Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  16/07/2023

Riforma Cartabia, revoca dell’autorizzazione rilasciata dal notaio ex art. 21 D. Lgs 149/2022 - Tribunale di Perugia, Decreto 28 giugno 2023 - Laura Provenzali

Questa Rivista ha dato recentemente conto del decreto del Giudice Tutelare di Perugia con il quale è stata temporaneamente revocata l’autorizzazione alla vendita rilasciata ai sensi dell’art. 21 D Lgs 149/2022  che attribuisce al notaio rogante la possibilità di rilasciare le autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali debba intervenire un minore, un interdetto, un inabilitato, un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno oppure atti che hanno ad oggetto beni ereditari (https://www.personaedanno.it/articolo/riforma-cartabia-revoca-temporanea-dellautorizzazione-rilasciata-dal-notaio-ex-art-21-d-lgs-149-2022-tribunale-di-perugia-decreto-1-giugno-2023). 

Nella vicenda in esame il notaio autorizzava l’amministratore di sostegno allo svincolo della somma necessaria per addivenire all’acquisto di un immobile ed alla sottoscrizione dell’atto di compravendita del medesimo, con comunicazione alla cancelleria del tribunale competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale.

Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti e rilevata la mancata motivazione sulla reale utilità dell’acquisto del bene da parte dell’amministrato, disponeva la revoca temporanea dell’autorizzazione, riservando ogni decisione all’esito dei chiarimenti forniti dal notaio, convocato ad apposita udienza.

L’incombente, a seguito del quale viene emesso il decreto in commento, mette in luce gli elementi valutati dal notaio nel corso della sua istruttoria, sia per quanto riguarda gli aspetti personali (nell’abitazione in cui il beneficiario convive attualmente con la madre ed il fratello ads sono presenti, su richiesta, la badante ed un nipote Oss e il “nuovo” immobile è idoneo a soddisfare le sue esigenze ed abitudini), sia per quanto riguarda gli aspetti economici (capienza documentata dei risparmi e valore del bene inferiore al valore di mercato, come attestato in perizia) in base ai quali egli ha ritenuto comprovata l’utilità dell’operazione .

Dirimente, nel ragionamento svolto dal giudice, l’osservazione che l’art. 21D.Lgs 149/2022, poiché riferito ad autorizzazioni di atti in cui interviene un incapace, rimanda ai presupposti normativi che il codice civile prevede per il rilascio della (corrispondente) autorizzazione giudiziale ossia necessità e utilità evidente.

Nello specifico, un atto può definirsi “necessario” quando, senza il suo compimento, all’interessato deriverebbe un pregiudizio concreto e di “utilità evidente” quando, ponendolo in essere, all’interessato derivi un miglioramento effettivo del patrimonio, valutato ponderando vantaggi e svantaggi in concreto.

In altri termini, questi sono i parametri di verifica ai quali risponde (anche) l’istruttoria notarile per appurare se lo scopo dell’operazione proposta è o meno autorizzabile, laddove una valutazione  dell’eventuale convenienza dell’operazione si muove sul diverso piano della verifica dell’adeguatezza economico-finanziaria dell’investimento/disinvestimento sotteso all’operazione stessa (vero è che lo stesso ads, sentito anch’esso a chiarimenti, ha riferito, quale motivazione primaria, dell’esigenza di svincolare quanto investito in azioni poiché in perdita).

Ecco allora che ciò che può apparire “necessario ed utile” nel fascicolo dell’immobile può perdere queste caratteristiche laddove comparato al fascicolo processuale custodito in sede giudiziaria.

Quest’ultimo, infatti, conserva e conosce il quadro d’insieme che riguarda la vita del beneficiario, includendo i molteplici aspetti che la compongono via via lungo la linea del tempo ed offre quindi  elementi indispensabili per formare la decisione migliore.

Le notizie in possesso del giudice attestano, infatti, che l’amministrato gode di serene relazioni familiari, ha una discreta autonomia nella cura del sé e nella conduzione delle sue giornate, l’ausilio della badante e del nipote Oss avviene solo su richiesta senza incidere in termini di spazio  e fruibilità dell’attuale abitazione.

Perché, allora, minare questo prezioso equilibrio con il trasferimento in una nuova casa che, oltretutto, comporterebbe ulteriori oneri rispetto agli attuali ?

L’obiettivo della tranquillità economica futura può essere perseguito con altre forme di investimento che garantiscano il capitale, scongiurando così ogni potenziale pregiudizio per l‘amministrato, il cui benessere complessivo è e resta il punto fondante di ogni progetto che lo riguarda.

A queste considerazioni consegue la revoca definitiva dell’autorizzazione emessa dal notaio, ritenuta carente dei presupposti normativi come sopra illustrati.

Resta dunque valido, a sommesso parere di chi scrive, il rimando ad approcciare con prudenza  il nuovo strumento messo in campo dal legislatore governativo nell’ambito delle misure di protezione, avendo invece cura di conoscere e valorizzare, per ogni singolo caso, la più ampia visuale presidiata nella “casa naturale” rappresentata dal fascicolo tutelare.

  


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