-  Tonutti Stefania  -  13/11/2014

PRESENTATA LA PRIMA BOZZA DELLA COSTITUZIONE DI INTERNET- Stefania TONUTTI

Il 12 marzo 2014 il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura la proposta di Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (presentata dalla Commissione UE il 25 gennaio 2012) che sostituirà la attuale Direttiva del 1995 (e sarà immediatamente applicabile negli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale).

A breve, il Governo italiano approverà un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Vi sono nuovi obblighi di utilizzo dei servizi telematici per i pagamenti mediante F24, introdotti dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 66/2014, e in vigore dal 1° ottobre 2014.

Il processo telematico nei tribunali italiani è oramai realtà.

Questi sono solo alcuni esempi pratici per comprendere quanto si stia ampliando la digitalizzazione dell'intero sistema e quanto sia necessaria una regolamentazione di fondo, che fornisca indirizzi, strumenti e regole utili in un mondo che si muove sempre più velocemente

Alla fine del mese di ottobre, a Montecitorio, è stata presentata dall'insigne giurista Stefano Rodotà una bozza della Carta dei Diritti di Internet (definita da alcuni un "piccolo capolavoro di chiarezza"), elaborata da una Commissione voluta dal Presidente della Camera Boldrini, composta da 13 esperti e 10 parlamentari : 14 articoli che dal 27 ottobre sono oggetto di una consultazione pubblica, che avrà termine il 27 febbraio 2015 ed avviene su una piattaforma (camera civi.ci) attraverso la quale chiunque può intervenire sul testo completo o solamente su singoli articoli, sia con un proprio contributo, sia arricchendone uno già inserito.[ Informazione tratta dal quotidianosanita.it]

Il testo è caratterizzato dal pieno riconoscimento dei principi quali libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, e garantisce il rispetto dei diritti individuali che sono riconosciuti da tutte le Carte Fondamentali Internazionali, con l'aggiunta, però, di alcuni diritti particolari e "nuovi", rientranti in quella sfera di nuovi diritti che stanno comparendo sempre più numerosi nella nostra società (lo stesso Rodotà, in molte sue opere, denuncia un vero e proprio "turismo/ shopping planetario di diritti"). Siamo entrati nell'era di quei diritti di IV generazione di cui parla Norberto Bobbio (nella sua opera "L'età dei diritti", 1990): egli vi fa rientrare tutti quei nuovi diritti, dai confini non ben delineati, che si affermano per concretizzare e dare forza ad alcune aspirazioni ideali dell'uomo.

Viene auspicato un diritto di accesso per tutti, senza restrizioni né discriminazioni, con la garanzia però che vengano tutelati al massimo i dati personali della persona interessata, per garantire così il rispetto della sua identità, dignità e riservatezza. È perciò previsto che il trattamento dei dati (nel rispetto dello stesso Codice Privacy nazionale) avvenga secondo i canonici principi di pertinenza, non eccedenza, necessità, finalità e proporzionalità (si veda art. 11 d.lgs. 196/2003), prevalendo su tutto l'autodeterminazione informativa della persona, che ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge (ex art. 7 d.lgs. 196/2003).

Particolare è l'art. 8 della bozza, nella quale viene inserito il cd. "diritto all'identità" «Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato». A proposito di questo una domanda sorge spontanea: è ancora possibile parlare di identità (umana)? Nella società attuale, infatti, le innovazioni tecnologiche hanno creato una rottura con il mondo naturale, rottura che mette in discussione l'identità del soggetto, creando nuove identità se non, addirittura, delle disindentità, in quanto l'identità classica, quella naturale, si dilata sempre più e «la biologia cancella la biografia» [Espressione usata da Stefano Rodotà nel suo ultimo libro, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza (Roma – Bari), 2013]. Tra uomo e macchine si crea un continuum, fino ad arrivare alle dimensioni del transumano, per cui il corpo viene concepito come un luogo di transizioni e trasformazioni che portano a concepire l'uomo come una «neuro – bio – info – nano machine» [Così Rodotà, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza (Roma – Bari), 2013]. È per tali motivi che il diritto cambia ruolo e forma, fino quasi a perdere se stesso, da instrumentum regni diviene instrumentum scientiae, il suo ruolo (quello che gli viene richiesto) è di legittimare tutto ciò che la scienza rende praticabile.

All'art. 10 del documento troviamo il diritto all'oblio: «Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione ». Con l'avvento delle nuove tecnologie, infatti, è emersa l'esigenza, per l'individuo, di gestione e di controllo dei propri dati, soprattutto di quelli on line, inducendo così la creazione di un nuovo diritto della personalità (che secondo alcuni rimane sempre il concetto di privacy ma mutato): quello di protezione dei dati personali (si dice quindi che si è passati da una concezione statica - diritto ad essere lasciati soli, ad una concezione dinamica della privacy- controllo e gestione delle informazioni che riguardano la propria sfera privata) . [Per approfondimenti si veda il commento di Maria Carla Daga, Il diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale, in Danno e Resp. n. 3/2014]

Il diritto all'oblio non è una novità: a livello nazionale vi sono comunque dei precedenti (si vedano, ad esempio, le sentenze Cass. Civile n. 16111/2013 e Cass. Civile n. 5225/2012, le quali rivelano come il valore ed il concetto di tempo, grazie ai nuovi strumenti telematici ed alle tecnologie internet, non abbiano lo stesso valore di prima); il boom per la rivendicazione di tale diritto è sicuramente iniziato dopo la storica sentenza (definita, in gergo anglosassone, "Landmark decision") emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea qualche mese fa, con la quale ha stabilito che chiunque può chiedere al gestore di un motore di ricerca di rimuovere ogni link tra il proprio nome ed una determinata pagina web se tale associazione lede, in qualche modo, la sua privacy.

Il Garante della Privacy italiano, insieme alle altre Autorità Europee, ha iniziato a mettere a punto un programma per dare esecuzione effettiva alla sentenza dello scorso maggio sul cd. caso Google, senza contare che la stessa multinazionale californiana ha creato e reso pubblico, in seguito a questa pronuncia, un "transparency report", proprio a causa delle numerose richieste di disindicizzazione ricevute.

Anche per tali motivi, all'art. 11 della bozza si stabilisce che «I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti [...] Ogni persona ha diritto di ricever informazioni chiare e semplificate, [...] a non subire discriminazioni nell'accesso, [...]»; art. 14 «Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale. [...] La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati».

L' esistenza di una costituzione digitale che tuteli gli accessi alle reti è diventata oramai necessaria: se, da un lato, il mondo della rete ci permette di essere collegati l'uno all'altro abbattendo così tempi e distanze, è anche vero che, dall'altro lato, i nostri bisogni, i nostri diritti, la nostra riservatezza necessitano di protezione, soprattutto alla luce del valore economico che ha acquistato l'informazione in sé.

In allegato la bozza del testo, presente in molti quotidiani nazionali




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