Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  12/08/2021

Diritto al mantenimento e figli disabili maggiorenni - Cass., I Sez. Civ., ordinanza n. 21819/2021 – Antonella Tamborrino

In materia di assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne con disabilità, la Suprema Corte di Cassazione è di recente intervenuta, con ordinanza n. 21819/2021, precisando che tale diritto si ritiene fondato soltanto se trattasi di disabilità grave.

Nel caso di specie, un padre ricorre al Giudice di prima istanza per ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento dovuto alla figlia disabile maggiorenne atteso che quest’ultima abbia contratto matrimonio, facendo venire meno così, a detta del padre ricorrente, il suo obbligo di provvedere al mantenimento della stessa. Tale asserzione del ricorrente viene fondata sul principio di «autoresponsabilità economica», scaturente dalle scelte di vita e dal raggiungimento di una certa età ed autonomia dei figli che porterebbe al riconoscimento del più contenuto obbligo degli alimenti a carico dei genitori, come disposto dagli artt. 433 e ss. del codice civile.

Il Tribunale, tuttavia, riconosce la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia direttamente a quest’ultima, decisione poi confermata in secondo grado.

In giudizio di terzo grado, la Suprema Corte adita precisa che ai fini del riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio con disabilità maggiorenne non è sufficiente che il figlio da mantenere abbia una disabilità ex art. 3, co. 1 della l. n. 104/1992, ossia una condizione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, tale da determinare difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ma ritiene necessario che tale disabilità sia grave ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge.

Conseguentemente, ne deriva che il giudice di merito deve accertare in concreto la sussistenza di una disabilità grave in capo al figlio maggiorenne ossia se sussista, come statuito dal terzo comma dell’art. 3 della l. n. 104/1992, una «minorazione, singola o plurima» che «abbia ridotto l’autonomia personale» del figlio, in considerazione dell’età «in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale o in quella di relazione». In assenza di tale condizione, lo status giuridico del figlio disabile maggiorenne sarà assimilato a quello del figlio maggiorenne e non a quella del minore, come, invece, sancito dal secondo comma dell’art. 337-septies del codice civile. 

Infatti, ribadisce il giudice di legittimità nell’ordinanza in parola che il figlio disabile maggiorenne può esercitare il diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto qualora, dopo aver concluso il proprio percorso formativo scolastico, provi di essersi concretamente ed attivamente impegnato per conseguire un’autonomia economica, cercando un’occupazione, pur ridimensionando le personali aspirazioni.




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