Ambiente, Beni culturali  -  Gabriele Gentilini  -  10/03/2022

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI REPowerEU

Si riporta il testo della comunicazione ufficiale di cui all'oggetto, emanata dalla commissione europea in merito alla grave crisi energetica che sta colpendo il continente europeo.

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Fonte:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022DC0108&from=EN

Strasburgo, 8.3.2022

COM(2022) 108 final

INTRODUZIONE

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha reso evidente e forte come mai prima d'ora la necessità di una transizione rapida verso l'energia pulita. L'UE importa il 90 % del gas che consuma, e oltre il 40 % del suo consumo totale di gas proviene dalla Russia. Dalla Russia provengono anche il 27 % delle importazioni di petrolio e il 46 % delle importazioni di carbone.

Provenienza delle importazioni di gas naturale dell'UE, 2021

Fonte: Commissione europea

L'UE deve essere pronta per qualsiasi scenario. Può rendersi indipendente dal gas russo ben prima della fine del decennio. Quanto più rapidi e decisi saremo nel diversificare l'approvvigionamento, nell'accelerare l'introduzione di tecnologie per l'energia verde e nel ridurre la nostra domanda di energia, tanto più rapidamente riusciremo a sostituire il gas russo. La presente comunicazione definisce nuove azioni per aumentare la produzione di energia verde, diversificare gli approvvigionamenti e ridurre la domanda, concentrandosi in particolare sul gas, che incide in modo significativo sul mercato dell'energia elettrica e il cui mercato mondiale è meno liquido. È possibile ampliare il settore di intervento per raggiungere gradualmente l'indipendenza dalla Russia per carbone e petrolio, per i quali l'UE ha una maggiore varietà di potenziali fornitori.

Accelerare la transizione verde consentirà di ridurre le emissioni e la dipendenza dai combustibili fossili importati e di proteggersi dall'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei combustibili fossili ha colpito soprattutto le famiglie in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, che spendono una quota significativa del reddito totale per le bollette energetiche 1 , accentuando così le disparità e le disuguaglianze nell'UE. Le imprese, in particolare le industrie ad alta intensità energetica, e il settore agroalimentare devono far fronte a maggiori costi di produzione.

Per fornire energia sicura, pulita e a prezzi accessibili alle imprese e alle famiglie, occorre agire in modo deciso, cominciando da subito a calmierare i prezzi e a costituire riserve di gas per il prossimo inverno.

I.Affrontare l'emergenza

Gli elevati prezzi dell'energia stanno danneggiando l'economia. Prima dell'invasione la Banca centrale europea aveva stimato che nel 2022 le crisi dei prezzi dell'energia avrebbero ridotto la crescita del PIL di circa 0,5 punti percentuali. È probabile che il persistere di prezzi elevati dell'energia aumenti la povertà e incida sulla competitività delle imprese. Soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione 2 . I prezzi elevati dell'energia causano anche un aumento dei prezzi di altre merci, in particolare dei generi alimentari. L'aumento simultaneo dei prezzi dell'energia, dei trasporti e dei prodotti alimentari aggraverebbe la pressione sulle famiglie a basso reddito, accentuando il rischio di povertà.

Il pacchetto di misure della Commissione 3 di ottobre 2021 ha contribuito ad attenuare l'impatto degli elevati prezzi dell'energia. L'attuazione delle misure dovrebbe proseguire per tutto il tempo necessario.

Per far fronte all'attuale situazione di emergenza, la Commissione esaminerà tutte le possibilità per l'adozione di misure di emergenza volte a limitare l'effetto di contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell'energia elettrica, ad esempio stabilendo limiti di prezzo temporanei. Nelle prossime settimane consulterà urgentemente tutti i soggetti interessati e proporrà alcune soluzioni.

La Commissione valuterà anche le possibili soluzioni per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica, così da sfruttare i vantaggi offerti dall'energia a basso costo, tenendo conto della relazione finale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), e di altri contributi relativi al funzionamento del mercato elettrico e ai vantaggi e svantaggi dei meccanismi alternativi di tariffazione dell'energia elettrica. Darà un seguito adeguato per mantenere l'energia elettrica a prezzi accessibili, senza perturbare l'approvvigionamento e gli ulteriori investimenti nella transizione verde.

1.1.   Calmierare i prezzi al dettaglio e sostenere le imprese fortemente esposte

La Commissione conferma che è possibile ricorrere a meccanismi di regolamentazione e trasferimento dei prezzi che contribuiscano a proteggere i consumatori e la nostra economia. Il quadro giuridico del mercato dell'energia elettrica, in particolare l'articolo 5 della direttiva sull'energia elettrica 4 , consente agli Stati membri, alla luce delle attuali circostanze eccezionali, di fissare prezzi al dettaglio per le famiglie e le microimprese. 

La Commissione fornisce orientamenti dettagliati nell'allegato 1 della presente comunicazione per aiutare gli Stati membri a elaborare meccanismi di regolamentazione dei prezzi, che potrebbero essere accompagnati da incentivi per l'efficienza e il risparmio energetici volti a ridurre le bollette energetiche.

Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato offrono agli Stati membri la possibilità di fornire sostegno a breve termine alle imprese e agli agricoltori che risentono dell'aumento dei prezzi dell'energia e di contribuire a ripararli dalla volatilità dei prezzi a medio e lungo termine. Per esempio, in base agli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione 5 , gli Stati membri possono offrire un sostegno temporaneo alle imprese che hanno bisogno di liquidità a causa degli attuali prezzi elevati dell'energia, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. La Commissione si occuperà di tali casi in via prioritaria, dedicando particolare attenzione ai servizi di pubblica utilità del settore del gas e agli intermediari che devono far fronte a maggiori costi di approvvigionamento causati da alterazioni dei contratti.

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato relativi al sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE 6 consentono agli Stati membri di sostenere in modo specifico i settori maggiormente a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni. Nel settore agricolo le norme in materia di aiuti di Stato 7  autorizzano l'aiuto agli investimenti nell'energia sostenibile. Nell'ambito dell'attuale revisione di tali norme, la proposta della Commissione 8 attualmente oggetto di consultazione pubblica aumenta le soluzioni a disposizione per fornire sostegno agli agricoltori.

