-  Bacchin Giorgia  -  19/10/2015

LUI CREA UNA NUOVA FAMIGLIA: CIO INCIDE NELLA DETERMINAZIONE DELLASSEGNO A FAVORE DELLA MOGLIE – Cass. ord. n. 19194/2015 – Giorgia BACCHIN

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte da rilevanza alla creazione di una nuova famiglia da parte del marito, cui si è aggiunta la nascita di un figlio, quale elemento di cui tenere conto nella quantificazione dell"assegno di mantenimento da versare alla futura ex moglie e ciò in quanto si tratterebbe di circostanza idonea ad incidere sulle sue potenzialità reddituali.

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione nel cui ambito entrambi i coniugi chiedevano fosse dichiarato l"addebito della rottura all"altro. Il Tribunale, investito della questione, respingeva le domande di addebito e disponeva un assegno di mantenimento a carico del marito.

Egli, quindi, proponeva appello lamentando l"assenza di una differenza reddituale tale da giustificare il diritto della moglie all"assegno nonché il carattere dispotico della stessa che, a suo dire, avrebbe cagionato la rottura del rapporto. Faceva seguito, quindi, l"appello incidentale della donna che, invece, chiedeva l"elevazione dell"ammontare dell"assegno con decorrenza dalla domanda di separazione.

La Corte territoriale respingeva i ricorsi e, pertanto, il marito ricorreva in Cassazione lamentando l"omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito, appunto, dalla nascita di un figlio avuto da altra donna con la quale aveva creato una nuova famiglia.

La Cassazione conferma che a nessuno dei due coniugi è addebitale la separazione ma, quanto alla determinazione dell"assegno a favore della futura ex moglie, da ragione al marito qualificando la nascita del figlio come una circostanza che, a tale fine, la Corte distrettuale dovrà mettere in relazione con gli altri criteri legali e giurisprudenziali.

 




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