1.Il Tribunale di Lucca, con una chiara ed articolata sentenza, si è pronunciato su una questione giuridica che in tempi recenti ha interessato diversi Tribunali italiani ( con pronunce di segno diverso, come si vedrà ) : la questione dell’indennizzabilità ( o meno ) dell’evento morte cagionato da infezione da Sars-CoV-2 ai sensi delle condizioni generali di polizza, che definiscono l’infortunio come “ l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea “.
Nel caso sottoposto al Tribunale di Lucca le eredi dello stipulante convenivano in giudizio la compagnia assicurativa per sentirla condannare al pagamento in loro favore dell’indennizzo previsto dalla polizza ( Polizza Persona Sicura, che garantiva per morte conseguente ad infortunio ), dato che il loro dante causa era deceduto in data 20.3.2020 a causa dell’acuirsi dell’infezione da Covid-19 ; la compagnia di assicurazioni si costituiva ed eccepiva l’inoperatività della polizza, sostenendo che l’infezione da Covid-19 doveva considerarsi “malattia” e non già “infortunio”.
E’ proprio questo il nodo della questione in oggetto : l’infezione da Sars-Cov-2 contratta dall’interessato può rientrare nella nozione di ‘infortunio’ prevista dalla polizza stipulata dal medesimo ? Per rispondere al quesito non ci si può limitare ad operare un mero rinvio alla disposizione di cui all’art. 42, comma 2, D.L. 18/2020, che ricomprende espressamente le infezioni dovute a Coronavirus tra le ipotesi di infortunio sul lavoro, poiché la predetta norma “si applica al settore delle assicurazioni sociali e non alle polizze private “ ; piuttosto, si deve avere riguardo al “contenuto delle condizioni assicurative “ ( così, correttamente, il Tribunale di Lucca a pag. 4 della sentenza in esame ).
Peraltro, un altro giudice di merito ha osservato che è ben vero che i precedenti giurisprudenziali richiamati riguardano l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, non i contratti di assicurazione contro i danni di diritto privato, ma è altrettanto innegabile che “ il principio da essi espresso in ordine al carattere ‘violento’ dell’azione di fattori microbici o virali non può non valere anche nell’ambito delle assicurazioni private, non potendo essere diverso il significato del termine a seconda della qualità dell’infortunato o del fondamento della tutela “ ( Tribunale Udine sentenza n.179/2023, richiamata nell’articolo di E. Pedoja e A. Lacchini Covid e polizza infortuni : ultima stagione ?, in www.ridare.it,
6 aprile 2023 ). Infatti, è stata la Suprema Corte che, seppure in via incidentale, ha affermato che “nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico “ ( Cass. sez. lav. 10 ottobre 2022, n.29435, citata anche nella sentenza del Tribunale di Lucca che qui si commenta ).
Orbene, seguendo l’iter argomentativo del Giudice monocratico lucchese, si evidenzia che l’infezione da Covid-19 contratta dall’interessato è stata certamente dovuta a ‘causa fortuita’ ed anche ‘esterna’, poiché notoriamente “ La trasmissione del virus avviene principalmente tramite droplet, aerosol o contatto con superfici infette : un soggetto positivo e infetto che starnutisce, tossisce, parla o respira in prossimità di persone o superfici è capace di infettarle o di renderle potenzialmente infettabili attraverso un trasmettitore certamente esterno “ ( pag. 5 della sentenza ). Meno agevole è rispondere alla domanda se l’infezione da Coronavirus integri ( o meno ) la ‘causa violenta’ : sul punto il Tribunale di Lucca svolge ampie e coerenti considerazioni e giunge alla conclusione che “ …per l’infezione virale da Sars-CoV 2 può ritenersi sussistente il requisito della causa violenta, in quanto la penetrazione del virus nell’organismo avviene in maniera concentrata nel tempo “ ( pag. 7 ).
A sostegno di tale conclusione il Giudice toscano richiama i contributi della dottrina, della legislazione e della giurisprudenza giuslavoristica, atteso che “ la materia della copertura assicurativa contro gli infortuni è stata oggetto di plurime decisioni giurisprudenziali proprio in questo ambito “ ( pag. 5 ) : si è partiti da una definizione del carattere della ‘causa violenta’ che ricollegava la violenza all’azione traumatica delle cause meccaniche, ma “ Negli anni, la giurisprudenza ha affinato la definizione di causa violenta, emancipando tale concetto dal carattere traumatico delle cause meccaniche e identificandolo con l’elemento della concentrazione cronologica con cui l’agente esterno cagiona l’infortunio “ ( pag. 6 ).
Questo è stato l’approdo interpretativo, costante, della giurisprudenza giuslavoristica, sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, secondo cui la definizione di causa violenta non può ricomprendere i soli eventi traumatici, ma deve ricomprendere anche gli eventi, come l’infezione virale, dotati delle caratteristiche dell’accidentalità, dell’esteriorità causale e appunto della violenza, intesa come concentrazione cronologica.
Questa linea interpretativa è stata altresì condivisa dalla dottrina medico-legale, che pure ritiene che la causa ‘virulenta’ ( un’infezione virale o batterica ) sia da considerarsi alla stregua della causa ‘violenta’ ( pag. 7 della sentenza in esame ). Sul punto si è espresso in termini esplicitamente adesivi anche il Tribunale di Torino, affermando che “ Risulta dunque inequivocabile che la dottrina medico legale abbia costantemente considerato un’infezione virale o batterica, sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale, ovvero non mediato da energia meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causali “ ( Trib. Torino sentenza 19 gennaio 2022, n.184, pubblicata in www.Il Quotidiano Giuridico.it, 12 aprile 2022, con nota di P. Russo dal titolo Morte da Covid-19 : sì all’indennizzo se la polizza privata copre il rischio ‘infortuni’ ).
