-  Graziuso Emilio  -  07/03/2012

LO STATUS GIURIDICO DI CONDOMINIO CONSUMATORE – Trib. Arezzo 14.2.2012 – Emilio GRAZIUSO

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Arezzo, in sintonia con la giurisprudenza, ormai unanime e costante, di legittimità e di merito espressa in materia,  ha sancito l"applicabilità della disciplina concernente le clausole abusive anche ai contratti, relativi alla manutenzione dell"impianto elevatore, stipulati tra un professionista ed un condominio.

In altri termini, la pronunzia de qua stabilisce che anche il condominio rientra a pieno titolo nello status giuridico di consumatore.

Pur essendo, infatti, il contratto stipulato tra la società di manutenzione dell"ascensore e l"amministratore di condominio, quest"ultimo, secondo il Tribunale Toscano, ha agito come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini.

Per una maggior completezza espositiva, è opportuno in questa sede rilevare che il primo tassello del  mosaico giurisprudenziale creatosi attorno alla figura del "condominio – consumatore" è costituito dall"ordinanza della Corte di Cassazione n. 10086 del 24 luglio 2001, la quale ha ripreso la tesi sostenuta dal Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2539 del 9 ottobre 2000.

Con tali provvedimenti, per la prima volta, la giurisprudenza, si è discostata dai parametri canonici delineati dal dettato letterale dell"art. 3 del codice del consumo riguardante la definizione di consumatore - la quale, come è noto, circoscrive  l"applicabilità della normativa, da un punto di vista soggettivo, alle sole persone fisiche stricto sensu intese – affermando che, in tali tipologie contrattuali, l"amministratore non può essere considerato quale organo del condominio bensì come mero mandatario dei singoli condomini.

Tale tesi è stata ribadita dalla successiva giurisprudenza di merito occupatasi della materia (Trib. Pescara 28.2.2003; Trib. Bari 26.10.2007; Trib. Bari 24.9.2008).

Indubbiamente, l"aver fatto rientrare nel novero dello status giuridico di consumatore anche il condominio, può essere considerato come un primo passo per il superamento dei limiti posti dalla nozione codicistica di consumatore e per ricomprendere nel novero del soggetto consumatore, attraverso una operazione di tipo ermeneutico, certamente più vicina alla ratio ispiratrice della materia, soggetti non propriamente identificabili come persone fisiche.

Purtroppo, però, non si può non evidenziare che tale processo di estensione della nozione in esame non ha avuto seguito con riferimento ad altri soggetti.

Allo stato attuale, infatti,  continuano ad essere esclusi dall"applicabilità della disciplina contenuta nel codice del consumo soggetti, quali, ad esempio, associazioni e microimprese, che nelle singole operazioni negoziali, spesso, si trovano in una posizione di squilibrio contrattuale rispetto alla propria controparte.




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