-  Redazione P&D  -  13/01/2007

Giud. pace Polla, 16 settembre 2005 - NEI BOSCHI DEL MUGELLO ALLA RICERCA DELL'ANIMA GEMELLA - Angelo VENCHIARUTTI

GIUDICE DI PACE DI POLLA - Sentenza del 16 settembre 2005
Giud. Dente - M.T. c. U.N.O. Tur s.r.L


Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 10 febbraio 2004 parte attrice conveniva innanzi a questo Giudice di Pace per l'udienza del 23 marzo 2004, la società U.N.O. Tur s.r.l. per ivi sentire accogliere la domanda e per l'effetto condannare la convenuta società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non quantificati in euro 1.032,00 in favore dell'attore; con vittoria delle spese del giudizio e con attribuzione.
Premetteva che l'istante aveva acquistato sul sito internet www.borsaviaggi.it di proprietà della U.N.O. Tur s.r.l., pacchetto vacanza per il periodo 30 dicembre 2003-1° gennaio 2004 da trascorrere in località Vicchio(FI);
- che il giorno 30 dicembre 2003 il M., giunto presso la residenza di Montelléri, veniva sistemato in una stanza tripla, pur avendo contrattato una stanza singola, versando il supplemento di euro 90,00;
- che il sito della società convenuta pubblicizzava un nuovo gioco lampo fissato per la sera del 30 dicembre 2003 e che doveva svolgersi in un antico casale toscano immerso nei boschi del Mugello a 30 minuti da Firenze e che invece si era svolta in un convento a circa 10 km dal proprio alloggio ed in totale inadempimento e sprezzo di quanto promesso sul sito di cui sopra;
- che anche il cenone di Capodanno, anziché svolgersi in base a quanto pubblicizzato dalla U.N.O. Tur s.r.l., si era svolto senza alcun tipo di animazione e con una cena a base di ingredienti di scarsissima qualità;
- che il disagio era terminato solo allorquando il giorno 1° gennaio 2004, l'istante aveva lasciato la residenza di Montelleri;
- che l'inadempimento della società convenuta aveva arrecato un gravissimo pregiudizio all'attore con relativi danni da vacanza rovinata;
- che vani erano risultati i tentativi di ottenere il dovuto risarcimento. 

All'udienza del 23 marzo 2004 si costituiva la convenuta U.N.O. Tur s.r.l. contestando la domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di causa il procuratore del sig. M.T. avv. Raffaele Di Mauro rinunciava al mandato ed in sua sostituzione si costituiva 1'avv. Lorena Gagliardi e veniva richiesta dall'attore ed ammessa la prova per testi, nonché veniva richiesta ed autorizzata da parte convenuta la prova delegata, nonché veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della società U.N.O. Tur s.r.l.
Espletate tutte le prove richieste dalle parti costituite, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 24 giugno 2005.
In detta udienza venivano precisate le conclusioni dalle parti costituite e la causa veniva assegnata a sentenza. 


Motivi della decisione
La domanda è infondata e va rigettata.
Dall'esame della documentazione agli atti di causa e contenuta nel fascicolo diparte convenuta si evince che la prima richiesta proposta dall'istante nell'atto di citazione inerente il patito danno patrimoniale per essere lo stesso stato sistemato in stanza tripla, anziché singola è palesemente infondata dato che risulta che in data 31 dicembre 2003 è stata rimborsata la somma di curo 90,00 relativa al supplemento versato per la stanza singola, come da ricevuta sottoscritta dal Medici e prodotta in giudizio. 

Ma d'altra parte l’istante non ha mai contestato tale circostanza, ma addirittura nella predetta ricevuta ha accettato dì non dover percepire altre somme.
Per quanto riguarda l’altra richiesta di risarcimento dei danni inoltrata sempre dall'attore nell'atto di citazione per 1a cosiddetta vacanza rovinata è anch'essa infondata. Infatti, nel caso di specie, va esaminato se esiste inadempienza contrattuale della società convenuta e se da tale eventuale inadempienza sia scaturito un danno esistenziale (definito come il pregiudizio corrispondente alla compromissione esistenziale dell'individuo, vista come insieme dì attività attraverso le quali egli realizza la propria personalità). 

Pertanto, va esaminato quanto era stato pattuito dalle parti in causa. Da quanto riportato nel contratto di viaggio la U.N.O. Tur s.r.l. doveva garantire due pernottamenti con prima colazione e cenone di Capodanno nel fascino di un antico casale toscano sulla sommità di una collina immerso nei boschi del Mugello, a 30 minuti da Firenze, oltre allo svolgimento di un nuovo gioco lampo in cui i partecipanti potevano trovare l’anima gemella nel giro di tanti mini-appuntamenti ognuno della durata di 200 secondi. Quanto appena evidenziato appare che sia stato rispettato dalla U.N.O. Tur s.r.l. Infatti, risulta che il Medici sia regolarmente arrivato in loco il 30 dicembre 2003 e ripartito il giorno 1° gennaio 2004, che il gioco previsto sia stato svolto in modo regolare la sera del 30 dicembre 2003 e così anche il Cenone di Capodanno, quindi tutti i servizi previsti dal contratto sono stati rispettati. La società convenuta non certo poteva garantire pure la soddisfazione personale del turista.
Anche i testi di parte convenuta sig.ri M.O. e G.F., escussi a mezzo di prova delegata, hanno confermato quanto sostenuto dalla parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ed in particolare sul, l'avvenuta restituzione del supplemento di curo 90,00 ricevuto ed accettato dal M., oltre che sistemazione in camera tripla, insieme ai suoi amici C. e D.M. Hanno riferito altresì, che loro stessi sì erano fatti carico di trasferire da e per il ristorante il M., insieme altri ospiti, oltre che a dare la loro disponibilità per (intero soggiorno. 

Di contro, sono risultati poco attendibili e contraddittori i testi di parte attrice sig.ri M.N. e T.A. in, quanto, il primo perché non a conoscenza diretta dei fatti e delle circostanze di causa ed il secondo in netta contraddizione con quanto sostenuto dal Medici.
Quindi, nel caso in esame manca la responsabilità della società convenuta. Sul punto la Giurisprudenza ha evidenziato che non è possibile affermare la responsabilità del tour operator senza fornire la prova in relazione a nessuno degli elementi caratterizzanti l'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso causale tra condotta ed evento) (Cass. n. 1704/2003). 

Eppertanto, alla luce delle risultanze processuali bisogna concludere che la domanda attrice è infondata e va rigettata. Si ritiene che sussistono giusti ed equi motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Polla, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MT nei confronti della società U.N.O. Tur s.r.l., ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda attrice proposta nei confronti della convenuta U.N.O. Tur srl.




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