La Commissione è pronta ad avvalersi appieno della flessibilità degli strumenti di cui dispone in materia di aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di sostenere le imprese e i settori duramente colpiti dagli attuali sviluppi geopolitici. Per consentire agli Stati membri di ovviare alle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, a breve la Commissione consulterà gli Stati membri sulla necessità di istituire un nuovo e autonomo quadro temporaneo per le crisi e sul relativo ambito di applicazione 9 . Tale quadro potrebbe ad esempio consentire di fornire sostegno alla liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi e aiuti alle imprese 10 , in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo shock dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa. La Commissione ha inoltre consultato gli Stati membri in merito a modifiche mirate degli orientamenti sugli aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione (ETS), in particolare per ampliare l'elenco dei settori ammessi a beneficiarne, assicurando al tempo stesso che ricevano incentivi rafforzati per migliorare l'efficienza energetica e/decarbonizzare la loro produzione e limitando le distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Per finanziare tali misure di emergenza gli Stati membri possono prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia tali misure fiscali sui profitti elevati potrebbero rendere disponibili fino a 200 miliardi di EUR nel 2022 per compensare parzialmente l'aumento delle bollette energetiche 11 . Tali misure non dovrebbero essere retroattive ma dovrebbero essere tecnologicamente neutrali e consentire ai produttori di energia elettrica di coprire i costi e proteggere i segnali di mercato a lungo termine e quelli dei prezzi del carbonio. L'allegato 2 stabilisce le condizioni che tali misure devono soddisfare. Gli Stati membri possono utilizzare anche gli introiti più elevati del previsto provenienti dal sistema ETS. Dal 1º gennaio 2021 al 28 febbraio 2022 le entrate generate dalla vendita all'asta delle quote dell'EU ETS sono state pari a 30 miliardi di EUR 12 . 

Nella comunicazione sugli orientamenti per la politica di bilancio per il 2023, la Commissione ha ricordato che la cosiddetta "clausola di salvaguardia generale" del patto di stabilità e crescita (PSC) continua ad applicarsi nel 2022, il che consente agli Stati membri di adottare misure eccezionali nelle attuali circostanze eccezionali.

1.2.Prepararsi al prossimo inverno con riserve sufficienti di gas

Gli approvvigionamenti di gas sono sufficienti fino alla fine di quest'inverno anche in caso di interruzione totale dalla Russia.

Per essere pronti ad affrontare l'inverno prossimo è però necessario che tutta l'UE inizi subito a rifornirsi di gas. Durante la stagione di riscaldamento le riserve riducono la necessità di importare volumi supplementari. Lo stoccaggio contribuisce ad assorbire gli shock sul versante dell'offerta; lo stoccaggio di gas fornisce il 25-30 % del consumo in inverno. I livelli delle riserve di gas sono risultati particolarmente bassi nei siti appartenenti a entità di paesi terzi (ad esempio Gazprom). Parallelamente i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero coordinare le misure volte ad aggiornare e ottimizzare le capacità disponibili nella rete in caso di flussi ridotti o nulli e di pressione da Est.

La Commissione presenterà una proposta legislativa entro aprile per assicurare un livello annuale di stoccaggio adeguato 13 . La proposta disporrà che le infrastrutture di stoccaggio nel territorio UE siano riempite fino ad almeno il 90 % della capacità entro il 1º ottobre di ogni anno. Per rendere l'accumulo di riserve più attraente per gli operatori di mercato, la Commissione proporrà l'incentivo di aumentare al 100 % il livello del rimborso.

Una politica UE di stoccaggio del gas assicurerà equità e un uso intelligente delle infrastrutture esistenti, in modo da limitare la necessità di costruirne di nuove poiché non tutti gli Stati membri dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo nei rispettivi territori. La proposta istituirà un meccanismo per garantire l'equa ripartizione dei costi della sicurezza dell'approvvigionamento. In effetti i benefici derivanti da un livello alto di riempimento garantito, in termini di valore dell'assicurazione contro i rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento e di effetti di contenimento dei prezzi in inverno, non sono limitati al paese in cui si trova lo stoccaggio. Gli interconnettori sono essenziali al flusso ininterrotto di energia in tutta l'UE. Le nuove infrastrutture, laddove siano necessarie, dovrebbero essere compatibili con l'idrogeno.

Alla luce dell'attuale contesto geopolitico la Commissione prevede che nella proposta lo stoccaggio del gas sia considerato un'infrastruttura critica e siano previste disposizioni per far fronte ai rischi di proprietà per l'infrastruttura del gas: gli Stati membri dovranno esigere che l'autorità di regolamentazione o altra autorità competente designata dallo Stato membro certifichi che la proprietà di una o più persone di un paese terzo non mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento. La valutazione dovrà essere effettuata per tutti i gestori di sistemi di stoccaggio esistenti e futuri. A breve termine e in attesa dell'esito del processo legislativo, gli Stati membri dovrebbero muoversi come se la normativa fosse già disposta e adottare misure che assicurino l'accumulo di riserve in tempo utile per il prossimo inverno; inoltre, come previsto dal regolamento vigente sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 14 , dovranno stringere accordi di solidarietà che, nel contesto attuale, dovrebbero esser perfezionati senza ritardo.

Per incentivare l'accumulo di scorte gli Stati membri possono prevedere aiuti ai fornitori ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ad esempio sotto forma di garanzie ("contratto bidirezionale per differenza").

La Commissione può coordinare le operazioni di riempimento, ad esempio mediante appalti congiunti, la raccolta degli ordini e l'adeguamento dell'offerta alla domanda. Una piattaforma europea comune per la stipula dei contratti di approvvigionamento di gas in base a negoziati bilaterali con i grandi produttori contribuirebbe alla diversificazione e alla gestione intelligente dei rischi, e quindi garantirebbe la sicurezza degli approvvigionamenti a condizioni favorevoli per tutti gli acquirenti dell'UE.

La Commissione prosegue l'indagine sul mercato del gas in risposta alle preoccupazioni di potenziali distorsioni della concorrenza attribuite a imprese attive sui mercati europei del gas, in particolare il fornitore russo Gazprom. La società mostra un comportamento commerciale insolito: il livello medio di riempimento dello stoccaggio UE gestito da Gazprom è intorno al 16 %, mentre quello di altri fornitori è al 44 %. La Commissione indaga in via prioritaria su tutte le asserzioni di comportamenti commerciali potenzialmente anticoncorrenziali di Gazprom e raccoglie informazioni supplementari dagli operatori del mercato.

