiversità" del programma LIFE, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

(59)        Il ripristino e la riumidificazione dei suoli organici, quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per uso agricolo, ossia in quanto formazioni erbose e terreni coltivati, che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate a uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter conteggiare misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi, ad esempio le foreste, quali misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di ripristino relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato, qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di notevoli ripercussioni negative per gli edifici, le infrastrutture, l'adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre la portata della riumidificazione delle torbiere.

(60)        Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle zone delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura — la pratica di coltivazione su torbiere umide — può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di sfagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.

(61)        La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'Unione. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.

(62)        È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) e di una selezione di altri indicatori, tra il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree.

 

(63)        Nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità negli ecosistemi forestali e nella fissazione di livelli soddisfacenti per gli indicatori di biodiversità per le foreste, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei rischi di incendi boschivi sulla base delle circostanze locali. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle migliori pratiche per ridurre tali rischi, in particolare come descritto negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione degli incendi boschivi basata sul territorio, pubblicati nel 2021.

(64)        La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede l'impegno a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici. La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, comprende una tabella di marcia per l'attuazione di tale impegno basata sul principio generale di piantare e far crescere l'albero giusto nel posto giusto e per lo scopo giusto. Un contatore di alberi online è disponibile quale strumento per registrare i contributi all'impegno e i relativi progressi compiuti; gli Stati membri dovrebbero documentare nello strumento gli alberi piantati. Come stabilito nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella tabella di marcia contenuta nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, il 17 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi nel rispetto della biodiversità. Tali orientamenti, che definiscono il quadro di principi ecologici da considerare, mirano a contribuire all'impegno e, in tal modo, a sostenere l'attuazione del presente regolamento.

(65)        Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno, in molti casi, al conseguimento di altri obiettivi o all'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. Al fine di evitare conseguenze indesiderate, gli Stati membri dovrebbero considerare anche gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I registri documentati sulla distribuzione e sulla superficie storica, nonché sui cambiamenti delle condizioni ambientali previsti a causa dei cambiamenti climatici, dovrebbero servire da base per la determinazione delle superfici di riferimento favorevoli per tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.

(66)        Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21], delle strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE, dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].

(67)        Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[24], del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[25] e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26] per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.

(68)        Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente la duplice sfida della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Dovrebbe essere fattibile combinare le attività di ripristino e i progetti relativi alla diffusione delle energie rinnovabili, ove possibile, incluso nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e nelle apposite zone della rete. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di effettuare una mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di determinare il potenziale interno e la superficie terrestre, la sottosuperficie, il mare o le acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e della correlata infrastruttura, come reti e impianti di stoccaggio, incluso lo stoccaggio termico, che sono necessari al fine di soddisfare almeno i loro contributi nazionali all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili. Tali zone necessarie, inclusi gli impianti e i meccanismi di cooperazione esistenti, devono essere commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme di tali zone come zone di accelerazione per le energie rinnovabili.

Le zone di accelerazione per le energie rinnovabili sono luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ▌ in cui si prevede che la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non abbia impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri devono assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce inoltre che sia concesso agli Stati membri di adottare uno o più piani per designare apposite zone per le infrastrutture per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, qualora si preveda che tale sviluppo non abbia un impatto ambientale significativo, che tale impatto possa essere debitamente attenuato oppure, ove ciò non sia possibile, compensato.

L'obiettivo di tali zone deve essere di sostenere e integrare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture, gli Stati membri devono evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino. È opportuno che gli Stati membri coordinino l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno il loro contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone della rete. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e le apposite zone della rete già designate e assicurare che rimanga invariato il funzionamento di tali zone ▌, comprese le procedure di autorizzazione applicabile nelle zone in questione ▌ previste dalla direttiva (UE) 2018/2001.

(69)        Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della sesta relazione di valutazione dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.

(70)        I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio. Ove opportuno, dovrebbero altresì tenere conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come le esigenze sociali, economiche e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.

(71)        È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Nel contempo è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell'elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(72)        L'AEA dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino siano adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi, al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, agli obiettivi di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030, nonché a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030.

(73)        Dalla relazione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali di ripristino su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito delle componenti EGNOS, Galileo e Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio [27]. Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque", "Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli", presentate nella comunicazione della Commissione del 29 settembre 2021 sulle missioni europee, sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino.

 

(74)        In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell'allegato II del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile utilizzare tale approccio anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all'allegato II del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.

(75)        Al fine di garantire il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, delle misure di ripristino messe in atto, delle zone soggette a misure di ripristino e dei dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutti i soggetti. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri, se del caso, dovrebbero basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE[28], 2007/2/CE[29] e (UE) 2019/1024[30] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(76)        Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito a norma del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio[31], che prevede un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico fornito nel quadro di tale strumento è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.

(77)        La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri nei settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.

(78)        Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma LIFE, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio[32], il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio[33], il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio[34], e il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio[35], nonché il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[36], contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio[37] (“QFP 2021-2027”) agli obiettivi di biodiversità.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio[38], è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.

(79)        La preparazione dei piani nazionali di ripristino non dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare finanziamenti a titolo della PAC, della PCP o di altri programmi o strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027 ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

(80)        Esiste una serie di iniziative dell'Unione, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio[39], che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde. Si potrebbe promuovere il finanziamento sul campo di misure di ripristino della natura attraverso finanziamenti pubblici o privati, tra cui un sostegno basato sui risultati e regimi innovativi come i sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio. Anche gli investimenti privati potrebbero essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.

(81)        Per garantire l'attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un'analisi che individui eventuali carenze nell'attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

(82)        Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[40] ("convenzione di Aarhus"). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.

(83)        Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino. Dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per coinvolgere le autorità locali e regionali, i proprietari terrieri e gli utilizzatori dei terreni e le loro associazioni, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, le comunità della ricerca e dell'istruzione, gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il grande pubblico in tutte le fasi della preparazione, della revisione e dell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientifiche sulla biodiversità e sui benefici del ripristino.

(84)        A norma del regolamento (UE) 2021/2115, i piani strategici della PAC sono intesi a contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerenti con tali target. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.

(85)        In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente enunciato nella decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], gli Stati membri devono eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio e di finanziamento verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.

(86)        Per garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento, stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni degli impollinatori, e alla modifica degli allegati da I a VII del presente regolamento, adeguando al progresso tecnico e scientifico i gruppi e gli elenchi dei tipi di habitat, l'elenco delle specie marine, l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, la descrizione, l'unità e il metodo in relazione agli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali e l'elenco di esempi delle misure di ripristino, per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento o per garantire la coerenza con i tipi di habitat dell'EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d'impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[42]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(87)        Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino e definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[43].

(88)        Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace quando si verifica un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze a livello dell'Unione sulla disponibilità di terreni necessari per garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari, fino a un massimo di 12 mesi, preservando nel contempo gli obiettivi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(89)        La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

 

(90)        È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio[44].

(91)        Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutto il territorio europeo degli Stati membri, attraverso misure di ripristino che gli Stati membri devono attuare per conseguire collettivamente un obiettivo dell'Unione per il ripristino delle zone terrestri e marine entro il 2030 e di tutte le zone che necessitano di ripristino entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

  1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
  2. a) al recupero a lungo termine ▌ e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
  3. b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
  4. c) a una maggiore sicurezza alimentare;
  5. d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

  1. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano ▌ misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

Articolo 2
Ambito geografico

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:

  1. a) sul territorio degli Stati membri;
  2. b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
  3. c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982[45].

 

Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)      "ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;

2)      "habitat di una specie": habitat di una specie quale definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;

3)      "ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato ▌, ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l'habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12;

4)      "buono stato": con riferimento a una superficie di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;

5)      "buono stato ecologico": buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;

6)      "stato di conservazione soddisfacente di un habitat": stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;

7)      "stato di conservazione soddisfacente di una specie": stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;

8)      "superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, e di tutte le variazioni ecologiche significative di tale tipo di habitat nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie attuale del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente per la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, dalla superficie aggiuntiva necessaria per il ristabilimento del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ristabilimento contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat e, negli ecosistemi marini, tale ristabilimento contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;

9)      "qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;

10)    "quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine a essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;

11)    "tipo di habitat molto comune e diffuso": un tipo di habitat che si trova in diverse regioni biogeografiche dell'Unione con un intervallo superiore a 10 000 km²;

12)    "impollinatore": insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;

13)    "diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;

14)    "specie arborea autoctona": una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale, passata o presente, e nella sua area naturale di dispersione potenziale, ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo;

15)    "unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro, al di sotto del livello di provincia, regione o Stato, istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[46];

16)    "centri urbani" e "agglomerati urbani": unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;

17)    "città": LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

18)    "piccole città e sobborghi": LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

19)    "zone periurbane": zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;

20)    "spazi verdi urbani": superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

21)    "copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;

22)    "fiume a scorrimento libero": un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;

 

23)    "riumidificazione delle torbiere": processo di trasformazione di un terreno torboso drenato in terreno torboso umido;

24)    "zona di accelerazione per le energie rinnovabili": zona di accelerazione per le energie rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001.

CAPO II
OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Articolo 4
Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:

 

  1. a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  2. b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000.

 

  1. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri, ove debitamente giustificato e ai fini di tale paragrafo, possono escludere dal pertinente gruppo di tipi di habitat i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3 % del loro territorio europeo.

Qualora applichi la deroga di cui al primo comma, uno Stato membro mette in atto misure di ripristino:

  1. a) entro il 2050 su una superficie che rappresenta almeno l'80 % della superficie che non è in buono stato per ciascuno di tali tipi di habitat;
  2. b) entro il 2030 su almeno un terzo della percentuale di cui alla lettera a); e
  3. c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera a).

La deroga di cui al primo comma si applica solo se è garantito che la percentuale di cui al secondo comma, lettera a), non impedisce il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di tali tipi di habitat.

  1. Se uno Stato membro applica la deroga a norma del paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica alla superficie totale di tutti gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato e l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applica alle restanti superfici dei pertinenti gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato.

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.
  2. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.

 

  1. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 5 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica ai restanti tipi di habitat che fanno parte dei gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.
  2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

  1. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c), del presente regolamento.
  2. Gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 2030, affinché sia conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e affinché entro il 2040 sia conosciuto lo stato di tutte le superfici dei tipi di habitat di cui all'allegato I.
  3. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 4 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 7 presenti in questi tipi di habitat.

  1. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

  1. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafo 17 del presente articolo.

 

  1. Per quanto riguarda i paragrafi 11 e 12 del presente articolo, al di fuori dei siti Natura 2000, in assenza di alternative gli Stati membri possono applicare gli obblighi di non deterioramento di cui ai suddetti paragrafi a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie, a condizione che lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione l'intenzione di applicare il presente paragrafo dal ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).
  2. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 non si applica al deterioramento dovuto a:
  3. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  4. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌
  5. c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
  6. d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

 

  1. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12, non si applica al deterioramento dovuto a:
  2. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  3. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
  4. c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
  5. d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
  6. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12 è giustificato se è dovuto a:
  7. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  8. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
  9. c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

  1. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
  2. a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  3. b) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5
Ripristino degli ecosistemi marini

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:

 

 

  1. a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  2. b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  3. c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; e
  4. d) entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all'allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.

  1. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.
  2. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.
  2. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento ▌nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

  1. Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto:
  2. a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
  3. b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
  4. c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
  5. d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all'allegato II.
  6. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat.

  1. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

  1. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del presente articolo.

  1. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a:
  2. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  3. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; ▌
  4. c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
  5. d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
  6. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a:
  7. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  8. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
  9. c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o

 

  1. d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.
  2. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a:
  3. a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  4. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
  5. c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

  1. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
  2. a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  3. b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  4. c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

 

Articolo 6
Energia da fonti rinnovabili

  1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
  2. a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]; o
  3. b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[48].
  4. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.

 

Articolo 7
Difesa nazionale

  1. Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, 4 o 7, o dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.
  2. Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente.

Ai fini dell’articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell’articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.

 

Articolo 8
Ripristino degli ecosistemi urbani

  1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, rispetto al … [anno di entrata in vigore del presente regolamento]. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.
  2. Dal 1º gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

 

  1. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

Articolo 9
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali

  1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[49], in particolare l'articolo 15.

  1. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla ▌connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.
  2. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.
  3. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.

 

Articolo 10
Ripristino delle popolazioni di impollinatori

  1. Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
  2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
  3. Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.

 

  1. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti.
  2. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l'altro, un’apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.

 

Articolo 11
Ripristino degli ecosistemi agricoli

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.
  2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:
  3. a) indice delle farfalle comuni;
  4. b) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
  5. c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

  1. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il... [data: il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] = 100, raggiunga i seguenti livelli:
  2. a) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050;
  3. b) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050.

  1. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno:
  2. a) il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
  3. b) il 40% di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato;
  4. c) il 50% di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.

Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Le misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali.

Ove debitamente giustificato, la portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumidificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se tale riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 8.

L'obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumidificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l'obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.

         
Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumidificazione per renderla un'opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l'accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumidificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.

Articolo 12
Ripristino degli ecosistemi forestali

  1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.
  2. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, ulteriormente illustrato nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

 

  1. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di almeno sei su sette dei seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali, ulteriormente illustrati nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza è misurata nel periodo compreso tra il … [la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:

 

  1. a) legno morto in piedi;
  2. b) legno morto a terra;
  3. c) percentuale di foreste disetanee;
  4. d) connettività forestale;
  5. e) stock di carbonio organico;
  6. f) percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
  7. g) diversità delle specie arboree.
  8. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 è giustificato se è dovuto a:
  9. a) casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o
  10. b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.

 

Articolo 13
Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi

  1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione.
  2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all'adempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull'imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l'impianto di alberi sostenibile e sull'aumento degli spazi verdi urbani.

 

 

CAPO III
PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Articolo 14
Preparazione dei piani nazionali di ripristino

  1. Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
  2. Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'articolo 2. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti:

  1. a) per ciascun tipo di habitat:
  2. i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;
  3. ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;

iii)     la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

  1. iv) le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

 

  1. b) la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali è conosciuto lo stato del tipo di habitat.

 

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali lo stato del tipo di habitat è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 7.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, individua le percentuali di cui a tale articolo.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, individua le percentuali inferiori fissate a norma di tali articoli.

  1. Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
  2. Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.

La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:

  1. a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o
  2. b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.

Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente.

  1. Entro il 2030 gli Stati membri fissano, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci basati sulle evidenze scientifiche più recenti, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 10, e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 11, livelli soddisfacenti per:
  2. a) le popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e per l’indicatore di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
  3. b) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
  4. c) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
  5. d) gli spazi verdi urbani di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e
  6. e) la copertura della volta arborea urbana di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
  7. Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

 

  1. Entro … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] ciascuno Stato membro può elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tali metodologie entro … [un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
  2. Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, quinto comma.
  3. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
  4. a) i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;
  5. b) la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;
  6. c) l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.

 

  1. Gli Stati membri individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura. Individuano inoltre le pratiche agricole e forestali esistenti, compresi gli interventi della PAC, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.
  2. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC, della PCP o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027.
  3. Gli Stati membri possono promuovere l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi che attuano le misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12, compresi gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori.

  1. Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione ▌ prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.
  2. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:
  3. a) le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

  1. b) i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
  2. c) le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[50];
  3. d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
  4. e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
  5. f) le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
  6. g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
  7. h) i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.

 

  1. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri tengono conto anche dei progetti relativi a materie prime strategiche o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.
  2. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:
  3. a) possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;
  4. b) mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;
  5. c) possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.

  1. Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.
  2. Ove possibile e opportuno, ai fini della preparazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ristabilimento degli ecosistemi marini, gli Stati membri possono utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.
  3. Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.

  1. Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui ▌ alla direttiva 2001/42/CE.

Articolo 15
Contenuto del piano nazionale di ripristino

  1. Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13.
  2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo dal 1º luglio 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di quanto segue:
  3. a) gli elementi di cui al paragrafo 3; e
  4. b) i contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere limitato, per quanto riguarda il periodo dal 1º luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo.

  1. Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7:
  2. a) la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 14 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;
  3. b) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, o all'articolo 5, paragrafo 3, una giustificazione dei motivi per cui non è possibile mettere in atto entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di uno specifico tipo di habitat e una giustificazione della percentuale inferiore fissata a norma di tali articoli, individuata da tale Stato membro;

  1. c) una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
  2. d) una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7;
  3. e) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, una giustificazione del modo in cui le percentuali fissate conformemente a tale articolo non impediscono il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat pertinenti, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;

  1. f) un'indicazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, non si deteriorino significativamente nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 5, paragrafo 9;
  2. g) se del caso, una descrizione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 13, nel suo territorio, che comprenda:
  3. i) una spiegazione del sistema di misure di compensazione da adottare per ogni caso di deterioramento significativo, nonché del monitoraggio e della comunicazione necessari, relativi al deterioramento significativo dei tipi di habitat e degli habitat delle specie, come pure delle misure di compensazione adottate;
  4. ii) una spiegazione del modo in cui si garantirà che l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 13, non incida sul conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5;
  5. h) un'indicazione delle misure finalizzate a mantenere in buono stato i tipi di habitat di cui agli allegati I e II nelle zone che li ospitano e a prevenire il deterioramento significativo delle altre zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌, conformemente all'articolo 4, paragrafo 12, e all'articolo 5, paragrafo 10;

  1. i) l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere dal 2020 al 2030 ed entro il2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
  2. j) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi agricoli scelti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all'interno dello Stato membro interessato;
  3. k) una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
  4. l) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;
  5. m) una descrizione del contributo all'impegno di cui all'articolo 13;
  6. n) il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 12;

  1. o) una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;
  2. p) il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 12 e per rivederle ove necessario a garantire rispettivamente il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
  3. q) un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
  4. r) i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo;
  5. s) gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;

  1. t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:
  2. i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
  3. ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;

iii)     sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;

  1. iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;
  2. u) la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;

  1. v) un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;
  2. w) una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;
  3. x) una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 17, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5; se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.
  4. Il piano nazionale di ripristino include, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e di cui all'articolo 18 del presente regolamento, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.

 

  1. Il piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della PAC.
  2. Se del caso, il piano nazionale di ripristino include una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c).
  3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato tipo per il piano nazionale di ripristino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nell'elaborazione del formato tipo. Entro il ... [data: primo giorno del mese successivo a tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

 

Articolo 16
Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino

Ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il … [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 17
Valutazione del piano nazionale di ripristino

  1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
  2. Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta:
  3. a) la conformità all'articolo 15;

 

  1. b) l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli obiettivi e all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
  2. c) il contributo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all'articolo 13 di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
  3. Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
  4. La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
  5. Lo Stato membro tiene ▌ conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
  6. Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

 

Articolo 18
Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini

  1. Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti.
  2. Se i piani nazionali di ripristino includono misure che richiedono la presentazione di una raccomandazione comune mediante la procedura di regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri che preparano tali piani, tenuto conto dei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, avviano tempestivamente consultazioni con gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto interessati da tali misure e con i pertinenti consigli consultivi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per consentire un accordo tempestivo sulle eventuali raccomandazioni comuni e la loro presentazione. A tal fine, nel piano nazionale di ripristino includono anche il calendario stimato della consultazione e della presentazione delle raccomandazioni comuni.

 

  1. La Commissione agevola e monitora i progressi compiuti nella presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della PCP. Gli Stati membri presentano le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 al più tardi 18 mesi prima del rispettivo termine.
  2. In assenza di raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo in merito alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può avvalersi appieno degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, se del caso alle condizioni ivi stabilite.

 

Articolo 19
Riesame del piano nazionale di ripristino

  1. Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive.

I riesami sono effettuati conformemente agli articoli 14 e 15, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare entro il 30 giugno 2032 ed entro il 30 giugno 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat di cui agli allegati I e II acquisite conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7. Ogni Stato membro pubblica e presenta alla Commissione il proprio piano nazionale di ripristino riveduto.

  1. Qualora il monitoraggio effettuato a norma dell’articolo 20 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e presentano alla Commissione i loro piani nazionali di ripristino riveduti.
  2. Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all’articolo 21, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, previa consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Lo Stato membro pubblica il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive e lo presenta alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta di quest’ultima. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.

 

CAPO IV
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 20
Monitoraggio

  1. Gli Stati membri monitorano quanto segue:
  2. a) lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettera p);

  1. b) la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea urbana all’interno di zone di ecosistemi urbani di cui all’articolo 8 e determinate conformemente all’articolo 14, paragrafo 4;
  2. c) almeno due degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli scelti dallo Stato membro conformemente all’articolo 11, paragrafo 2;
  3. d) le popolazioni delle specie dell’avifauna comune in habitat agricolo di cui all’allegato V;
  4. e) l’indicatore di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
  5. f) almeno sei degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali scelti dallo Stato membro conformemente all’articolo 12, paragrafo 3;
  6. g) l’abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell’articolo 10, paragrafo 2;
  7. h) la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II ▌;
  8. i) la superficie e la qualità dell’habitat delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 7, e all’articolo 5, paragrafo 5 ▌;

  1. j) l’estensione e l’ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 13, nonché l’efficacia delle misure di compensazione per garantire che l’eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio e che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso.
  2. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.
  3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), inizia il … [data di entrata in vigore del presente regolamento].
  4. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo inizia un anno dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
  5. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo inizia non appena è presentata alla Commissione la notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 13.

  1. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, ▌ gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e del paragrafo 1, letteraf), per quanto riguarda, se del caso, il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all’aumento per il 2030, entro un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, l’indice delle farfalle comuni, del paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat agricolo, del paragrafo 1, lettera e), per quanto riguarda l’indice dell’avifauna comune in habitat forestale, e del paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda le specie impollinatrici, è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere h) e i), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all’articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all’articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), è effettuato ogni tre anni.

  1. Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.
  2. Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
  3. I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l’accesso e l’uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati.
  4. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2.

 

  1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può:
  2. a) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all’allegato IV;
  3. b) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all’allegato VI;
  4. c) istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all’articolo 12, paragrafi2 e 3. ▌
  5. ▌Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

Articolo 21
Comunicazioni

  1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione:
  2. a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
  3. b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
  4. c) le barriere di cui all'articolo 9 che sono state rimosse; e
  5. d) il loro contributo all'impegno di cui all'articolo 13.
  6. Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione ▌, assistita dall'AEA:
  7. a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;

 

  1. b) informazioni circa:
  2. i) l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
  3. ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio;

iii)     una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso;

  1. c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate;

  1. d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;
  2. e) l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
  3. f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.
  4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA.

  1. Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 8.
  2. Entro il 30 giugno 2032 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.
  3. A decorrere da … [cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

 

  1. Entro … [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:
  2. a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;
  3. b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
  4. c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento;
  5. d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

  1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.

CAPO V
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 22
Modifica degli allegati

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato II adeguando:
  2. a) l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS); e
  3. b) il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.
  4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato III adeguando l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.
  5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato IV adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato V adeguando l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.
  2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VI adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.
  3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VII adeguando l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 23
Esercizio della delega

  1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

  1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
  2. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
  3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
  4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

  1. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24
Procedura di comitato

  1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n.182/2011.
  2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25
Modifica del regolamento (UE) 2022/869

All'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio*+, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.

_____________

* Regolamento (UE) …/… del … sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L …, ELI: )."

Articolo 26
Riesame

  1. La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033.

La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento.

