Ambiente, Beni culturali  -  Gabriele Gentilini  -  08/12/2021

Decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 8/11/2021 nr 199

Il provvedimento legislativo di cui sopra, scaricabile dalla Guri  https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00214&elenco30giorni=false recepisce la Direttiva UE 2001/2018 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001 di cui si riproduce il testo dalla gazzetta ufficiale dell’unione europea.

La delega legislativa italiana era contenuta nella legge 22/4/2021 nr 53.

La norma di cui sopra entrerà in vigore il 15 dicembre 2021 ed indica le nuove procedure di calcolo degli obiettivi oltre a dettare norme in merito alla semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici, modificando il  D.Lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Il tutto fa parte di una normativa, quella europea  che con il Clean energy package ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529483556082&uri=CELEX:32018L0844, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0054.01.ENG&toc=OJ:L:2019:158:TOC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1582103368596&uri=CELEX:52016DC0860,      ha revisionato la materia della sostenibilità ambientale  portando a generare un incremento di riduzione di emissioni inquinanti con un corrispondente incremento sull’efficientamento energetico  essendo in corso una revisione al rialzo dei target in materia di riduzione di emissioni, energie rinnovabili e di efficienza energetica essendo da porre in evidenza una decisa connessione tra raggiungimento dei nuovi obiettivi climatici e di transizione energetica e il Piano europeo di ripresa e resilienza. In particolare vi rilevano la riduzione del 40 per cento dell’anidride carbonica entro il 2030 e la crescita economica dell’Europa stessa. Tre gli obiettivi principali: raggiugere l’efficienza energetica, diventare leader nel settore delle rinnovabili e concepire il consumatore come un attore attivo del mercato elettrico.

Nella stessa comunicazione "Il Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final), la commissione europea ha rilanciato l’impegno unionale ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente.

Si ricorda il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=IT volto ad un obiettivo UE riveduto di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Sicuramente la materia tratta nel Piano nazionale italiano di ripresa e resilienza porterà ad una revisione del  Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) nella materia della riduzione delle Emissioni dei Gas a Effetto Serra.

 

 

 

 

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Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Pubblicazione della direttiva il 21 dicembre 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT?uri=CELEX:32019L0904&from=LV

 

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).

 

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha subito varie e sostanziali modifiche (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

 

(2)

Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Tale obiettivo è perseguito dalla presente direttiva. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o all'energia rinnovabile costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, comprese le quote di riferimento in relazione ai rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi sono contenuti nel quadro della presente direttiva, ad esempio per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili.

 

(3)

Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione.

 

(4)

In particolare, la riduzione del consumo energetico, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza energetica.

 

(5)

La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia rinnovabile nel consumo energetico e nel settore dei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014, intitolata «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27 % entro il 2030. Tale proposta è stata sostenuta dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, le quali indicano che gli Stati membri dovrebbero poter fissare i propri obiettivi nazionali più ambiziosi, per realizzare i contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e andare oltre.

 

(6)

Il Parlamento europeo, nelle risoluzioni del 5 febbraio 2014, «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030», e del 23 giugno 2016, «I progressi compiuti nell'ambito delle energie rinnovabili», si è spinto oltre la proposta della Commissione o le conclusioni del Consiglio, sottolineando che, alla luce dell'accordo di Parigi e delle recenti riduzioni del costo delle tecnologie rinnovabili, era auspicabile essere molto più ambiziosi.

 

(7)

È pertanto opportuno tenere conto dell'ambizione espressa nell'accordo di Parigi nonché degli sviluppi tecnologici, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nell'energia rinnovabile.

