Sul sito della Commissione europea (CE) è reperibile la proposta ed il testo di regolamento sul ripristino della natura che si riporta sotto l'atto promanato il giugno 2022.
Di seguito inoltre il regolamento unionale sul ripristino della natura, nel testo concordato coi governi dell’UE, è stato approvato con Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 n.89 (testo in allegato) con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni. Il documento ha l’obiettivo di assicurare il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti gli Stati membri, contribuire al raggiungimento delle finalità europee in materia di clima e biodiversità, nonché ottimizzare la sicurezza alimentare.
Nell'ambito della finalità di conseguire gli obiettivi fissati dall'UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge in cui rientrano le foreste, le praterie e le zone umide a fiumi, laghi e coralli. Tale percentuale si eleverà in seguito al 60% entro il 2040, e al 90% entro il 2050. Allineandosi con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità sarà accordata alle zone Natura 2000.
I paesi dell'UE dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo.
Gli Stati membri dovranno adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.
In questo quadro di interventi gli Stati membri, al fine di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, dovranno registrare progressi in due dei tre indicatori ovvero l'indice delle farfalle comuni, la percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, lo stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Analogamente dovranno anche adottare misure tese a migliorare l'indice dell'avifauna comune, dato che gli uccelli rappresentano un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità. Dovranno, altresì, ripristinare almeno il 30% delle torbiere drenate entro il 2030, il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050 oltre a ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e assicurare che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, ecc..
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
P9_TA(2024)0089
Ripristino della natura
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura
(COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))
P9_TA(2024)0089
Ripristino della natura
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
PE737.282
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022)0304 – C9-0208/2022 – 2022/0195(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0304),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0208/2022),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2023[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 febbraio 2023[2],
– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 novembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0220/2023),
P9_TC1-COD(2022)0195
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],
visto il parere del Comitato delle regioni[5],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[6],
considerando quanto segue:
(1) È necessario stabilire a livello dell'Unione norme sul ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
(2) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" ("Green Deal europeo") definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 – Riportare la natura nella nostra vita" definisce la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
(3) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica[7]. In quanto tali, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata in occasione della decima riunione della conferenza delle parti di tale convenzione il 18‑29 ottobre 2010 con la decisione X/2 "Piano strategico per la biodiversità 2011‑2020", secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.
(4) Il quadro globale in materia biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022, stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030. L'obiettivo 1 consiste nel garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L'obiettivo 2 consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività. L'obiettivo 11 consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.
(5) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.
(6) Nella risoluzione del 1º marzo 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021–2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.
(7) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano dell'UE di ripristino della natura corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.
(8) Nella risoluzione del 9 giugno 2021 sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura, ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie (formazioni erbose), zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.
(9) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.
(10) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri ("Criteri e orientamenti"), elaborati dalla Commissione nel 2022 in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli sforzi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, a una protezione rigorosa. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.
(11) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo di garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzi una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di conservazione è soddisfacente. Rilevano inoltre che tali sforzi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.
(12) La relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo "Lo stato della natura nell'Unione europea" ("relazione 2020 sullo stato della natura") ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell'Unione.
(13) Il Green Deal europeo porterà a una progressiva e profonda trasformazione dell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri, che a sua volta avrà un forte impatto sull'azione esterna dell'Unione. È importante che l'Unione utilizzi la sua politica commerciale e la sua vasta rete di accordi commerciali per dialogare con i partner sulla protezione dell'ambiente e della biodiversità anche a livello mondiale, promuovendo nel contempo condizioni di parità.
(14) È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.
(15) La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale – Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting - Ecosystem Accounting – SEEA EA) in occasione della sua 52a sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.
(16) La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5º C ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che gli effetti dei cambiamenti climatici aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.
(17) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi può contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza nonché nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere un adattamento basato sugli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura sono quelle ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Le soluzioni basate sulla natura devono pertanto favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.
(18) La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e muri verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.
(19) La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi concernenti la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (land use, land use change and forestry – LULUCF) alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. Il regolamento pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riumidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In tale contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, compresi i pascoli (formazioni erbose), le foreste, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da poter catturare e immagazzinare il carbonio in maniera efficace.
(20) Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo "Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari", gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione.
(21) Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa di maggio 2022, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità.
(22) Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così il rischio di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'Unione e a livello mondiale per applicare l'approccio "One Health", che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.
(23) I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo "Strategia dell'UE per il suolo 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima" delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa[10], e il segretariato di tale convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.
(24) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio[11] e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento si applichi al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, come pure alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13].
(25) La Commissione ha messo a punto un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a consentire il recupero di tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari basati su indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.
(26) Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano tra i siti di Natura 2000.
(27) La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.