  1. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle evidenze scientifiche più recenti.

Articolo 27
Sospensione temporanea

  1. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 11 nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
  2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo.
  3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

Articolo 28
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo                                                    Per il Consiglio

La presidente                                                                         Il presidente

 

ALLEGATO I
ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 4

 

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

 

  1. GRUPPO 1: zone umide (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Habitat costieri e di acqua salata

1130

Estuari

1140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150

Lagune costiere

1310

Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae)

1340

Pascoli inondati continentali

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1530

Steppe alofile e paludi pannoniche

1650

Insenature strette del Baltico boreale

Lande umide e formazioni erbose di torbiera

4010

Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020

Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris ed Erica tetralix

6460

Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

Torbiere, torbiere basse e paludi basse

7110

Torbiere alte attive

7120

Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130

Torbiere di copertura

7140

Torbiere di transizione e instabili

7150

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160

Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

7210

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220

Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230

Torbiere basse alcaline

7240

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

7310

Torbiere di Aapa

7320

Torbiere di Palsa

Foreste umide

9080

Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91D0

Torbiere boscose

  1. GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Habitat costieri e di dune

1630

Praterie costiere del Baltico boreale

21A0

Machair

Habitat di lande e arbusteti

4030

Lande secche europee

4040

Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4090

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

8240

Pavimenti calcarei

Formazioni erbose

6110

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6120

Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130

Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140

Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160

Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180

Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190

Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia)

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240

Formazioni erbose sub-pannoniche

6250

Steppe pannoniche su loess

6260

Steppe pannoniche sabbiose

6270

Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280

Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0

Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0

Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0

Steppe ponto-sarmatiche

62D0

Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Praterie montane da fieno

Dehesas e praterie arborate

6310

Dehesas con Quercus spp. Sempreverde

6530

Praterie arborate fennoscandiche

9070

Pascoli arborati fennoscandici

 

 

  1. GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Fiumi e laghi

3110

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Laghi e stagni distrofici naturali

3170

Stagni temporanei mediterranei

3180

Turloughs

3190

Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0

Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

3210

Fiumi naturali della Fennoscandia

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.

3280

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0

Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

Praterie alluvionali

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440

Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450

Praterie alluvionali nord-boreali

6540

Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

Foreste alluvionali/ripariali

9160

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91E0

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0

Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie

92C0

Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9370

Palmeti di Phoenix

 

  1. GRUPPO 4: Foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Foreste boreali

9010

Taïga occidentale

9020

Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030

Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040

Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. Czerepanovii

9050

Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060

Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

Foreste temperate

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140

Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150

Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo Cephalanthero-Fagion

9170

Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0

Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91G0

Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0

Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0

Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0

Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0

Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91P0

Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0

Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0

Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0

Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0

Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0

Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0

Faggeti della Moesia

91X0

Faggeti della Dobrogea

91Y0

Querceti di rovere della Dacia

91Z0

Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA

Boschi orientali di quercia bianca

91BA

Foreste di abete bianco della Moesia

91CA

Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

Foreste mediterranee e macaronesiche

9210

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230

Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250

Querceti a Quercus trojana

9260

Boschi di Castanea sativa

9270

Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280

Boschi di Quercus frainetto

9290

Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

9310

Foreste egee di Quercus brachyphylla

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

9330

Foreste di Quercus suber

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifólia

9350

Foreste di Quercus macrolepis

9360

Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)

9380

Foreste di Ilex aquifolium

9390

Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0

Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

Foreste di conifere delle montagne

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430

Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata

9510

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520

Foreste di Abies pinsapo

9530

Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550

Pinete endemiche delle Canarie

9560

Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570

Foreste di Tetraclinis articulata

9580

Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590

Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Pinete alte oro-mediterranee

  1. GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Steppe alofile e gipsofile

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

1510

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520

Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

Lande e arbusteti temperati

4050

Lande macaronesiche endemiche

4060

Lande alpine e boreali

4070

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

40A0

Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0

Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0

Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

5110

Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120

Formazioni montane a Cytisus purgans

5140

Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

5210

Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5220

Matorral arborescenti di Zyziphus

5230

Matorral arborescenti di Laurus nobilis

5310

Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

5410

Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Phrygane di Sarcopoterium spinosum

5430

Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

 

  1. GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Scogliere marittime, spiagge e isolotti

1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230

Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici

1250

Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

1610

Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620

Isolotti e isole del Baltico boreale

1640

Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

Dune marittime e interne

2110

Dune mobili embrionali

2120

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")

2130

Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140

Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150

Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160

Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170

Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190

Depressioni umide interdunari

2210

Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220

Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250

Dune costiere con Juniperus spp.

2260

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2310

Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320

Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum

2330

Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340

Dune pannoniche dell'entroterra

91N0

Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

Habitat rocciosi

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120

Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140

Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150

Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160

Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320

Campi di lava e cavità naturali

8340

Ghiacciai permanenti

 

 

ALLEGATO II
ECOSISTEMI MARINI – TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'AEA per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021[51].

  1. Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MA522

Praterie marine su sabbia litorale atlantica

1140; 1160

MA623

Praterie marine su fango litorale atlantico

1140; 1160

MB522

Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica

1110; 1150; 1160

Mar Baltico

 

MA332

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1160; 1610; 1620

MA432

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1140; 1160; 1610

MA532

Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1610

MA632

Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1650

MB332

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160

MB432

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160; 1650

MB532

Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1110; 1130; 1150; 1160

MB632

Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1130; 1150; 1160; 1650

Mar Nero

 

MB546

Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB547

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte

1110; 1160

MB548

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB252

Biocenosi di Posidonia oceanica

1120

MB2521

Ecomorfosi di praterie a bande di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2522

Ecomorfosi di praterie "a barriera corallina" di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2523

Facies a foglie morte di Posidonia oceanica con epiflora scarsa

1120; 1130; 1160

MB2524

Associazioni di Caulerpa prolifera su banchi di Posidonia

1120; 1130; 1160

MB5521

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fini ben classate

1110; 1130; 1160

MB5534

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5535

Associazioni di Zostera noltei su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5541

Associazioni di Ruppia cirrhosa e/o Ruppia maritima su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5544

Associazioni di Zostera noltei in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5545

Associazioni di Zostera marina in ambiente eurialino ed euritermo

1110; 1130; 1160

 

  1. Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MA123

Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità

1160; 1170; 1130

MA125

Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MB121

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160

MB123

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti

1170; 1160

MB124

Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130; 1160

MB321

Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1160

MB521

Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica

1160

MB621

Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico

1160

Mar Baltico

 

MA131

Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1160; 1170; 1130; 1610; 1620

MB131

Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico

1170; 1160

MB232

Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie

1160; 1110

MB333

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1160

MB433

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1130; 1160; 1170

Mar Nero

 

MB144

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB149

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB14A

Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate

1170; 1160

Mare Mediterraneo

 

MA1548

Associazioni di Fucus virsoides

1160; 1170

MB1512

Associazioni di Cystoseira tamariscifolia e Saccorhiza polyschides

1170; 1160

MB1513

Associazioni di Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta e var. spicata)

1170; 1160

MB151F

Associazioni di Cystoseira brachycarpa

1170; 1160

MB151G

Associazioni di Cystoseira crinita

1170; 1160

MB151H

Associazioni di Cystoseira crinitophylla

1170; 1160

MB151J

Associazioni di Cystoseira sauvageauana

1170; 1160

MB151K

Associazioni di Cystoseira spinosa

1170; 1160

MB151L

Associazioni di Sargassum vulgare

1170; 1160

MB151M

Associazioni di Dictyopteris polypodioides

1170; 1160

MB151W

Associazioni di Cystoseira compressa

1170; 1160

MB1524

Associazioni di Cystoseira barbata

1170; 1160

MC1511

Associazioni di Cystoseira zosteroides

1170; 1160

MC1512

Associazioni di Cystoseira usneoides

1170; 1160

MC1513

Associazioni di Cystoseira dubia

1170; 1160

MC1514

Associazioni di Cystoseira corniculata

1170; 1160

MC1515

Associazioni di Sargassum spp.

1170; 1160

MC1518

Associazioni di Laminaria ochroleuca

1170; 1160

MC3517

Associazioni di Laminaria rodriguezii su banchi detritici

1160

  1. Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MA122

Comunità di Mytilus edulis e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde

1160; 1170

MA124

Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche

1160; 1170

MA227

Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica

1170; 1140

MB222

Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica

1170; 1130; 1160

MC223

Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica

1170

Mar Baltico

 

MB231

Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160

MC231

Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160; 1110

MD231

Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici

1170

MD232

Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi

1170

MD431

Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD531

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

 

MD631

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici

 

Mar Nero

 

MB141

Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MB143

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)

1170; 1160

MB148

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)

1170; 1160

MB242

Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero

1170; 1130; 1160

MB243

Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero

1170

MB642

Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero

1160

MC141

Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MC241

Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero

1170

MC645

Fango circalitorale inferiore del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA1544

Facies a Mytilus galloprovincialis in acque arricchite di sostanza organica

1160; 1170

MB1514

Facies a Mytilus galloprovincialis

1170; 1160

 

Parchi di ostriche infralitorali mediterranei

 

 

Parchi di ostriche circalitorali mediterranei

 

 

 

  1. Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MB322

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MB421

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1160

MB622

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici

1110; 1160

Mare Mediterraneo

 

MB3511

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde

1110; 1160

MB3521

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo

1110; 1160

MB3522

Associazioni a maerl (= associazioni a Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee

1110; 1160

MC3521

Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri

1110

MC3523

Associazioni a maerl (Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum) su fondali dendritici costieri

1110

 

 

  1. Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MC121

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche

1170

MC124

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MC126

Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici

8330; 1170

MC222

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica

1170

MD121

Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD221

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare

1170

ME122

Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME123

Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME221

Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda

1170

ME322

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME324

Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME422

Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME623

Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico

 

ME624

Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico

 

MF121

Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche

1170

MF221

Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda

1170

MF321

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF622

Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico

 

MF623

Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MB138

Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MB43A

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)

1160; 1170

MC133

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1170; 1160

MC136

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MC433

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1160; 1170

MC436

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1160

Mar Nero

 

MD24

Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero

1170

ME14

Rocce batiali superiori del Mar Nero

1170

ME24

Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero

1170

MF14

Rocce batiali inferiori del Mar Nero

1170

Mare Mediterraneo

 

MB151E

Facies a Cladocora caespitosa

1170; 1160

MB151Q

Facies ad Astroides calycularis

1170; 1160

MB151α

Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)

1170; 1160

MC1519

Facies a Eunicella cavolini

1170; 1160

MC151A

Facies a Eunicella singularis

1170; 1160

MC151B

Facies a Paramuricea clavata

1170; 1160

MC151E

Facies a Leptogorgia sarmentosa

1170; 1160

MC151F

Facies ad Anthipatella subpinnata e alghe rosse rade

1170; 1160

MC151G

Facies a spugne massicce e alghe rosse rade

1170; 1160

MC1522

Facies a Corallium rubrum

8330; 1170

MC1523

Facies a Leptopsammia pruvoti

8330; 1170

MC251

Piattaforme coralligene

1170

MC6514

Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis di fanghi vischiosi su fango circalitorale

1160

MD151

Biocenosi delle rocce del largo mediterranee

1170

MD25

Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare

1170

MD6512

Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore

 

ME1511

Barriere batiali superiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

ME1512

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

ME1513

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

ME6514

Facies batiali superiori mediterranee a Pheronema carpenteri

 

MF1511

Barriere batiali inferiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

MF1512

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

MF1513

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

MF6511

Facies batiali inferiori mediterranee a Thenea muricata su fanghi sabbiosi

 

MF6513

Facies batiali inferiori mediterranee a Isidella elongata su fanghi compatti

 

  1. Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MB128

Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160; 1180

MB627

Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico

1130; 1160

MC127

Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche

1170; 1180

MC622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico

1160

MD122

Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare

 

 

 

  1. Gruppo 7: sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE

Atlantico

MA32

Sedimenti litorali grossolani atlantici

1130; 1160

MA42

Sedimenti litorali misti atlantici

1130; 1140; 1160

MA52

Sabbia litorale atlantica

1130; 1140; 1160

MA62

Fango litorale atlantico

1130; 1140; 1160

MB32

Sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1130; 1160

MB42

Sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1130; 1150; 1160

MB52

Sabbia infralitorale atlantica

1110; 1130; 1150; 1160

MB62

Fango infralitorale atlantico

1110; 1130; 1160

MC32

Sedimenti circalitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MC42

Sedimenti circalitorali misti atlantici

1110; 1160

MC52

Sabbia circalitorale atlantica

1110; 1160

MC62

Fango circalitorale atlantico

1160

MD32

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici

 

MD42

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici

 

MD52

Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica

 

MD62

Fango circalitorale d'alto mare atlantico

 

ME32

Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

 

ME42

Sedimenti misti batiali superiori atlantici

 

ME52

Sabbia batiale superiore atlantica

 

ME62

Fango batiale superiore atlantico

 

MF32

Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

 

MF42

Sedimenti misti batiali inferiori atlantici

 

MF52

Sabbia batiale inferiore atlantica

 

MF62

Fango batiale inferiore atlantico

 

Mar Baltico

 

MA33

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico

1130; 1160; 1610; 1620

MA43

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA53

Sabbia idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA63

Fango idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1650

MB33

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico

1110; 1150; 1160

MB43

Sedimenti infralitorali misti del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

MB53

Sabbia infralitorale del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160

MB63

Fango infralitorale del Baltico

1130; 1150; 1160; 1650

MC33

Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico

1110; 1160

MC43

Sedimenti circalitorali misti del Baltico

1160; 1170

MC53

Sabbia circalitorale del Baltico

1110; 1160

MC63

Fango circalitorale del Baltico

1160; 1650

MD33

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico

 

MD43

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico

 

MD53

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico

 

MD63

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico

 

Mar Nero

 

MA34

Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero

1160

MA44

Sedimenti litorali misti del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA54

Sabbia litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA64

Fango litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MB34

Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero

1110; 1160

MB44

Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero

1110; 1170

MB54

Sabbia infralitorale del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB64

Fango infralitorale del Mar Nero

1130; 1160

MC34

Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero

1160

MC44

Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero

 

MC54

Sabbia circalitorale del Mar Nero

1160

MC64

Fango circalitorale del Mar Nero

1130; 1160

MD34

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero

 

MD44

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero

 

MD54

Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

MD64

Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero

 

Mare Mediterraneo

 

MA35

Sedimenti litorali grossolani mediterranei

1160; 1130

MA45

Sedimenti litorali misti mediterranei

1140; 1160

MA55

Sabbia litorale mediterranea

1130; 1140; 1160

MA65

Fango litorale mediterraneo

1130; 1140; 1150; 1160

MB35

Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MB45

Sedimenti infralitorali misti mediterranei

 

MB55

Sabbia infralitorale mediterranea

1110; 1130; 1150; 1160

MB65

Fango infralitorale mediterraneo

1130; 1150

MC35

Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MC45

Sedimenti circalitorali misti mediterranei

 

MC55

Sabbia circalitorale mediterranea

1110; 1160

MC65

Fango circalitorale mediterraneo

1130; 1160

MD35

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei

 

MD45

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei

 

MD55

Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea

 

MD65

Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo

 

ME35

Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei

 

ME45

Sedimenti misti batiali superiori mediterranei

 

ME55

Sabbia batiale superiore mediterranea

 

ME65

Fango batiale superiore mediterraneo

 

MF35

Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei

 

MF45

Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei

 

MF55

Sabbia batiale inferiore mediterranea

 

MF65

Fango batiale inferiore mediterraneo

 

 

ALLEGATO III
SPECIE MARINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

1)           pesce sega nano (Pristis clavata);

2)           pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

3)           pesce sega comune (Pristis pristis);

4)           squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);

5)           sagrì nano (Etmopterus pusillus);

6)           manta della barriera corallina (Mobula alfredi);

7)           manta gigante (Mobula birostris);

8)           diavolo di mare (Mobula mobular);

9)           diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

10)         diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

11)         diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

12)         diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

13)         diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

14)         diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

15)         diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

16)         razza norvegese (Dipturus nidarosiensis);

17)         razza bianca (Rostroraja alba);

18)         pesci violino (Rhinobatidae);

19)         squadro (Squatina squatina);

20)         salmone atlantico (Salmo salar);

21)         trota di mare (Salmo trutta);

22)       coregone (Coregonus oxyrhynchus).

ALLEGATO IV
ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

Indice delle farfalle comuni 

Descrizione: questo indicatore è composto da specie che sono considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, sono presenti in gran parte dell'Europa e sono contemplate dalla maggioranza dei sistemi di monitoraggio delle farfalle. È basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.

Stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: quello definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

 

Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità

 

 

Descrizione: gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, quali fasce tampone, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, sono elementi di vegetazione permanente naturale o seminaturale presenti in un contesto agricolo che forniscono servizi ecosistemici e contribuiscono alla biodiversità.

Al fine di assolvere a questo compito, gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne negative per fornire habitat sicuri per vari taxa e quindi devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)    non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola (compresi pascoli o produzione di foraggio), a meno che tale uso non sia necessario per la conservazione della biodiversità; e

b)    non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi, ad eccezione dei trattamenti a basso apporto con effluente solido.

I terreni lasciati a riposo, anche temporaneamente, possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano i criteri stabiliti nel secondo paragrafo, lettere a) e b). Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali sostenibili o gli alberi in vecchi frutteti estensivi su prati permanenti e gli elementi produttivi presenti nelle siepi ▌ possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano il criterio stabilito nel secondo paragrafo, lettera b), e se la raccolta si svolge solo in momenti in cui non compromettano l'elevato livello di biodiversità.

 

Unità: percentuale (quota di superficie agricola utilizzata).

Metodo: quello elaborato per l'indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dell'ultima versione aggiornata dell'indagine LUCAS per gli elementi caratteristici del paesaggio, Ballin M. et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018, e per i terreni lasciati a riposo, Farm Structure: Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, pubblicazione online, Eurostat, e, se del caso, per gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo summenzionato, quello elaborato dagli Stati membri conformemente all'articolo 11, paragrafo 7, del presente regolamento.

Il metodo LUCAS è aggiornato periodicamente per migliorare l'affidabilità dei dati utilizzati nell'Unione e, a livello nazionale, dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino della natura.

ALLEGATO V
INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE

Descrizione

L'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. Tale indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione, o entrambe. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

Metodo: Brlík et al., (2021): "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate" si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia

Danimarca

Germania

Estonia

Spagna

Francia

Italia

Lussemburgo

Ungheria

Paesi Bassi

Finlandia

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate" si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Belgio

Bulgaria

Irlanda

Grecia

Croazia

Cipro

Lettonia

Lituania

Malta

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Slovenia

Slovacchia

Svezia

 

Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri

 

 

Belgio - Fiandre

Belgio – Vallonia

 

Alauda arvensis

Alauda arvensis

 

Anthus pratensis

Anthus pratensis

 

Emberiza citrinella

Corvus frugilegus

 

Falco tinnunculus

 Emberiza citrinella

 

Haematopus ostralegus

Falco tinnunculus

 

 Hirundo rustica

Hirundo rustica

 

Limosa limosa

Lanius collurio

 

Linaria cannabina

Linaria cannabina

 

Motacilla flava

Miliaria calandra

 

Numenius arquata

Motacilla flava

 

Passer montanus

Passer montanus

 

Perdix perdix

Perdix perdix

 

Saxicola torquatus

Saxicola torquatus

 

Sylvia communis

Streptopelia turtur

 

Vanellus vanellus

Sturnus vulgaris

 

Sylvia communis

 

Vanellus vanellus

 

Bulgaria

 

 

Alauda arvensis

 

 

Carduelis carduelis

 

 

 

 

Coturnix coturnix

 

 

Corvus frugilegus

 

 

Emberiza hortulana

 

 

Emberiza melanocephala

 

 

Falco tinnunculus

 

 

Galerida cristata

 

 

Hirundo rustica

 

 

Lanius collurio

 

 

Linaria cannabina

 

 

Miliaria calandra

 

 

Motacilla flava

 

 

Perdix perdix

 

 

Passer montanus

 

 

Sylvia communis

 

 

Streptopelia turtur

 

 

Sturnus vulgaris

 

 

Upupa epops

 

Cechia

 

Alauda arvensis

 

Anthus pratensis

 

 

Ciconia ciconia

 

Corvus frugilegus

 

Emberiza citronella

 

Falco tinnunculus

 

Hirundo rustica

 

Lanius collurio

 

Linaria cannabina

 

Miliaria calandra

 

Motacilla flava

 

Passer montanus

 

Perdix perdix

 

Saxicola rubetra

 

Saxicola torquatus

 

Serinus serinus

 

Streptopelia turtur

 

Sturnus vulgaris

 

Sylvia communis

 

Vanellus vanellus

 

Danimarca

 

Alauda arvensis

 

Anthus pratensis

 

 

Carduelis carduelis

 

Corvus corone

 

Corvus frugilegus

 

Emberiza citrinella

 

Falco tinnunculus

 

Gallinago gallinago

 

Hirundo rustica

 

Lanius collurio

 

Linaria cannabina

 

Miliaria calandra

 

Motacilla alba

 

Motacilla flava

 

Oenanthe oenanthe

 

Passer montanus

 

Perdix perdix

 

Saxicola rubetra

 

Sylvia communis

 

Sylvia curruca

 

Turdus pilaris

 

Vanellus vanellus

 

Germania

 

Alauda arvensis

 

Athene noctua

 

Emberiza citrinella

 

Lanius collurio

 

Limosa limosa

 

Lullula arborea

 

Miliaria calandra

 

Milvus milvus

 

Saxicola rubetra

 

Vanellus vanellus

 

 

Estonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

 

 

Irlanda

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Corvus cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Hirundo rustica

Chloris chloris

Linaria cannabina

Motacilla alba

Passer domesticus

Phasianus colchicus

Pica pica

Saxicola torquatus

Sturnus vulgaris

 



Grecia

Alauda arvensis

Apus apus

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Ciconia ciconia

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Linaria cannabina

 

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia melanocephala

 

Spagna

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Oenanthe hispanica

Passer domesticus

Passer montanus

Pica pica

Pterocles orientalis

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Tetrax tetrax

Upupa epops

 

Francia

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus campestris

Anthus pratensis

Buteo buteo

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citronella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Linaria cannabina

Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

Croazia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius senator

Linaria cannabina

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oriolus oriolus

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

Italia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Corvus cornix

Emberiza calandra

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Passer domesticus italiae

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Upupa epops

 

 

Cipro

Alectoris chukar

Athene noctua

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corone cornix

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Francolinus francolinus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Chloris chloris

Iduna pallida

Linaria cannabina

Oenanthe cypriaca

Parus major

Passer hispaniolensis

Pica pica

Streptopelia turtur

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

 

 

 

 

 

 

 

Lettonia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Carpodacus erythrinus

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

 

Lituania

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

 

Lussemburgo

Alauda arvensis

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Linaria cannabina

Passer montanus

Saxicola torquatus

Sylvia communis

 

 

Ungheria

 

Alauda arvensis

 

Anthus campestris

 

Coturnix coturnix

 

Emberiza calandra

 

Falco tinnunculus

 

Galerida cristata

 

Lanius collurio

 

Lanius minor

 

Locustella naevia

 

Merops apiaster

 

Motacilla flava

 

Perdix perdix

 

Sturnus vulgaris

 

Sylvia communis

 

Sylvia nisoria

 

Vanellus vanellus

Malta

 

Calandrella brachydactyla

 

Linaria cannabina

 

Cettia cetti

 

Cisticola juncidis

 

Coturnix coturnix

 

Emberiza calandra

 

Lanius senator

 

Monticola solitaries

 

Passer hispaniolensis

 

Passer montanus

 

Serinus serinus

 

Streptopelia decaocto

 

Streptopelia turtur

 

Sturnus vulgaris

 

Sylvia conspicillata

 

Sylvia melanocephala

 

 

Paesi Bassi

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Athene noctua

Calidris pugnax

Carduelis carduelis

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Haematopus ostralegus

Hippolais icterina

Hirundo rustica

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla fl ava

Numenius arquata

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Spatula clypeata

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Tringa totanus

Turdus viscivorus

Vanellus vanellus

 

 

 

 

 

 

 

 

Austria

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Carduelis carduelis

Emberiza citronella

Falco tinnunculus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Linaria cannabina

Lullula arborea

Miliaria calandra

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus citronella

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

 

Polonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Ciconia ciconia

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Limosa limosa

Linaria cannabina

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

Portogallo

Athene noctua

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Passer domesticus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Sturnus unicolor

Upupa epops

 

Romania

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Emberiza calandra

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Linaria cannabina

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Passer montanus

Phoenicurus phoenicurus

Picus viridis

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

 

Slovacchia

Alauda arvensis

Carduelis carduelis

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Chloris chloris

Lanius collurio

Linaria cannabina

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

 

 

 

 

 

Finlandia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus monedula

Crex crex

Delichon urbica

Emberiza hortulana

Hirundo rustica

Numenius arquata

Passer montanus

Saxicola rubertra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

 

Svezia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

ALLEGATO VI
ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3

 

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

Legno morto in piedi

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Legno morto a terra

 

 

 

 

 

 

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Percentuale di foreste con struttura disetanea

Descrizione: questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.

Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Connettività forestale

Descrizione: la connettività forestale è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World's Forests: Forest Fragmentation, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

Indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Descrizione: l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.

Unità: indice.

Metodo: Brlík et al., "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021.

Stock di carbonio organico

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone

Descrizione: percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (>50 % della copertura)

Unità: Percentuale

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Diversità delle specie arboree

Descrizione: questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali

Unità: indice

Metodo: basato su FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

 

ALLEGATO VII
ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 16

1)           Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.

2)           Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.

3)           Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.

4)           Applicare la paludicoltura.

5)           Ristabilire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.

6)           Rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero.

7)           Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

8)           Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.

9)           Stabilire zone ripariali, quali foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.

10)         Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, alberi vecchi e alberi morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.

11)         Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.

12)         Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.

13)         Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.

14)         Ricorrere a una silvicoltura "naturalistica" o di "copertura continua"; introdurre specie arboree autoctone.

15)         Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi, ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza.

16)         Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.

17)         Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.

18)         Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ristabilire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.

19)         Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.

20)         Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.

21)         Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.

22)         Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.

23)         Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.

24)         Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.

25)         Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.

26)         Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.

27)         Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina a sostegno del ripristino dei banchi di corallo o di ostriche e dei fondali con "boulder reef".

28)         Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.

 

29)         Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.

30)         Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.

31)         Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive ▌, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.

32)         Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.

33)         Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in occasione dell’adozione del regolamento 2024/…+ del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869

L'UE e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus").

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto conformemente al diritto nazionale abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale dei piani nazionali di ripristino e le eventuali omissioni delle autorità competenti, indipendentemente dal ruolo svolto dai membri del pubblico interessato durante il processo di preparazione e stesura di tali piani nazionali di ripristino. Ciò deve avvenire in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale e nel pieno rispetto degli obblighi assunti dagli Stati membri in quanto parti della convenzione di Aarhus[52].

 

 

[1]        GU C 140 del 21.4.2023, pag. 46.

[2]        GU C 157 del 3.5.2023, pag. 38.

[3]        La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 luglio 2023 (Testi approvati, P9_TA(2023)0277).

[4]             GU C 140 del 21.4.2023, pag. 46.

[5]             GU C 157 del 3.5.2023, pag. 38.

[6]             Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024.

[7]             GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

[8]             Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

[9]             Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

[10]             GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3.

[11]             Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

[12]             Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

[13]            Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

[14]            Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

[15]            Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[16]            GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2.

[17]            GU L 73 del 16.3.1994, pag. 20.

[18]            GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.

[19]            Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

[20]            Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

[21]            Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

[22]            Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

[23]            Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

[24]            Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

[25]            Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

[26]            Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

[27]            Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma   spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

[28]            Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

[29]            Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

[30]            Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

[31]            Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

[32]            Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

[33]            Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

[34]            Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

[35]            Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

[36]            Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

[37]            Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

[38]            Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

[39]            Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

[40] GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

[41]            Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

[42]            GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

[43]            Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[44]            Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

[45]            GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

[46]            Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

[47]            Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

[48]            Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

[49]            Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

[50]            Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

+             GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE CONS 74/23 - 2022/0195 (COD) e nella nota a piè di pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di tale regolamento.

[51]            EUNIS marine habitat classification 2022, Agenzia europea dell'ambiente.

+             GU: inserire nel testo il numero del presente regolamento e inserire il numero, la data e il riferimento in GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.

[52]            Cfr. anche la comunicazione “Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri” (COM(2020)0643).

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Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 304 final

2022/0195(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul ripristino della natura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nonostante le iniziative internazionali e dell'UE, la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi proseguono a un ritmo allarmante, danneggiando le persone, l'economia e il clima. Ciò è ampiamente documentato, in particolare nelle relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 1 e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici 2 , nella relazione sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi di Aichi 3 e nel documento Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review 4 . Ecosistemi sani forniscono alimenti e sicurezza alimentare, acqua pulita, pozzi di assorbimento del carbonio e protezione dalle catastrofi naturali provocate dai cambiamenti climatici. Sono essenziali per la nostra sopravvivenza, il benessere, la prosperità e la sicurezza a lungo termine, in quanto sono alla base della resilienza dell'Europa.

Il ripristino degli ecosistemi, unito agli sforzi per ridurre il commercio e il consumo di specie selvatiche, contribuirà anche a prevenire l'insorgere di malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e rafforzare la resilienza alle stesse, riducendo di conseguenza il rischio di epidemie e pandemie, e concorrerà a sostenere gli sforzi compiuti dall'UE a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute degli animali e una natura integra e resiliente.

La relazione 2022 dell'IPCC ha sottolineato in particolare che il mondo e l'Europa dispongono di un margine breve e in rapido esaurimento per garantire un futuro vivibile, in quanto lo sfruttamento dei sistemi naturali e umani oltre la loro capacità di adattamento ha determinato un aumento degli eventi meteorologici e climatici estremi che ha provocato alcune conseguenze irreversibili. Bisogna intervenire con urgenza attuando misure per ripristinare gli ecosistemi degradati e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare attraverso il ripristino di zone umide, fiumi, foreste ed ecosistemi agricoli degradati.

I recenti sviluppi geopolitici hanno ulteriormente sottolineato la necessità di salvaguardare la sicurezza alimentare e la resilienza dei sistemi alimentari. Dinanzi all'aumento dei prezzi delle materie prime e ai timori per la sicurezza alimentare mondiale s'impone la necessità affrontare le vulnerabilità, come la dipendenza dalle importazioni, e di accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili e resilienti 5 . È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e il ripristino della natura è la "polizza assicurativa" con cui l'UE può garantirsi sostenibilità e resilienza a lungo termine.

I cittadini, nelle proposte su agricoltura, produzione alimentare, biodiversità, ecosistemi e inquinamento contenute nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, del 9 maggio 2022 6 hanno chiesto in particolare di "creare, ripristinare, gestire meglio ed estendere le aree protette — per la conservazione della biodiversità""proteggere gli insetti, in particolare quelli autoctoni e impollinatori, anche attraverso la protezione dalle specie invasive e una migliore applicazione della normativa vigente"; nonché "fissare obiettivi nazionali vincolanti in tutti gli Stati membri dell'UE per il rimboschimento degli alberi autoctoni e della flora locale, tenendo conto delle diverse situazioni e specificità nazionali"Per quanto riguarda le proposte in materia di informazione, sensibilizzazione, dialogo e stile di vita, i cittadini hanno chiesto in particolare di "includere nell'istruzione la produzione alimentare e la protezione della biodiversità, esplicitando i benefici degli alimenti non trasformati rispetto a quelli trasformati, promuovere gli orti scolastici e sovvenzionare i progetti di orti urbani e l'agricoltura verticale" e di "considerare la biodiversità come materia obbligatoria nelle scuole e sensibilizzare alla biodiversità attraverso campagne mediatiche e di "concorsi" incentivati in tutta l'UE" 7 .È pertanto necessaria un'azione più risoluta per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità per il 2030 e il 2050, e per assicurare la resilienza di sistemi alimentari.

È pertanto necessaria un'azione più risoluta per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità per il 2030 e il 2050, e per assicurare la resilienza dei sistemi alimentari. Il Green Deal europeo 8 s'impegna a proteggere e ripristinare la natura. Afferma che la Commissione individuerà misure, incluso a livello normativo, per aiutare gli Stati membri a migliorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati e ricchi di carbonio portandoli a un buono stato ecologico. Il Green Deal ha inoltre sottolineato che tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero convergere per consentire all'Unione di realizzare la transizione giusta verso un futuro sostenibile.

La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 9 ha fissato obiettivi per proteggere la natura nell'UE. Ha tuttavia sottolineato che la protezione da sola non è sufficiente: per invertire la perdita di biodiversità sono necessari maggiori sforzi che riportino la natura in buona salute in tutta l'UE, all'interno e all'esterno delle zone protette. La Commissione si è pertanto impegnata a proporre obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare gli ecosistemi dell'UE degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di eliminare e stoccare il carbonio, e per prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

Finora l'UE non è riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità. Uno studio recente 10 eseguito nell'ambito della valutazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 11 mostra che tra il 2011 e il 2020 l'UE non è riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità: non ha raggiunto l'obiettivo volontario di ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati entro il 2020 (in linea con l'obiettivo 15 di Aichi della convenzione sulla diversità biologica 12 ). Le prospettive per la biodiversità e gli ecosistemi sono poco incoraggianti e dimostrano che l'approccio attuale non funziona.

Anche il Parlamento europeo e il Consiglio hanno insistito sulla necessità di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi, come indicato nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2019 13 e in una risoluzione del Parlamento europeo del gennaio 2020 14 . La risoluzione del Parlamento ha invitato la Commissione ad "[abbandonare] gli impegni volontari e [a proporre] una strategia ambiziosa e inclusiva che stabilisca obiettivi giuridicamente vincolanti (e, di conseguenza, applicabili) per l'UE e i suoi Stati membri". Nella risoluzione del 9 giugno 2021 15 , il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno della Commissione a elaborare una proposta legislativa sul ripristino della natura che comprenda anche obiettivi di ripristino vincolanti.

Il ripristino degli ecosistemi è in cima all'agenda internazionale: la visione per il 2050 nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica 16 , la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD) 17 , l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (obiettivi di sviluppo sostenibile) 18 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino 19  invitano tutti a proteggere e ripristinare gli ecosistemi. Il ripristino sarà altresì necessario affinché l'UE rispetti gli impegni assunti nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi 20 . Ecosistemi come le torbiere, le zone umide, gli oceani e le foreste possono (se in buono stato) eliminare e stoccare grandi quantità di biossido di carbonio e contribuire inoltre in modo significativo a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici.

La proposta di regolamento sul ripristino della natura stabilisce un obiettivo generale: contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'UE mediante il ripristino degli ecosistemi, concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e contribuire al rispetto dei suoi impegni internazionali.

Per conseguire tale obiettivo la proposta stabilisce una pluralità di obiettivi e obblighi di ripristino vincolanti per un'ampia gamma di ecosistemi. Tali misure dovrebbero riguardare almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050. La proposta è inoltre sostenuta da un quadro di attuazione volto a tradurre gli obiettivi in azioni concrete mediante la preparazione e l'esecuzione di piani nazionali di ripristino.

La proposta intende consentire all'UE di agire con urgenza e di iniziare a ripristinare gli ecosistemi sulla base di obiettivi e obblighi vincolanti che possano già essere misurati e monitorati. Ciò garantirà che gli Stati membri possano avviare senza indugio i lavori di ripristino. In futuro potranno essere inclusi altri ecosistemi elaborando metodi comuni per fissare ulteriori obiettivi tramite modifica del regolamento.

La proposta apre quindi la strada al ripristino e al mantenimento di un'ampia gamma di ecosistemi nell'UE entro il 2050, con risultati misurabili entro il 2030 e il 2040: oltre a consentire all'UE di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità e a riportare la natura in un buono stato di salute, le permette di dar prova di leadership a livello mondiale nella protezione della natura, in particolare alla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica che si terrà nella seconda metà del 2022.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta intende integrare le politiche ambientali attualmente in vigore. Concepita per operare in modo efficace in sinergia con il diritto ambientale dell'UE, servirà anche a migliorarne il coordinamento e l'attuazione.

Nello specifico, la proposta integrerà:

le direttive Uccelli 21 e Habitat 22 , fissando scadenze per il conseguimento degli obiettivi e imponendo agli Stati membri di ripristinare gli ecosistemi anche al di fuori della rete Natura 2000;

la direttiva quadro Acque 23 , aggiungendo obblighi di ripristino della continuità fluviale e per garantire il buono stato delle pianure alluvionali;

la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 24 , introducendo misure specifiche e obiettivi dettagliati per determinati habitat marini che devono essere ripristinati;

il regolamento sulle specie esotiche invasive 25 .

Essa opererà inoltre in stretto rapporto e a livello dettagliato con la politica comune della pesca e, se del caso, garantirà coerenza e complementarità.

La proposta è direttamente collegata e contribuisce alla nuova strategia forestale dell'UE per il 2030 26 , introducendo misure di ripristino che miglioreranno la biodiversità e la resilienza delle foreste grazie a obiettivi e obblighi specifici per gli habitat forestali.

Quanto alla politica agricola comune, la proposta si fonda su obiettivi specifici per gli habitat erbosi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e, più in generale, per tutti gli agroecosistemi dell'UE poggia sulla prova del miglioramento di una serie di indicatori che rafforzano la biodiversità. La proposta presenta chiari legami con la strategia dell'UE per il suolo, in quanto molti ecosistemi terrestri dipendono dai suoli sottostanti e interagiscono con essi. Eventuali altri obiettivi relativi al suolo saranno integrati nella futura legislazione in materia di suolo.

L'obiettivo proposto di invertire il declino degli impollinatori contribuirà a raggiungere gli obiettivi dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori 27 . Gli obiettivi della proposta di aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane avranno un impatto diretto sulla strategia per le infrastrutture verdi 28 .

Le misure politiche nell'ambito di altre strategie ambientali, come il piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva 29 e il piano d'azione per l'inquinamento zero di aria, acqua e suolo 30 , contribuiranno ad alleviare la pressione sugli ecosistemi riducendo varie forme di inquinanti. Misure quali la raccomandazione del Consiglio sull'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (che sarà adottata dal Consiglio il 16 giugno 2022) 31 possono contribuire a creare le conoscenze, le competenze e gli approcci necessari in materia di sostenibilità ambientale, anche a sostegno del ripristino della natura.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il ripristino degli ecosistemi e il rafforzamento della biodiversità sono due dei capisaldi del Green Deal europeo. La garanzia di ecosistemi sani e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. Il riscaldamento globale ha un impatto diretto sugli ecosistemi con effetti duraturi o irreversibili, come la perdita di ecosistemi. Le politiche dell'UE in materia di clima, come la Normativa europea sul clima 32 , e le proposte incluse nel pacchetto "Pronti per il 55 %" (in particolare la proposta di regolamento su uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura 33 ) sottolineano l'importanza cruciale dei pozzi naturali per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per intervenire in modo efficace, gli ecosistemi, come le zone umide e le foreste, devono essere in buono stato. Ci si può pertanto attendere che il presente regolamento contribuisca in misura considerevole alle politiche climatiche.

Ripristinare il buono stato degli ecosistemi significa fornire soluzioni basate sulla natura che contribuiscono sia a mitigare i cambiamenti climatici che a perseguire gli obiettivi della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici 34 . Ecosistemi più ricchi in termini di biodiversità e sani sono più resilienti ai cambiamenti climatici e sono efficaci anche nel prevenire le catastrofi e ridurne i rischi. Ai sensi della Normativa europea sul clima, gli Stati membri adotteranno e attueranno strategie nazionali di adattamento che promuovano soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi. I piani nazionali di ripristino previsti dalla presente proposta opereranno in stretto rapporto con le strategie nazionali di adattamento previste dalla Normativa europea sul clima e con la legislazione dell'UE in materia di protezione civile 35 , rafforzandosi a vicenda.

L'agricoltura, la silvicoltura e la pesca sono tutti settori che dipendono dal buono stato degli ecosistemi. Gli agroecosistemi in buono stato forniscono alimenti sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili. Rendono l'agricoltura più resiliente ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, creando nel contempo posti di lavoro (ad esempio nell'agricoltura biologica, nel turismo rurale e in attività ricreative). Gli ecosistemi forestali in buono stato offrono molti benefici: ad esempio, forniscono legname e alimenti, catturano e immagazzinano il carbonio, stabilizzano il suolo, purificano l'aria e l'acqua e riducono l'impatto di catastrofi naturali come gli incendi boschivi e le malattie causate da parassiti. Mantenere gli ecosistemi marini in buono stato contribuisce in modo significativo alla biodiversità, fornendo zone importanti di riproduzione e crescita del novellame e alimenti sani provenienti dai mari e dagli oceani. Gli ecosistemi marini sani mitigano inoltre i cambiamenti climatici, riducendo l'impatto delle catastrofi naturali lungo le coste.

Alcuni obiettivi e indicatori stabiliti nella presente proposta mirano a migliorare la sinergia tra le azioni in materia di biodiversità e quelle relative ad altre politiche dell'UE, tra le quali la nuova politica agricola comune (PAC) 36 (con le sue norme per migliorare l'ambiente in agricoltura e le opportunità di finanziamento disponibili nell'ambito dei piani strategici della PAC 2023-2027), la strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente 37 e la politica comune della pesca. La proposta è inoltre collegata alla politica regionale dell'UE, che può finanziare il ripristino degli ecosistemi attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale 38 , e a Orizzonte Europa 39 , che sostiene gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione per biodiversità ed ecosistemi.

La proposta può inoltre aiutare l'UE a dar prova di leadership a livello mondiale, mobilitare la comunità internazionale e intervenire per arrestare la perdita di biodiversità in tutto il mondo. La conferenza delle parti (COP15) della convenzione sulla diversità biologica dovrebbe definire un nuovo quadro globale in materia di biodiversità che includa obiettivi di ripristino ambiziosi. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è un progetto volto a realizzare questo obiettivo nell'UE e a dimostrare l'impegno dell'UE a livello mondiale. La proposta invierà un segnale forte alla comunità mondiale del fatto che l'UE sta prendendo sul serio il suo impegno, mira a sancire per legge gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi e potrebbe servire da ispirazione affinché altri paesi adottino politiche ambiziose analoghe in materia di ripristino della natura e protezione della biodiversità.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 del trattato definisce gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale:

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

protezione della salute umana;

uso accorto e razionale delle risorse naturali;

promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'azione a livello dell'UE è giustificata dalla portata e dalla natura transfrontaliera della perdita di biodiversità e del degrado degli ecosistemi, dal relativo impatto sui cittadini e dai rischi economici. Norme e obblighi a livello dell'UE sono necessari per ripristinare in modo significativo la biodiversità e gli ecosistemi. La mancanza di progressi nella strategia sulla biodiversità fino al 2020 dimostra che gli impegni volontari degli Stati membri non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi dell'UE di ripristino degli ecosistemi.

Per far fronte alla perdita e al degrado della biodiversità e creare economie di scala è necessaria un'azione coordinata su vasta scala. Ad esempio, per favorire la ripresa degli impollinatori è indispensabile intervenire a livello di Unione: si tratta di un problema che riguarda tutta l'UE e che non può essere risolto se ad affrontarlo sono solo pochi Stati membri. L'azione a livello dell'UE è necessaria anche in considerazione della mobilità di numerose specie marine e terrestri.

Il ripristino di un ecosistema aiuta altri ecosistemi limitrofi o connessi e ne favorisce la biodiversità, dal momento che molte specie prosperano in reti di ecosistemi collegate su una vasta scala geografica. L'azione a livello dell'UE è inoltre necessaria per integrare gli obblighi giuridici esistenti e aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima stabiliti nell'ambito di altri atti legislativi dell'UE stessa.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riportare la biodiversità dell'UE sulla via della ripresa entro il 2030. 

La definizione di obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino degli ecosistemi a livello dell'UE apporterebbe coerenza alle azioni necessarie in tutta l'UE per raggiungere l'obiettivo generale. Il monitoraggio e la comunicazione dei progressi da parte della Commissione garantiranno ulteriori benefici e un'azione comune più efficace da parte dell'UE e degli Stati membri.

In sintesi, la proposta stabilisce un obiettivo generale e obiettivi e obblighi specifici per gli ecosistemi che sono in linea con la portata degli obiettivi. Per garantire che l'UE raggiunga tali obiettivi, la proposta prevede misure di esecuzione, valutazioni e riesami.

Scelta dell'atto giuridico

Per garantire il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine è necessario un approccio legislativo piuttosto che non legislativo. Gli obiettivi della presente proposta sono perseguiti al meglio mediante un regolamento, al fine di garantire che le disposizioni siano direttamente applicabili. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire all'obiettivo a lungo termine predisponendo piani nazionali di ripristino che definiscano le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi specifici per gli ecosistemi. Dato che un regolamento non deve essere recepito nell'ordinamento nazionale, le misure di ripristino possono essere avviate sul campo prima di quanto avverrebbe con una direttiva.

Un regolamento descrive in modo più preciso e dettagliato le azioni che gli Stati membri devono intraprendere e inquadrerebbe quindi con maggiore esattezza le misure che gli Stati membri devono adottare, garantendo così maggiore uniformità e coerenza in tutta l'UE. A differenza delle direttive, i regolamenti non solo indicano l'obiettivo che gli Stati membri devono raggiungere, ma individuano anche con maggiore precisione gli obblighi giuridici e le modalità per conseguire tale obiettivo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La valutazione della strategia sulla biodiversità fino al 2020 ha rilevato che il mancato ripristino degli ecosistemi è dovuto al fatto che gli obiettivi sono volontari e non giuridicamente vincolanti. La conseguente mancanza di impegno e di priorità politica costituisce uno degli ostacoli principali all'assegnazione di finanziamenti e risorse ai lavori di ripristino.

Inoltre le direttive Uccelli e Habitat non fissano scadenze per il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente. Le direttive non prevedono neanche obblighi specifici per il ripristino degli ecosistemi che si trovano al di fuori della rete Natura 2000. Per ovviare a tali carenze, la presente proposta rende obbligatorio il ripristino di determinate specie e habitat, sia all'interno che all'esterno della rete Natura 2000, con scadenze precise.

Per quanto riguarda la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la relazione della Commissione del 2020 sul primo ciclo di attuazione della direttiva 40 ha concluso che il suo obiettivo generale si è dimostrato molto difficile da raggiungere, a causa dell'assenza di misure specifiche e di un monitoraggio sufficientemente accurato di determinati habitat o specie, a cui si accompagna l'assenza di obiettivi specifici. La definizione di obiettivi di ripristino nel presente regolamento sosterrà gli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la sua attuazione.

Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro Acque ha concluso che le difficoltà riscontrate nell'attuazione sono in parte riconducibili al fatto che lo stato dei corpi idrici risente dell'inquinamento diffuso proveniente dagli habitat circostanti. La direttiva quadro Acque non impone necessariamente agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli che possono perturbare la connettività naturale di un sistema fluviale/lacustre. Tuttavia molti ecosistemi terrestri e diversi habitat e specie protetti dalle direttive Uccelli e Habitat dipendono direttamente dal fatto che gli ecosistemi acquatici si trovino a uno stato quasi naturale. La presente proposta integra la direttiva quadro Acque, definendo obiettivi di ripristino e altri obblighi specifici per i fiumi e le pianure alluvionali. Inoltre l'obbligo di non deterioramento previsto dalla presente proposta corrisponde all'attuale obbligo di detta direttiva di adottare misure per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, il presente regolamento e la relativa valutazione d'impatto sono stati sostenuti da un ampio processo di consultazione. La Commissione ha raccolto i pareri di un'ampia gamma di portatori di interessi, in particolare rappresentanti degli Stati membri, organizzazioni ambientaliste, istituti di ricerca, associazioni agricole e forestali e rappresentanti delle imprese. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito di una consultazione pubblica aperta, cinque seminari con i portatori di interessi e riunioni con i portatori di interessi e gli Stati membri. Le diverse opinioni hanno fornito informazioni e conoscenze preziose che hanno contribuito all'elaborazione della valutazione d'impatto e della proposta.

Valutazione d'impatto iniziale

La valutazione d'impatto iniziale della proposta di regolamento è stata pubblicata il 4 novembre 2020. I portatori di interessi e il pubblico hanno potuto presentare commenti sull'iniziativa fino al 2 dicembre 2020. Sono pervenute 132 risposte, principalmente da ONG, associazioni e organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni ambientaliste e cittadini.

Consultazione pubblica

La Commissione ha condotto una consultazione pubblica online tra l'11 gennaio e il 5 aprile 2021 e ha ricevuto 111 842 risposte. La consultazione ha raccolto pareri sugli aspetti principali e sull'approccio alla preparazione della proposta della Commissione con obiettivi di ripristino vincolanti. I risultati mostrano un sostegno schiacciante a favore di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti: il 97 % a favore di obiettivi di ripristino dell'UE generali in tutti gli ecosistemi, il 96 % a favore di obiettivi per ecosistema o habitat. Ciò dimostra un sostegno quasi totale sia a favore di un obiettivo di ripristino generale sia di obiettivi dell'UE specifici per gli ecosistemi.

Seminari con i portatori di interessi

Tra la fine del 2020 e il settembre 2021 si sono tenuti cinque seminari distinti con rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interessi. Si sono discusse le opzioni strategiche e raccolte opinioni sulle opzioni degli obiettivi di ripristino e sulle modalità di attuazione di tali obiettivi. I seminari hanno esaminato le potenziali ricadute sociali, economiche e ambientali in senso lato, nonché i risultati preliminari dello studio di sostegno alla valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

La proposta si basa sui dati scientifici più recenti. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si basa su uno studio elaborato da un gruppo di esperti esterni, che hanno lavorato in stretta collaborazione con la Commissione durante le diverse fasi dello studio. La Commissione si è inoltre avvalsa di molte altre fonti di informazione per elaborare la presente proposta, in particolare i risultati dei progetti di ricerca e innovazione dell'UE e le relazioni internazionali riconosciute (come quelle citate nella sezione 1).

L'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro comune di ricerca hanno fornito competenze specifiche e sono stati strettamente coinvolti nell'elaborazione della presente proposta legislativa e nella relativa valutazione d'impatto. Ad esempio, l'Agenzia ha elaborato informazioni sulle esigenze di ripristino sulla base dei dati ufficiali comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver risolto le questioni sollevate nel parere negativo espresso dal comitato per il controllo normativo il 16 luglio 2021, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo (con riserve di cui si è tenuto conto) il 28 ottobre 2021.

La valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni strategiche seguenti:

(1)scenario di base: questa opzione strategica presuppone l'attuazione realistica delle politiche del Green Deal europeo, della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e di altre politiche pertinenti, ad eccezione degli obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti;

(2)un obiettivo generale giuridicamente vincolante di ripristino degli ecosistemi: questa opzione stabilisce un obiettivo generale giuridicamente vincolante e chiaramente definito per ripristinare gli ecosistemi, nella fattispecie entro il 2050 una percentuale di ecosistemi dell'UE sarà ripristinata e mantenuta in buono stato, con traguardi intermedi giuridicamente vincolanti per il 2030 e il 2040;

(3)obiettivi giuridicamente vincolanti specifici per ecosistema: questa opzione stabilisce obiettivi e obblighi per vari ecosistemi, habitat e gruppi di specie da ripristinare entro il 2030, 2040 e 2050. Gli obiettivi e gli obblighi sono stabiliti per ciascuno dei principali tipi di ecosistema dell'UE e sarebbero direttamente applicabili a livello degli Stati membri;

(4)obiettivi giuridicamente vincolanti specifici per ecosistema con un obiettivo generale: questa opzione è un ibrido degli obiettivi specifici per ecosistema della terza opzione e una variante della seconda opzione, vale a dire l'obiettivo generale di contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi, adottando misure di ripristino che nell'insieme riguardino, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati. In questo modo si definisce un obiettivo generale che l'UE dovrebbe perseguire, associato a una serie di obiettivi e obblighi specifici per ecosistema per gli Stati membri.

La quarta opzione è stata considerata la migliore perché più efficace, efficiente e coerente. L'esistenza di un obiettivo generale rende gli obiettivi specifici più raggiungibili e il rischio di non intervenire è il più basso tra tutte le opzioni. L'opzione riduce inoltre i rischi di ritardare l'azione in tutti i tipi di ecosistema, adottando ora, ove possibile, il maggior numero possibile di interventi. Ciò riduce il rischio di un differimento dell'azione che danneggerebbe l'ambiente, l'economia e la società.

L'opzione prescelta consente pertanto all'UE di intervenire con urgenza e di iniziare a ripristinare gli ecosistemi sulla base di obiettivi che possono già essere misurati e monitorati. In futuro, una volta sviluppati metodi comuni per valutare il buono stato degli ecosistemi dell'UE, potranno essere fissati obiettivi supplementari basati su tali metodi comuni modificando il regolamento.

L'opzione prescelta per la proposta legislativa farà sì che l'UE possa raggiungere i suoi obiettivi di ripristino degli ecosistemi entro il periodo proposto e in modo efficiente sotto il profilo dei costi. I benefici sono superiori ai costi per ciascuno dei principali tipi di ecosistema. Ad esempio, per le zone umide interne e costiere si stima che i benefici monetizzati derivanti dallo stoccaggio del carbonio superino già, da soli, i costi stimati del ripristino degli ecosistemi. Se si includono le stime di altri servizi ecosistemici, il rapporto costi/benefici risulta ancora più elevato. Nel complesso, benefici del ripristino di torbiere, paludi, foreste, lande e arbusteti, pascoli, fiumi, laghi e habitat alluvionali e zone umide costiere di cui all'allegato I possono essere stimati nell'ordine di 1 860 miliardi di EUR (con costi stimati nell'ordine di 154 miliardi di EUR).

Si stimano benefici significativi anche per gli ecosistemi marini e urbani, le foreste, gli agroecosistemi e per il ripristino degli impollinatori. Ad esempio, il valore dell'impollinazione delle colture da parte degli insetti è stato stimato nell'ordine di 5 miliardi di EUR all'anno nell'UE. Vi sono poi molti altri benefici, tra cui il controllo biologico dei parassiti e il miglioramento generale della biodiversità.

Dalla valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico si può desumere che inizialmente potrebbero esserci più ripercussioni per alcuni gruppi di portatori di interessi. Il regolamento stabilisce pertanto l'obbligo per gli Stati membri di prevedere, nei rispettivi piani nazionali di ripristino, la partecipazione del pubblico e definire le modalità con cui prendere in considerazione i bisogni dei portatori di interessi e delle comunità locali.

Le risorse ricercate dagli Stati membri per raggiungere i loro obiettivi di ripristino possono provenire da fonti dell'UE, da finanziamenti nazionali e da fonti private. L'incidenza sul bilancio degli Stati membri dipenderà dalle esigenze di ripristino e dall'attuazione delle relative misure di ripristino. I costi possono essere ridotti ottenendo finanziamenti dall'UE o da fonti private: ad esempio, l'UE mette a disposizione un'ampia gamma di fondi per il ripristino e si prevede che il regolamento Tassonomia 41 agevoli l'uso dei fondi privati. Saranno inoltre necessarie risorse per elaborare i piani nazionali di ripristino, comprese le fasi di consultazione e monitoraggio.

Per quanto riguarda la comunicazione, la proposta riduce al minimo gli oneri amministrativi sfruttando appieno gli obblighi di comunicazione esistenti e il potenziale di digitalizzazione di tali processi. Inoltre l'efficienza e la riduzione dei costi possono essere migliorate notevolmente massimizzando il ricorso a nuove tecnologie quali il telerilevamento, i servizi e i prodotti satellitari Copernicus, i sistemi di informazione geografica, i sensori e i dispositivi in situ, l'analisi e l'elaborazione dei dati e l'intelligenza artificiale. Queste tecnologie incrementano la velocità, l'efficacia e la coerenza dei molteplici processi di monitoraggio e comunicazione.

La proposta si discosta leggermente dalla quarta opzione, in quanto alcuni obiettivi potenziali per il suolo saranno trattati in un momento successivo in un'apposita normativa, come annunciato nella strategia dell'UE per il suolo.

Efficienza normativa e semplificazione

In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata elaborata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi. Conformemente al principio "one in, one out", sono stati analizzati gli impatti amministrativi. I costi amministrativi saranno principalmente a carico dell'UE e delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Vi rientrerebbero i costi per l'analisi degli ecosistemi, l'elaborazione di piani nazionali di ripristino, la gestione e il monitoraggio degli ecosistemi scelti per il ripristino e la comunicazione. Nella valutazione d'impatto tali costi amministrativi sono stati stimati nell'ordine di 14 miliardi di EUR fino al 2050.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e, in particolare, osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Contribuisce al diritto a un livello elevato di protezione dell'ambiente e al miglioramento della qualità dell'ambiente, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta. 

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'attuazione della proposta richiederà un numero di risorse umane all'interno della Commissione, come specificato nella scheda finanziaria legislativa allegata. Si prevede che la Commissione copra questo fabbisogno con le sue dotazioni attuali.

Ai fini dell'attuazione sarà altresì necessario il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, per la quale occorreranno risorse aggiuntive, come indicato nella scheda finanziaria.

La presente proposta contiene articoli che precisano l'attività ulteriore che sarà necessaria per attuare il regolamento, tra cui il potere di adottare atti delegati o di esecuzione (ad esempio, per elaborare un modello uniforme dei piani nazionali di ripristino o rivedere gli allegati).

La scheda finanziaria inclusa nella presente proposta illustra nel dettaglio l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione

La conformità e l'applicazione della normativa saranno monitorate mediante:

le informazioni fornite dagli Stati membri in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi stabiliti nella proposta;

l'attuazione delle misure di ripristino previste nei piani nazionali di ripristino degli Stati membri;

le tendenze nelle zone ripristinate.

La Commissione elaborerà relazioni sui progressi realizzati sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati da essa raccolti (ad esempio dai servizi satellitari Copernicus).

L'applicazione del regolamento sarà riesaminata entro il 2035 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e dell'impatto previsto.

Il regolamento sarà modificato ove necessario, ad esempio per integrarlo con ulteriori obiettivi giuridicamente vincolanti di ripristino degli ecosistemi sulla base di nuovi metodi di valutazione dello stato degli ecosistemi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'obiettivo generale è descritto all'articolo 1: contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'UE mediante il ripristino degli ecosistemi. È così istituito un quadro in cui gli Stati membri metteranno in campo misure di ripristino che, nel loro insieme, riguardino almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di essere ripristinati entro il 2050. Il quadro si basa sull'ambizione ultima della strategia sulla biodiversità di garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti e che, come primo traguardo, la biodiversità dell'Europa sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030. Si riconosce che il ripristino della natura contribuirà in modo significativo agli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, a prevenire e attenuare l'impatto delle catastrofi naturali e agli impegni internazionali dell'UE.

L'approccio utilizzato per il quadro descritto all'articolo 1 prevede innanzitutto di basarsi sui tipi di habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat per i quali esistono già metodi per accertare il buono stato. È pertanto possibile fissare obiettivi di ripristino per tali habitat sulla base di detti metodi.

L'articolo 4 stabilisce obiettivi di ripristino per gli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce e l'articolo 5 stabilisce obiettivi di ripristino per gli ecosistemi marini (che comprendono altre aree marine oltre a quelle contemplate dalla direttiva Habitat). Tali obiettivi riguardano il ripristino e il ristabilimento delle zone, ma anche degli habitat delle specie. Il ripristino va di pari passo con la protezione e il mantenimento, per cui sia l'articolo 4 che l'articolo 5 prevedono l'obbligo di garantire che lo stato degli ecosistemi non si deteriori prima o dopo il ripristino.

Per i tipi di habitat o gli ecosistemi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Habitat, il buono stato non è ancora definito. Gli articoli da 6 a 10 stabiliscono tuttavia ulteriori obiettivi e obblighi specifici che richiederanno misure di ripristino supplementari.

L'articolo 6 stabilisce obiettivi per garantire l'assenza di perdite nette e l'aumento degli spazi verdi urbani in città, di grandi e piccole dimensioni, e periferie. La garanzia di un livello minimo di copertura arborea e di spazi verdi integrati negli edifici nuovi ed esistenti e lo sviluppo di infrastrutture contribuiscono al raggiungimento di questi obiettivi. Gli spazi verdi e la copertura arborea sono elementi essenziali delle infrastrutture verdi urbane e apportano benefici ecologici, sociali ed economici agli abitanti di città, di grandi e piccole dimensioni, e periferie. 

L'articolo 7 stabilisce obblighi per l'eliminazione delle barriere fluviali. Ciò contribuirà alla connettività naturale longitudinale e laterale dei fiumi e all'obiettivo dell'UE di disporre di 25 000 km di fiumi a scorrimento libero. Contribuirà inoltre a ripristinare le zone fluviali e le pianure alluvionali.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo di invertire il declino degli impollinatori e di conseguire una tendenza all'aumento per quel che riguarda le popolazioni di impollinatori fino al raggiungimento di livelli soddisfacenti. Il tutto si baserà su un metodo di monitoraggio degli impollinatori ancora da definirsi.

Al fine di migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli e forestali, gli articoli 9 e 10 stabiliscono l'obbligo per i singoli Stati membri di conseguire una tendenza all'aumento per una serie di indicatori particolarmente importanti per la biodiversità di tali ecosistemi.

Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino di cui agli articoli da 6 a 10 integrano gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 e avranno pertanto un effetto anche sulle superfici coperte dai tipi di habitat protetti ai sensi della direttiva Habitat.

Gli articoli 11 e 12 descrivono le prescrizioni relative ai piani nazionali di ripristino degli Stati membri. La pianificazione strategica delle misure di ripristino dovrebbe essere tale da contribuire nel modo più efficace possibile alla ripresa della natura in tutta l'UE e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi. È importante che gli Stati membri elaborino i propri piani nazionali di ripristino sulla base dei migliori e più recenti dati scientifici disponibili.

Gli articoli 13, 14 e 15 precisano che gli Stati membri devono sottoporre i rispettivi piani nazionali di ripristino alla valutazione della Commissione e che dovranno rispondere alle osservazioni della Commissione prima di adottarli. Viene inoltre descritto un processo di riesame e revisione periodica dei piani nazionali di ripristino.

Gli articoli 17 e 18 prevedono obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione.

L'articolo 19 contiene le disposizioni per modificare gli allegati del regolamento.

Gli articoli 20 e 21 stabiliscono le condizioni alle quali la Commissione può adottare atti delegati e atti di esecuzione.

L'articolo 22 prevede un riesame del regolamento entro il 31 dicembre 2035.

L'articolo 23 precisa l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.

2022/0195 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul ripristino della natura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 42 ,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)È necessario stabilire a livello dell'Unione norme concernenti il ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

(2)Il Green Deal europeo 43 ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 44 .

(3)L'Unione e i suoi Stati membri, in quanto parti della convenzione sulla biodiversità, approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio 45 , si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata dalla conferenza delle parti nel 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011-2020" 46 , secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.

(4)[spazio riservato all'obiettivo di ripristino del nuovo quadro globale sulla biodiversità da approvare in occasione della 15a conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica].

(5)Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 47 , in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.

(6)L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in una risoluzione del 1º marzo 2019 48 , ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.

(7)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano di ripristino della natura nell'UE corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.

(8)Nella sua risoluzione del 9 giugno 2021 49 , il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie, zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.

(9)Nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2020 50 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.

(10)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri 51 ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. I criteri e gli orientamenti sottolineano inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli interventi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, ad una protezione rigorosa. Nei criteri e negli orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.

(11)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce un obiettivo per garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti 52 elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il conseguimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o ancora impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Gli orientamenti rilevano inoltre che tali interventi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.

(12)La relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 53  ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la flora e la fauna autoctone dell'Unione.

(13)È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.

(14)La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale - Contabilità degli ecosistemi (SEEA EA) 54 in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.

(15)La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) 55 sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 ºC ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC 56 si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici 57 , considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che i suoi effetti aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.

(16)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, al potenziamento degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi potrebbe contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere soluzioni basate sulla natura 59 e un adattamento basato sugli ecosistemi.

(17)La comunicazione della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici del 2021 60 sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e pareti verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.

(18)La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso proposto nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In particolare, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999 61 mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi della contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. La proposta pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In questo contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, comprese le foreste, i pascoli, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da catturare e immagazzinare efficacemente il carbonio.

(19)Gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari 62 . È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'UE.

(20)Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità 63 .

(21)Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così i rischi di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'UE e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.

(22)I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 2021 "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030" 64 sottolinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo.

(23)La direttiva 92/43/CEE del Consiglio 65 e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 66 mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive.

(24)Esistono già un quadro e orientamenti 67 per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a recuperare tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari sulla base di indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.

(25)Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano nella rete Natura 2000.

(26)La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.

(27)È pertanto opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000, per migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e ripristinarli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per mettere in atto iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.

(28)È opportuno stabilire prescrizioni analoghe per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.

(29)È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile un buono stato e le superfici di riferimento favorevoli, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la loro qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.

(30)È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.

(31)Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.

(32)È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.

(33)È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e dell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tale superficie a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione.

(34)È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio degli Stati membri e, in ultimo, dell'Unione della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non sarà sufficiente a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.

(35)È importante che le zone coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non si deteriorino rispetto alla situazione attuale, tenuto conto delle esigenze di ripristino attuali e della necessità di non aumentarle ulteriormente in futuro. È tuttavia opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore che possono comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici o a seguito di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente, per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinare caso per caso, o di un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

(36)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. La strategia annuncia inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.

(37)I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri stabilire misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare i tipi di habitat marini utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui non siano già contemplate in altre normative dell'Unione.

(38)Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 prevede, in particolare, che la politica comune della pesca attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che questa politica si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.

(39)Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla politica comune della pesca. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda il ripristino delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Queste misure saranno valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla politica comune della pesca. 

(40)La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali 69 , nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della politica comune della pesca.

(41)È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che svolgono una funzione importante nell'ecosistema e rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE.

(42)Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.

(43)Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane e costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali (ad esempio le inondazioni, gli effetti "da isole di calore urbano"), il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

(44)Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a garantire che gli spazi verdi urbani non siano più a rischio di degrado. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, integrando in modo più adeguato le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura nella pianificazione urbana e inserendo le infrastrutture verdi, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici.

(45)La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 impone di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale longitudinale e laterale dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

(46)Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api su tre e una specie di farfalle su dieci sono in declino, e una su dieci è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. Una quota della produzione agricola annua dell'UE equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori 70 .

(47)In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° giugno 2018 la Commissione ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori 71 per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa 72 emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Per contrastare la tendenza alla diminuzione degli impollinatori il Parlamento europeo 73 e il Consiglio 74 hanno chiesto azioni più incisive e l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori 75 .

(48)La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari [che sarà adottata il 22 giugno 2022, includere il titolo e il numero dell'atto adottato quando disponibile] mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee 76 sono classificate come a rischio di estinzione.

(49)Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo ad una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compresa l'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e i prati permanenti a bassa intensità.

(50)È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi agricoli, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base degli indicatori esistenti.

(51)Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere gli obiettivi si applicherebbe agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire questi obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.

(52)Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impoverimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali su terreni agricoli e gli elementi produttivi presenti nelle siepi non produttive possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata biodiversità, a condizione che non ricevano fertilizzanti o pesticidi e che il raccolto avvenga solo nei momenti in cui non compromette gli elevati livelli di biodiversità. È opportuno stabilire pertanto l'obbligo di garantire una tendenza all'aumento della quota di terreni agricoli che hanno elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Quest'obbligo consentirebbe all'Unione di rispettare uno degli altri impegni chiave della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, vale a dire destinare almeno il 10 % delle superfici agricole ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Sarebbe opportuno che anche altri indicatori esistenti registrassero una tendenza all'aumento, quali l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index) e gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati.

(53)La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) 77 impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto di questa norma BCAA può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti 78 . Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio ad alta diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma di condizionalità BCAA 8 e/o i regimi ecologici. Anche i progetti LIFE per la natura e la biodiversità contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

(54)Il ripristino e la riumidificazione 79 dei suoli organici 80 per uso agricolo (ossia in quanto praterie o terreni coltivati) che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate ad uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri possono prendere in considerazione misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi (ad esempio le foreste) per contribuire al conseguimento degli obiettivi relativi alle torbiere drenate per uso agricolo.

(55)Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi all'UNFCCC. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura - la pratica di coltivazione su torbiere umide - può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di spagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.

(56)La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 81  ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'UE. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.

(57)È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base di indicatori esistenti, quali il legno morto in piedi e il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) 82 e gli stock di carbonio organico.

(58)Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine dell'Unione. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno in molti casi al conseguimento di altri obiettivi o l'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili e che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.

(59)Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto: delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE; delle strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE; dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284; delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio 83 .

(60)Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001 84 , del regolamento (UE) 2018/1999 85 e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili 86 , in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.

(61)Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente le due sfide della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. La comunicazione "REPowerEU: Azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili" 87 afferma che gli Stati membri dovrebbero rapidamente censire, valutare e assicurare la disponibilità di zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, in funzione dei loro piani nazionali per l'energia e il clima, dei contributi all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili e di altri fattori quali la disponibilità di risorse, l'infrastruttura di rete e gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. La proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 88 e la raccomandazione della Commissione sull'accelerazione del rilascio delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia 89 , entrambe adottate il 18 maggio 2022, prevedono anch'esse l'individuazione di zone di riferimento per le rinnovabili. Si tratta di luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi dagli impianti di combustione a biomassa, in cui la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri dovrebbero assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, i siti delle infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Nella designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino della natura. Gli Stati membri dovrebbero coordinare l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. Durante la preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e assicurare che il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili nelle zone in questione previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.

(62)Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della relazione 2022 dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.

(63)I piani nazionali di ripristino dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio.

(64)È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità.

(65)L'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA") dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino sono adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi.