 

(8)

Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'Unione in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 32 %. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare se tale obiettivo debba essere rivisto al rialzo alla luce di sostanziali riduzioni del costo della produzione di energia rinnovabile, degli impegni internazionali dell'Unione a favore della decarbonizzazione o in caso di un significativo calo del consumo energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire il loro contributo al conseguimento di tale obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

 

(9)

Un obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di produrre energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

 

(10)

Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti ai sensi della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In nessun caso le quote nazionali delle energie rinnovabili dovrebbero scendere al di sotto di tali contributi. Se ciò avvenisse, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le opportune misure di cui al regolamento (UE) 2018/1999 per garantire che tale quota base di riferimento sia ristabilita. Se uno Stato membro non mantiene la quota base di riferimento misurata su un periodo di 12 mesi, entro 12 mesi dalla fine di tale periodo dovrebbe adottare misure aggiuntive intese a ristabilire tale quota di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure aggiuntive necessarie e ottemperato al suo obbligo di ristabilire la quota base di riferimento, si dovrebbe considerare che lo Stato membro si sia conformato conforme ai requisiti obbligatori in materia di quota base di riferimento ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) 2018/1999 per tutto il periodo interessato. Lo Stato membro in questione non può pertanto essere considerato inadempiente all'obbligo di mantenere la propria quota base di riferimento per il periodo in cui si è verificato il divario. Sia il quadro per il 2020 che quello per il 2030 sono al servizio degli obiettivi di politica ambientale ed energetica dell'Unione.

 

(11)

Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 32 % di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999, se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento (UE) 2018/1999, per colmare tale lacuna.

 

(12)

Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, è opportuno istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.

 

(13)

La Commissione dovrebbe incentrare l'assegnazione dei fondi sulla riduzione del costo del capitale destinato ai progetti di energie rinnovabili, poiché tale costo ha un impatto significativo sul costo di tali progetti e sulla loro competitività, nonché sullo sviluppo di infrastrutture essenziali che consentano un utilizzo accresciuto, fattibile e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico delle energie rinnovabili, come le infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione, le reti intelligenti e le interconnessioni.

 

(14)

La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali, ad esempio tramite riunioni periodiche, intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nell'ambito delle energie rinnovabili. La Commissione dovrebbe altresì stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.

 

(15)

Il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), le direttive 2001/77/CE (8) e 2003/30/CE (9) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/28/CE hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili. Il diritto dell'Unione in materia di mercato interno dell'energia fissa definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno applicare tali definizioni nella presente direttiva.

 

(16)

I regimi di sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili o all'«energia elettrica rinnovabile» si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma di integrazione economica sul prezzo di mercato e introducono sistemi basati sul mercato per determinare il livello di sostegno necessario. Unitamente alle misure volte a preparare il mercato all'aumento delle quote di energia rinnovabile, tale sostegno è un elemento fondamentale per accrescere l'integrazione del mercato nel settore dell'energia elettrica rinnovabile, tenendo conto nel contempo delle diverse capacità dei piccoli e grandi produttori di rispondere ai segnali del mercato.

 

(17)

Gli impianti di piccola taglia possono essere molto utili per accrescere l'accettazione dell'opinione pubblica e garantire la diffusione di progetti nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare a livello locale. Al fine di assicurar la partecipazione di tali impianti di piccola taglia, potrebbero pertanto rivelarsi ancora necessarie delle condizioni specifiche, come le tariffe onnicomprensive, per garantire un rapporto costi-benefici positivo, conformemente al diritto dell'Unione relativo al mercato dell'energia elettrica. La definizione di impianti di piccola taglia ai fini dell'ottenimento di tale sostegno è importante per fornire certezza giuridica agli investitori. Le norme in materia di aiuti di Stato contengono le definizioni di impianti di piccola taglia.

 

(18)

Ai sensi dell'articolo 108 TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva di valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato che gli Stati membri possono istituire per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. Tale valutazione è svolta ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e conformemente a eventuali disposizioni e orientamenti pertinenti che la Commissione può adottare a tale scopo. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza esclusiva della Commissione sancita dal TFUE.

 

(19)