Pertanto, il Giudice del Tribunale di Lucca osserva che la differenza tra ‘infortunio’ e ‘malattia’ sta “ nel meccanismo di azione, che è rapido e concentrato nell’infortunio e invece, lento e prolungato nelle malattie “ ( pag. 7 ). Una parte della giurisprudenza di merito, peraltro, si è pronunciata in senso contrario, sostenendo che “ Il Covid-19, in sé, non è dunque un infortunio, ma una malattia ( che può risolversi con sintomi lievi, ma può portare anche alla morte ) “ ( Trib. Pesaro ordinanza n.690/2021, richiamata in E. Pedoja e
A. Lacchini, op. cit. ). Tuttavia, si concorda con il Tribunale di Lucca che “ …considerare l’infezione da Covid-19 come la malattia che origina dalla contrazione del virus significherebbe confondere la causa della lesione con l’effetto “, posto che “ Per la verifica della indennizzabilità dell’infortunio…rileva il fattore causale, ciò che dunque è stato l’elemento che ha cagionato l’evento lesivo, non le sue conseguenze “ ( ancora pag. 7 della sentenza che si commenta ).
2. Il Tribunale toscano, nella sua esauriente motivazione, utilizza anche altri argomenti a sostegno della tesi della indennizzabilità quale ‘infortunio’ dell’infezione da Covid-19, come l’interpretazione sistematica delle clausole della polizza, con particolare riguardo alle clausole di esclusione del rischio : si evidenzia, quindi, che nella polizza in oggetto l’unica ipotesi espressamente prevista tra le infezioni virali è quella contemplata dall’art. 5 delle condizioni di assicurazione, che individua tra i soggetti non assicurabili coloro che siano affetti da “infezione da HIV “, “ così dimostrando, a contrario, come l’infezione da HIV - definita quale ipotesi di aggravamento del rischio - sia astrattamente ricompresa nella definizione di infortunio “ ( pag. 8 ). Ne consegue, logicamente, che poiché nella polizza in questione l’infezione virale da HIV è astrattamente considerata quale infortunio e nessuna esclusione ulteriore è stata pattuita tra le parti, “ l’infezione virale diversa dall’HIV è ricompresa nel rischio garantito “ ( pag. 9 ).
Ancora, si sottolinea che una siffatta interpretazione può essere “ avvalorata “ sulla base del disposto dell’art.1370 c.c. ( “ Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro “ ), dato che per consolidata giurisprudenza “ Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art.1370 cod. civ. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo “ ( cfr., in tal senso, anche Trib. Torino sentenza cit. ).
Infine, il Giudice lucchese evidenzia che “ …è provato, sulla base della documentazione in atti, che il decesso dell’assicurato è avvenuto a causa dell’infezione da Sars-CoV 2 “ , atteso che risulta dagli atti che l’interessato ha fatto accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lucca con diagnosi di “febbre e sindrome influenzale in paziente covid positivo “, è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e, poi, nel reparto di Terapia Sub Intensiva e in quello di Rianimazione, dove è deceduto in data 20.3.2020 ( pag. 9 della sentenza ).
La conclusione dell’iter argomentativo del Tribunale di Lucca è che “ …l’infezione virale da Sars-Cov 2 che ha cagionato la morte del … deve essere considerata tra gli eventi rientranti nella garanzia offerta dalla polizza Persona Sicura stipulata dall’assicurato, essendo tale evento annoverabile tra le ipotesi di infortunio indennizzabile previste dal testo contrattuale” ( pag.10 ). Di conseguenza, il Tribunale liquida la somma prevista dal testo contrattuale per l’evento morte, pari ad euro 1.500.000,00, somma da devolvere alle attrici quali eredi dell’assicurato, secondo le quote di legge ( 1/3 a favore di ciascuno ).
Tenuto conto della “ novità della questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale ( che conta solo pochi precedenti di merito, peraltro di segno contrario )”, il Giudice di Lucca reputa di compensare integralmente tra le parti le spese processuali ( pag.10, ultimo capoverso della motivazione ). Quest’ultima statuizione è corretta e almeno in parte condivisibile, alla luce del dettato dell’art. 92 comma 2 c.p.c. in punto di compensazione delle spese : tuttavia, pare di poter rilevare che le più recenti decisioni di merito, anche successive a quella del Tribunale di Lucca qui commentata, sono in prevalenza orientate nel senso della indennizzabilità dell’infezione da Covid-19 quale ‘infortunio’ nell’ambito delle assicurazioni private ( così E. Pedoja e A. Lacchini, op. cit. ).
Dunque, per concludere, la pronuncia che in questa sede si segnala non soltanto è ben motivata e condivisibile nell’apparato argomentativo, ma è altresì in linea con l’indirizzo giurisprudenziale più recente e maggioritario sulla questione che ci occupa ; i precedenti di merito, conseguentemente, non sono più pochi e neppure in prevalenza di segno contrario rispetto alla decisione del Tribunale di Lucca in data 13 gennaio 2023.
Massimo Niro
( giurista, ex magistrato )
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