(66)Dalla relazione della Commissione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 90 e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito del programma spaziale dell'Unione (EGNOS/Galileo e Copernicus). Le missioni dell'UE "Far rivivere i nostri mari e le nostre acque""Adattamento ai cambiamenti climatici" e "Un patto europeo per i suoli" sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino 91 .

(67)Al fine di monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, le misure di ripristino messe in atto, le zone soggette a misure di ripristino e i dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutte le entità. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 92 , 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 93 e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio 94 .

(68)Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico 95 che fornisce un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.

(69)La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri in settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.

(70)Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino; gli Stati membri dovrebbero integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 96 , il Fondo europeo per gli affari marittimi e l'acquacoltura (FEAMPA) 97 , il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 98 , il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione 99 e il Fondo per una transizione giusta 100 , nonché il programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte Europa 101 , contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 20212027 102 agli obiettivi di biodiversità. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) 103 è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura (SNaPs) in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.

(71)Esistono una serie di iniziative dell'UE, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU 104 , che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde 105 .

(72)Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino, includendo processi di partecipazione del pubblico e tenendo conto delle esigenze delle comunità e dei portatori di interessi locali. 

(73)A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio 106 , i piani strategici della PAC dovrebbero essere coerenti e contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento sul ripristino della natura quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.

(74)In linea con l'impegno assunto nell'8º programma di azione per l'ambiente fino al 2030 107 , gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.

(75)Al fine di garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati da I a VII al fine di adeguare i gruppi di habitat, aggiornare le informazioni sull'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, nonché adeguare l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli, l'elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali e l'elenco delle specie marine in base alle evidenze scientifiche più recenti e agli esempi di misure di ripristino. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 201652. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(76)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare il metodo di monitoraggio degli impollinatori, i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per elaborare un quadro per la fissazione dei livelli soddisfacenti degli impollinatori, di indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI, per predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino, per definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 108 .

(77)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

(78)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:

(a)al recupero a lungo termine, in modo continuo e duraturo, della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione attraverso il ripristino degli ecosistemi;

(b)al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

(c)all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.

2.Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano senza indugio misure di ripristino efficaci basate sulla superficie che insieme coprono, entro il 2030, almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'Unione e, entro il 2050, tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.

Articolo 2
Ambito geografico

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 10:

(a)sul territorio degli Stati membri;

(b)nelle acque, nei fondali e nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro esercita diritti sovrani, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

Articolo 3
Definizioni 

Si applicano le seguenti definizioni:

(1)"ecosistema": complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;

(2)"habitat di una specie": ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

(3)"ripristino": processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, un ecosistema a recuperare il buono stato o ad avvicinarvisi, un tipo di habitat a recuperare il miglior stato possibile e la sua superficie di riferimento favorevole, a un habitat di una specie a recuperare qualità e quantità sufficienti, o le popolazioni di specie a recuperare livelli soddisfacenti, come mezzo di conservazione o rafforzamento della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi;

(4)"buono stato": stato in cui le caratteristiche fondamentali di un ecosistema, vale a dire il suo stato fisico, chimico, strutturale, funzionale e di composizione, e le sue caratteristiche paesaggistiche e stagionali, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine;

(5)"superficie di riferimento favorevole": superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle specie che ospita, e di tutte le sue variazioni ecologiche significative nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente, da quella necessaria per il ripristino del tipo di habitat;

(6)"qualità sufficiente dell'habitat": qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale;

(7)"quantità sufficiente dell'habitat": quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale;

(8)"impollinatore": animale selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di sementi;

(9)"diminuzione delle popolazioni di impollinatori": diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori; 

(10)"unità amministrativa locale" o "LAU": divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro al di sotto del livello di provincia, regione o stato istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 109 ; 

(11)"città": unità amministrative locali (LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(12)"piccole città e sobborghi": unità amministrative locali (LAU) in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;

(13)"spazi verdi urbani": tutte le aree verdi urbane - foreste di latifoglie; foreste di conifere; foreste miste; formazioni erbose naturali; lande e brughiere; arbusti boschivi di transizione e aree scarsamente vegetate - presenti nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolate sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio 110 ;

(14)"copertura della volta arborea urbana": superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati di sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15)"zona di riferimento per le energie rinnovabili": zona di riferimento quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 111 .

CAPO II

OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

Articolo 4
Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce

1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Queste misure sono attuate entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 su almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 su almeno il 90 % di tale superficie.

2.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone non coperte da tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie complessiva supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 in zone che rappresentano il 100 % di tale superficie.

3.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell'allegato I sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato.

5.Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in questi tipi di habitat.

6.Gli Stati membri provvedono affinché le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Gli Stati membri provvedono affinché le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino.

7.Gli Stati membri provvedono affinché le aree che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I non si deteriorino.

8.Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)casi di forza maggiore;

(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.

9.Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)casi di forza maggiore;

(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

(a)un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica del loro territorio;

(b)una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 5
Ripristino degli ecosistemi marini 

1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Queste misure sono attuate entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 su almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 e su almeno il 90 % di tale superficie.

2.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato II nelle zone non coperte da tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie complessiva supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 12, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 in zone che rappresentano il 100 % di tale superficie.

3.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici di cui alla direttiva 2009/147/CE che sono necessarie per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

4.La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sule evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le zone in cui i tipi di habitat elencati nell'allegato II sono in uno stato sconosciuto sono considerate non in buono stato.

5.Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 3 presenti in tali tipi di habitat.

6.Gli Stati membri provvedono affinché le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 3, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat. Gli Stati membri provvedono affinché le zone in cui è stato raggiunto un buono stato di conservazione e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino.

7.Gli Stati membri provvedono affinché le zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II non si deteriorino.

8.Al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)casi di forza maggiore;

(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso.

9.Per i siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 6 e 7 è giustificato se è dovuto a:

(a)casi di forza maggiore;

(b)trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o

(c)un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

10.Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:

(a)un aumento della superficie di habitat in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica del loro territorio;

(b)una tendenza positiva verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

Articolo 6
Ripristino degli ecosistemi urbani

1.Gli Stati membri provvedono affinché nel 2030 non si registri alcuna perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana rispetto al 2021, in tutte le città, le piccole città e i sobborghi.

2.Gli Stati membri provvedono affinché entro il 2040 la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi sia aumentata di almeno il 3 % della superficie totale delle città, delle piccole città e dei sobborghi rispetto al 2021, e di almeno il 5 % entro il 2050. Inoltre, gli Stati membri garantiscono:

(a)la presenza di almeno il 10 % di copertura arborea urbana in tutte le città, piccole città e sobborghi entro il 2050; e

(b)un guadagno netto di spazi verdi urbani integrati negli edifici e nelle infrastrutture esistenti e nuovi, anche attraverso ristrutturazioni e rinnovi, in tutte le città, piccole città e sobborghi.

Articolo 7
Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali
delle relative pianure alluvionali 

1.Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali e individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento 1315/2013, in particolare l'articolo 15.

2.Gli Stati membri rimuovono le barriere alla connettività longitudinale e laterale delle acque superficiali individuate a norma del paragrafo 1, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera f). Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.

3.Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere di cui al paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

Articolo 8
Ripristino delle popolazioni di impollinatori 

1.Gli Stati membri invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata ogni tre anni dopo il 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un metodo di monitoraggio delle popolazioni di impollinatori. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3.Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici e per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori.

Articolo 9
Ripristino degli ecosistemi agricoli

1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

2.Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

(a)indice delle farfalle comuni;

(b)stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;

(c)percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.

3.Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino affinché l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il... [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] = 100, raggiunga i seguenti livelli:

(a)110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050, per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni storicamente più depauperate nelle zone agricole;

(b)105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050, per gli Stati membri che figurano nell'allegato IV con popolazioni storicamente meno depauperate nelle zone agricole.

4.Per i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate, gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino. Queste misure sono messe in atto su almeno:

(a)il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;

(b)il 50 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno metà è riumidificato;

(c)il 70 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno metà è riumidificato.

Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c). 

Inoltre, gli Stati membri possono predisporre misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 20 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c). 

Articolo 10
Ripristino degli ecosistemi forestali

1.Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

2.Gli Stati membri raggiungono una tendenza all'aumento a livello nazionale per ciascuno dei seguenti indicatori negli ecosistemi forestali, illustrati nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni tre anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3:

(a)legno morto in piedi;

(b)legno morto a terra;

(c)percentuale di foreste disetanee;

(d)connettività forestale;

(e)indice dell'avifauna comune in habitat forestale;

(f)stock di carbonio organico.

CAPO III

PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Articolo 11
Preparazione dei piani nazionali di ripristino 

1.Gli Stati membri preparano i piani nazionali di ripristino e effettuano il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.

2.Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, presenti sul loro territorio. La quantificazione si basa, tra l'altro sulle informazioni seguenti:

(a)per ciascun tipo di habitat:

(i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;

(ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;

(iii) la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto delle perdite documentate almeno negli ultimi 70 anni e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;

(iv) le zone più adatte al ripristino dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

(b)la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per conseguire il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte al ripristino di questi habitat, e la connettività necessaria tra gli habitat affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici.

3.Gli Stati membri fissano, al più tardi entro il 2030, i livelli soddisfacenti per ciascuno degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci, basati sulle evidenze scientifiche più recenti e, se disponibile, sul quadro di cui all'articolo 17, paragrafo 9.

4.Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

5.Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:

(a)il loro piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;

(b)la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999; 

(c)l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili. In fase di preparazione dei piani di ripristino della natura, gli Stati membri garantiscono sinergie con le zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate e si adoperano affinché il funzionamento delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, comprese le procedure di autorizzazione applicabili in queste zone previste dalla direttiva (UE) 2018/2001, rimanga invariato.

7.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

(a)le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(b)i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;

(c)le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

(d)le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

(e)i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;

(f)le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;

(g)le misure di conservazione adottate nell'ambito della politica comune della pesca.

8.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri si avvalgono dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti.

9.In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate.

10.Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri.

11.Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, inclusiva ed efficace e che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 10 della direttiva 2001/42/CE.

Articolo 12
Contenuto dei piani nazionali di ripristino 

1.Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10.

2.Gli Stati membri includono gli elementi seguenti nei rispettivi piani nazionali di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 4:

(a)la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 11 e le mappe georeferenziate di tali zone;

(b)una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10 che precisi quali tra queste misure sono previste, o attuate, nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;

(c)un'indicazione delle misure atte a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat elencati negli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, non si deteriorino nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 6;

(d)un'indicazione delle misure atte a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 7;

(e)l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere entro il 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 7, paragrafo 3;

(f)il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 10;

(g)una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;

(h)il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 10 e per rivederle ove necessario a garantire il rispetto degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10;

(i)un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10;

(j)i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati alle misure di ripristino nel corso del tempo, nonché i benefici socioeconomici più ampi di tali misure;

(k)una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:

(i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;

(ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione delle catastrofi naturali e di sostegno all'adattamento;

(iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;

(iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;

(l)la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende la descrizione del sostegno ai soggetti interessati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il (co)-finanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;

(m)un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;

(n)una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;

(o)una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.

3.I piani nazionali di ripristino includono, se del caso, le misure di conservazione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della politica comune della pesca, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.

4.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un formato tipo per i piani nazionali di ripristino. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nell'elaborazione del formato tipo.

Articolo 13
Presentazione dei progetti di piano nazionale di ripristino

Gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 11 e 12 entro il... [OP: inserire la data = primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. 

Articolo 14
Valutazione dei piani nazionali di ripristino 

1.La Commissione valuta i progetti di piani nazionali di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.

2.Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta la conformità all'articolo 12, l'adeguatezza rispetto agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, nonché agli obiettivi generali dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e l'obiettivo di coprire almeno il 10 % della superficie agricola dell'Unione con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità entro il 2030. 

3.Ai fini della valutazione dei progetti di piani nazionali di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.

4.La Commissione può rivolgere osservazioni agli Stati membri entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto di piano nazionale di ripristino.

5.Gli Stati membri tengono debitamente conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel loro piano nazionale di ripristino definitivo.

6.Gli Stati membri mettono a punto, pubblicano e presentano alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

Articolo 15
Riesame dei piani nazionali di ripristino 

1.Gli Stati membri riesaminano i rispettivi piani nazionali di ripristino almeno una volta ogni 10 anni, conformemente agli articoli 11 e 12, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici.

2.Qualora risulti che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 17, gli Stati membri rivedono il piano nazionale di ripristino includendovi misure aggiuntive.

3.Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 10, la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto aggiornato di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Il piano nazionale di ripristino aggiornato con misure aggiuntive è pubblicato e trasmesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.

Articolo 16
Accesso alla giustizia

1.Gli Stati membri provvedono, nel quadro della legislazione nazionale, affinché i membri del pubblico che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale dei piani nazionali di ripristino e le eventuali omissioni delle autorità competenti, indipendentemente dal ruolo svolto dai membri del pubblico durante il processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino.

2.Le nozioni di "interesse sufficiente" e "violazione di un diritto" sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, si considera che una organizzazione non governativa di promozione della tutela ambientale in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nazionale abbia un interesse sufficiente e abbia diritti suscettibili di violazione.

3.Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono obiettive, eque, rapide e gratuite o non eccessivamente onerose e offrono rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi.

4.Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere i procedimenti di natura amministrativa e giurisdizionale di cui al presente articolo.

CAPO IV

MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE

Articolo 17
Monitoraggio

1.Gli Stati membri monitorano quanto segue:

(a)lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera h);

(b)la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi di cui all'articolo 6;

(c)gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(d)le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;

(e)gli indicatori della biodiversità negli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;

(f)l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;

(g)la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II, sull'insieme del loro territorio;

(h)la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3, sull'insieme del loro territorio.

2.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.

3.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), inizia il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera f), inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

5.Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per quanto riguarda gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità, e lettera e) per quanto riguarda il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale e gli stock di carbonio organico, è effettuato almeno ogni tre anni e, ove possibile, ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda l'indice delle farfalle comuni, lettere d) ed e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e lettera f), per quanto riguarda le specie di impollinatori è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere g) e h), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE.

6.Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) e f), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.

7.Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 112 e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 5.

8.I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.

9.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di:

(a)precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;

(b)precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;

(c)elaborare un quadro per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 18
Comunicazione 

1.Gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 10 e le barriere di cui all'articolo 7 che sono state rimosse, su base annuale a decorrere dal [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.Almeno ogni tre anni gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:

(a)i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi finali e nell'adempimento degli obblighi stabiliti a norma degli articoli da 4 a 10;

(b)i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17. I risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere g) e h), dovrebbero essere presentati anche sotto forma di mappe georeferenziate;

(c)l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui all'articolo 4, all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata;

(d)l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(e)informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera l), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.

Le prime relazioni sono presentate nel giugno 2031, per il periodo fino al 2030.

3.La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica.

4.L'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 e dell'articolo 17, paragrafo 7.

5.L'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. Può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE. La relazione è trasmessa entro giugno 2032 e le successive relazioni sono trasmesse ogni tre anni.

6.A partire dal 2029 ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

7.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO V

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 19
Modifica degli allegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato I per adeguare i gruppi di tipi di habitat.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare l'elenco dei tipi di habitat e i gruppi di tipi di habitat.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 in base alle evidenze scientifiche più recenti.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato IV per adeguare la descrizione, l'unità e la metodologia degli indicatori per gli ecosistemi agricoli in base alle evidenze scientifiche più recenti.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato V per aggiornare l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VI per adeguare la descrizione, l'unità e la metodologia degli indicatori per gli ecosistemi forestali in base alle evidenze scientifiche più recenti.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato VII per adeguare l'elenco degli esempi di misure di ripristino.

Articolo 20
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 113 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21
Procedura di comitato 

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Riesame

1.La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2035.

2.La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, e delle evidenze scientifiche più recenti.

Articolo 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo al ripristino della natura.

1.2.Settore/settori interessati 

Settore: 09 - Ambiente e azione per il clima

Attività:

09 02 - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

09 10 - Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 114  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo del regolamento proposto è contribuire alla ripresa continua, a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi, degli habitat e delle specie, nonché favorire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi e il rispetto degli impegni internazionali dell'UE.

Sulla base dell'obiettivo generale, l'obiettivo specifico della presente proposta di regolamento è:

- ripristinare il buono stato degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2050 e riportarli sulla via della ripresa entro il 2030. Una volta ripristinati, gli ecosistemi dovrebbero essere mantenuti in buono stato.

Sulla base dell'obiettivo specifico, gli obiettivi operativi sono i seguenti:

- stabilire obiettivi giuridicamente vincolanti volti a ripristinare gli ecosistemi e mantenerli in buono stato;

- istituire un quadro efficace volto a garantire l'attuazione, in particolare attraverso l'obbligo per gli Stati membri di valutare gli ecosistemi e istituire un piano nazionale di ripristino, anche per quel che riguarda la comunicazione e il riesame.

1.4.2.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La società nel suo insieme trae vantaggio dal ripristino della natura grazie a una migliore mitigazione dei cambiamenti climatici, un migliore adattamento ai medesimi e una gestione più efficace del rischio di catastrofi. Il ripristino della natura offre inoltre opportunità di lavoro e di reddito e ha effetti positivi sulla salute dei cittadini, nonché sul miglioramento del patrimonio naturale e culturale, dell'identità e della qualità e della sicurezza degli alimenti e dell'acqua. Ne beneficerà anche un'ampia gamma di settori economici, in particolare quelli che dipendono fortemente dai servizi ecosistemici, come l'agroalimentare, la pesca, la silvicoltura, le aziende idriche, il turismo e il settore finanziario.

Il ripristino degli ecosistemi si è dimostrato efficace sotto il profilo dei costi (i benefici sono superiori ai costi), ma richiede investimenti, che implicano costi finanziari e di opportunità per i gestori di terreni e risorse naturali, che possono essere compensati da incentivi forniti dai governi e dagli acquirenti di servizi ecosistemici. Il metodo e la portata delle misure di ripristino, mantenimento e compensazione scelte dagli Stati membri per attuare il regolamento determineranno con maggiore precisione quali portatori di interessi sono coinvolti, in che modo e con quali tempistiche. I possibili costi a breve termine legati alla perdita di reddito che alcuni gruppi di popolazione, quali gli agricoltori, i proprietari di foreste o i pescatori, potrebbero dover sostenere durante la transizione verso pratiche più sostenibili potrebbero essere parzialmente o totalmente coperti dall'UE e da altre fonti di finanziamento.

La proposta di regolamento interessa anche le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, in quanto esse svolgerebbero un ruolo nella mappatura e nella valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi, nonché nella pianificazione, nel finanziamento, nell'attuazione e nel monitoraggio dei programmi di ripristino. Si cerca di ridurre al minimo gli oneri amministrativi avvalendosi dei meccanismi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla legislazione vigente per gli obiettivi fissati nella prima fase (in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, la direttiva quadro Acque, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e il regolamento LULUCF), nonché dei dati già raccolti direttamente dall'Agenzia europea dell'ambiente e dal Centro comune di ricerca, ad esempio tramite Copernicus. Nella seconda fase saranno fissati obiettivi e scenari di riferimento supplementari per gli ecosistemi per i quali i dati e i meccanismi di monitoraggio non sono ancora del tutto elaborati. I meccanismi esistenti saranno pertanto integrati dall'elaborazione di un metodo per valutare le condizioni di tutti gli ecosistemi.

1.4.3.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

L'attuazione della proposta dovrebbe garantire di riportare gli ecosistemi di tutta l'UE sulla via della ripresa entro il 2030 e assicurarne il buon stato entro il 2050.

Per monitorare l'attuazione sono previsti due indicatori principali:

- misure/attività di ripristino e ristabilimento messe in atto dagli Stati membri per garantire la ripresa degli ecosistemi;

- le condizioni e lo stato di conservazione degli ecosistemi a livello nazionale e/o regionale (biogeografico) e il loro eventuale andamento positivo rispetto allo scenario di riferimento pertinente per l'ecosistema in questione.

La definizione di buono stato e le opportune misure di ripristino e ricostituzione variano da un ecosistema all'altro. Per gli habitat di cui all'allegato I della direttiva Habitat sono disponibili definizioni, scenari di riferimento, obiettivi e monitoraggio. Per gli altri ecosistemi, per i quali i dati e i meccanismi di monitoraggio non sono ancora completi, la proposta stabilisce un processo volto a mettere a punto una metodologia unionale per valutare le condizioni di tali ecosistemi, consentendo di definire in un secondo momento obiettivi e scenari di riferimento specifici supplementari. Tuttavia per molti di questi ecosistemi, come le aree urbane, agricole e forestali, le informazioni su diversi indicatori dello stato dell'ecosistema esistono già grazie ai sistemi paneuropei di monitoraggio (ad esempio nell'ambito di Forest Europe) o sono già raccolte direttamente dall'Agenzia europea dell'ambiente o dalla Commissione attraverso, ad esempio, Copernicus. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per le fasi di attuazione dell'iniziativa

Il Green Deal europeo sottolinea l'importanza di proteggere meglio e ripristinare la natura. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo generale di invertire la perdita di biodiversità in modo da riportare la biodiversità europea sulla via della ripresa entro il 2030 e da garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi dell'UE siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio europeo hanno insistito sulla necessità di intensificare gli sforzi per ripristinare gli ecosistemi.

Il regolamento proposto sarà direttamente applicabile dal giorno della sua entrata in vigore.

Tuttavia dovrà essere espletata quanto prima una serie di compiti amministrativi, alcuni dei quali saranno avviati già nel 2022 (ossia in preparazione dell'entrata in vigore, prima dell'approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio) e altri dopo l'entrata in vigore. Mentre alcuni compiti saranno una tantum (realizzazione di infrastrutture informatiche), altri saranno ricorrenti per tutto il tempo in cui il regolamento sarà d'applicazione. Si veda in particolare quanto segue.

A partire da prima dell'entrata in vigore del regolamento:

a) 2022-2023: la Commissione (DG ENV e JRC), in collaborazione con l'AEA e gli Stati membri, metterà a punto una metodologia per valutare lo stato degli ecosistemi per i quali non si dispone ancore del monitoraggio e degli scenari di riferimento, in modo che possano essere fissati obiettivi aggiuntivi di ripristino modificando il regolamento. Il JRC aiuterà la DG ENV, attraverso un accordo amministrativo, a mettere a punto metodologie e scenari di riferimento adeguati;

b) 2022-2024: la Commissione elaborerà orientamenti sulle misure di ripristino e sulle pratiche di gestione del ripristino per incoraggiare gli Stati membri e consentire loro di avviare tempestivamente le attività di ripristino, anche per gli ecosistemi per i quali non sono ancora stati fissati obiettivi.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento:

c) 2024: la Commissione adotterà, tramite la procedura di comitato, un modello uniforme per i piani nazionali di ripristino (compresi, ad esempio, modelli elettronici di comunicazione per l'inventario delle barriere fluviali) e un modello di comunicazione dei dati;

d) 2024 e 2025: la Commissione adotterà orientamenti sull'interpretazione dei tipi di habitat di cui all'allegato II e sulle nuove metodologie di valutazione delle condizioni degli ecosistemi (ad esempio per gli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche non contemplati dalla direttiva Habitat), nonché atti di esecuzione sul metodo di monitoraggio degli impollinatori (il metodo fornirà un approccio standardizzato per la raccolta di dati annuali sull'abbondanza e sulla diversità delle specie impollinatrici e per la valutazione delle tendenze relative alle popolazioni di impollinatori) e sui metodi di monitoraggio degli indicatori negli ecosistemi agricoli e forestali.