L'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione seguendo il percorso di decarbonizzazione verso l'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. I meccanismi basati sul mercato, come le procedure di gara, hanno dimostrato in molte circostanze di ridurre effettivamente i costi di sostegno sui mercati concorrenziali. Tuttavia, in circostanze specifiche, le procedure di gara potrebbero non condurre necessariamente a una determinazione efficiente dei prezzi. Potrebbe pertanto essere necessario valutare deroghe equilibrate per assicurare l'efficacia sul piano dei costi e ridurre al minimo i costi generali di sostegno. In particolare, agli Stati membri dovrebbe essere consentito concedere esenzioni dalle procedure di gara e dalla vendita diretta sul mercato per gli impianti di piccola taglia e i progetti pilota al fine di tener conto delle loro capacità più limitate. Dal momento che la Commissione valuta caso per caso la compatibilità del sostegno all'energia rinnovabile con il mercato interno, tali esenzioni dovrebbero rispettare le soglie pertinenti della più recente disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. Nella disciplina per il 2014-2020 tali soglie sono fissate a 1 MW (e 6 MW o 6 unità di produzione per l'energia eolica) e 500 kW (e 3 MW o 3 unità di produzione per l'energia eolica) in termini di esenzioni rispettivamente da procedure di gara e vendita diretta sul mercato marketing diretto. Per accrescere l'efficacia delle procedure di gara e ridurre al minimo i costi generali di sostegno, le procedure di gara dovrebbero essere, in linea di principio, aperte a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria. Nell'elaborazione dei rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri possono limitare le procedure di gara a particolari tecnologie laddove ciò sia necessario per evitare risultati non ottimali in termini di vincoli di rete e stabilità della rete, costi di integrazione del sistema, necessità di raggiungere una diversificazione del mix energetico e potenziale a lungo termine delle tecnologie.

 

(20)

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima», il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente per integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili variabili, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione energetica. È pertanto importante e urgente accrescere il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi del Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia.

 

(21)

Nell'elaborazione dei regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero considerare la disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa e tenere debitamente conto dei principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) al fine di evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili.

 

(22)

Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri continuino a poter controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva resta quello di garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali ai sensi delle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci in vista dei rispettivi contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di energie rinnovabili e agli obiettivi nazionali che si sono prefissati. La presente direttiva dovrebbe agevolare il sostegno transfrontaliero per l'energia rinnovabile senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di sostegno nazionali.

 

(23)

L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'Unione in materia di energia rinnovabile e promuove la convergenza e la cooperazione al fine di contribuire all'obiettivo vincolante a livello di Unione. È pertanto opportuno incoraggiare gli Stati membri ad aprire il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto del TFUE, in particolare gli articoli 30, 34 e 110. Poiché i flussi di energia non possono essere tracciati, è opportuno collegare l'apertura di regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera alle quote che rappresentano un'aspirazione a raggiungere i livelli effettivi di interconnessioni fisiche e consentire agli Stati membri di limitare i rispettivi regimi di sostegno aperti agli Stati membri con cui dispongono di una connessione diretta alla rete quale indicatore pratico per dimostrare l'esistenza di flussi fisici tra gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il funzionamento interzonale o transfrontaliero dei mercati dell'energia elettrica.

 

(24)

Al fine di assicurare che l'apertura dei regimi di sostegno sia reciproca e apporti vantaggi reciproci, è opportuno firmare accordi di cooperazione tra gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo del ritmo di diffusione della capacità di energia elettrica rinnovabile nel loro territorio, in particolare per tener conto dei costi di integrazione connessi e degli investimenti necessari nella rete. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare la partecipazione degli impianti situati nel loro territorio a procedure di gara loro destinate, aperte da altri Stati membri. Tali accordi di cooperazione dovrebbero affrontare tutti gli aspetti pertinenti, ad esempio la contabilizzazione dei costi relativi a un progetto realizzato da uno Stato sul territorio di un altro, comprese le spese connesse al rafforzamento delle reti, ai trasferimenti di energia, alla capacità di stoccaggio e di riserva, nonché a eventuali congestioni della rete. In tali accordi, gli Stati membri dovrebbero altresì tenere in debita considerazione tutte le misure atte a consentire un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle capacità aggiuntive di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si tratti di misure di natura normativa (per esempio relative all'assetto del mercato) o di fornire investimenti supplementari in varie fonti di flessibilità (ad esempio interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda o produzione flessibile).

 

(25)

Gli Stati membri dovrebbero evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tenere in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di vita.

 

(26)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.

 

(27)

La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe tenere conto delle politiche relative alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, in particolare la popolazione locale.

 

(28)

Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda la prestazione energetica offerta dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione all'energia rinnovabile ed evitare vincoli tecnologici.

