-  Tencati Adolfo  -  17/02/2016

RIFORMA DELLE BCC E GRUPPI BANCARI - Adolfo TENCATI

 

 "RIFORMA DELLE BCC E GRUPPI BANCARI"

 

 

I recenti scandali finanziari vedono protagoniste alcune banche di piccole dimensioni.

A parte la tutela dei risparmiatori, il problema è risolto dal d.l. 18/2016.

Sommario

1. La riforma delle BCC in un provvedimento ad ampio raggio. 1

2. La normativa sul gruppo bancario cooperativo. 2

3. Commenti alla disciplina del gruppo bancario cooperativo. 4

4. Le banche in forma cooperativa completamente rivisitate. 6

Bibliografia. 6

   

1. La riforma delle BCC in un provvedimento ad ampio raggio

Con il d.l. 14 gennaio 2016, n. 18 (G. U., Serie generale, 15 febbraio 2016, n. 37) il Governo adotta "misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio".

Il Capo 1º del provvedimento – in vigore dal 16 febbraio 2016 (come previsto dall"art. 18 d.l. 18/2016) – contiene la "riforma del settore bancario cooperativo".

Grazie ad essa, il segmento del credito cooperativo subisce l"impatto più ampio perché ne viene messa in discussione la natura costitutiva e la possibilità di recepire senza trasformazioni di fondo la propria filosofia economica che ne aveva determinato l"origine. Di fronte a questo scenario la cooperazione di credito e il credito cooperativo hanno riscontrato le maggiori difficoltà nell"armonizzare le loro governance caratteristiche con l"impianto prevalentemente dedicato alle banche ordinarie costituite in forma di società per azioni. La medesima evoluzione era intervenuta negli anni 90 con le prime direttive ed il loro impatto sulle banche pubbliche e le Casse di Risparmio. In tal senso, il settore delle BCC – in positivo e in negativo – arriva per ultimo alla sua riforma dopo aver registrato in quegli anni la sua armonizzazione con il resto del sistema (tramite il TUB 385/1993) e la riduzione a metà delle proprie unità operative (passate da 754 nel 1980 a 371 all"1 febbraio 2016)

(Santorsola 2016. Sull"evoluzione delle banche pubbliche e delle casse di risparmio verso le attuali forme cfr. Tencati 2016).

Le considerazioni che seguono sono dedicate al chiarimento di queste osservazioni preliminari.

2. La normativa sul gruppo bancario cooperativo

Tra le disposizioni contenute nel Capo 1º d.l. 18/2016 particolare significato acquista la disciplina del gruppo bancario cooperativo, adottata introducendo (con l"art. 1, 5º co., d.l. 18/2016) gli articoli 37-bis e 37-ter nel d.lg.1º settembre 1993, n. 385, testo unico bancario.

Parlando al singolare, tuttavia, non si accoglie l"idea per cui l"odierno legislatore vorrebbe un unico gruppo bancario cooperativo, comprendente l"intero universo delle BCC.

Giustamente, rinviando alle motivazioni dell"autore (Santorsola 2016), si ritiene possibile la creazione di vari gruppi bancari cooperativi, tra loro in concorrenza secondo le regole del libero mercato.

Indipendentemente dall"ancora irrisolta questione sull"unità o pluralità del gruppo bancario cooperativo, questo è composto da:

!       la capogruppo, costituita in forma di S.p.A. "autorizzata all"esercizio dell"attività bancaria", con patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro. Di questa possono essere azioniste maggioritarie le BCC (banche di credito cooperativo). La costituzione della capogruppo è subordinata agli adempimenti ex art. 37-ter testo unico bancario;

!       le BCC azioniste. Queste devono obbligatoriamente appartenere ad un gruppo bancario. Tale appartenenza è condizione per il rilascio dell"autorizzazione all"esercizio dell"attività bancaria. In difetto della predetta autorizzazione "non si può dare corso al procedimento di iscrizione nell"albo delle società cooperative" (art. 33, 1º-bis e 1º-ter comma, testo unico bancario, introdotti dall"art. 1, 1º co., d.l. 18/2016);

!       le società bancarie, finanziarie e strumentali diverse dalle BCC.

I rapporti tra le BCC e la capogruppo sono regolati da un contratto. Il legislatore lo chiama "contratto di coesione", affidandogli il compito di regolare "la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo".

Questo contratto (ex art. 37-bis, 3º co., testo unico bancario) contiene:

A) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;

B) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l"attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

C) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall"attività comune;

D) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente. Non è in ogni caso ammesso il recesso (il divieto di recesso e criticamente analizzato dalla Santorsola 2016).

La disciplina del gruppo bancario cooperativo, destinata al completamento grazie ad un apposito decreto del Ministro dell"Economia e delle Finanze (i cui contenuti sono indicati dall"art. 37-bis, 7º co., testo unico bancario), è importante sul piano sistematico.