(28) È ▌opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000, al fine di migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e al fine di ristabilirli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Nell'attuazione delle misure di ripristino gli Stati membri dovrebbero dare priorità, se del caso e fino al 2030, alle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate nei siti Natura 2000, considerato il ruolo essenziale di tali siti per la conservazione della natura e il fatto che, ai sensi del diritto dell'Unione vigente, esiste già l'obbligo di istituire sistemi efficaci per garantire l'efficacia a lungo termine delle misure di ripristino nei siti Natura 2000. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di mettere in atto misure di ripristino nelle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate al di fuori dei siti Natura 2000, laddove giustificato da circostanze e condizioni locali specifiche. Inoltre, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirebbe agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.
(29) Le prescrizioni stabilite per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE dovrebbero essere analoghe, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.
(30) È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee affinché tali tipi di habitat raggiungano un buono stato e affinché siano stabilite superfici di riferimento favorevoli il più rapidamente possibile, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tali tipi di habitat. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.
(31) Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat di cui all'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono entrambi obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di "uso agricolo" di cui a tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.
(32) È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.
(33) Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.
(34) È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.
(35) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tali superfici a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione. Ove debitamente giustificato e per i tipi di habitat che sono molto comuni e diffusi nell'Unione e coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato membro interessato, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una percentuale inferiore al 90 % per la superficie che deve essere in buono stato per i singoli tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, laddove tale percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per tali tipi di habitat, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE. Ove applichi tale deroga, lo Stato membro dovrebbe giustificarla nel proprio piano nazionale di ripristino.
(36) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.
(37) È importante che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento dello stato fino al raggiungimento di un buono stato e che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che, una volta raggiunto un buono stato, tali tipi di habitat non si deteriorino in misura significativa in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. Il fatto di non conseguire questi risultati non implica il mancato rispetto dell'obbligo di mettere in atto misure idonee a conseguirli. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat che sono già in buono stato o che non sono in buono stato ma che non sono ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ripristino, il cui ripristino è necessario per conseguire gli obiettivi di ripristino.
È opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che potrebbero comportare il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000 è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le zone soggette a misure di ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. È opportuno garantire che gli Stati membri mantengano la possibilità, in assenza di alternative, di applicare l'obbligo di non deterioramento a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie. Tale possibilità dovrebbe essere consentita a determinate condizioni, compresa l'adozione di misure di compensazione per ogni caso di deterioramento significativo. Se, come risultato ricercato di una misura di ripristino, una zona è trasformata da un tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento a un altro tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la zona in questione non dovrebbe essere considerata una zona che si è deteriorata.
(38) Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 nell'ambito del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali progetti relativi alle energie rinnovabili dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.
(39) È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le zone utilizzate per le suddette attività, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali piani e progetti dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.
(40) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. Tale strategia indica inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.
(41) I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri mettere in atto misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare ulteriormente i tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della suddetta direttiva utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (European nature information system – EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui tali superfici di riferimento non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat che non sono in buono stato, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori per la determinazione del buono stato ecologico di cui ai punti 1 e 6 dell'allegato I di tale direttiva stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della stessa, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.
(42) Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
(43) Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla PCP. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013, possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Qualora uno Stato membro includa, nel proprio piano nazionale di ripristino, misure di conservazione necessarie per contribuire agli obiettivi del presente regolamento e tali misure di conservazione richiedano la presentazione di raccomandazioni comuni, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare consultazioni e presentare tali raccomandazioni comuni entro un termine che ne consenta l'adozione tempestiva prima dello scadere dei rispettivi termini, allo scopo di promuovere la coerenza tra le diverse politiche di conservazione degli ecosistemi marini. Queste misure devono essere valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla PCP.
(44) La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, segnatamente la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale[16], la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico[17], la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo[18] e la convenzione per la protezione del Mar Nero, firmata a Bucarest il 21 aprile 1992, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della PCP.
(45) È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esempio, della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE, giacché svolgono una funzione importante nell'ecosistema.
(46) Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come "zone protette" o "zone rigorosamente protette", attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.
(47) Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono, tra l'altro, boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti "da isole di calore urbano", il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per misurare l'aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell'ecosistema urbano. A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.
(48) Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, tra l'altro integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana.
(49) I dati scientifici suggeriscono che la luce artificiale ha un impatto negativo sulla biodiversità e può altresì influire sulla salute umana. In fase di preparazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la possibilità di arrestare o ridurre l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi oppure porvi rimedio.
(50) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale ▌ dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.
(51) Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api e di farfalle su tre è in declino e una su dieci di tali specie è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. La relazione 2021 basata sui risultati del progetto Integrated System for Natural Capital Accounting (INCA), avviato congiuntamente dai servizi della Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), mostra che una quota della produzione agricola annua dell'Unione equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.
(52) In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, attraverso la sua comunicazione del 1º giugno 2018, ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione del 27 maggio 2021 sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Sia il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno, sia il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea, hanno chiesto azioni più incisive per affrontare il declino degli impollinatori, l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione per gli impollinatori, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. Nella relazione speciale pubblicata nel 2020, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori. Nella comunicazione del 24 gennaio 2023, la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori dal titolo "Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori", la quale definisce le azioni che devono adottare l'Unione e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.