La Commissione continua a collaborare con i vicini e i partner dei Balcani occidentali e della Comunità dell'energia che condividono con l'Unione le stesse forme di dipendenza dai combustibili fossili e l'esposizione alle impennate dei prezzi, ma anche l'impegno di perseguire gli stessi obiettivi climatici a lungo termine. Per quanto riguarda l'Ucraina, la Moldova, e la Georgia, l'UE è pronta a dare il necessario sostegno per assicurare energia affidabile e sostenibile: lo sforzo in atto ai fini di una sincronizzazione d'emergenza delle reti elettriche ucraine e moldove con la rete continentale europea è un segnale chiaro di tale impegno.

II.REPowerEU: affrancarci dalla dipendenza dai combustibili fossili russi

Uscire gradualmente dalla dipendenza dai combustibili fossili provenienti dalla Russia è possibile ben prima del 2030. In quest'ottica, e per aumentare la resilienza del sistema energetico UE, la Commissione propone un piano REPowerEU basato su due pilastri:

·diversificare gli approvvigionamenti di gas, grazie all'aumento delle importazioni (GNL e via gasdotto) da fornitori non russi e all'aumento dei livelli di biometano e idrogeno;

·ridurre più rapidamente la dipendenza da combustibili fossili nell'edilizia, anche abitativa, nell'industria e a livello di sistema energetico grazie a miglioramenti dell'efficienza energetica, a maggiori quote di energie rinnovabili e superando le strozzature infrastrutturali.

L'attuazione completa delle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55 o FF55) ridurrebbe il nostro consumo di gas del 30 %, equivalente a 100 miliardi di m3, entro il 2030. Insieme a un'ulteriore diversificazione del gas e a un maggior numero di gas rinnovabili, l'anticipazione dei risparmi energetici e l'elettrificazione sono potenzialmente in grado di fornire, congiuntamente, almeno l'equivalente dei 155 miliardi di m³ d'importazioni di gas russo.

Il principio "efficienza energetica al primo posto" è più importante che mai e dovrebbe essere applicato all'insieme dei settori e delle politiche, prevedendo misure di gestione della domanda a integrazione di quelle previste sul versante dell'offerta.

Date le circostanze i colegislatori potrebbero valutare la possibilità di imprimere al pacchetto "Pronti per il 55 %" una maggiore spinta innalzando o anticipando gli obiettivi fissati per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.

PERCORSO DI REPowerEU

SCOPO

OBIETTIVO FF55 ENTRO IL 2030

MISURA
REPowerEU

SOSTITUITO ENTRO IL 2022

(equivalente in MLD di M3) -

Stima

IN PIÙ RISPETTO ALL'FF55 ENTRO IL 2030 (equivalente in MLD di M3) -

Stima

DIVERSIFICARE IL GAS

GAS NATURALE NON RUSSO

-

Diversificare il GNL

50*

50

-

Diversificare le importazioni via gasdotto

10

10

PIÙ GAS RINNOVABILE

17 mld di m3 di produzione di biometano: risparmio di 17 mld di m3 

Incrementare la produzione di biometano a 35 mld di m3 entro il 2030

3,5

18

5,6 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile: risparmio di 9-18,5 mld di m3 

Incrementare la produzione e le importazioni di idrogeno a 20 mt entro il 2030

-

25-50

ELETTRIFICARE L'EUROPA

EDILIZIA ABITATIVA

Misure di efficienza energetica: risparmio di 38 mld di m3

Risparmio energetico nell'UE, ad es. se si abbassa di 1 ºC il termostato del riscaldamento nell'edilizia: 10 mld di m3

14

10

Conteggi in base ai dati complessivi sulle fonti di energia rinnovabile riportati di seguito

Anticipare l'installazione di pannelli solari sui tetti: fino a 15 TWh in un anno

2,5

Anticipato

30 milioni di nuove pompe di calore installate nel 2030: risparmio di 35 mld di m3 nel 2030

Anticipare la diffusione di pompe di calore raddoppiando l'installazione a 10 milioni di unità, cumulativamente, nei prossimi 5 anni

1,5

Anticipato

SETTORE ENERGIA ELETTRICA

480 GW di capacità eolica e

420 GW di capacità solare: risparmio di 170 mld di m3 (e produzione di 5,6 mt di idrogeno verde)

Anticipazione di capacità eolica e solare, aumento del tasso medio di diffusione del 20 %: risparmio di 3 mld di m3 di gas e capacità supplementari pari a 80 GW entro il 2030 per accogliere una maggiore produzione di idrogeno rinnovabile

20

Il risparmio di gas derivante dalla maggiore ambizione è ascritto all'idrogeno verde, il resto risulta dall'anticipazione

TRASFORMARE L'INDUSTRIA

INDUSTRIE AD ALTA INTENSITÀ ENERGETICA

Anticipare l'elettrificazione e l'introduzione dell'idrogeno rinnovabile

Anticipare il Fondo per l'innovazione ed estenderlo ai contratti per differenza sul carbonio

Risparmi di gas conteggiati in base agli obiettivi relativi all'idrogeno rinnovabile e alle energie rinnovabili

*Tutte le cifre sono stime

La Commissione è pronta a proporre un piano REPowerEU basato sull'individuazione, di concerto con gli Stati membri, dei progetti e delle riforme più adatti a livello nazionale, regionale e unionale. Ci si baserà sui piani nazionali per l'energia e il clima e sui relativi aggiornamenti, sui piani vigenti per la ripresa e la resilienza, sui programmi operativi della politica di coesione e su altri piani e necessità in termini di resilienza climatica. Dovrebbero essere privilegiati i progetti volti a completare il mercato interno dell'energia e quelli a forte dimensione transfrontaliera, ad esempio il collegamento critico tra Portogallo, Spagna e Francia e quello tra Bulgaria e Grecia. Tali progetti miglioreranno l'interconnessione delle reti europee del gas e dell'energia elettrica e altre infrastrutture e sincronizzeranno pienamente le nostre reti elettriche, ad esempio tra gli Stati baltici e la rete continentale europea. I piani degli Stati membri dovrebbero poggiare su un'analisi regionale. La Commissione fornirebbe sostegno, come ha fatto per i piani per la ripresa e la resilienza, e assistenza tecnica tramite lo strumento di sostegno tecnico. Il fabbisogno di finanziamento sarà valutato su una mappatura completa delle esigenze degli Stati membri e del fabbisogno d'investimenti transfrontalieri. Per soddisfarlo occorre mobilitare tutte le risorse e tutti gli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'Unione, con fondi pubblici concepiti per attirare gli investimenti privati.