Gli Stati membri iniziano quanto prima, dopo l'entrata in vigore del regolamento, a valutare gli ecosistemi individuando le zone dell'ecosistema che sono in buono stato, in stato di degrado, andate perdute negli ultimi 70 anni e quelle che sarebbero più adatte per ristabilire l'ecosistema;

e) 2026-2027: la Commissione riceverà dagli Stati membri i piani nazionali di ripristino (PNR), che devono essere presentati entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. I PNR comprenderanno, ad esempio, i risultati della valutazione degli ecosistemi, le esigenze di ripristino quantificate e geolocalizzate per ciascuna zona e le misure basate sulla mappatura e l'inventario, gli aspetti transfrontalieri, un calendario per l'attuazione delle misure di ripristino, i costi di attuazione e del monitoraggio pianificato dopo il ripristino e il meccanismo di riesame;

f) 2026-2027 (1º ciclo, eventuali aggiornamenti successivi da parte degli Stati membri): la DG ENV, con il sostegno di esperti esterni (a contratto) e dell'AEA, valuterà i piani nazionali di ripristino presentati dagli Stati membri;

g) 2026-2027: appalto (di servizi) di una o più valutazioni d'impatto e/o accordo amministrativo con il JRC per stabilire nuovi obiettivi e scenari di riferimento corrispondenti.

Gli Stati membri dovranno riferire almeno ogni tre anni (a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento) in merito alle misure di ripristino messe in atto e ai risultati del loro monitoraggio;

h) a partire dal 2030, ogni tre anni: l'AEA elabora una relazione sui progressi compiuti nell'Unione a partire dai progressi realizzati negli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi, in base alle misure di ripristino e alle tendenze comunicate dagli Stati membri a norma dei loro obblighi di comunicazione, nonché tenuto conto dei risultati della tendenza dello stato di conservazione degli habitat e delle specie che emerge dai dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli nonché dalle informazioni comunicate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE. Sulla base della relazione sui progressi compiuti nell'Unione effettuata dall'AEA, la Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente regolamento;

i) 2027 o successivamente: in base ai risultati delle valutazioni d'impatto, la Commissione proporrà una revisione/modifica del regolamento al fine di includere i nuovi obiettivi.

Una volta adottati i nuovi obiettivi di ripristino, gli Stati membri dovranno rivedere e adeguare di conseguenza i rispettivi piani nazionali di ripristino;

j) 2033-2034: la DG ENV, con il sostegno dell'AEA, valuterà i piani nazionali di ripristino riveduti;

k) 2030-2050 (su base continuativa): la DG ENV, con il sostegno del JRC e dell'AEA, monitorerà l'attuazione del regolamento negli Stati membri per garantire che siano raggiunti gli obiettivi prestabiliti e che tutti gli Stati membri attuino la legislazione dell'UE;

l) entro il 31 dicembre 2035 la Commissione riesaminerà l'attuazione del regolamento e presenterà una relazione sul riesame al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) fornirà sostegno attraverso i compiti indicati di seguito.

Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (2022-2023):

in base allo stato di avanzamento delle discussioni tra i colegislatori, l'AEA inizierà con le azioni seguenti:

- sviluppare modelli e sistemi di informazione per i piani nazionali di ripristino (compresi i piani per l'eliminazione delle barriere fluviali);

- sviluppare un modello e un sistema di informazione per la comunicazione periodica delle misure attuate e delle zone ripristinate e ristabilite, nonché dello stato degli ecosistemi e delle popolazioni delle specie;

- elaborare un manuale di interpretazione per i tipi di habitat di cui all'allegato II;

- sostenere la definizione di una metodologia per il monitoraggio, gli indicatori e la valutazione del buono stato per gli ecosistemi/gli habitat/le specie per i quali non essa è ancora disponibile come base per la definizione di obiettivi nella seconda fase (ad esempio alcuni ecosistemi delle regioni ultraperiferiche); questo compito sarà svolto in collaborazione con il JRC e la DG ENV.

Dopo l'entrata in vigore (prevista a partire dal 2024):

- 2024-2026: sostegno alla definizione degli obiettivi connessi alle zone da ristabilire: aiutare gli Stati membri nella stima delle zone da ricostituire per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente (la preparazione potrebbe iniziare già prima dell'entrata in vigore);

- 2024-2050: reperimento/trattamento/controllo della qualità dei dati e gestione dei sistemi/obblighi di comunicazione elettronica. Ciò comprende la pubblicazione dei dati e la garanzia dell'accesso agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni);

- a partire dal 2024: monitoraggio di alcuni obiettivi, ad esempio attraverso Copernicus, come gli obiettivi urbani relativi allo spazio verde urbano e alla copertura arborea;

- 2024-2050 (su base continuativa): pubblicazione e visualizzazione dei dati nonché accesso agli stessi (relazioni, pannelli interattivi, mappe) avvalendosi, ove possibile, dei sistemi di informazione esistenti (sistema informativo europeo sulla biodiversità, centro di conoscenze per la biodiversità, sistema di informazione sulle acque per l'Europa, sistema di informazione forestale europeo, ecc.);

- ~2026-2027 (1º ciclo): sostegno alla valutazione dei piani nazionali di ripristino presentati dagli Stati membri (insieme alla Commissione e al contraente esterno);

- a partire dal 2030, ogni tre anni: valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri riguardo ai progressi realizzati a livello degli Stati membri e dell'Unione verso il conseguimento degli obiettivi, in funzione delle misure di ripristino e delle tendenze relative alle condizioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito dei loro obblighi di comunicazione (utilizzando il modello di comunicazione dei dati di cui al secondo punto della presente tabella), nonché dei risultati della tendenza relativa allo stato di conservazione degli habitat e delle specie in base ai dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli nonché alle informazioni comunicate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 18 della direttiva 2008/56/CE;

- 2024-2050: helpdesk per gli Stati membri: sostegno sistematico agli Stati membri per le questioni più tecniche riguardanti il monitoraggio, la comunicazione dei dati, la fissazione degli obiettivi e la preparazione del piano nazionale di ripristino.

In diverse delle fasi di attuazione di cui sopra, il lavoro dell'AEA, del JRC e della DG ENV sarà sostenuto e integrato dal ricorso a risultati di ricerche (ad esempio dell'IPBES e del programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE) e dall'impiego di strumenti scientifici (ad esempio modellizzazione, scenari, relazioni di gruppi di esperti).

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

- la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi, comprese le pressioni sugli ecosistemi, rappresentano una sfida su vasta scala e transfrontaliera e non possono essere affrontati in modo efficiente a livello dei soli Stati membri.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post):

- è necessaria un'azione coordinata a livello dell'UE su scala adeguata per conseguire livelli significativi di ripristino e beneficiare di sinergie e incrementi di efficienza. Ad esempio, il ripristino di un ecosistema (e quindi il sostegno alla sua biodiversità) ha effetti positivi su altri ecosistemi limitrofi o connessi e sulla loro biodiversità. Molte specie prosperano meglio in una rete connessa di ecosistemi;

- un'azione a livello dell'UE creerebbe condizioni di parità, ovviando al problema del "parassitismo", ossia che alcuni Stati membri che non prendono iniziative per ripristinare gli ecosistemi sul proprio territorio possono ottenere vantaggi iniqui a breve termine rispetto agli Stati membri che adottano iniziative di ripristino. Ciò può avvenire in genere nelle regioni transfrontaliere;

- un'azione ambiziosa e coordinata in materia di biodiversità e di ripristino degli ecosistemi a livello dell'UE conferirà a quest'ultima la credibilità necessaria per "dare l'esempio e agire" a livello internazionale.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Finora gli sforzi di ripristino degli ecosistemi sono stati insufficienti. I fattori di debolezza delle politiche individuati sono tre:

1. inefficacia degli obiettivi volontari. L'obiettivo volontario della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 di ripristinare almeno il 15 % degli ecosistemi degradati non è stato raggiunto. Lo studio di valutazione di tale strategia ha individuato, tra i motivi del mancato ripristino degli ecosistemi, la natura volontaria piuttosto che giuridicamente vincolante degli obiettivi. La conseguente mancanza di impegno e di priorità politica per le attività di ripristino è stato uno degli ostacoli principali e ha comportato livelli inadeguati di finanziamenti e risorse destinati al ripristino. D'altro canto, un altro obiettivo della strategia sulla biodiversità fino al 2020, relativo alle specie esotiche invasive, che è stato reso giuridicamente vincolante con l'adozione di un nuovo regolamento, è stato ampiamente realizzato e ha portato a benefici che non sarebbero stati conseguiti se fosse stato volontario;

2. carenze nella legislazione vigente. Dalla valutazione della strategia sulla biodiversità fino al 2020 e di alcuni dei principali atti legislativi sono emersi problemi di attuazione che riflettono la complessità delle questioni in esame. Oltre a ciò permangono alcune carenze in quanto taluni aspetti della legislazione non sono sufficientemente specifici (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), limitati nel tempo (direttiva Habitat) o misurabili (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) per conseguire gli obiettivi di ripristino;

3. mancanza di un approccio globale. Gli ecosistemi sono trattati separatamente in diversi atti legislativi, il che ha comportato alcune sfide nel garantire un'attuazione coordinata. Le direttive Uccelli e Habitat, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino sono generalmente coerenti, ma il controllo dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat ha tuttavia evidenziato alcune difficoltà di attuazione laddove tali direttive interagiscono, ad esempio per i corpi idrici il cui stato dipende dagli habitat ripariali circostanti, che dovrebbero essere affrontate in modo integrato per conseguire obiettivi di ripristino specifici, ad esempio per le pianure alluvionali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, la strategia di crescita sostenibile dell'UE. Questa prevede l'obiettivo di garantire che la biodiversità dell'UE sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030 e che tutti gli ecosistemi dell'UE siano ripristinati entro il 2050. L'iniziativa fissa obiettivi vincolanti per il ripristino in buono stato di ecosistemi, habitat e specie degradati. Si basa inoltre sulla realizzazione delle ambizioni delineate nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, alle quali contribuisce.

L'iniziativa rientra nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. La legislazione contribuirà a mobilitare i finanziamenti al fine di conseguire l'ambizione di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi in materia di biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e di biodiversità.

La proposta è complementare alle altre misure delineate nella strategia sulla biodiversità per il 2030, in particolare: 1) collaborazione con il settore e le imprese per rafforzare la governance societaria sostenibile; 2) elaborazione di una tassonomia UE della finanza sostenibile e di una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile per garantire investimenti rispettosi della biodiversità; 3) rafforzamento della cooperazione internazionale per promuovere l'adozione di misure analoghe (ciò rientra nel capitolo 14 del QFP, "Azione esterna").

La strategia sulla biodiversità ha fissato l'obiettivo di sbloccare almeno 20 miliardi di EUR all'anno per la spesa per la natura, compresi gli investimenti prioritari per Natura 2000 e le infrastrutture verdi, e di avviare, nell'ambito di InvestEU, un'iniziativa ad hoc per il capitale naturale e l'economia circolare con cui si intende mobilitare almeno 10 miliardi di EUR nei prossimi 10 anni. La strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile del luglio 2021 sostiene inoltre le attività economiche che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e istituisce un quadro volto a garantire che il sistema finanziario contribuisca ad attenuare i rischi attuali e futuri per la biodiversità e rifletta meglio il modo in cui la perdita di biodiversità si ripercuote sulla redditività e sulle prospettive a lungo termine delle imprese.

Nel periodo 2021-2027 le spese di sostegno (destinate all'attuazione da parte degli Stati membri) saranno coperte dal Fondo europeo agricolo di garanzia, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), dal programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte Europa), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile e dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dal programma spaziale europeo, dal meccanismo per collegare l'Europa, dal Fondo sociale europeo Plus, da InvestEU, dal meccanismo unionale di protezione civile, dai finanziamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e da finanziamenti privati.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'attuazione della nuova proposta di regolamento comporterà nuovi compiti e attività per la Commissione. A tal fine occorreranno risorse umane, sostegno dell'AEA, risorse per l'appalto a favore di contraenti esterni e uno o più accordi amministrativi con il JRC.

In seno alla DG ENV, per attuare il regolamento saranno necessari altri cinque ETP (quattro AD + un AST).

I compiti di esecuzione elencati al punto 1.5.1 aumenteranno notevolmente il carico di lavoro della DG ENV, ad esempio per quanto riguarda:

- la valutazione dei piani nazionali di ripristino e delle relazioni supplementari da parte degli Stati membri (relazioni periodiche sul monitoraggio e sull'attuazione delle misure di ripristino);

- l'elaborazione dei vari atti di comitatologia e le loro future modifiche;

- la gestione del nuovo comitato specifico istituito a norma del presente atto (almeno due riunioni all'anno), nonché le riunioni dei gruppi di esperti;

- l'elaborazione di vari documenti di orientamento e materiale informativo necessari per sostenere gli Stati membri nell'attuazione del nuovo regolamento.

Gli ulteriori compiti di pianificazione e comunicazione per gli Stati membri e i conseguenti flussi di dati coinvolgeranno la DG ENV in termini di preparazione, valutazione e follow-up. Gli atti di esecuzione previsti dal regolamento e le future modifiche dell'atto per stabilire nuovi obiettivi di ripristino comporteranno anche un notevole carico di lavoro in termini di preparazione e procedure e legislative. Per le parti del lavoro (tecnico) che saranno esternalizzate a contraenti o all'AEA/al JRC, la DG ENV avrà bisogno di risorse per coordinare, dirigere e supervisionare tale lavoro.

Il particolare peso politico e l'ampio ambito di applicazione del nuovo regolamento, che tocca un settore di competenza di diversi altri servizi della Commissione, richiederanno un notevole lavoro di preparazione e analisi per gestire l'aumento delle interazioni, a livello sia politico che operativo, con altri servizi della Commissione, l'AEA, il Consiglio e il Parlamento europeo, con i portatori di interessi e gli organismi governativi degli Stati membri.

Tutti i compiti di cui sopra richiedono una solida ed elevata capacità di giudizio politico, conoscenza delle politiche, capacità analitiche, indipendenza e resilienza durante l'attuazione a lungo termine della legislazione, per la quale sono necessari funzionari AD permanenti piuttosto che agenti contrattuali a breve termine.

Per quanto possibile si ricorrerà all'esternalizzazione che tuttavia richiede anch'essa una vigilanza. Inoltre vi sono compiti fondamentali che implicano un grado elevato di sensibilità politica e che devono essere svolti dalla Commissione.

JRC

Sono previsti uno o più accordi amministrativi con il JRC per stabilire una metodologia per il monitoraggio, la selezione degli indicatori e la valutazione del buono stato degli ecosistemi per i quali tale metodologia non è ancora disponibile, nonché per fissare nuovi obiettivi e gli scenari di riferimento corrispondenti nella seconda fase. La dotazione finanziaria stimata per questa attività è di 350 000 EUR all'anno. Questa stima si basa su accordi amministrativi precedenti e/o contratti con caratteristiche simili.

Appalti di servizi

Per svariati compiti di attuazione sarà necessario il sostegno esterno di consulenti, ad esempio:

- la valutazione dei piani nazionali di ripristino (che gli Stati membri devono presentare entro l'inizio del 2026 115 );

- l'elaborazione di orientamenti in materia di ripristino per gli Stati membri.

La dotazione finanziaria necessaria per questi appalti è stimata a 600 000 EUR all'anno. Nei primi anni ci si concentrerà sull'elaborazione di orientamenti, mentre negli anni successivi l'attenzione sarà rivolta ai piani nazionali di ripristino (2026). Questa stima si basa sulla dotazione finanziaria necessaria per un compito comparabile ai sensi della direttiva quadro Acque, ossia il riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Per gli appalti (di servizi) relativi a una o più valutazioni d'impatto per i nuovi obiettivi (seconda fase), la dotazione finanziaria stimata su tre anni è di 300 000 EUR all'anno.

AEA

L'AEA sosterrà la Commissione nella fase preparatoria (2022-2023, anche se saranno messe a disposizione risorse aggiuntive soltanto a partire dal 2023) e durante l'attuazione del regolamento. Ciò comporta un notevole carico di lavoro per una serie di nuovi compiti per l'AEA (cfr. i compiti elencati al punto 1.5.1). Il numero stimato di ETP aggiuntivi necessari in seno all'AEA per questi compiti è di sette agenti temporanei (AT) + cinque agenti contrattuali (AC). Di questi, un AT sarà a livello AST per svolgere mansioni di assistente (gestione e sostegno amministrativi e finanziari). L'AEA necessiterebbe inoltre di una dotazione finanziaria supplementare, principalmente per le infrastrutture informatiche, pari a 1 433 000 EUR fino al 2027, e le competenze in materia di ecosistemi (150 000 EUR/anno fino al 2027), nonché dello stanziamento di un bilancio operativo pari a 3 406 000 EUR fino al 2027.

La stima si basa sulla capacità e sulle competenze, nonché sulle infrastrutture informatiche necessarie per svolgere tali compiti. Cfr. la motivazione dettagliata qui di seguito.

In seno all'AEA saranno necessari i profili di personale seguenti:

1.Ambito

2.Posti aggiuntivi

3.Dotazione finanziaria

4.Compiti

5.Calendario

Competenze tematiche riguardanti gli "obiettivi in materia di ecosistemi"

L'obiettivo di questi posti sarebbe di fornire competenze tematiche approfondite in tutti i sette "tipi di ecosistemi" per i quali la normativa sul ripristino della natura stabilirà obiettivi (si noti che alcuni esperti possono occuparsi di più "tipi di ecosistemi" e "alcuni tipi di ecosistemi" necessitano di più di un esperto, ad esempio gli impollinatori). Questi esperti fornirebbero quindi sostegno per la serie di 11 compiti indicata nella tabella precedente.

Cinque AD6, con qualsiasi combinazione delle competenze seguenti:

- ripristino delle zone umide (comprese la riumidificazione delle torbiere e le paludi e zone umide costiere); 

- ripristino degli ecosistemi forestali;

- agroecosistemi e formazioni erbose, compresi brughiere e arbusteti, e avifauna in habitat agricolo; 

- ripristino delle acque dolci: laghi e habitat alluvionali, comprese le barriere fluviali;

- ripristino degli ecosistemi marini, compresi quelli costieri;

- ripristino degli ecosistemi urbani;

- impollinatori.

Un FGIV per sostegno tecnico per il ripristino.

Una dotazione finanziaria di 150 000 EUR all'anno per il sostegno alle competenze in tutti gli ecosistemi che non avrebbero una forte rappresentanza nelle sei assunzioni o che richiederebbero un lavoro supplementare; ad esempio, l'ambiente marino copre un gran numero di ecosistemi raggruppati in un unico ecosistema, analogamente gli ecosistemi forestali e gli agroecosistemi coprono l'85 % della superficie terrestre dell'UE.

Competenze tecniche fondamentali, necessarie nei principali tipi di ecosistemi per dirigere i lavori seguenti nell'ambito dei compiti previsti dalla normativa sul ripristino della natura:

1. dirigere l'elaborazione e l'attuazione del modello per il piano nazionale di ripristino in base ai tipi di ecosistemi (se le risorse possono essere messe a disposizione prima dell'attuazione);

2. sostenere la definizione degli obiettivi connessi alle zone da ristabilire in base al tipo di ecosistema;

3. dirigere l'elaborazione del modello di comunicazione dei dati;

6. sostenere la valutazione dei piani nazionali di ripristino in un tipo di ecosistema principale;

7. dirigere la valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri;

9. sostenere la definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato dei principali tipi di ecosistemi;

10. dirigere la fornitura delle risposte principali in seno all'helpdesk per gli Stati membri.

Tali posizioni contribuiranno inoltre a:

·sostenere il miglioramento della qualità dei dati ricevuti nell'ambito della comunicazione prevista dalle direttive sulla natura, attualmente carente;

·interfacciarsi e coordinarsi con il JRC per quel che riguarda il compito di mettere a punto metodologie per misurare i progressi compiuti verso il ripristino.

Competenze tecniche fondamentali necessarie per sostenere lo svolgimento dei compiti seguenti previsti dalla normativa sul ripristino della natura:

7. sostegno alla valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli ecosistemi chiave più grandi;

8. sostegno al monitoraggio degli obiettivi urbani;

9. definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato;

10. sostegno all'HELPDESK per gli Stati membri.

In aggiunta gli esperti tecnici tematici offriranno:

·ulteriore sostegno alle competenze tecniche necessarie per il monitoraggio di tutti i tipi di ecosistemi;

·garanzia/controllo della qualità dei dati tecnici raccolti.

A partire dal 2023: compiti 1., 2., 3., 9. e 10.

2026-2027: compito 6.

A partire dal 2030: compito 7.

Un AST per fornire sostegno alla gestione amministrativa e finanziaria.

Competenze in materia di analisi dei dati (banche dati, SIG, relazioni, analisi, ecc.) a sostegno della comunicazione dei dati, ecc.

L'obiettivo di questi posti sarebbe di fornire il sostegno all'analisi dei dati necessario al fine di valutare la qualità dei progressi compiuti in relazione alla normativa sul ripristino della natura e ai piani nazionali di ripristino. Questo ambito di attività riguarderebbe la comunicazione dei dati (reperimento/trattamento/ controllo della qualità dei dati), il sostegno ai sistemi di informazione (ad esempio visualizzatori, pannelli interattivi, mappe interattive) e il sostegno all'analisi dei dati, compreso il SIG. I

servizi di dati e informazioni dell'AEA sono attualmente sottoposti a una pressione eccessiva e affinché l'AEA possa assumere questi nuovi compiti saranno fondamentali ulteriori risorse di supporto informatico.

 

Un FGIV per il sostegno in materia di dati per relazioni, banche dati e visualizzatori, analisi dei dati, ecc.

Costi di avviamento del quadro per la comunicazione dei dati:

600 000 EUR per sviluppare le infrastrutture informatiche a partire da quelle esistenti.

Costi annui di manutenzione:

200 000 EUR all'anno.

Compiti direttivi di elaborazione della condivisione pubblica dei dati in tempo reale. Ciò includerebbe anche i compiti previsti di cui sopra:

4. sostegno al reperimento/trattamento/controllo della qualità dei dati. Vi rientrano il supporto del sistema di informazione e i costi informatici per la garanzia/il controllo della qualità;

5. pubblicazione dei dati e accesso pubblico agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni?) e gestione delle banche dati;

8. assistenza tecnica nel monitoraggio degli obiettivi urbani;

10. istituzione e gestione dell'helpdesk per gli Stati membri.

Prima dell'attuazione, 2022.

 

Manutenzione ai sensi della normativa sul ripristino della natura.

Due FGIV esperti statistici del SIG.

Esperto tecnico per:

·mappatura dei tipi di ecosistemi a livello territoriale per valutare la zona in fase di ripristino;

·mappatura degli inventari dei fiumi e mappatura dei dati di monitoraggio (statistiche e interpolazione).

Coordinamento generale e gestione del processo di comunicazione, Eionet e coordinamento degli Stati membri.

Questo posto sarebbe inteso a gestire il coordinamento generale del processo di comunicazione, svolto per la maggior parte dal posto sopraindicato.

Un AD7 per gestione e coordinamento del riesame del PNR, sviluppo delle capacità per gli Stati membri nell'elaborazione, nel riesame e nell'attuazione del PNR.

 

Riunioni:

20 000 EUR all'anno.