 

(29)

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le politiche di sostegno all'energia rinnovabile dovrebbero essere prevedibili e stabili e dovrebbero evitare modifiche frequenti o retroattive. L'imprevedibilità e l'instabilità delle politiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, sui costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energia rinnovabile nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria. Inoltre, dovrebbe essere pubblicato un calendario indicativo a lungo termine che copra i principali aspetti del sostegno previsto, lasciando impregiudicata l'abilità degli Stati membri di decidere riguardo all'allocazione di bilancio negli anni rientranti nel calendario.

 

(30)

Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento (UE) 2018/1999 integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta da tale regolamento.

 

(31)

È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse.

 

(32)

Nel calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come energia elettrica rinnovabile.

 

(33)

Per funzionare, le pompe di calore che permettono l'utilizzo di energia dell'ambiente e geotermica ad un livello di temperatura utile o i sistemi di raffrescamento hanno bisogno di energia elettrica o di altra energia ausiliaria. L'energia utilizzata per far funzionare tali sistemi dovrebbe quindi essere dedotta dall'energia utilizzabile totale o dall'energia rimossa da tale settore. Solo i sistemi di riscaldamento e raffrescamento in cui il rendimento o l'energia rimossa da un settore eccede significativamente l'energia primaria di cui necessitano per funzionare dovrebbero essere presi in considerazione. I sistemi di raffrescamento contribuiscono all'uso di energia negli Stati membri ed è pertanto opportuno che i metodi di calcolo tengano conto della quota di energia rinnovabile in essi utilizzata in tutti i settori di utilizzo finale.

 

(34)

I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.

 

(35)

In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, è pertanto opportuno prevedere una deroga parziale per tali Stati membri nel contesto del calcolo del consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale al fine di consentire loro di escludere da tale calcolo l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18 %. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, il loro consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale è sproporzionatamente elevato, ossia più di tre volte la media a livello dell'Unione per il 2005, e tali paesi sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. È quindi opportuno disporre che beneficino di un'esenzione che copra l'importo eccedente la media a livello dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12 %.

 

(36)

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni» ha sottolineato la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati e dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto aereo.

 

(37)

Al fine di assicurare che l'elenco delle materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, altri biocarburanti e biogas contenuto in un allegato della presente direttiva tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, dei criteri di sostenibilità dell'Unione e della necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, nella periodica valutazione dell'allegato, dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.

 

(38)

Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma dell'Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform – URDP) volta a consentire lo scambio di quote di energia rinnovabile tra Stati membri, oltre agli accordi bilaterali di cooperazione. L'URDP è destinata a integrare l'apertura volontaria di regimi di sostegno a progetti ubicati in altri Stati membri. Gli accordi tra Stati membri includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.

 

(39)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva e a informare i cittadini dei benefici derivanti dall'uso dei meccanismi di cooperazione. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili e sul loro rispetto e che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti statistici tra Stati membri effettuati bilateralmente o attraverso l'URDP, i progetti comuni e i regimi comuni di sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma elettronica istituita nel regolamento (UE) 2018/1999 nonché altre forme di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno.

 

(40)

L'energia elettrica importata, prodotta da fonti rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia non rinnovabile con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Saranno valutati accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di energia elettrica rinnovabile. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (11), le parti contraenti dello stesso sono vincolate dalle rispettive disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

 

(41)

Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di energia elettrica rinnovabile, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione, nell'Unione, di energia da fonti rinnovabili.

 

(42)

Oltre all'istituzione di un quadro dell'Unione per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, la presente direttiva contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere nel promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner nel pieno rispetto del diritto internazionale, rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili.

 

(43)

La procedura utilizzata per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell'applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.

 

(44)

Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative o delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico o per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

 

(45)

È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e il diritto dell'ambiente dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutto il diritto dell'ambiente dell'Unione e del contributo dell'energia da fonti rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

 

(46)

L'energia geotermica è un'importante fonte locale di energia rinnovabile che di solito genera emissioni considerevolmente più basse rispetto ai combustibili fossili, e alcuni tipi di impianti geotermici producono emissioni prossime allo zero. Ciononostante, a seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo, che sono nocive per la salute e l'ambiente. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe facilitare esclusivamente la diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale e dalle ridotte emissioni di gas a effetto serra rispetto alle fonti non rinnovabili.