2.1. Diversificare gli approvvigionamenti di gas

2.1.1. Importazioni: GNL e gasdotti

Nel gennaio 2022 una fornitura senza precedenti di GNL all'UE ha garantito la sicurezza dell'approvvigionamento di gas per quest'inverno. L'UE potrebbe importare 50 miliardi di m3 di GNL in più all'anno (ad es. dal Qatar, dagli Stati Uniti d'America, dall'Egitto, dall'Africa occidentale). Dalla diversificazione delle fonti via gasdotto (ad esempio da Azerbaigian, Algeria, Norvegia) potrebbe risultare un ulteriore risparmio di 10 miliardi di m3 all'anno sulle importazioni di gas russo.

La Commissione valuterà in via prioritaria se siano necessari misure e investimenti in infrastrutture e interconnessioni del gas predisposte per l'idrogeno per superare le strozzature che si frappongono allo sfruttamento pieno della capacità di GNL dell'UE.

L'UE, anche diversificando l'offerta, resta comunque promotrice dei partenariati internazionali. La Commissione proseguirà i lavori in sede di G7 e con i principali acquirenti mondiali di gas (Giappone, Corea del Sud, Cina, India) sugli sviluppi del mercato a medio termine.

2.1.2. Aumentare la produzione di biometano nell'UE

Raddoppiare l'obiettivo per il biometano stabilito nel pacchetto "Pronti per il 55 %" porterebbe la produzione a 35 miliardi di m3 all'anno entro il 2030. Per fare ciò gli Stati membri dovrebbero destinare parte della dotazione finanziaria dei piani strategici della PAC al biometano prodotto da biomassa sostenibile, in particolare da rifiuti e residui agricoli.

2.1.3. Acceleratore dell'idrogeno

Aggiungendo 15 milioni di tonnellate (mt) di idrogeno rinnovabile ai 5,6 mt già previsti dal pacchetto "Pronti per il 55 %", entro il 2030 sarà possibile sostituire annualmente 25-50 miliardi di m3 di gas russo importato: si tratterebbe di andare oltre gli obiettivi della strategia dell'UE per l'idrogeno e massimizzare la produzione interna, importando 10 mt di idrogeno in più da diverse fonti e aumentando la produzione in Europa di 5 mt 15 . Anche altre forme di idrogeno ottenuto senza combustibili fossili, in particolare usando il nucleare, trovano posto nella sostituzione del gas naturale.

La Commissione svilupperà ulteriormente il quadro normativo per promuovere un mercato europeo dell'idrogeno e sosterrà lo sviluppo di un'infrastruttura integrata per il gas e l'idrogeno, di impianti di stoccaggio dell'idrogeno e di infrastrutture portuali. Le nuove infrastrutture transfrontaliere dovrebbero essere compatibili con l'idrogeno. La Commissione tratterà le notifiche di aiuti di Stato per i progetti nel settore dell'idrogeno in via prioritaria e s'impegna a portare a termine la valutazione dei primi importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno entro sei settimane dalla presentazione della notifica completa da parte degli Stati membri partecipanti. Il completamento della valutazione entro l'estate dovrebbe essere l'obiettivo comune.

La Commissione sosterrà progetti pilota di produzione e trasporto di idrogeno rinnovabile nel vicinato dell'UE, iniziando con un partenariato mediterraneo per l'idrogeno verde. Collaborerà inoltre con i partner per stringere partenariati per l'idrogeno verde e con l'industria per istituire un meccanismo europeo globale per l'idrogeno, allo scopo di facilitare l'accesso degli Stati membri all'idrogeno rinnovabile a prezzi abbordabili. 

2.2. Affrancarci più rapidamente dalla dipendenza dai combustibili fossili

2.2.1. Diffondere il solare, l'eolico e le pompe di calore

Con le proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" si prevede che le capacità fotovoltaiche ed eoliche dell'UE raddoppino entro il 2025 e triplichino entro il 2030, generando un risparmio di 170 miliardi di m3 di gas sul consumo annuo entro il 2030.

Se si intensifica la diffusione dei sistemi solari fotovoltaici sui tetti fino a produrre 15 TWh quest'anno l'UE potrebbe risparmiare ulteriori 2,5 miliardi di m³ di gas. In giugno la Commissione presenterà una comunicazione sull'energia solare per contribuire a liberare il potenziale di questa fonte rinnovabile, di grande importanza nell'Unione. In base a un'analisi della situazione dell'energia solare nell'UE, la strategia per l'energia solare proporrà un'iniziativa europea per i pannelli solari sui tetti che individuerà gli ostacoli, presenterà misure per accelerare la diffusione e assicurerà che il pubblico possa sfruttare appieno i benefici dell'energia prodotta dai pannelli solari sui tetti.

La Commissione si adopererà per sviluppare ulteriormente la catena del valore dell'energia solare, dell'energia eolica e delle pompe di calore, concorrendo anche a rafforzare la competitività dell'UE e far fronte alle dipendenze strategiche. In caso gli investimenti privati non fossero sufficienti, per attirarli sono previste misure intese a indirizzare i finanziamenti dell'UE verso tecnologie di prossima generazione e mobilitare InvestEU o il sostegno degli Stati membri. Tra gli investimenti che si vorrebbe specialmente accelerare, perché indispensabili a sostenere la trasformazione, vi sono quelli nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze della forza lavoro.

La Commissione, gli Stati membri e l'industria dovrebbero continuare a monitorare da vicino l'approvvigionamento delle materie prime critiche e di altre materie prime, promuovere partenariati strategici per assicurare gli approvvigionamenti e considerare altri interventi, come la costituzione di scorte strategiche, se necessari.

Raddoppiando il ritmo annuale pianificato d'installazione delle pompe di calore nella prima metà di questo periodo, gli apparecchi installati nell'UE nei prossimi cinque diverrebbero 10 milioni, il che equivarrebbe a un risparmio di gas pari a 12 miliardi di m3 ogni 10 milioni di pompe di calore domestiche installate. Per accelerare la commercializzazione delle pompe di calore occorrerà potenziare rapidamente l'intera filiera e introdurre misure volte a promuovere le ristrutturazioni edilizie e la modernizzazione dei sistemi di teleriscaldamento.

Oltre alla progettazione degli edifici, anche la produzione energetica basata sull'eolico, sul solare e su altre fonti a basse emissioni ridurrebbe la nostra dipendenza dal gas. 

