-  Naso Massimiliano  -  07/11/2016

La prova del danneggiato nella responsabilità medica - Cass. Civ. 11789/16 - Massimiliano Naso

La Cassazione Civile è intervenuta su di un tema, già affrontato dalla stessa, in punto di prova fornita dal danneggiato.

La questione richiede naturalmente una breve riflessione su quelle che sono ormai le consolidate certezze in punto di responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, ex art. 1218 c.c., in ambito di responsabilità medica.

Le stesse certezze non si hanno per quanto riguarda, invece, il medico che, come è noto, è stato oggetto di diversi orientamenti che lo vedono invece responsabile in termini ora di neminen laedere ora in ambito di responsabilità contrattuale, a seconda di che prestazione viene eseguita e, soprattutto, della effettiva conclusione di un contratto tra quest'ultimo e il paziente.

Il tema di indagine però, di questo breve commento, vuole essere riferito alle preziose indicazioni fornite dalla Cassazione nella sentenza qui commentata, che sostanzialmente ci dice che l'affermazione della responsabilità del medico esige la prova, che deve essere fornita dal danneggiato, della sussitenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno.

La Cassazione si spinge oltre a questo importante aspetto affermando che tale prova si debba ritenere sussitente, da un lato, quando non vi è la certezza che il danno non sia derivato da altre cause, e dall'altro che appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento da parte del medico avrebbe evitato tale danno.

Esistono altri precedenti in cui la Cassazione si era espressa sulla necessità che anche il danneggiato fornisse la prova del nesso causale oltre che dell'allegazione dell'inadempimento, però in questo caso vi è un passaggio in più, diciamo più chiaro, nella identificazione dei criteri da seguire.

Nel quadro normativo e giurisprudenziale di questi ultimi anni pare sia importante e significativo che il danneggiato, ancorché sia facilitato in punto di prova dal tipo di responsabilità che si integra quando quest'ultima è di natura contrattuale, ex art. 1218 c.c., che lo stesso sia investito di un'importante responsabilità, che si sostanzia anche nella prova di un valido nesso causale tra evento e danno.

Questo passaggio in punto di prova appare significativo soprattutto in un clima in cui si rischia di adire l'autorità giudiziaria per quastioni che in via preliminare non sono state sufficientemente istruite, forti anche del fatto che ormai quasi sistemicamente, e a breve forse in via preclusiva, il primo atto giudiziale del danneggiato risulta essere il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. Si ritiene, infatti, che l'ammissibilità della richiesta ex art. 696 bis c.p.c. debba essere valutata sotto il profilo della rilevanza e, se vogliamo, pertinenza della richiesta consulenza, allo scopo dell'accertamento della presunta mancata o inesatta esecuzione di un'obbligazione contrattuale o da fatto illecito, e questo rispetto naturalmente alle allegazioni fornite dalla parte ricorrente (danneggiato), dovendosi necessariamente escludere l'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ove ne emerga una finalità meramente esplorativa.

Il tema è sicuramente molto importante, soprattutto in considerazione di quelli che sono anche i nuovi orientamenti giurisprudenziali in ambito di responsabilità sanitaria. 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film