-  Graziuso Emilio  -  20/07/2012

PRODOTTI FINANZIARI: RISARCIMENTO PER MANCATA INFORMAZIONE – Trib. Parma 25.6.2012 – Emilio GRAZIUSO

Con la sentenza in esame il Tribunale di Parma torna ad esprimersi sugli obblighi di informazione gravanti sull"Intermediario nella vendita di prodotti finanziari e sulle conseguenze nel caso di violazione degli stessi.

Il Tribunale emiliano, infatti, con la pronunzia de qua ha riscontrato la violazione da parte della Banca convenuta degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ed ha condannato la stessa al risarcimento del danno patito dal risparmiatore.

Più in particolare, il Tribunale ha accertato la violazione degli artt. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob 5222/98.

L"art. 21, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 [Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUIF)], stabilisce che "nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati".

La norma deve essere letta in combinato disposto con le norme contenute nel regolamento Consob Intermediari, Libro III, parte II, titolo I, Capo I, n. 11522/98, il quale ha esplicitato i principi contenuti nel TUIF. Più in particolare, l'art. 26 Reg. Consob prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

Anche il successivo art. 28, comma 1, assume un ruoo fondamentale nel contenzioso in esame.
Esso prevede, infatti, la c.d. know your customer rule, per il quale gli intermediari e le banche hanno l'obbligo di consegnare all'investitore il documento informativo sui rischi generali e, prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di tali servizi e di quelli a questi collegati, devono chiedere al risparmiatore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le stesse deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.




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