2.2.2. Decarbonizzare l'industria

Il piano REPowerEU potrebbe accelerare la diffusione nei settori industriali di soluzioni innovative basate sull'idrogeno e di energia elettrica rinnovabile competitiva in termini di costi. La Commissione anticiperà l'attuazione del Fondo per l'innovazione al fine di favorire il passaggio all'elettrificazione e all'idrogeno, anche mediante un regime unionale di contratti per differenza sul carbonio, e rafforzare le capacità produttive dell'UE per la fabbricazione di apparecchiature innovative a zero e basse emissioni di carbonio, come gli elettrolizzatori, tecnologie solari/eoliche di prossima generazione e altre tecnologie.

2.2.3. Accelerare l'iter autorizzativo

Non sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione dei progetti di energia rinnovabile se prima non si abbrevia e semplifica l'iter autorizzativo. Uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è risultato essere la durata delle procedure amministrative. Questo problema dovrebbe essere sormontato recependo rapidamente nella sua integralità la direttiva vigente sulle energie rinnovabili 16 e attuando le riforme e le misure corrispondenti nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri, così come le disposizioni del quadro riveduto sulle reti transeuropee dell'energia (regolamento TEN-E) relative al rilascio delle autorizzazioni per le infrastrutture 17 .

La Commissione invita gli Stati membri a garantire che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica e possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole tra quelle disponibili.

Gli Stati membri dovrebbero rapidamente censire, valutare e assicurare la disponibilità di zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, in funzione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, dei contributi all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili e di altri fattori quali la disponibilità di risorse, l'infrastruttura di rete e gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. Nell'imminente proposta legislativa sul ripristino della natura, la Commissione proporrà che gli Stati membri, nell'elaborare i piani nazionali per conseguire gli obiettivi di ripristino, tengano conto di un numero limitato di zone chiaramente definite come particolarmente adatte allo sviluppo delle rinnovabili (zone di riferimento), evitando il più possibile le aree di pregio ambientale. Gli Stati membri possono avvalersi del riesame dei piani stilati a norma della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo per promuovere la realizzazione dei progetti di rinnovabili.

A maggio la Commissione pubblicherà una raccomandazione per l'accelerazione dell'iter autorizzativo dei progetti di energie rinnovabili e si adopererà per sostenere lo sfruttamento di tutti i meccanismi di flessibilità già disposti dalla legislazione dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli rimanenti, quale ne sia l'origine.

La Commissione fornirà inoltre orientamenti sui tempi e modi in cui sarà necessario predisporre spazi di sperimentazione normativa per collaudare le tecnologie, i prodotti o i servizi innovativi intesi a favorire la coesistenza delle energie rinnovabili in espansione e la protezione dell'ambiente. Gli orientamenti serviranno in particolare a delimitare gli spazi di sperimentazione normativa, ad esempio in termini di calendario, territorio e vigilanza regolamentare continua per ridurre al minimo i rischi.

Nel corso del 2022 la Commissione e il gruppo BEI decideranno quali meccanismi di finanziamento siano i più adatti a promuovere in Europa lo sviluppo di accordi per l'acquisto di energia elettrica, pratica già possibile nell'ambito di InvestEU; tra gli aspetti considerati vi è anche quello di rendere gli accordi più accessibili a nuovi acquirenti, come le PMI.

Conclusioni

Gli sviluppi osservati negli ultimi mesi sui mercati dell'energia, in particolare il cambiamento drastico verificatosi nelle ultime settimane sul versante della sicurezza, impongono un'accelerazione netta della transizione verso l'energia pulita così da aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa.

Sono necessari interventi immediati per attenuare le ripercussioni dei prezzi elevati sulle famiglie, sugli agricoltori, sulle imprese e sull'industria.

La fine della dipendenza dai combustibili fossili russi determinerà un cambiamento accelerato del mix energetico degli Stati membri e il mercato dell'energia elettrica dovrà funzionare di pari passo.

La definizione di una politica europea di stoccaggio del gas migliorerà la preparazione per la prossima stagione invernale e oltre. Un'azione comune e coordinata è la migliore risposta di emergenza alle sfide alle quali ci troviamo di fronte.

La Commissione è pronta a elaborare, entro l'estate e in cooperazione con gli Stati membri, un piano REPowerEU per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le fonti rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica: si potrebbe così prescindere più rapidamente dalle importazioni di gas russo e dai combustibili fossili e mettere a disposizione la migliore assicurazione contro gli shock dei prezzi a medio termine anticipando la transizione verde dell'UE, con particolare attenzione alle esigenze transfrontaliere e regionali. Il bisogno di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento sta imprimendo un nuovo slancio agli obiettivi del Green Deal europeo.

(1)   Cfr. la relazione del seminario sulla povertà energetica organizzato il 9 novembre 2016 per la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo, Gender perspective on access to energy in the EU Gender and energy | Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (europa.eu) , e GFE-Gender-Issues-Note-Session-6.2.pdf (oecd.org) .
(2)     Ad oggi più della metà delle fonderie di alluminio e zinco dell'UE operano a capacità ridotta o sono temporaneamente chiuse. L'UE ha temporaneamente perso 650 000 tonnellate di capacità di alluminio primario, pari a circa il 30 % del totale. 
(3)   COM(2021660 final del 13 ottobre 2021Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno .
(4)   Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(5)     Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sostegno alla liquidità (prestiti o garanzie) per un periodo massimo di sei mesi per le grandi imprese in difficoltà e di 18 mesi per le PMI. Anche le imprese non in difficoltà possono beneficiare degli aiuti se versano in stato di "grave fabbisogno di liquidità a causa di circostanze eccezionali e impreviste".
(6)   Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).
(7)      Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1). Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).
(8)      Consultazione pubblica sulla revisione delle norme in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali .
(9)   A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
(10)   Ad eccezione delle imprese collegate a o controllate da persone fisiche incluse nell'elenco delle sanzioni adottate dall'UE e/o di beneficiari controllati da soggetti giuridici russi o bielorussi.
(11)   10-point plan to reduce European Union's reliance on Russian natural gas, 3 marzo 2022, Agenzia internazionale per l'energia.
(12)   I fondi ETS dovrebbero principalmente servire a sostenere l'ulteriore riduzione delle emissioni, in particolare tramite investimenti nell'efficienza energetica, nella transizione energetica e nell'innovazione delle tecnologie pulite; tuttavia l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva ETS (direttiva 2009/29/CE) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare i proventi del sistema ETS per fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
(13)     In 13 Stati membri - BE, BG, DK, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SE - è già in vigore l'obbligo di stoccaggio; altri Stati membri, tra cui DE, hanno annunciato l'intenzione d'introdurlo. 
(14)     Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(15)    Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (COM(2020301 final).
(16)     Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). 
(17)     Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

