Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  14/03/2006

Trib. Genova, 14 marzo 2006, g.t. Mazza Galanti - TRUST E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Angelo VENCHIARUTTI



Nell’esaminare più nel dettaglio la struttura del trust, si tratta di distinguere fra loro (a) l’ipotesi nella quale il disponente, ossia il soggetto il quale intende costituire un insieme di beni affinché le utilità siano impiegate nell’interesse del soggetto debole, sia lo stesso interessato; e (b) quella in cui invece, come nel caso di specie, a provvedere alla costituzione del trust siano i genitori ovvero un altro congiunto del disabile .
Nel primo caso, potrebbero profilarsi particolari questioni circa la validità del negozio costitutivo, e ciò in ragione delle condizioni personali del disponente (sempre che sussista una situazione d’incapacità legale, ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art. 428, co.1, c.c.). 

Nei casi d’incapacità dichiarata, l’eventuale costituzione del trust sarà realizzabile da parte del/dei rappresentante/i legale/i del beneficiario - previo rilascio delle necessarie autorizzazioni giudiziali (in vista di tutelare l’interesse del beneficiario) - allorché i beni destinati a confluire nel fund siano di proprietà di un incapace legale e l’atto sia configurabile tra quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il giudice potrà anche prescrivere, in questi casi, un obbligo di rendiconto al trustee . 

Dalle ipotesi appena illustrate va distinta quella nella quale, nei confronti del soggetto che intende costituire il trust, sia stata previamente attivata la nuova misura dell’amministrazione di sostegno. Stanti le caratteristiche del nuovo istituto di cui agli art. 404 ss c.c., per valutare la validità della costituzione del trust si tratterà, volta a volta, di accertare (alla luce del decreto di nomina o dei successivi interventi di modica o integrazione del giudice tutelare) l’ampiezza e la natura dei poteri conferiti all’amministratore di sostegno - al fine di verificare se un atto del genere poteva essere realizzato dal solo beneficiario, oppure rientrava nell’ambito dei poteri, di carattere sostitutivo o assistenziale, dell’amministratore di sostegno (v. artt. 405, 408 e 411 c.c) . 

Le questioni ora illustrate sono suscettibili di profilarsi, altresì, con riguardo al negozio o ai negozi di dotazione patrimoniale (successivi alla costituzione) del trust – con la precisazione che, là dove gli atti vengano compiuti dai rappresentanti legali dell’interessato con una certa periodicità, questi possano essere previamente autorizzati dall’autorità giudiziaria . 


Nel caso di specie, alla costituzione del trust viene autorizzata l’amministratrice di sostegno, nominata nel corso di un procedimento a favore del marito, affetto dalla sindrome di Alzheimer. Obiettivo del trust: tutelare, oltre al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, anche l’unico figlio della coppia. 

Al fine di inquadrare un trust del genere, pare opportuno ricordare il contesto nel quale esso è destinato a collocarsi. Come già accennato in apertura, il quadro normativo relativo alla protezione civilistica dei soggetti disabili è stato significativamente modificato a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (relativa all’ ”Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”). 

La recente normativa ha apportato importanti modifiche alla disciplina degli istituti relativi alla protezione dei soggetti inidonei alla cura dei propri interessi.
L’innovazione più significativa è rappresentata proprio dall’avvenuto inserimento, nel corpo del codice civile, della nuova misura dell’amministrazione di sostegno
In questa sede, ricorderemo brevemente che essa consente di attivare – potenzialmente, nei confronti di un’ampia pluralità di persone - un sostegno protettivo, caratterizzato da ampia elasticità e versatilità, e ciò senza che la capacità di agire dell’interessato venga minata da pronunce ablatorie. 

Le molteplici applicazioni giurisprudenziali ad oggi riscontrabili, confermano le potenzialità del nuovo istituto a proporsi come una misura a largo spettro di operatività (sia per quanto riguarda la categoria dei potenziali beneficiari, sia le circostanze nelle quali l’intervento di sostegno o assistenza è in concreto attivale), caratterizzata da grande  fluidità e adattabilità (alle mutate esigenze protettive del beneficiario), nonché connotata da una marcata semplicità nelle procedure di applicazione .
Sul piano tecnico, la stessa decisione che si commenta conferma come all'amministratore possa essere conferito il potere rappresentativo con riferimento a singoli atti anche di straordinaria amministrazione, specificamente autorizzati . 




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