-  Naso Massimiliano  -  11/06/2013

DANNO CONSEGUENTE LA MORTE DEL CONGIUNTO - Trib. Milano 6757/13 - Massimiliano NASO

Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Orietta Miccichè, ha pronunciato la sentenza n. 6757/13 con la quale è stato liquidato il danno conseguente alla morte del congiunto.

Nell"affrontare le problematiche inerenti la responsabilità sanitaria, anche alla luce della legge Balduzzi, sembra interessante valutare gli orientamenti di merito che sono del tutto uniformi rispetto a quelli di legittimità di questi ultimi 15 anni, infatti, il Tribunale di Milano, in punto di responsabilità contrattuale del medico, nella sopra richiamata sentenza, così recita: " E" noto che, secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, la responsabilità del medico c.d. strutturato - in quanto dipendente da struttura sanitaria pubblica o privata – va ricondotta alla disciplina degli artt. 1218 c.c., e segg. c.c. Tale inquadramento vale tanto nei confronti del medico che della struttura sanitaria (cfr. da ultimo Cass. 17143/12). La Suprema Corte ha in particolare inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nell"ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto e ha del pari ravvisato la natura contrattuale nell'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" (cfr. Cass 577/08). Il medico è in particolare tenuto ad una prestazione improntata alla diligenza professionale, qualificata dalla specifica attività esercitata, ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c. (cfr. da ultimo Cass. 17143/12)".

Precisata la natura di tipo contrattuale del rapporto tra paziente e medico, sul danno del congiunto il Tribunale così si orienta:

"(…) il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla perdita della congiunta, lesione dello specifico interesse - di rilievo costituzionale - alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia. In proposito va ricordato l"insegnamento della Suprema Corte che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, ha sottolineato come "Il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (art. 29, primo comma, Cost.) va inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati." (Cass. 8827/03)".

Ciò che infatti valuta il Tribunale di Milano è" lo strettissimo legame che unisce il genitore al proprio figlio e dell"eccezionale dramma che deriva dal vuoto difficilmente colmabile che lascia la morte di quest"ultimo. Tale perdita   difficilmente può trovare consolazione, anche per la naturale inaccettabilità della prospettiva di sopravvivere al proprio figlio. Vengono inoltre meno per il genitore quelle legittime aspettative di sostegno e assistenza da parte del figlio verso il genitore".

Sotto il profilo della quantificazione il Tribunale ha aderito pienamente ai parametri indicati dalle tabelle del danno parentale di Milano, così come quantificato dall"Osservatorio per la Giustizia Civile, stando su di una fascia medio alta, in considerazione del pregiudizio effettivamente patito dai congiunti.




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