Strasburgo, 8.3.2022

COM(2022) 108 final

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI

REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura,
più sostenibile e a prezzi più accessibili

ALLEGATO 1

Orientamenti sull'applicazione dell'articolo 5 della direttiva sull'energia elettrica 
nella situazione attuale 

1.Introduzione 

La direttiva sull'energia elettrica mira a sfruttare il vantaggio di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione equa verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. L'articolo 5 mira in particolare a garantire una concorrenza effettiva a vantaggio dei consumatori assicurando nel contempo la protezione dei clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Esso contiene il quadro per un'applicazione eccezionale e limitata nel tempo di prezzi regolati, che possono essere autorizzati in circostanze definite, come i periodi in cui i prezzi dell'energia sono notevolmente più elevati. Per mantenere gli incentivi all'efficienza energetica e un mercato efficiente, le misure di regolazione dovrebbero rimanere temporanee e comprendere una tabella di marcia ben definita per la loro graduale eliminazione.

La situazione attuale dei mercati dell'energia è tale da poter richiedere l'intervento degli Stati membri nella fissazione dei prezzi al dettaglio al fine di conseguire gli obiettivi politici e garantire prezzi e costi dell'energia trasparenti e accessibili per i consumatori.

I presenti orientamenti mirano a sostenere gli Stati membri nell'elaborazione di tali misure, garantendo che vadano a vantaggio dei consumatori durante l'attuale crisi e rafforzino la concorrenza a vantaggio dei consumatori nel lungo periodo. Illustrano i motivi per cui i prezzi all'ingrosso elevati e volatili del gas e dell'energia elettrica possono attualmente limitare la concorrenza e danneggiare i clienti. Questi potrebbero fungere da base per consentire agli Stati membri di individuare le condizioni alle quali intendono avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 5 in relazione agli interventi sui prezzi al dettaglio.

L'articolo 5 stabilisce che i fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti, che non è perciò fissato dal governo o da un organismo di regolamentazione. Questo perché in un mercato che funziona correttamente ed è basato sull'interazione tra domanda e offerta tale modalità di determinazione del prezzo: 

·accrescerà il ruolo dei consumatori;

·invierà segnali di investimento nel mercato, sostenendo la sicurezza dell'approvvigionamento a medio termine e la transizione a un sistema decarbonizzato;

·favorirà il passaggio a un sistema elettrico flessibile, in particolare con la partecipazione della domanda; 

·incoraggerà l'efficienza energetica e il risparmio energetico, in quanto il prezzo dell'energia è un segnale importante del valore reale dell'energia, e 

·offrirà ai consumatori una scelta più ampia in quanto i fornitori sono in concorrenza per presentare offerte migliori sulla base di prezzi e servizi.

Tuttavia l'articolo 5 riconosce anche che, in determinate circostanze, potrebbe essere necessario derogare a tale principio generale. Gli Stati membri possono intervenire nella fissazione dei prezzi al dettaglio da parte dei fornitori (prezzi regolati) in conformità34:

·all'articolo 5, paragrafo 3, che consente agli Stati membri di regolare i prezzi al dettaglio per la fornitura ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili, fatte salve le condizioni specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per garantire che possano permettersi di soddisfare il loro fabbisogno energetico di base;

·all'articolo 5, paragrafo 6, che consente di intervenire nella fissazione dei prezzi al dettaglio per i clienti civili e le microimprese per un certo periodo di tempo al fine di agevolare la transizione verso una concorrenza effettiva tra i fornitori. Tale deroga è soggetta alle condizioni più specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 7, che sono diverse da quelle applicabili ai prezzi al dettaglio regolati per i consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Il considerando 23 della direttiva sull'energia elettrica, che precisa l'obiettivo dell'articolo 5, illustra come esso possa essere utilizzato per far fronte all'impatto di situazioni caratterizzate da prezzi particolarmente elevati. 

2.Motivi per intervenire nella fissazione dei prezzi in risposta all'attuale situazione del mercato dell'energia 

Sebbene l'impatto preciso differisca da uno Stato membro all'altro, esistono diversi modi in cui l'attuale situazione del mercato dell'energia, caratterizzata da prezzi all'ingrosso del gas e dell'energia elettrica elevati e volatili, può limitare la concorrenza e danneggiare i clienti, in particolare:

·consolidando la posizione degli operatori dominanti; 

·aumentando la dipendenza dalle fonti energetiche ad elevate emissioni di carbonio; 

·impedendo ai fornitori di accedere a prodotti di copertura o a mercati a più lungo termine che consentano loro di presentare offerte ai consumatori; 

·arrecando un danno significativo ai consumatori in grado di danneggiare gli sviluppi del mercato a lungo termine, compromettendo in tal modo la concorrenza e la transizione energetica; 

·trasferendo gli aumenti di prezzo e la volatilità del mercato all'ingrosso direttamente sui mercati al dettaglio; il mercato al dettaglio non riuscirebbe di conseguenza a proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi in quanto i consumatori non avrebbero la possibilità di adeguare la loro domanda; 

·riducendo il numero di fornitori sul mercato al di sotto di quello necessario per garantire un'effettiva concorrenza sul mercato al dettaglio a causa dell'attuale situazione del mercato (all'ingrosso); e 

·congestionando i fornitori di ultima istanza.

3.Prezzi al dettaglio regolati nell'attuale periodo di prezzi dell'energia elevati e volatili 

In primo luogo, se uno Stato membro ha già adottato le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o paragrafo 6, può continuare a farlo durante il periodo in corso. Gli Stati membri possono inoltre tenere conto dell'impatto degli attuali prezzi all'ingrosso dell'energia elevati e volatili sulle tabelle di marcia che avevano predisposto per eliminare gradualmente tali interventi sul mercato al dettaglio.

In conformità al considerando 23, interventi limitati nel tempo sui prezzi al dettaglio durante l'attuale periodo eccezionale di instabilità sono consentiti per tutti o per una categoria di clienti, anche se uno Stato membro ha già conseguito una situazione di piena concorrenza, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: 

·garantire la protezione dei clienti vulnerabili e dei clienti civili nei periodi di prezzi eccezionalmente elevati; 

·assicurare il proseguimento della transizione verso la piena concorrenza; 

·evitare che il livello di concorrenza già raggiunto sia gravemente compromesso (per le ragioni sopra esposte). 

