La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 15156 dell’11 luglio conclude dichiarando che la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato il nesso eziologico con la malattia e che il vizio del fumo, del defunto, è ravvisabile come concausa dell'effetto morte, ma una causa non esclude categoricamente l'altra.
Già negli anni settanta era infatti noto l'effetto cancerogeno dell'amianto, il datore di lavoro avrebbe quindi dovuto attivarsi per evitare gli effetti negativi, avendo l'obbligo di adoperarsi per non incorrere nel comportamento omissivo degli obblighi contrattuali di cui all’art.2087 c.c.