-  Tarantino Gianluca  -  26/10/2014

DIRITTO AGLI UTILI: DIFFERENZE TRA SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' DI PERSONE - Gianluca TARANTINO

Esiste una differenza nella nozione di "diritto agli utili" nelle società di capitali e nelle società di persone?

Secondo la giurisprudenza,

"la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore" (Cass. civ., sez. III, 22-03-2012, n. 4548).

In altri termini, non sussiste un diritto agli utili da parte del socio di società per azioni, fino a che l'assemblea non approva il bilancio ex art. 2364 c.c., nel quale vi è la ripartizione degli utili derivanti dall'attività sociale; assemblea che, invece, ben potrebbe, pur in presenza di un attivo della società, decidere di non distribuire gli utili e destinarli ad altre finalità (riserva, investimenti, ecc. ecc.).

Diversa la regola che vige nelle società di persone; secondo l'art. 2262 c.c., infatti, "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del bilancio".

In tal senso si è osservato che:

"A norma dell'art. 2262 c.c., nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all'immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l'approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili; tuttavia, anche nelle società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili realmente conseguiti, con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell'amministratore di una società in accomandita semplice che, nella formazione del rendiconto annuale, provvede al prudenziale accantonamento di un importo per la sostituzione degli impianti, a fronte della obsolescenza degli impianti medesimi" (Cass. civ., sez. I, 17-02-1996, n. 1240)

Tra l'altro, è possibile che gli utili vengano distribuiti anche prima dell'approvazione del rendiconto, stante la natura dispositiva dell'art. 2262 c.c., nel senso che:

"Nella società c.d. di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soci somme a titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell'approvazione del rendiconto, e ciò in quanto la norma di cui all'art. 2262 c.c., che ne subordina il conseguimento solamente all'esito dell'approvazione del rendiconto stesso, ammette espressamente il patto contrario". (Cass. civ., sez. I, 09-07-2003, n. 10786)




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