-  Graziuso Emilio  -  20/06/2012

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE GRAVANTI SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – App. Lecce 16.4.2012 – Emilio GRAZIUSO

Ancora una sentenza in materia di "risparmio tradito".

Anche la Corte d"Appello di Lecce, aderendo, così, all"orientamento giurisprudenziale maggioritario espressasi in materia, ha dichiarato la risoluzione del contratto avente ad oggetto titoli "Cerruti" essendo stata accertata la violazione degli artt. 21 TUF e 28 e 29 Reg. Consob 5222/98.

Anche in secondo grado, infatti, è stata accertata la violazione da parte dell"intermediario degli obblighi di informazione sullo stesso gravanti.

La norma fondamentale che governa la materia è l"art. 21, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 [Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (TUIF)], in virtù del quale "nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati".

La norma deve essere letta in combinato disposto con le norme contenute nel regolamento Consob Intermediari, Libro III, parte II, titolo I, Capo I, n. 11522/98, il quale ha esplicitato i principi contenuti nel TUIF. Più in particolare, l'art. 26 Reg. Consob prevede la c.d. know you merchandise rule, imponendo agli operatori di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire.

Anche il successivo art. 28, comma 1, assume un ruoo fondamentale nel contenzioso in esame.
Esso prevede, infatti, la c.d. know your customer rule, per il quale gli intermediari e le banche hanno l'obbligo di consegnare all'investitore il documento informativo sui rischi generali e, prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione di tali servizi e di quelli a questi collegati, devono chiedere al risparmiatore notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le stesse deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

La Corte d"Appello di Lecce, quindi, con la sentenza in esame, dopo aver riscontrato la violazione degli obblighi informativi da parte della Banca appellante (violazione già riscontrata nel primo grado di giudizio dal Tribunale di Brindisi) pone quale diretta conseguenza la risoluzione del contratto per inadempimento (il giudice di prime cure, invece, aveva previsto, quale conseguenza, la nullità del contratto).

La sentenza in esame, quindi, risulta conforme al dettato della sentenza n. 26725 del 19 dicembre 2007, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.




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