3. Commenti alla disciplina del gruppo bancario cooperativo

L"art. 37-bis testo unico bancario fuga i dubbi della dottrina sull"ammissibilità nell"ordinamento italiano del "contratto di dominazione", cui allude l"art. 2497-septies c.c. (in argomento Sbisà 2015).

D"altra parte si perfeziona la disciplina del gruppo cooperativo paritetico (sulla quale Tombari 2007), già previsto dall"art. 2545-septies c.c.

I gruppi bancari cooperativi peraltro non sono particolarmente studiati dalla dottrina (Bandini 2006; Lamandini 2015), che affronta con ancor minore attenzione i gruppi bancari paritetici (sui quali Lamandini 2003).

Come previsto dall"art. 36, 1º-bis co., testo unico bancario,

in caso di esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca d credito cooperativo, entro il termine stabilito con il decreto ministeriale attuativo [n.d.a.], previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

La disposizione è completata dal richiamo (contenuto nell"art. 36, 3º co., testo unico bancario, riscritto dal d.l. 18/2016) agli articoli 56, 2º co., e 57, 2º, 3º e 4º co., stesso testo unico . Pertanto:

(1)non si può avviare il procedimento per l"iscrizione nel registro delle imprese senza l"autorizzazione della Banca d"Italia;

(2)il termine per l"opposizione dei creditori alla fusione (art. 2503, 1º co., c.c.) si riduce a 15 giorni;

(3)i privilegi e le garanzie, senza bisogno di nessuna formalità, si trasferiscono alla banca risultante dall"operazione straordinaria.

L"art. 1, 5º co., decreto l. 18/2016 completa la disciplina riguardo alle riserve costituite con agevolazioni fiscali. In linea di principio – a seguito di operazioni straordinarie che fanno perdere all"ente la natura cooperativa – queste devono essere devolute ai Fondi per la promozione del movimento cooperativo.

Tuttavia, come prescritto dal 2º periodo del richiamato 5º comma, è possibile l"affrancazione delle riserve qualora:

!       la BCC che effettua l"operazione straordinaria abbia un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro (come specificato da Santorsola 2016, queste banche sono attualmente 14);

!       versi un"imposta (forse meglio tasse) straordinaria del 20% sulla consistenza delle riserve medesime.

L"art. 2 d.l. 18/2016 infine detta la disciplina necessaria ad attuare gli artt. 37-bis e 37-ter dello stesso decreto.

4. Le banche in forma cooperativa completamente rivisitate

Grazie alla normativa contenuta nel Capo 1º del d.l. 18/2016 si completa la riforma delle banche costituite in forma diversa dalla S.p.A., realizzata per le banche popolari con le modifiche al testo unico bancario ex art. 1 d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33. La normativa è commentata da: Di Ciommo 2015; Irrera & Pollastro 2015).

Leggendo insieme i provvedimenti varati all"inizio del 2015 e quello attualmente commentato, emerge il giusto contemperamento delle esigenze di:

!       patrimonializzare adeguatamente le banche che si ispirano al modello cooperativo;

!       evitare che questo sia utilizzato da soggetti le cui dimensioni fanno perdere il collegamento immediato e diretto con l"originario spirito mutualistico.

Attendendo la conversione in legge del d.l. 18/2016, si spera che le norme in esso contenute contribuiscano ad evitare i danni, subiti dai risparmiatori tra l"altro perché le banche di riferimento non hanno patrimoni sufficienti ad affrontare le sfide dell"attuale momento storico ed economico.

Bibliografia

Bandini M.

2006 La raccolta del risparmio nell"ambito del gruppo cooperativo, in Cooperative e consorzi, 559.

Di Ciommo F.

2015 La riforma delle banche popolari, in FI, V, 193.

Irrera M. & Pollastro I.

2015 La riforma annunciata delle banche popolari, in NDS, n. 20, 8.

Lamandini M.

2003 Il gruppo bancario paritetico: profili di diritto societario e antitrust, in BBTC, I, 388.

2015 Nuove riflessioni sul gruppo cooperativo bancario regionale, in GCo, I, 56.

Santorsola G. G.

2016 Considerazioni non giuridiche sulla riforma del Credito Cooperativo , in www.dirittobancario.it, 1º febbraio 2016.

Sbisà G.

2015 Controllo contrattuale esterno, direzione unitaria e abuso di dipendenza economica, in CI, 815.

Tencati A.

2016 Fondazioni bancarie, Key editore, Frosinone.

Tombari U.

2007 Società cooperative e gruppi di imprese (gruppo cooperativo paritetico e gruppo cooperativo eterogeneo), in GCo, I, 739.




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