4.Garantire che le misure soddisfino gli obiettivi della politica energetica dell'UE e della direttiva sull'energia elettrica 

Se uno Stato membro regola i prezzi al dettaglio a causa dell'attuale periodo di prezzi elevati e volatili, è importante che tale regolazione non pregiudichi gli obiettivi più ampi della politica energetica dell'UE e della direttiva sull'energia elettrica. Tali obiettivi comprendono mercati competitivi, responsabilizzazione dei consumatori, un aumento delle energie rinnovabili, un sistema elettrico flessibile e una maggiore efficienza energetica. 

Applicando i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 7, si verifica se le misure sono concepite in modo da poter conseguire il loro obiettivo, sono proporzionate a tale obiettivo e interferiscono non più di quanto necessario con il normale funzionamento del mercato 

In pratica, le misure devono necessariamente tenere conto delle circostanze specifiche attuali, caratterizzate da prezzi elevati e volatili dell'energia all'ingrosso, e dell'obiettivo generale di garantire la transizione a lungo termine verso un mercato al dettaglio pienamente competitivo e di agevolare la transizione energetica. 

5.Considerazioni fondamentali per l'elaborazione di prezzi al dettaglio regolati 

 

Nella situazione attuale i prezzi al dettaglio regolati dovrebbero offrire uno spazio per garantire che i mercati possano funzionare correttamente per i consumatori nel lungo termine. Questo significa che dovrebbero essere accompagnati da misure volte a conseguire una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi compiuti riguardo alle misure. Le misure più appropriate dipenderanno dalla situazione specifica di ciascuno Stato membro e dalle particolari sfide che ognuno di essi si trova ad affrontare e potrebbero comprendere le seguenti: 

·misure di responsabilizzazione dei consumatori: 

§misure atte a consentire l'autoconsumo e la produzione; 

§misure di efficienza energetica per ridurre la domanda di energia, aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'esposizione dei consumatori all'impatto della volatilità dei prezzi e 

§sfruttamento del potenziale della flessibilità dal lato della domanda per rispondere alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta, in particolare garantendo che i clienti possano partecipare a misure di gestione della domanda attraverso l'aggregazione; 

 

·misure volte a garantire che tutti i fornitori operino in modo prudenziale, tutelando gli interessi dei consumatori; 

·misure volte a garantire che i fornitori siano in grado di presentare offerte sul mercato che soddisfino le esigenze dei consumatori: 

§i fornitori possono accedere ai contratti a lungo termine su un piano di parità; 

§misure a sostegno dell'accesso effettivo dei nuovi fornitori ai mercati all'ingrosso; 

§misure che impongono ai produttori dominanti di mettere a disposizione contratti a termine su base equa (ad esempio, alle stesse condizioni del loro ramo di fornitura) Se i produttori hanno già venduto energia a termine mediante accordi di compravendita di energia a lungo termine o contratti bilaterali, tale energia dovrebbe essere esclusa; e 

§eliminazione delle barriere all'ingresso di nuovi partecipanti. 

In ogni caso gli Stati membri dovrebbero garantire la piena ed effettiva attuazione del capo III della direttiva sull'energia elettrica per garantire la responsabilizzazione dei consumatori.

La metodologia è necessaria per valutare i progressi compiuti in relazione al ritorno a mercati pienamente competitivi. Una tabella di marcia con tappe fondamentali per l'eliminazione dei prezzi regolati costituirebbe uno dei modi per conseguire tale obiettivo:

·in particolare, le tappe dovrebbero essere associate all'attenuazione dell'impatto delle condizioni eccezionali della domanda e dell'offerta, e non al loro ritorno ai livelli precedenti la crisi. Ciò significherebbe un ritorno alla piena concorrenza sulla base di un nuovo livello dei prezzi all'ingrosso; 

·la tabella di marcia dovrebbe essere sufficientemente chiara da consentire ai partecipanti al mercato di pianificare in anticipo sulla base di essa. 

Ridurre al minimo i potenziali effetti negativi dei prezzi regolati significa anche garantire un trattamento non discriminatorio dei fornitori, che deve comprendere i seguenti elementi:

·i fornitori dovrebbero essere liberi di predisporre altre offerte, non basate sui prezzi regolati; 

·i contratti a prezzo dinamico non dovrebbero essere interessati e i consumatori dovrebbero continuare a poter scegliere tariffe dinamiche; 

·la metodologia dovrebbe garantire che non venga consolidata la posizione degli operatori dominanti; 

·il prezzo regolato non dovrebbe basarsi sugli impianti di generazione di un singolo operatore. Se tuttavia in passato gli impianti di generazione di un determinato operatore sono stati messi a disposizione di tutti i fornitori a condizioni non discriminatorie è un elemento di cui si potrebbe tener conto; 

·la selezione del fornitore soggetto al prezzo regolato dovrebbe essere trasparente e il processo di selezione dovrebbe basarsi su criteri di selezione non discriminatori; 

·due opzioni sono possibili qualora sia previsto un compenso al fornitore per la presentazione di offerte a costi regolati: n 

§tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di presentare offerte al prezzo regolato sulla stessa base. La tempistica della compensazione dovrebbe tenere conto del diverso impatto finanziario sui piccoli fornitori al fine di proteggerli dagli oneri sproporzionati che potrebbero derivare dall'obbligo di offrire energia elettrica a prezzi regolati; 

§il fornitore dovrebbe essere scelto mediante una procedura aperta, come una gara d'appalto. 

I prezzi regolati dovrebbero riflettere i costi, a un livello in cui possa verificarsi un'effettiva concorrenza sui prezzi. A tale riguardo gli Stati membri dovrebbero tenere conto di quanto segue:

·la metodologia di fissazione dei prezzi regolati dovrebbe essere pienamente verificabile; 

·per il processo di calcolo l'autorità che applica i prezzi regolati dovrebbe avere accesso alle necessarie informazioni sulla struttura dei costi del settore; 

·il prezzo regolato deve essere in grado di coprire i costi ragionevolmente sostenuti dai fornitori e valutato sulla base di criteri economici oggettivi, compresi i costi regolati o amministrativi; 

·l'individuazione del prezzo di riferimento adeguato per i costi sostenuti dai fornitori che acquistano energia elettrica è particolarmente difficile in un periodo di prezzi elevati e volatili. È tuttavia importante che i prezzi regolati, anche se eventualmente inferiori a quanto richiesto per coprire i costi del mercato all'ingrosso in uno specifico periodo a breve termine, riflettano i costi tenendo conto di un periodo più lungo debitamente giustificato. Questo potrebbe ad esempio essere basato sul normale acquisto anticipato di energia da parte dei fornitori nello Stato membro interessato. 

