-  Graziuso Emilio  -  24/07/2012

CONTRATTO 4 YOU: INEFFICACE LA CLAUSOLA SULLA PENALE IN CASO DI RECESSO – Trib. Parma 19.6.2012 – Emilio GRAZIUSO

Con la sentenza del 19 giugno 2012, il Tribunale di Parma ha sancito un importante principio a tutela degli interessi dei consumatori che hanno investito i propri risparmi nei contratti denominati "4 You" e "My Way".

È stata, infatti, stabilita l"inefficacia della clausola contenente la previsione di una penale a carico del risparmiatore nell"ipotesi di recesso anticipato di quest"ultimo dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso.

Parte attrice, infatti, aveva richiesto al Tribunale parmigiano l"adozione del rimedio de quo sulla scorta del disposto dell"art. 1469 bis, 3° comma, n.5 c.c., il quale prevedeva che "Si presumono abusive fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (….) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest"ultimo non conclude il contratto o receda da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest"ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere".

Per una maggior completezza espositiva è opportuno precisare che il legislatore del codice del consumo (nel quale è confluita la disciplina relativa alle clausole abusive) ha previsto all"art. 36 che, alla dichiarazione di abusività della singola clausola, consegue la nullità (e, quindi, non l"inefficacia) della stessa.

L"articolo in esame è una ipotesi di nullità di protezione la quale opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rivelata d"ufficio dal giudice.

 

 

 

 

 




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