-  Tencati Adolfo  -  10/04/2015

NIENTE RICORSO IN CASSAZIONE PER IL CURATORE REVOCATO- Cass. 5094/15 - Adolfo TENCATI

Con la sentenza 5094/15 la S.C. conferma il proprio orientamento, formatosi prima della riforma delle procedure concorsuali, in virtù del quale il decreto della Corte d'Appello, con cui questa conferma il provvedimento del Tribunale fallimentare che revoca il curatore, non è ricorribile per cassazione, stante la sua natura ordinatoria. Per giungere a questa conclusione la Corte di legittimità accenna alle motivazioni occorrenti per revocare il curatore, ragionando così a metà strada tra diritto sostanziale e processuale.

 

Sommario

1. La ricorribilità per cassazione del provvedimento che revoca il curatore: una questione nuova?

2.Perché il curatore può essere revocato?

3. Tra tutela "reale" e "obbligatoria"

4. Ricorso per cassazione e tutela del curatore revocato

4.1. L'orientamento ostile al ricorso per cassazione

4.2. L'interesse legittimo di diritto privato alla stabilità dell'incarico

4.3. Il diritto soggettivo del curatore a non essere ingiustamente revocato

4.4. Il carattere del controllo giurisdizionale

5. Valutazione dell'orientamento giurisprudenziale




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