 

(47)

A livello nazionale, regionale e, laddove applicabile, locale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili, unitamente a misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

 

(48)

Al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, il calcolo di tali livelli minimi negli edifici nuovi o in quelli esistenti che necessitano di una ristrutturazione importante dovrebbe fornire una base sufficiente per valutare se l'inclusione di livelli minimi di energia rinnovabile sia realizzabile sul piano tecnico, funzionale ed economico. Per soddisfare tali requisiti, gli Stati membri dovrebbero consentire, tra l'altro, il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti oppure ad altre infrastrutture energetiche, qualora non siano disponibili sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento.

 

(49)

Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo del riscaldamento e di raffrescamento siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e che tali misure agevolino una maggiore integrazione delle energie rinnovabili, sostenendo, tra l'altro, tecnologie innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche, e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energia da fonti rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, in particolare per promuovere l'energia da fonti rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il teleriscaldamento e il teleraffrescamento competitivo ed efficiente. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

 

(50)

È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Fornire orientamenti ai richiedenti nel corso della procedura di domanda di autorizzazione amministrativa e della procedura autorizzativa attraverso uno sportello amministrativo unico mira a ridurre la complessità per i promotori dei progetti e aumentare l'efficienza e la trasparenza, anche per gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile. Tali orientamenti devono essere forniti a un livello di governance adeguato, tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Il punto di contatto unico dovrebbe orientare il richiedente e facilitare l'intero processo amministrativo affinché il richiedente non sia obbligato a contattare altri organismi amministrativi al fine di completare la procedura autorizzativa, a meno che il richiedente non preferisca farlo.

 

(51)

La lunghezza delle procedure amministrative, oltre a renderle costose, costituisce un serio ostacolo amministrativo. La semplificazione delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione e termini chiari per le decisioni che le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto di produzione di energia elettrica devono adottare sulla base di una domanda completata dovrebbero stimolare una gestione più efficiente delle procedure, riducendo in tale modo i costi amministrativi. Dovrebbe essere messo a disposizione un manuale delle procedure per facilitare la comprensione delle procedure da parte dei promotori dei progetti e dei cittadini che desiderano investire nell'energia rinnovabile. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia rinnovabile da parte delle microimprese, delle piccole e medie imprese (PMI) e dei singoli cittadini, in conformità degli obiettivi previsti dalla presente direttiva, dovrebbero essere istituite procedure di notifica semplice all'organismo competente per le connessioni alla rete per i piccoli progetti nell'ambito dell'energia da fonti rinnovabili, compresi quelli decentrati, quali l'installazione di pannelli solari sui tetti. Per rispondere alla crescente necessità di ripotenziare gli esistenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario istituire procedure autorizzative semplificate. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure amministrative di rilascio dell'autorizzazione, si applichi fatta salva la normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, dovrebbe essere possibile prorogare i termini iniziali fino a un anno.

 

(52)

Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, per incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

 

(53)

Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.

 

(54)

Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è altresì necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli urbanisti e gli architetti prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi in proposito. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio di tale direttiva, in particolare degli articoli 46 e 49.

 

(55)

Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.

 

(56)

È opportuno consentire al mercato dei consumatori di energia elettrica rinnovabile di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, imporre ai fornitori di energia elettrica che informano i clienti finali circa il loro mix energetico, ai sensi del diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica, o che scambiano energia sul mercato con i consumatori in relazione al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili di utilizzare garanzie d'origine degli impianti che producono energie da fonti rinnovabili.

 

(57)

È importante fornire ai clienti finali informazioni sulle modalità di allocazione del sostegno all'energia elettrica. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta, salvo quando decidono di non rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario. Se decidono di rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario o di non rilasciare garanzie di origine direttamente ai produttori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere con quali mezzi e meccanismi tener conto del valore di mercato di tali garanzie di origine. Quando i produttori di energia da fonti rinnovabili beneficiano anche di un sostegno finanziario, si dovrebbe tenere adeguatamente conto del valore di mercato delle garanzie di origine per la medesima produzione nel regime di sostegno in questione.