Comunicazioni

Questo esperto principale avrà una funzione di coordinatore che contribuirà a coordinare il riesame del PNR, le attività di sviluppo delle capacità per gli Stati membri e l'attuazione del PNR. Si prevede inoltre che tale persona svolgerà i compiti seguenti:

5. pubblicazione dei dati e accesso agli stessi (ad esempio mappe interattive, pannelli interattivi, relazioni);

6. sostegno alla valutazione dei piani nazionali di ripristino;

7. sostegno alla valutazione delle relazioni intermedie presentate dagli Stati membri;

10. coordinamento dell'helpdesk per gli Stati membri.

 

Inizio dell'attuazione.

TOTALE PARZIALE

1 x AD 7

5 x AD 6

1 x AST

4 x FGIV

Appalto di servizi (competenze in materia di ecosistemi): 150 000 EUR/anno.

Costi informatici:

600 000 EUR all'avvio + 200 000 EUR/anno di attuazione.

Sostegno supplementare per gli impollinatori – rete di monitoraggio per gli impollinatori.

Un FGIV per impollinatori/metodi statistici.

·Interazione e coordinamento con gli esperti del JRC in materia di impollinatori.

TOTALE

1 x AD 7

5 x AD 6

1 x AST

5 x FGIV

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

    in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dall'1.1.2022 all'1.1.2024;

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 116  

 Gestione diretta a opera della Commissione

 a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

    a opera delle agenzie esecutive

◻ Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

 a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

 agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

 a organismi di diritto pubblico;

 a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

     a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

 alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione 

Precisare frequenza e condizioni.

L'iniziativa prevede appalti, accordi amministrativi, un aumento del contributo all'AEA e incide sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema/i di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N.D. – cfr. sopra.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N.D. – cfr. sopra.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi pertinenti gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

N.D. – cfr. sopra.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio tratte dalla strategia antifrode.

N.D. – cfr. sopra.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura 
della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss 117 .

di paesi EFTA 118

di paesi candidati 119

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09 02 01 Natura e biodiversità 

Diss.

NO

/NO

NO

3

09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente

Diss.

NO

NO

7

20 01 02 01 Retribuzione e indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 01 Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: n.d.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

3

Rubrica 3: risorse naturali e ambiente

DG: ENV

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

• Stanziamenti operativi

09 02 01 Natura e biodiversità

Impegni

(1a)

0,950

0,950

0,950

1,250

1,250

1,250

6,600

Pagamenti

(2a)

0,950

0,950

0,950

1,250

1,250

1,250

6,600

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 120  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=1a+1b+3

0,950

0,950

0,950

1,250

1,250

1,250

6,600

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,950

0,950

0,950

1,250

1,250

1,250

6,600

 

L'importo riportato sopra sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative che saranno svolti dalla DG ENV e dal JRC.

Le attività appaltate comprendono un contratto generale di sostegno per l'attuazione della normativa sul ripristino della natura e contratti di sostegno per la valutazione d'impatto per quel che riguarda la definizione di nuovi obiettivi di ripristino.

In questa categoria sono stati altresì inclusi accordi amministrativi con il JRC, in particolare per la definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato per gli obiettivi di ripristino per i quali tale metodo non esiste ancora, nonché per la preparazione del sistema di monitoraggio di determinati obiettivi e il sostegno alla relativa messa a punto.

Tutti i costi, ad eccezione di quelli amministrativi e relativi alle risorse umane    (Mio EUR (al terzo decimale))

Compiti

Risorse

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Sostegno generale all'attuazione della normativa sul ripristino della natura (per la valutazione dei PNR, per l'elaborazione di orientamenti per gli Stati membri...).

Appalto di servizi/esperti esterni

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

3,600

Definizione di un metodo per il monitoraggio, la scelta degli indicatori e la valutazione del buono stato. Preparazione del monitoraggio di determinati obiettivi di ripristino e relativo sostegno.

Accordo amministrativo tra la DG ENV e il JRC

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

2,100

Valutazione d'impatto dei nuovi obiettivi di ripristino.

Contratto/i di sostegno alla valutazione d'impatto

0,300

0,300

0,300

0,900

 TOTALE:

 

0,950

0,950

0,950

1,250

1,250

1,250

6,600

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

AEA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: spese per il personale

Impegni

(1)

1,023

2,086

2,128

2,170

2,214

9,621

Pagamenti

(2)

1,023

2,086

2,128

2,170

2,214

9,621

Titolo 2: infrastrutture, spese amministrative

Impegni

(1a)

0,275

0,281

0,287

0,292

0,298

1,433

Pagamenti

(2 a)

0,275

0,281

0,287

0,292

0,298

1,433

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

1,004

0,587

0,596

0,605

0,614

3,406

 

Pagamenti

(3b)

1,004

0,587

0,596

0,605

0,614

3,406

TOTALE stanziamenti per l'AEA

Impegni

=1 + 1a +3a

2,302

2,954

3,011

3,067

3,126

14,460

Pagamenti

=2 + 2a +3b

2,302

2,954

3,011

3,067

3,126

14,460

Note sulle spese dell'AEA

Titolo 1: il costo per ETP è calcolato:

per gli agenti temporanei (AD/AST) al costo medio del personale, pari a 157 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342 (coefficiente per il costo della vita a Copenaghen);

per gli agenti contrattuali al costo medio del personale, pari a 85 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342;

con un tasso di inflazione annuo del 2 % a partire dal 2024;

nel primo anno (2023) i costi del personale sono conteggiati solo per un semestre ipotizzando che non tutto il personale sarà assunto già nel gennaio 2023.

Titolo 2: questo titolo comprende i servizi di pubblica utilità, il noleggio e i servizi, nonché le esigenze informatiche e di comunicazione degli utenti finali, ad esempio computer portatili, licenze di software, telefonia, hosting. I costi sono adeguati a un tasso di inflazione annuo del 2 %.

I costi del titolo 3 comprendono:

costi informatici necessari per la garanzia/il controllo della qualità dei dati raccolti dagli Stati membri (600 000 EUR per la messa a punto iniziale e la struttura del sistema informatico, 200 000 EUR per la manutenzione annuale). L'AEA cercherà di avvalersi di esperti informatici esterni (intra o extra-muros, in modo da ottenere ulteriori efficienze). Si noti che tali costi si aggiungono ai costi informatici del titolo 2 connessi alle banche dati e ai sistemi informatici esistenti dell'AEA;

aggiornamento annuale del sistema di informazione specifico di cui alla normativa sul ripristino della natura per l'hosting e principalmente per la presentazione di dati e altre applicazioni di comunicazione (200 000 EUR);

contratti di sostegno alle competenze in materia di ecosistemi (appalti di servizi, studi): 150 000 EUR all'anno;

elaborazione e produzione di nove indicatori, più un indicatore composito (60 pagine): 15 000 EUR all'anno;

attività di comunicazione: pubblicazione di una relazione principale all'anno (digitale, non cartacea): 15 000 EUR all'anno;

riunioni Eionet (una all'anno in presenza): 20 000 EUR.

L'aumento necessario del contributo dell'UE all'AEA sarà compensato da una riduzione corrispondente della dotazione del programma LIFE (linea di bilancio 09.0201 - Natura e biodiversità).

Mio EUR

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE



 TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 3 (ENV + AEA) 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,950

3,252

3,904

4,261

4,317

4,376

21,060

Pagamenti

=5+6

0,950

3,252

3,904

4,261

4,317

4,376

21,060

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 6 (ENV + AEA) 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

0,950

3,252

3,904

4,261

4,317

4,376

21,060

Pagamenti

=5+6

0,950

3,252

3,904

4,261

4,317

4,376

21,060




Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: ENV

• Risorse umane

0,785

0,850

0,785

0,785

0,785

3,925

Altre spese amministrative 121  

0,114

0,114

0,114

0,114

0,114

0,570

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

0,899

0,899

0,899

0,899

0,899

4,495

Il costo per ETP (AD/AST) calcolato ammonta a 157 000 EUR/anno. Le altre spese amministrative riguardano le riunioni del comitato e dei gruppi di esperti, le missioni e altri costi associati al personale.

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,899

0,899

0,899

0,899

0,899

4,495

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti 
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,950

4,151

4,803

5,160

5,216

5,275

25,555

Pagamenti

0,950

4,151

4,803

5,160

5,216

5,275

25,555

3.2.2.Risultati previsti finanziati con stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 122

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1 123 

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 1

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico n. 2

TOTALI

3.2.3.Sintesi dell'impatto stimato sulle risorse umane

In seno all'AEA

    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

 

Fabbisogno di personale dell'AEA (Mio EUR (al terzo decimale))

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,632

1,289

1,315

1,342

1,368

5,947

Agenti temporanei (gradi AST)

0,105

0,215

0,219

0,224

0,228

0,991

Agenti contrattuali

0,285

0,582

0,593

0,605

0,617

2,683

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

1,023

2,086

2,128

2,170

2,214

9,621

Il costo per ETP è calcolato:

per gli agenti temporanei (AD/AST) al costo medio del personale, pari a 157 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342 (coefficiente per il costo della vita a Copenaghen);

per gli agenti contrattuali al costo medio del personale, pari a 85 000 EUR/anno, moltiplicato per 1,342;

nel primo anno (2023) i costi del personale sono conteggiati solo per un semestre ipotizzando che non tutto il personale sarà assunto già nel gennaio 2023.

Fabbisogno di personale dell'AEA (in ETP)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei

(1 grado AD7 + 5 grado AD6)

6

6

6

6

6

Agenti temporanei (grado AST)

1

1

1

1

1

Agenti contrattuali

(3 FGIV e 1 FGIII)

5

5

5

5

5

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

12

12

12

12

12

In seno alla Commissione

    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 2026

Anno 2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza
(cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 124

20 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz  125

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

TOTALE

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Per la DG ENV sono necessari 4 posti AD aggiuntivi per l'attuazione generale del regolamento e per garantire la continuità delle procedure di preparazione, elaborazione e approvazione del diritto derivato secondo i termini proposti nel regolamento.

Un AST è inoltre necessario per sostenere l'attuazione generale della normativa.

Personale esterno

N.D.

Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I compiti aggiuntivi di cui la Commissione deve farsi carico richiedono un ulteriore fabbisogno di risorse in relazione all'importo del contributo dell'Unione e ai posti della tabella dell'organico dell'Agenzia europea dell'ambiente. Questi saranno finanziati dalla linea di bilancio 09.0201 – LIFE - Natura e biodiversità.

I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 01 saranno a carico del programma LIFE e saranno pianificati nel quadro degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane.

    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

    comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

    non prevede cofinanziamenti da terzi

    prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 126

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

    La proposta/iniziativa ha l'incidenza finanziaria seguente:

sulle risorse proprie

su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 127

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

[…]

(1)   Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), Special report on the impacts of global warming of 1.5°C, disponibile all'indirizzo https://www.ipcc.ch/sr15/ , e sesta relazione di valutazione dell'IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch) .
(2)   Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), relazione 2019 di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, disponibile all'indirizzo https://doi.org/10.5281/zenodo.5657041.
(3)   Convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ .
(4)   Professor Sir Partha Dasgupta, Final report of the independent review on The Economics of Biodiversity, 2 febbraio 2021, disponibile all'indirizzo https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review .
(5)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final).
(6)   La Conferenza sul futuro dell'Europa, tenutasi tra aprile 2021 e maggio 2022, è stata un esercizio unico guidato dai cittadini di democrazia deliberativa a livello paneuropeo, cui hanno partecipato migliaia di cittadini europei nonché attori politici, parti sociali, rappresentanti della società civile e i principali portatori di interessi.
(7)   Conference on the Future of Europe – Report on the Final Outcome, maggio 2022, proposta 2, pag. 44, e proposta 6, pag. 48.
(8)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final) .
(9)    https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_it#the-business-case-for-biodiversity .
(10)   Trinomics B.V. (2021), Support to the evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020 e follow up: Final study report (Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2022). Per una sintesi delle risultanze principali, cfr. allegato IX della valutazione d'impatto. Relazione della Commissione sulla valutazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, prevista per aprile 2022.
(11)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011) 244 final) .
(12)   Il piano strategico per il periodo 2011-2020 della convenzione sulla diversità biologica comprendeva i 20 obiettivi di Aichi in materia di biodiversità. L'obiettivo 15 di Aichi prevedeva che entro il 2020 la resilienza degli ecosistemi e il contributo della biodiversità alle riserve di carbonio fossero rafforzati grazie a misure di conservazione e ripristino, ivi compreso il ripristino di almeno il 15 % degli ecosistemi degradati, contribuendo in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai medesimi e alla lotta contro la desertificazione; disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-15/ .
(13)   Preparazione del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità - Convenzione sulla diversità biologica, conclusioni del Consiglio del 19 dicembre 2019 (15272/19).
(14)   Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2020, sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (2019/2824 (RSP)).
(15)   Risoluzione del Parlamento europeo, del 9 giugno 2021, sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (2020/2273(INI)).
(16)   Prima bozza del quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/doc/c/914a/eca3/24ad42235033f031badf61b1/wg2020-03-03-en.pdf .
(17)   Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (UNCCD), disponibile all'indirizzo https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf .
(18)   Nazioni Unite: risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 – Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, disponibile all'indirizzo     https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E .
(19)   Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 1º marzo 2019 – Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030), disponibile all'indirizzo https://www.decadeonrestoration.org/about-un-decade .
(20)   Accordo di Parigi, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf .
(21)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(22)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(23)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(24)   Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(25)   Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
(26)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).
(27)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (COM(2018) 395 final).
(28)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa (COM(2013) 249 final).
(29)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020) 98 final).
(30)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo(COM(2021) 400 final).
(31)   Sulla base della proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la sostenibilità ambientale (COM(2022) 11 final).
(32)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021 pag. 1).
(33)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final).
(34)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
(35)   Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, modificata dalla decisione n. 2019/420.
(36)   Cfr. i piani strategici della PAC, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en .
(37)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).
(38)   Cfr. Fondo europeo di sviluppo regionale, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ , e regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058 .
(39)   Cfr. la politica in materia di ricerca sulla biodiversità, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/biodiversity/biodiversity-research-policy_en .
(40)   Riesame dello stato dell'ambiente marino nell'Unione europea verso oceani e mari puliti, sani e produttivi, che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE) (SWD(2020) 61 final).
(41)   Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(42)   GU C […] del […], pag. […].
(43)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Il Green Deal europeo", (COM(2019) 640 final).
(44)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita", (COM(2020) 380 final).
(45)   Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).
(46)    https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 .
(47)    Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – 17 obiettivi per trasformare il nostro mondo .
(48)   Risoluzione 73/284 del 1º marzo 2019 sul decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi (2021-2030).
(49)   Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)).
(50)   Conclusioni del Consiglio, "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare" (12210/20).
(51)   Documento di lavoro dei servizi della Commissione Criteria and guidance for protected areas designations (SWD(2022) 23 final).
(52)   Disponibile su Circabc (europa.eu) [riferimento da completare]
(53)   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo "Lo stato della natura nell'Unione europea. Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018", (COM(2020) 635 final).
(54)    https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EA/seea_ea_white_cover_final.pdf .
(55)   IPCC (2022), Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (a cura di), Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty,  https://www.ipcc.ch/sr15/ .
(56)    Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (ipcc.ch) .
(57)   IPBES (2019), E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (a cura di), Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES Secretariat, Bonn, Germania, 1148 pagg., https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 .
(58)   Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(59)   Le soluzioni basate sulla natura sono ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Pertanto le soluzioni basate sulla natura devono favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
(60)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", (COM(2021) 82 final).
(61)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione, (COM(2021) 554 final).
(62)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", (COM(2022) 133 final).
(63)   Conferenza sul futuro dell'Europa, Report on the Final Outcome, maggio 2022, Proposta 2 (1, 4, 5) pag. 44, Proposta 6 (6) pag. 48.
(64)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", (COM(2021) 699 final).    
(65)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(66)   Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(67)   DG Ambiente 2017, Reporting under Article 17 of the Habitats Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018 e DG Ambiente 2013, Interpretation manual of European Union habitats Eur 28.
(68)   Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(69)   La convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale del 1992 (convenzione OSPAR), la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico del 1992 (convenzione di Helsinki, HELCOM), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo del 1995 (convenzione di Barcellona, UNEP-MAP) e la convenzione per la protezione del Mar Nero del 1992 (convenzione di Bucarest).
(70)   Vysna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller, A., Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). Relazione finale della fase II del progetto INCA che mira a sviluppare un progetto pilota per un sistema integrato di contabilità degli ecosistemi per l'UE. Relazione statistica. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.
(71)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori", (COM(2018) 395 final).
(72)   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Progressi nell'attuazione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori", (COM(2021) 261 final).
(73)   Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita" (2020/2273(INI)), disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_EN.pdf.
(74)   Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea dal titolo "La protezione degli impollinatori selvatici nell'UE: le iniziative della Commissione non hanno dato i frutti sperati" (14168/20).
(75)   Relazione speciale n. 15/2020, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/SR_Pollinators_it.pdf . 
(76)    European Redlist - Ambiente - Commissione europea (europa.eu) .
(77)   Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(78)   Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % del suo seminativo a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo, nel quadro di un regime ecologico rafforzato o se vi è una percentuale minima pari ad almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola che include anche colture intercalari o colture azotofissatrici coltivate senza prodotti fitosanitari.
(79)   La riumidificazione è il processo di trasformazione di un suolo drenato in terreno umido. Capitolo 1 in IPCC (2014), Hiraishi, T., Krug, T., Tanabe, K., Srivastava, N., Baasansuren, J., Fukuda, M. e Troxler, T.G. (a cura di), 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands.
(80)   Il termine "suolo organico" è definito nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. e Tanabe K. (a cura di), 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Programme).
(81)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030", (COM(2021) 572 final).
(82)    Indice dell'avifauna comune (aggregato UE) - Product Datasets - Eurostat (europa.eu) .
(83)   Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(84)   Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(85)   Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(86)   Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(87)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili", (COM(2022) 108 final).
(88)   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, (COM(2022) 222 final).
(89)   Raccomandazione della Commissione sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia, (C(2022) 3219 final).
(90)   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(91)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee, (COM(2021) 609 final).
(92)   Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(93)   Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(94)   Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).
(95)   Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(96)   Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(97)   Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
(98)   Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
(99)   Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(100)   Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).
(101)   Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(102)   Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).
(103)   Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(104)   Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(105)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Cicli del carbonio sostenibili", (COM(2021) 800 final).
(106)   Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
(107)   [Aggiungere il riferimento alla versione pubblicata dell'8° EAP].
(108)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(109)   Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo    all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154,     del 21.6.2003, pag. 1).
(110)   Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).
(111)   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, (COM(2022) 222 final).
(112)   Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(113)   Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(114)   A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(115)   In funzione della data di entrata in vigore del regolamento, che a sua volta dipende dalla data di adozione.
(116)   Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(117)   Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(118)   EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(119)   Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(120)   Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(121)   Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti già assegnati alla gestione dell'azione e/o che sono stati riassegnati, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio esistenti.
(122)   I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(123)   Come descritto al punto 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(124)   AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(125)   Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(126)   L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es: 2021) e così per gli anni a seguire.
(127)   Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 22.6.2022

COM(2022) 304 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio

sul ripristino della natura

{SEC(2022) 256 final} - {SWD(2022) 167 final} - {SWD(2022) 168 final}

ALLEGATO I

ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL
'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

1.GRUPPO 1: zone umide (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di acqua salata

1130

Estuari

140

Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150

Lagune costiere

1310

Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320

Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330

Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae)

1340

Pascoli inondati continentali

1410

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1530

Steppe alofile e paludi pannoniche

1650

Insenature strette del Baltico boreale

Lande umide e formazioni erbose di torbiera

4010

Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020

Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

6460

Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

Torbiere, torbiere basse e paludi basse

7110

Torbiere alte attive

7120

Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130

Torbiere di copertura

7140

Torbiere di transizione e instabili

7150

Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160

Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

7210

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220

Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230

Torbiere basse alcaline

7240

Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

7310

Torbiere di Aapa

7320

Torbiere di Palsa

Foreste umide

9080

Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91D0

Torbiere boscose

2.GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Habitat costieri e di dune

1630

Praterie costiere del Baltico boreale

21A0

Machair

Habitat di lande e arbusteti

4030

Lande secche europee

4040

Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4090

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

5130

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

8240

Pavimenti calcarei

Formazioni erbose

6110

Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6120

Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130

Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140

Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150

Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160

Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180

Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190

Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia)

6220

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero‑Brachypodietea

6230

Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240

Formazioni erbose sub-pannoniche

6250

Steppe pannoniche su loess

6260

Steppe pannoniche sabbiose

6270

Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280

Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0

Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0

Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0

Steppe ponto-sarmatiche

62D0

Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

6410

Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio‑Holoschoenion

6510

Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520

Praterie montane da fieno

Dehesas e praterie arborate

6310

Dehesas con Quercus spp. sempreverde

6530

Praterie arborate fennoscandiche

9070

Pascoli arborati fennoscandici

3.GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Fiumi e laghi

3110

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120

Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140

Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160

Laghi e stagni distrofici naturali

3170

Stagni temporanei mediterranei

3180

Turloughs

3190

Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0

Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

3210

Fiumi naturali della Fennoscandia

3220

Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240

Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250

Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260

Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280

Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0

Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

Praterie alluvionali

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440

Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450

Praterie alluvionali nord-boreali

6540

Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

Foreste alluvionali/ripariali

9160

Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

91E0

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-PadionAlnion incanaeSalicion albae)

91F0

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus roburUlmus laevis e Ulmus minorFraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0

Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticumSalix e altre specie

92C0

Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9370

Palmeti di Phoenix

4.GRUPPO 4: foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Foreste boreali

9010

Taïga occidentale

9020

Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (QuercusTiliaAcerFraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030

Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040

Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050

Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060

Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

Foreste temperate

9110

Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120

Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130

Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140

Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150

Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo Cephalanthero-Fagion

9170

Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190

Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0

Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91G0

Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0

Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0

Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0

Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0

Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0

Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91P0

Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0

Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0

Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0

Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0

Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0

Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0

Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0

Faggeti della Moesia

91X0

Faggeti della Dobrogea

91Y0

Querceti di rovere della Dacia

91Z0

Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA

Boschi orientali di quercia bianca

91BA

Foreste di abete bianco della Moesia

91CA

Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

Foreste mediterranee e macaronesiche

9210

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220

Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230

Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250

Querceti a Quercus trojana

9260

Boschi di Castanea sativa

9270

Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280

Boschi di Quercus frainetto

9290

Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

9310

Foreste egee di Quercus brachyphylla

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

9330

Foreste di Quercus suber

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9350

Foreste di Quercus macrolepis

9360

Laurisilve macaronesiche (LaurusOcotea)

9380

Foreste di Ilex aquifolium

9390

Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0

Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

Foreste di conifere delle montagne

9410

Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420

Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430

Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata

9510

Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520

Foreste di Abies pinsapo

9530

Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540

Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550

Pinete endemiche delle Canarie

9560

Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570

Foreste di Tetraclinis articulata

9580

Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590

Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0

Pinete alte oro-mediterranee

5.GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Steppe alofile e gipsofile

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

1510

Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520

Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

Lande e arbusteti temperati

4050

Lande macaronesiche endemiche

4060

Lande alpine e boreali

4070

Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080

Boscaglie subartiche di Salix spp.

