-  Comand Carol  -  19/01/2017

Quasi flagranza, la sorpresa del reo con cose o tracce - Cass. pen. 1384/17 - Carol Comand

Il requisito della quasi flagranza di cui alla seconda parte del primo comma dell"art. 382 c.p.p. presuppone una costante correlazione tra l"azione illecita e l"arresto realizzato dalle forze dell'ordine, caratterizzata dal superamento dell'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato

L"arresto in flagranza comporta la restrizione della libertà personale di una persona colta nella flagranza, propria o impropria, di un reato effettuata da ufficiali o agenti di p.g. .

Si parla di flagranza c.d. propria quando un soggetto è colto nell"atto di commettere un reato.

Si parla di flagranza c.d. impropria quando un soggetto è inseguito dalla p.g., dalla persona offesa o da altre persone subito dopo il reato ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

Chiarendo il significato di "subito dopo" il reato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, stabilito che tale ipotesi è data dall"inseguimento o comunque dall"azione spiegata dalla p.g., senza soluzione di continuità, per raggiungere o arrestare l"autore del reato stesso a seguito dell"immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e della loro riferibilità all"indagato.

Si è così ritenuta rilevante la continuità storico-operativa tra l"avvistamento dell"autore del reato ad opera della guardia forestale unitamente alla immediata segnalazione del medesimo agli operatori di polizia ubicate a valle del luogo del fatto i quali, sulla base della descrizione fornita individuavano la persona indicata e la seguivano sino alla sua abitazione facendosi successivamente seguire da questi sino all"ufficio locale di p.g. - Cass. pen. 47654/11 -.

Con riferimento alla nozione di "immediatamente prima" nell"ipotesi in cui il reo sia sorpreso con cose o tracce dalle quali dedurre che abbia poco prima commesso il fatto, si è invece posta l"attenzione alla medesimezza della situazione.

In tale ottica assumono rilievo anche le ipotetiche informazioni ricevute dalla persona offesa o altri testimoni del reato "che orientino in una direzione determinata e consentano di raggiungere l"autore prima che muti" la situazione in cui si è sviluppata l"azione del reo ovvero ne svaniscano gli effetti - Cass. pen. 7285/16 -.

Si prescinde, inoltre, da un avvenuto inseguimento richiedendosi che il ritrovamento in possesso di detti beni o tracce avvenga entro un ragionevole arco di tempo successivo alla commissione del reato stesso - Cass. pen. 14062/16 -.

In questa seconda ipotesi di quasi fragranza si discorre, infatti, di una contiguità temporale tra la commissione del fatto e la successiva sorpresa da parte della p.g.: "e dunque il susseguirsi senza soluzione di continuità della condotta del reo e dell"intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose e delle tracce" - Cass. pen. 11039/16 -.

Nella pronuncia di seguito riportata si precisa, inoltre, che "il requisito della quasi flagranza" che legittima l"arresto presuppone una costante correlazione tra l"azione illecita e l"arresto realizzato dalle forze dell'ordine, caratterizzata dal superamento dell'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato e che permetta la riconduzione della persona all"illecito in base ad una continuità del controllo, "anche indiretto, eseguito da coloro i quali siano stati presenti ai fatti, siano esse le parti lese o gli agenti della sicurezza."

RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP presso il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 26 gennaio 2016, non ha convalidato l'arresto nella flagranza di reato nei confronti di -omissis- per il delitto di furto aggravato di quattro bottiglie di vino (articoli 624 e 625 n. 2 cod.pen.) essendo stato trovato all'interno di un supermercato ove si era introdotto dall'ingresso riservato ai dipendenti eludendo i sistemi di controllo e le placche antitaccheggio.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -omissis- lamentando:

a) una violazione della legge penale, nascente dalla mancata affermazione dell'esistenza della contestata aggravante del mezzo fraudolento e quindi dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'arresto facoltativo in flagranza di reato;

b) una erronea applicazione della legge penale in tema di "quasi flagranza".

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Giova premettere, in punto di diritto, come in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il Giudice sia tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla Polizia Giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis.

Il vaglio a cui è chiamato il Giudice in questa fase attiene, infatti, soltanto alla verifica del ragionevole uso dei poteri discrezionali della Polizia Giudiziaria e, quando ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa (v. Cass. Sez. V 27 marzo 2009 n. 21577 e da ultimo la citata Cass. Sez. VI 12 febbraio 2015 n. 8341).

3. Con riferimento, questa volta al ricorso e quanto al primo motivo, si osserva come il reato formalmente contestato all'indagato si risolva in un fatto per il quale è senz'altro legittimo l'arresto facoltativo, anche a voler accedere alla qualificazione del fatto come furto tentato aggravato dal mezzo fraudolento.

4. Quanto al secondo motivo, risulta del tutto pacifico (v. Cass. Sez. VI 3 aprile 2012 n. 19002 e da ultimo Cass. Sez. VI 12 aprile 2016 n. 17709) che il requisito della quasi flagranza, che legittimi l'arresto, presupponga una correlazione costante tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà realizzata dalle forze dell'ordine, che superi l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, purché permetta la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali siano stati presenti ai fatti, siano esse le parti lese o gli agenti della sicurezza.

Nella specie il Giudice impugnato non ha dato, anche questa volta, logicamente conto della dedotta sussistenza della quasi flagranza sulla base dei concreti accertamenti riportati dai militari operanti, che sono arrivati in loco rinvenendo addirittura l'indagato ancora nel possesso della refurtiva.

5. Ecco, quindi e in definitiva, che s'impone e appare conforme a giustizia l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto l'arresto dell'imputato non era stato effettuato contra legem.

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l'arresto fu legittimamente eseguito.

Così deciso il 24 ottobre 2016.

 




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