-  Redazione P&D  -  30/01/2017

Voluntary disclosure e confisca in sede penale e di prevenzione - Ferdinando Brizzi

Breve ricognizione del panorama normativo; Rapporti tra auto riciclaggio e art. 12 quinquies L. 356/92; Conseguenze in tema di confisca; Il decreto 27 giugno 2016 del Tribunale di Torino; L"irrilevanza in sede di prevenzione dello "scudo fiscale"; Brevi cenni conclusivi

L"introduzione, con L. 186/2014, della procedura di volontaria collaborazione, con la previsione di una causa di non punibilità per una serie di reati in materia tributaria, pone, quanto meno, due ordini di problemi: da un lato vi sono dei reati strettamente connessi a quelli oggetto della scriminante, ma non considerati dal legislatore; dall"altro nel testo normativo non si rinviene alcun cenno all"efficacia della causa di non punibilità nell"ambito dei procedimenti di prevenzione, connotati da una ben maggiore incisività delle indagini, soprattutto in ambito patrimoniale.

Un recente decreto di confisca del Tribunale di Torino, che ha ritenuto irrilevante  il fatto che il proposto avesse aderito per due volte al cd. scudo fiscale consiglia di approfondire gli argomenti spesi dal collegio a sostegno di tali tesi e saggiarne la possibilità di estenderli anche in riferimento alla collaborazione volontaria.

In tale prospettiva non può dimenticarsi che tra i reati "dimenticati" dal legislatore ve n"è uno, il trasferimento fraudolento di beni, art. 12 quinquies L. 356/92, da ritenersi il "precursore" dell"autoririclaggio, che si colloca, per così dire, "a metà strada" tra processo penale e procedimento di prevenzione: se dovessero residuare margini di applicabilità di tale fattispecie, nonostante l"introduzione del reato di autoriciclaggio, ciò potrebbe comportare serie conseguenze penali sia in sede penale che di prevenzione per colui che abbia intrapreso la procedura di collaborazione volontaria.

Ma procediamo con ordine, muovendo da una concisa ricognizione del panorama normativo: infatti, alla "prima" voluntary disclosure ha fatto seguito la cd. voluntary bis.

 

Breve ricognizione del panorama normativo

La legge 186/2014 ha modificato il codice penale introducendo il nuovo articolo 648 ter 1 che contempla il reato di autoriciclaggio.

In linea con un"ideologia ordinamentale diretta ad aggredire il crimine sul piano patrimoniale, la legge ha esteso il meccanismo della confisca di cui all"art. 648-quater c.p. anche all"ipotesi di auto riciclaggio.

Accanto a tali profili sanzionatori, la novella ha introdotto la procedura di regolarizzazione dei capitali posseduti all'estero, la cd. voluntary disclosure.

In particolare, l"art. 5-quinquies, introdotto dalla L. 186/2014 nel testo del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, dispone che, a seguito del perfezionamento della prevista procedura: "a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma".

L"art. 5-septies, comma 5, del medesimo testo normativo estende l"esclusione della punibilità "a tutti coloro che hanno concorso a commettere i delitti ivi indicati": in tal modo il legislatore ha inteso risolvere preventivamente i dubbi che, nel 2003, avevano accompagnato il condono fiscale e che ne avevano richiesto un successivo ulteriore intervento.

E" inoltre prevista la non punibilità, limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, delle condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a).

L"approvazione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 ha previsto la riapertura dei termini per la voluntary disclosure: fino al 31 luglio 2017 sarà possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, per violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, a condizione che il soggetto che presenta l"istanza non l"abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative.

L"assenza di cause ostative può essere "autodichiarata": l"art. 7, comma 2, l. a) prevede che se la collaborazione volontaria  ha  ad  oggetto  contanti  o  valori al  portatore i contribuenti rilasciano, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione in cui attestano  che  l'origine  di  tali  valori  non deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti dall'articolo  5-quinquies,  comma  1,   lettere   a)   e   b),   del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all"istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo.

Si prevede così che chi si avvale di tale procedura non sia punibile per riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi dei reati tributari, in conformità a quanto già previsto dalla L. 186/2014, espressamente richiamata, anche rispetto alla cd. voluntary bis.

 

Rapporti tra auto riciclaggio e art. 12 quinquies L. 356/92

In dottrina si è parlato di "reati dimenticati" dalla L. 186/2014 per quanto concerne la sfera di "non punibilità" in caso di voluntary disclosure.

Ed in particolare, nonostante da più parti si sia sostenuto che l"introduzione del reato di autoriciclaggio rappresenti una novità assoluta per il nostro sistema penale, in realtà l"ordinamento italiano già conosceva una significativa forma di sanzione per forme di ripulitura e reinvestimento dei proventi di origine delittuosa posta in essere dall"autore del reato presupposto.