40A0

Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0

Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0

Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

5110

Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120

Formazioni montane a Cytisus purgans

5140

Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

5220

Matorral arborescenti di Zyziphus

5230

Matorral arborescenti di Laurus nobilis

5310

Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320

Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330

Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

5410

Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420

Phrygane di Sarcopoterium spinosum

5430

Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6.GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Scogliere marittime, spiagge e isolotti

1210

Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220

Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230

Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240

Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250

Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

1610

Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620

Isolotti e isole del Baltico boreale

1640

Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

Dune marittime e interne

2110

Dune mobili embrionali

2120

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche")

2130

Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

2140

Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150

Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160

Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170

Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180

Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190

Depressioni umide interdunari

2210

Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220

Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230

Dune con prati dei Malcolmietalia

2240

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250

Dune costiere con Juniperus spp.

2260

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270

Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2310

Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320

Lande psammofile secche a Calluna ed Empetrum nigrum

2330

Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340

Dune pannoniche dell'entroterra

91N0

Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

Habitat rocciosi

8110

Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120

Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140

Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150

Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160

Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220

Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230

Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320

Campi di lava e cavità naturali

8340

Ghiacciai permanenti

ALLEGATO II
ECOSISTEMI MARINI - TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI ALL
'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021 1 .

1.Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

Atlantico

MA522

Praterie marine su sabbia litorale atlantica

1140; 1160

MA623

Praterie marine su fango litorale atlantico

1140; 1160

MB522

Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica

1110; 1150; 1160

Mar Baltico

MA332

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1160; 1610; 1620

MA432

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa

1130; 1140; 1160; 1610

MA532

Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1610

MA632

Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse

1130; 1140; 1160; 1650

MB332

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160

MB432

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1110; 1160; 1650

MB532

Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse

1110; 1130; 1150; 1160

MB632

Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse

1130; 1150; 1160; 1650

Mar Nero

MB546

Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB547

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte

1110; 1160

MB548

Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori

1110; 1160

Mare Mediterraneo

MB252

Biocenosi di Posidonia oceanica

1120

MB2521

Ecomorfosi di praterie a bande di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2522

Ecomorfosi di praterie "a barriera corallina" di Posidonia oceanica

1120; 1130; 1160

MB2523

Facies a foglie morte di Posidonia oceanica con epiflora scarsa

1120; 1130; 1160

MB2524

Associazioni di Caulerpa prolifera su banchi di Posidonia

1120; 1130; 1160

MB5521

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fini ben classate

1110; 1130; 1160

MB5534

Associazioni di Cymodocea nodosa su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5535

Associazioni di Zostera noltei su sabbie fangose superficiali in acque riparate

1110; 1130; 1160

MB5541

Associazioni di Ruppia cirrhosa e/o Ruppia maritima su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5544

Associazioni di Zostera noltei in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia

1110; 1130; 1160

MB5545

Associazioni di Zostera marina in ambiente eurialino ed euritermo

1110; 1130; 1160

2.Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA123

Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità

1160; 1170; 1130

MA125

Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MB121

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160

MB123

Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti

1170; 1160

MB124

Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130; 1160

MB321

Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1160

MB521

Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica

1160

MB621

Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico

1160

Mar Baltico

MA131

Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1160; 1170; 1130; 1610; 1620

MB131

Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico

1170; 1160

MB232

Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie

1160; 1110

MB333

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1160

MB433

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni

1110; 1130; 1160; 1170

Mar Nero

MB144

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB149

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali

1170; 1160

MB14A

Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate

1170; 1160

Mare Mediterraneo

MA1548

Associazioni di Fucus virsoides

1160; 1170

MB1512

Associazioni di Cystoseira tamariscifolia eSaccorhiza polyschides

1170; 1160

MB1513

Associazioni di Cystoseira amentacea (var. amentacea, var. stricta e var. spicata)

1170; 1160

MB151F

Associazioni di Cystoseira brachycarpa

1170; 1160

MB151G

Associazioni di Cystoseira crinita

1170; 1160

MB151H

Associazioni di Cystoseira crinitophylla

1170; 1160

MB151J

Associazioni di Cystoseira sauvageauana

1170; 1160

MB151K

Associazioni di Cystoseira spinosa

1170; 1160

MB151L

Associazioni di Sargassum vulgare

1170; 1160

MB151M

Associazioni di Dictyopteris polypodioides

1170; 1160

MB151W

Associazioni di Cystoseira compressa

1170; 1160

MB1524

Associazioni di Cystoseira barbata

1170; 1160

MC1511

Associazioni di Cystoseira zosteroides

1170; 1160

MC1512

Associazioni di Cystoseira usneoides

1170; 1160

MC1513

Associazioni di Cystoseira dubia

1170; 1160

MC1514

Associazioni di Cystoseira corniculata

1170; 1160

MC1515

Associazioni di Sargassum spp.

1170; 1160

MC1518

Associazioni di Laminaria ochroleuca

1170; 1160

MC3517

Associazioni di Laminaria rodriguezii su banchi detritici

1160

3.Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA122

Comunità di Mytilus edulis e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde

1160; 1170

MA124

Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche

1160; 1170

MA227

Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica

1170; 1140

MB222

Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica

1170; 1130; 1160

MC223

Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica

1170

Mar Baltico

MB231

Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160

MC231

Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici

1170; 1160; 1110

MD231

Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici

1170

MD232

Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi

1170

MD431

Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

MD531

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche

MD631

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici

Mar Nero

MB141

Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MB143

Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)

1170; 1160

MB148

Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)

1170; 1160

MB242

Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero

1170; 1130; 1160

MB243

Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero

1170

MB642

Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero

1160

MC141

Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati

1170

MC241

Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero

1170

MC645

Fango circalitorale inferiore del Mar Nero

Mare Mediterraneo

MA1544

Facies a Mytilus galloprovincialis in acque arricchite di sostanza organica

1160; 1170

MB1514

Facies a Mytilus galloprovincialis

1170; 1160

4.Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB322

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MB421

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1160

MB622

Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici

1110; 1160

Mare Mediterraneo

MB3511

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde

1110; 1160

MB3521

Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo

1110; 1160

MB3522

Associazioni a maerl (= associazioni a Lithothamnion corallioides e Phymatolithon calcareum) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee

1110; 1160

MC3521

Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri

1110

MC3523

Associazioni a maerl (Lithothamnion corallioides e Phymatholithon calcareum) su fondali dendritici costieri

1110

5.Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MC121

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche

1170

MC124

Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile

1170; 1130

MC126

Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici

8330; 1170

MC222

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica

1170

MD121

Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD221

Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare

1170

ME122

Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME123

Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche

1170

ME221

Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda

1170

ME322

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

ME324

Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

ME422

Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici

ME623

Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico

ME624

Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico

MF121

Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche

1170

MF221

Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda

1170

MF321

Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

MF622

Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico

MF623

Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico

Mar Baltico

MB138

Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MB43A

Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)

1160; 1170

MC133

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1170; 1160

MC136

Rocce e massi circalitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1170; 1160

MC433

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici

1160; 1170

MC436

Sedimenti circalitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche

1160

Mar Nero

MD24

Habitat biogenici circalitorali d'alto mare del Mar Nero

1170

ME14

Rocce batiali superiori del Mar Nero

1170

ME24

Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero

1170

MF14

Rocce batiali inferiori del Mar Nero

1170

Mare Mediterraneo

MB151E

Facies a Cladocora caespitosa

1170; 1160

MB151Q

Facies ad Astroides calycularis

1170; 1160

MB151α

Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)

1170; 1160

MC1519

Facies a Eunicella cavolini

1170; 1160

MC151A

Facies a Eunicella singularis

1170; 1160

MC151B

Facies a Paramuricea clavata

1170; 1160

MC151E

Facies a Leptogorgia sarmentosa

1170; 1160

MC151F

Facies ad Anthipatella subpinnata e alghe rosse rade

1170; 1160

MC151G

Facies a spugne massicce e alghe rosse rade

1170; 1160

MC1522

Facies a Corallium rubrum

8330; 1170

MC1523

Facies a Leptopsammia pruvoti

8330; 1170

MC251

Piattaforme coralligene

1170

MC6514

Facies a Alcyonium palmatum eParastichopus regalis di fanghi vischiosi su fango circalitorale

1160

MD151

Biocenosi delle rocce del largo mediterranee

1170

MD25

Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare

1170

MD6512

Facies a Alcyonium palmatum e Parastichopus regalis dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore

ME1511

Barriere batiali superiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

ME1512

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

ME1513

Barriere batiali superiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

ME6514

Facies batiali superiori mediterranee a Pheronema carpenteri

MF1511

Barriere batiali inferiori mediterranee di Lophelia pertusa

1170

MF1512

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata

1170

MF1513

Barriere batiali inferiori mediterranee di Madrepora oculata e Lophelia pertusa

1170

MF6511

Facies batiali inferiori mediterranee a Thenea muricata su fanghi sabbiosi

MF6513

Facies batiali inferiori mediterranee a Isidella elongata su fanghi compatti

6.Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MB128

Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche

1170; 1160; 1180

MB627

Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico

1130; 1160

MC127

Camini e stillicidi nelle rocce circalitorali atlantiche

1170; 1180

MC622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico

1160

MD122

Camini e stillicidi su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare

1170

MD622

Camini e stillicidi nel fango circalitorale atlantico d'alto mare

7.Gruppo 7: sedimenti morbidi (sopra i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS

Nome EUNIS del tipo di habitat

Codici correlati dell'allegato I (direttiva Habitat)

Atlantico

MA32

Sedimenti litorali grossolani atlantici

1130; 1160

MA42

Sedimenti litorali misti atlantici

1130; 1140; 1160

MA52

Sabbia litorale atlantica

1130; 1140; 1160

MA62

Fango litorale atlantico

1130; 1140; 1160

MB32

Sedimenti infralitorali grossolani atlantici

1110; 1130; 1160

MB42

Sedimenti infralitorali misti atlantici

1110; 1130; 1150; 1160

MB52

Sabbia infralitorale atlantica

1110; 1130; 1150; 1160

MB62

Fango infralitorale atlantico

1110; 1130; 1160

MC32

Sedimenti circalitorali grossolani atlantici

1110; 1160

MC42

Sedimenti circalitorali misti atlantici

1110; 1160

MC52

Sabbia circalitorale atlantica

1110; 1160

MC62

Fango circalitorale atlantico

1160

MD32

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici

MD42

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici

MD52

Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica

MD62

Fango circalitorale d'alto mare atlantico

ME32

Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici

ME42

Sedimenti misti batiali superiori atlantici

ME52

Sabbia batiale superiore atlantica

ME62

Fango batiale superiore atlantico

MF32

Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici

MF42

Sedimenti misti batiali inferiori atlantici

MF52

Sabbia batiale inferiore atlantica

MF62

Fango batiale inferiore atlantico

Mar Baltico

MA33

Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico

1130; 1160; 1610; 1620

MA43

Sedimenti idrolitorali misti del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA53

Sabbia idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1610

MA63

Fango idrolitorale del Baltico

1130; 1140; 1160; 1650

MB33

Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico

1110; 1150; 1160

MB43

Sedimenti infralitorali misti del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650

MB53

Sabbia infralitorale del Baltico

1110; 1130; 1150; 1160

MB63

Fango infralitorale del Baltico

1130; 1150; 1160; 1650

MC33

Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico

1110; 1160

MC43

Sedimenti circalitorali misti del Baltico

1160; 1170

MC53

Sabbia circalitorale del Baltico

1110; 1160

MC63

Fango circalitorale del Baltico

1160; 1650

MD33

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico

MD43

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico

MD53

Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico

MD63

Fango circalitorale d'alto mare del Baltico

Mar Nero

MA34

Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero

1160

MA44

Sedimenti litorali misti del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA54

Sabbia litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MA64

Fango litorale del Mar Nero

1130; 1140; 1160

MB34

Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero

1110; 1160

MB44

Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero

1110; 1170

MB54

Sabbia infralitorale del Mar Nero

1110; 1130; 1160

MB64

Fango infralitorale del Mar Nero

1130; 1160

MC34

Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero

1160

MC44

Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero

MC54

Sabbia circalitorale del Mar Nero

1160

MC64

Fango circalitorale del Mar Nero

1130; 1160

MD34

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero

MD44

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero

MD54

Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero

MD64

Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero

Mare Mediterraneo

MA35

Sedimenti litorali grossolani mediterranei

1160; 1130

MA45

Sedimenti litorali misti mediterranei

1140; 1160

MA55

Sabbia litorale mediterranea

1130; 1140; 1160

MA65

Fango litorale mediterraneo

1130; 1140; 1150; 1160

MB35

Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MB45

Sedimenti infralitorali misti mediterranei

MB55

Sabbia infralitorale mediterranea

1110; 1130; 1150; 1160

MB65

Fango infralitorale mediterraneo

1130; 1150

MC35

Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei

1110; 1160

MC45

Sedimenti circalitorali misti mediterranei

MC55

Sabbia circalitorale mediterranea

1110; 1160

MC65

Fango circalitorale mediterraneo

1130; 1160

MD35

Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei

MD45

Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei

MD55

Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea

MD65

Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo

ME35

Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei

ME45

Sedimenti misti batiali superiori mediterranei

ME55

Sabbia batiale superiore mediterranea

ME65

Fango batiale superiore mediterraneo

MF35

Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei

MF45

Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei

MF55

Sabbia batiale inferiore mediterranea

MF65

Fango batiale inferiore mediterraneo

ALLEGATO III

SPECIE MARINE DI CUI ALL
'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

(1)Pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

(2)pesce sega nano (Pristis clavata);

(3)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

(4)pesce sega comune (Pristis pristis);

(5)pesce sega verde (Pristis zijsron);

(6)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias);

(7)sagrì nano (Etmopterus pusillus);

(8)manta della barriera corallina (Manta alfredi);

(9)manta gigante (Manta birostris);

(10)diavolo di mare (Mobula mobular);

(11)diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

(12)diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

(13)diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

(14)diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

(15)razza di Munk (Mobula munkiana);

(16)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

(17)diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

(18)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(19)razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis);

(20)razza bianca (Raja alba);

(21)pesci violino (Rhinobatidae);

(22)squadro (Squatina squatina);

(23)salmone atlantico (Salmo salar);

(24)trota di mare (Salmo trutta);

(25)coregone (Coregonus oxyrhynchus).

ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI AGRICOLI DI CUI ALL
'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

Indice delle farfalle comuni

Descrizione: questo indicatore è composto da specie che sono considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, sono presenti in gran parte dell'Europa e sono contemplate dalla maggioranza dei sistemi di monitoraggio delle farfalle. È basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, Assessing Butterflies in Europe - Butterfly Indicators 1990-2018, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.

Stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.

Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità

Descrizione: gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sono elementi di vegetazione permanente naturale o seminaturale presenti in un contesto agricolo che forniscono servizi ecosistemici e contribuiscono alla biodiversità. Al fine di assolvere a questo compito, gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne per fornire habitat sicuri per vari taxa e quindi devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola (compresi pascoli o produzione di foraggi), e

b)b) non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi.

I terreni lasciati a riposo possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio se soddisfano i criteri a) e b) di cui sopra. Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali su terreni agricoli e gli elementi produttivi in arbusti non produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano il criterio b) di cui sopra e se la raccolta si svolge solo in momenti in cui non compromettano l'elevato livello di biodiversità.

Unità: percentuale (quota di superficie agricola utilizzata).

Metodo: quello elaborato per l'indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dell'indagine LUCAS per gli elementi caratteristici del paesaggio, Ballin M. et al., Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS), Eurostat 2018, e per i terreni lasciati a riposo Farm Structure: Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure, pubblicazione online, Eurostat.

ALLEGATO V

INDICE DELL
'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO
A LIVELLO NAZIONALE

Descrizione

L'indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI, Farmland Bird Index) riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'FBI nazionale è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. L'indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro. L'indice è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

Metodo: Brlík et al., "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021; https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2.

 Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate" si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

 

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia;

Danimarca;

Estonia;

Finlandia;

Francia;

Germania;

Ungheria;

Italia;

Lussemburgo;

Paesi Bassi;

Spagna.

 

Per "Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate" si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa.Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

   

Tali Stati membri sono i seguenti:

Austria;

Belgio;

Bulgaria;

Croazia;

Cipro;

Grecia;

Irlanda;

Lettonia;

Lituania;

Malta;

Polonia;

Portogallo;

Romania;

Slovacchia;

Slovenia;

Svezia.

Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri

Austria

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus spinoletta

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Miliaria calandra

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus citrinella

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Belgio - Fiandre

Belgio - Vallonia

Alauda arvensis

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Anthus pratensis

Emberiza citrinella

Carduelis cannabina

Falco tinnunculus

Corvus frugilegus

Haematopus ostralegus

Emberiza citrinella

Hippolais icterina

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Hirundo rustica

Limosa limosa

Lanius collurio

Linaria cannabina

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla flava

Passer montanus

Numenius arquata

Perdix perdix

Passer montanus

Saxicola torquatus

Perdix perdix

Streptopelia turtur

Phoenicurus ochruros

Sturnus vulgaris

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Vanellus vanellus

Bulgaria

Alauda arvensis

Carduelis carduelis

Carduelis cannabina

Coturnix coturnix

Corvus frugilegus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Perdix perdix

Passer montanus

Sylvia communis

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Croazia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oriolus oriolus

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Cipro

Alectoris chukar

Athene noctua

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Clamator glandarius

Columba palumbus

Coracias garrulus

Corvus corone cornix

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Francolinus francolinus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Chloris chloris

Iduna pallida

Linaria cannabina

Oenanthe cypriaca

Parus major

Passer hispaniolensis

Pica pica

Streptopelia turtur

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Cechia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Danimarca

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Corvus corone

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Hirundo rustica

Lanius collurio

Miliaria calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Sylvia curruca

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Estonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Linaria cannabina

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Streptopelia turtur

Finlandia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Corvus monedula

Crex crex

Delichon urbica

Emberiza hortulana

Hirundo rustica

Numenius arquata

Passer montanus

Saxicola rubertra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Turdus pilaris

Vanellus vanellus

Francia

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Anthus campestris

Anthus pratensis

Buteo buteo

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Oenanthe oenanthe

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Germania

Alauda arvensis

Athene noctua

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Limosa limosa

Lullula arborea

Miliaria calandra

Milvus milvus

Saxicola rubetra

Vanellus vanellus

Grecia

Alauda arvensis

Apus apus

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Ciconia ciconia

Corvus corone

Corvus monedula

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco naumanni

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo daurica

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius senator

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Miliaria calandra

Motacilla flava

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Passer domesticus

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia melanocephala

Upupa epops

Ungheria

Alauda arvensis

Anthus campestris

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Lanius collurio

Lanius minor

Locustella naevia

Merops apiaster

Motacilla flava

Perdix perdix

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Irlanda

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Corvus cornix

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Fringilla coelebs

Hirundo rustica

Chloris chloris

Motacilla alba

Passer domesticus

Phasianus colchicus

Pica pica

Saxicola torquatus

Sturnus vulgaris

Italia

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Corvus cornix

Emberiza calandra

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra

Motacilla alba

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Passer domesticus italiae

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Sturnus vulgaris

Upupa epops

Lettonia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Carpodacus erythrinus

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lituania

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis carduelis

Ciconia ciconia

Crex crex

Emberiza citrinella

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

Lussemburgo

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Emberiza citrinella

Lanius collurio

Passer montanus

Saxicola torquatus

Sylvia communis

Malta

Calandrella brachydactyla

Linaria cannabina

Cettia cetti

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Lanius senator

Monticola solitarius

Passer hispaniolensis

Passer montanus

Serinus serinus

Streptopelia decaocto

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia conspicillata

Sylvia melanocephala

Paesi Bassi

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Athene noctua

Calidris pugnax

Carduelis carduelis

Corvus frugilegus

Coturnix coturnix

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Gallinago gallinago

Haematopus ostralegus

Hippolais icterina

Hirundo rustica

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla flava

Numenius arquata

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola torquatus

Spatula clypeata

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Tringa totanus

Turdus viscivorus

Vanellus vanellus

Polonia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Ciconia ciconia

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Limosa limosa

Miliaria calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola torquatus

Saxicola rubetra

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Portogallo

Athene noctua

Bubulcus ibis

Carduelis carduelis

Chloris chloris

Ciconia ciconia

Cisticola juncidis

Coturnix coturnix

Delichon urbicum

Emberiza cirlus

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius meridionalis

Linaria cannabina

Merops apiaster

Miliaria calandra

Milvus migrans

Passer domesticus

Pica pica

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Sturnus unicolor

Upupa epops

Romania

Alauda arvensis

Anthus campestris

Calandrella brachydactyla

Ciconia ciconia

Corvus frugilegus

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lanius minor

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Motacilla flava

Passer montanus

Perdix perdix

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Slovacchia

Alauda arvensis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Emberiza calandra

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Chloris chloris

Lanius collurio

Locustella naevia

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Sylvia nisoria

Vanellus vanellus

Slovenia

Acrocephalus palustris

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Columba oenas

Columba palumbus

Emberiza calandra

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos

Motacilla flava

Passer montanus

Phoenicurus phoenicurus

Picus viridis

Saxicola rubetra

Saxicola torquatus

Serinus serinus

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Upupa epops

Vanellus vanellus

Spagna

Alauda arvensis

Alectoris rufa

Athene noctua

Calandrella brachydactyla

Carduelis carduelis

Cisticola juncidis

Corvus monedula

Coturnix coturnix

Emberiza calandra

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hirundo rustica

Linaria cannabina

Melanocorypha calandra

Merops apiaster

Oenanthe hispanica

Passer domesticus

Passer montanus

Pica pica

Pterocles orientalis

Streptopelia turtur

Sturnus unicolor

Tetrax tetrax

Upupa epops

Svezia

Alauda arvensis

Anthus pratensis

Carduelis cannabina

Corvus frugilegus

Emberiza citrinella

Emberiza hortulana

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lanius collurio

Motacilla flava

Passer montanus

Saxicola rubetra

Sturnus vulgaris

Sylvia communis

Vanellus vanellus

ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL
'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Indicatore

Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore

Necromassa in piedi

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Legno morto a terra

Descrizione: questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.

Unità: m3/ettaro.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Percentuale di foreste con struttura disetanea

Descrizione: questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.

Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.

Metodo: quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, State of Europe's Forests 2020 e che figura nella descrizione degli inventori delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting, Springer, 2010.

Connettività delle foreste

Descrizione: la connettività delle foreste è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.

Unità: indice.

Metodo: quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO – State of the World's Forests: Forest Fragmentation, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.

Indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Descrizione: l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.

Unità: indice.

Metodo: Brlík et al. "Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds", Sci Data 8, 21, 2021.

Stock di carbonio organico

Descrizione: questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.

Unità: tonnellate di carbonio organico/ettaro.

Metodo: definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., LUCAS Soil 2022, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.


ALLEGATO VII

ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8

(1)Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.

(2)Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.

(3)Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.

(4)Applicare la paludicoltura.

(5)Ricostituire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.

(6)Rimuovere le barriere longitudinali e laterali (quali argini e dighe), dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a flusso libero.

(7)Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.

(8)Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.

(9)Stabilire zone ripariali, per esempio foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.

(10)Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, vecchi e morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.

(11)Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini di vegetazione ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.

(12)Potenziare la diversità forestale creando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.

(13)Ricorrere a una silvicoltura "naturalistica" o di "copertura continua"; introdurre specie arboree autoctone.

(14)Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi (ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni).

(15)Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.

(16)Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.

(17)Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ricostituire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.

(18)Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.

(19)Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.

(20)Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.

(21)Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.

(22)Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.

(23)Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.

(24)Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.

(25)Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.

(26)Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina, per esempio di banchi di corallo/ostriche.

(27)Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.

(28)Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.

(29)Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive con specie autoctone, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua.

(30)Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.

(31)Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.

(1)    EUNIS marine habitat classification 2022, Agenzia europea dell'ambiente .




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