Tra gli altri requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva sull'energia elettrica figurano:

·ridurre al minimo l'impatto negativo dei prezzi al dettaglio regolati sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica; 

·garantire che i beneficiari dei prezzi al dettaglio regolati continuino ad essere in grado di scegliere offerte di mercato competitive e ricevano sostegno e informazioni al riguardo; 

·informare direttamente i clienti della possibilità di installare contatori intelligenti e fornire loro l'assistenza necessaria, e 

·garantire che i prezzi al dettaglio regolati non diano luogo a sussidi incrociati diretti fra i clienti riforniti ai prezzi del mercato libero e quelli riforniti ai prezzi regolati. 


Strasburgo, 8.3.2022

COM(2022) 108 final

ALLEGATO

della

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più sostenibile e a prezzi più accessibili

ALLEGATO 2

Orientamenti relativi all'applicazione di misure fiscali sugli utili inframarginali

Nell'attuale situazione di crisi gli Stati membri possono decidere, in via eccezionale, di adottare misure fiscali intese a catturare alcuni dei rendimenti ottenuti da determinati produttori di energia elettrica.

La ridistribuzione delle entrate derivanti dalle misure fiscali sui proventi inframarginali ai consumatori finali di energia elettrica eviterebbe in parte che gli attuali prezzi elevati del gas aumentino i costi sostenuti dai clienti finali. Al tempo stesso preserverebbe l'efficienza dei prezzi marginali dell'energia elettrica all'ingrosso necessari per il dispacciamento efficiente e l'accoppiamento dei mercati nel mercato unico europeo dell'energia elettrica. Tale misura dovrebbe tuttavia essere attentamente concepita per evitare inutili distorsioni del mercato e incentivare nel contempo ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili. Dovrebbe in particolare contemplare i seguenti elementi:

·la durata della misura dovrebbe essere limitata e legata a una specifica situazione di crisi;

·la misura non dovrebbe incidere sulla formazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica basati sui costi marginali espressi dalla curva di merito, preservando così l'efficienza dei segnali di prezzo per le decisioni operative a breve termine. In caso di dubbio, dovrebbero essere recuperati livelli inferiori di guadagni in eccesso per evitare ripercussioni sulla formazione dei prezzi;

·le tendenze a lungo termine dei prezzi derivanti dagli sviluppi strutturali del mercato e il segnale del prezzo del carbonio proveniente dall'EU ETS non dovrebbero essere influenzati, in modo da non interferire con i segnali di prezzo a lungo termine che contribuiscono alla copertura dei costi fissi e di investimento, incentivando gli investimenti nella capacità necessarie per un sistema energetico decarbonizzato e affidabile;

·va osservato che una parte dell'aumento dei prezzi mondiali del gas presenta una componente strutturale (che potrebbe essere definita sulla base dei prezzi medi nel tempo). L'imposta non dovrebbe considerare gli effetti di questa componente strutturale;

·il metodo di calcolo dei rendimenti da considerare "eccessivi", nello specifico contesto di crisi, e i meccanismi di attivazione/disattivazione dovrebbero essere chiaramente specificati e giustificati. Al fine di evitare qualsiasi uso arbitrario che comporterebbe gravi distorsioni, i "profitti fortuiti" e il meccanismo di "attivazione/disattivazione" dovrebbero essere definiti sulla base di criteri ed eventi oggettivi e verificabili, come ad esempio la deviazione dalla media dei prezzi mondiali del gas su un periodo di tempo prolungato e il numero di ore in cui il gas fissa il prezzo nel sistema elettrico. Anche la durata dell'imposta dovrebbe essere chiaramente limitata nel tempo, non oltre il 30 giugno 2022, sulla base di questi criteri precisamente definiti;

·i proventi inframarginali aggiuntivi dovrebbero essere recuperati solo nei periodi in cui gli impianti a gas erano marginali e nella misura in cui tali proventi inframarginali aggiuntivi sono stati effettivamente percepiti da unità inframarginali;

·la misura non dovrebbe distinguere tra le diverse tecnologie di generazione e dovrebbe includere le unità inframarginali che operano nelle ore di applicazione dell'imposta, ad esempio dovrebbe applicarsi ai proventi inframarginali ottenuti producendo energia a partire da lignite e carbon fossile, energie rinnovabili (compresa l'energia idroelettrica) ed energia nucleare;

·la misura dovrebbe applicarsi allo stesso modo a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano coperti da regimi di sostegno o da meccanismi di remunerazione della capacità. Dovrebbe tuttavia tenere conto del fatto che alcuni regimi di sostegno per loro natura evitano già (mediante tariffe di riacquisto), catturano (con contratti bidirezionali per differenza conclusi prima della crisi del prezzo del gas) o riducono i proventi inframarginali (con premi variabili) in periodi di prezzi elevati. Si potrebbe affrontare la situazione specifica del premio fisso, che può aumentare i proventi inframarginali;

·la misura non dovrebbe essere retroattiva e dovrebbe recuperare unicamente una quota degli utili effettivamente realizzati. Pertanto essa deve tener conto del fatto che i produttori possono aver venduto anticipatamente parte della loro produzione a un prezzo inferiore prima dell'inizio della crisi. L'energia che non ha beneficiato di prezzi di mercato più elevati dell'energia elettrica in quanto era già stata venduta a termine dovrebbe essere esentata dalle misure di recupero;

·i proventi della misura dovrebbero essere trasferiti ai clienti civili o su misure non selettive e trasparenti a sostegno di tutti i consumatori finali (ad esempio uno sconto distinto esplicito sulle bollette dell'energia elettrica dei clienti finali proporzionale al loro consumo medio giornaliero o settimanale).

Va notato che, nella misura in cui le esenzioni da tali imposte sugli utili comportano vantaggi selettivi per determinate imprese, possono essere di applicazione le norme in materia di aiuti di Stato.


Strasburgo, 8.3.2022

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più sostenibile e a prezzi più accessibili


ALLEGATO 3

Utilizzo del pacchetto di misure di cui alla comunicazione del 13 ottobre 2021

Al 16 febbraio 2022, 24 Stati membri hanno adottato provvedimenti in linea con il pacchetto di misure. Queste misure stanno alleggerendo le bollette energetiche per circa 71 milioni di clienti civili e diversi milioni di microimprese e piccole e medie imprese.




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