 

(58)

La direttiva 2012/27/UE, prevede garanzie di origine per dimostrare l'origine dell'energia elettrica dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, essa non specifica l'utilizzo di tali garanzie di origine, il cui uso può pertanto anche essere autorizzato nel dare comunicazione dell'uso di energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.

 

(59)

Le garanzie di origine che sono attualmente in vigore per l'energia elettrica dovrebbero essere estese al gas da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per un'estensione del sistema delle garanzie di origine all'energia da fonti non rinnovabili. Ciò garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l'origine del gas da fonti rinnovabili, quale il biometano, e faciliterebbe maggiori scambi transfrontalieri di tale gas. Ciò favorirebbe anche l'introduzione di garanzie di origine per altro gas da fonti rinnovabili quali l'idrogeno.

 

(60)

Occorre dare sostegno all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il dispacciamento e l'accesso alla rete. Il quadro per l'integrazione dell'energia elettrica rinnovabile è stabilito in altro diritto dell'Unione relativo al mercato interno dell'energia elettrica. Tuttavia, tale quadro non comprende disposizioni sull'integrazione del gas proveniente da fonti rinnovabili nella rete del gas. È pertanto necessario includere tali disposizioni nella presente direttiva.

 

(61)

È stata riconosciuta la possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di sviluppo delle imprese locali, di crescita sostenibile e di occupazione di alta qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare la fornitura di assistenza tecnica e programmi di formazione, per rafforzare le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi dell'Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.

 

(62)

Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità regionali e locali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica sono sostenuti da iniziative come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. Tali iniziative sono essenziali e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali innovative interessate, aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di collaborare per fornire servizi comuni e realizzare progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali. È altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti nelle nuove tecnologie, quali i contratti di prestazione energetica e i processi di standardizzazione nel settore dei finanziamenti pubblici.

 

(63)

Nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.

 

(64)

La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 TFUE. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché tali regioni vantino significative fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio per l'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e fabbisogno di sostegno pubblico. È opportuno prevedere una deroga limitata a livello locale, per consentire agli Stati membri di adottare criteri specifici al fine di garantire l'ammissibilità al sostegno finanziario per il consumo di determinati combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare tali criteri specifici per gli impianti che utilizzano combustibili da biomassa situati in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 TFUE, nonché per la biomassa utilizzata come combustibile in tali impianti che non soddisfa i criteri armonizzati di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicati nella presente direttiva. Tali criteri specifici per i combustibili da biomassa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che il luogo di origine della biomassa sia uno Stato membro o un paese terzo. Inoltre, eventuali criteri specifici dovrebbero essere oggettivamente giustificati per motivi di indipendenza energetica della regione ultraperiferica in questione e per assicurare una transizione armoniosa verso i criteri di sostenibilità, i criteri di efficienza energetica e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa della presente direttiva in tale regione ultraperiferica.

Considerando che il mix energetico per la produzione di energia elettrica per le regioni ultraperiferiche è composto in larga misura di olio combustibile, è necessario consentire di considerare in modo adeguato i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tali regioni. Sarebbe pertanto opportuno prevedere uno specifico combustibile fossile di riferimento per l'energia elettrica prodotta nelle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva osservanza dei loro criteri specifici. Infine, gli Stati membri non dovrebbero rifiutare, fatto salvo l'aiuto concesso in base ai regimi di sostegno in conformità della presente direttiva, di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti e i bioliquidi ottenuti ai sensi della presente direttiva. Tale divieto mira a garantire che i biocarburanti e i bioliquidi conformi ai criteri armonizzati di cui alla presente direttiva continuino a trarre benefici dagli obiettivi di agevolazione negli scambi commerciali della presente direttiva, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche interessate.

 

(65)

È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

 

(66)

Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e di «autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente». È altresì necessario stabilire un quadro normativo tale da consentire a tali autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, dovrebbero poter beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a distinguere tra singoli autoconsumatori di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in ragione delle loro diverse caratteristiche nella misura in cui tale differenziazione sia proporzionata e debitamente giustificata.

 

(67)

La concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunit&agr