Il riferimento è al delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all"art. 12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992, convertito con modifiche con la L. n. 356/1992, fattispecie non inclusa dalla L. 186/2014 tra quelle non punibili in caso di collaborazione volontaria, e configurabile in capo a chi attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all"art. 12 quinquies consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Tale principio di diritto  è stato affermato in un caso di appropriazione indebita dei fondi di una cassa di previdenza ed assistenza professionale, affidati ad una società di gestione. All"appropriazione seguiva il successivo occultamento dei fondi, mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all'estero e culminate con il rientro dell'originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti. Tale rientro veniva "schermato" attraverso una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici. Queste modalità di schermatura sono state ritenute tali da rappresentare una realtà fittizia in ordine alla lecita provenienza dei fondi e, quindi, da facilitarne oggettivamente il godimento e la stessa disponibilità da parte degli autori dell'indebita appropriazione, in quanto le diverse operazioni finanziarie poste in essere dopo la consumazione dell"appropriazione indebita sono state finalizzate, da un lato al rientro in Italia dei capitali illecitamente sottratti alla cassa, distribuiti "a pioggia" ad una serie di soggetti, dall'altro a conservarne la disponibilità all'estero. Le particolari modalità di fraudolento trasferimento hanno così assicurato il godimento e la disponibilità del bene illecitamente acquisito in termini di ulteriore e diverso vantaggio per il beneficiario stesso. Di conseguenza il trasferimento fraudolento è stato ritenuto un segmento ulteriore della precedente condotta appropriativa volto ad assicurare il godimento dei proventi di tale condotta tale da integrare un"ipotesi di autoriciclaggio, punibile ai sensi dell"art. dell"art. 12 quinquies, che come noto, non contiene la cd. clausola di riserva di cui all"art.648 bis e ter.

Tale autorevole interpretazione giurisprudenziale dimostra come sia fondato quell"orientamento che si registra in dottrina secondo cui, nonostante l"introduzione del delitto di autoriciclaggio, come noto da escludersi per il caso di fine ultimo di godimento personale, residuano tuttavia margini di applicabilità per l"art. 12 quinquies L. 356/92:  ed in particolare è stato ritenuto non corretto procedere al frazionamento delle singole condotte poste in essere dal singolo – alcune delle quali, isolatamente considerate, potrebbero essere sussumibili nella fattispecie di autoriciclaggio – e considerare solo l"esito finale della vicenda, ovvero se tali comportamenti siano finalizzati a consentire al responsabile dell"illecito presupposto di godere con tranquillità e senza l"intervento dell"autorità giudiziaria dei proventi di suoi precedenti delitti. Secondo tale Autore, occorre procedere non ad una valutazione unitaria e finalistica della condotta, ma frazionata nei suoi segmenti in cui si viene articolando, ed allora, laddove in tale contesto intervenga una fittizia intestazione deve ritenersi integrata la violazione dell"art. 12-quinquies, comma 1, D.L. n. 306/1992.

Si condivide tale interpretazione, soprattutto dove si pensi che coloro che ritengono in qualche modo assorbita l"ipotesi di cui all"art. 12 quinquies L. 356/92 in quella di cui all"art. 648 ter.1 c.p. in virtù della clausola di riserva contenuta nella prima disposizione secondo la quale la punibilità per tale disposizione è prevista «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», sembrano non tenere in debito conto che il trasferimento fraudolento può essere realizzato non solo al fine di agevolare operazioni di riciclaggio o reimpiego, ma anche e soprattutto al fine di eludere l"applicazione delle misure di prevenzione, finalità questa che esula dalla formulazione della norma che ha introdotto l"autoriciclaggio.

 

Conseguenze in tema di confisca

Laddove si dovesse ritenere operante, anche in tale contesto di "sanatoria", l"art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, ne discenderebbe quale conseguenza obbligatoria, in caso di condanna anche a seguito di patteggiamento, la confisca  di cui all"art. 12-sexies del medesimo testo di legge.

Si tratta di confisca ben più ampia di quella di cui all"art. 648-quater c.p. dove i beni sono aggrediti solo nella misura dell"equivalente, mentre con l"art. 12-sexies l. n. 356 del 1992 il giudizio è legato alla non «giustificabilità della provenienza delle utilità e alla sproporzione rispetto ai redditi dichiarati o alla propria attività economica …».

La giurisprudenza ha tuttavia limitato l"ampiezza di tale tipologia di confisca, che può essere effettuata anche nei confronti di beni acquistati in data anteriore al reato,  richiedendo però che  la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell"imputato sia circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perche" acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. Ed ancora più recentemente si è precisato che si vanno a confiscare beni che non derivano necessariamente da "quel reato" oggetto del precedente o contestuale accertamento, ma che, in presenza di specifici indicatori, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui confisca allargata con affievolimento del nesso pertinenziale) all"azione e al livello di pericolosità qualificata, anche patrimoniale, espresso dal soggetto indagato o condannato per il reato-spia.

Tale delimitazione del rilievo della pericolosità discende dal fatto che nel procedimento penale, ai fini della confisca ex art. 12 sexies L. 356/92, la base cognitiva sulla pericolosità sociale della persona è più ristretta e formalizzata rispetto a quella della prevenzione patrimoniale, riguardando l"avvenuta commissione di un fatto di reato, cd. reato-sorgente", teso a rendere legittima l"alterazione dell"ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o direttamente ricollegabili.

Ove però si consideri che l"art. 4, l. b), del D,lgs. 159/2011, ha incluso, tra le ipotesi di pericolosità qualificata, ai fini dell"applicazione delle misure di prevenzione, proprio quella dei soggetti indiziati del delitto di cui all"art. 12 quinquies L. 356/92, ipotesi che, per quanto sopra visto, allora la delimitazione della pericolosità in sede penale è suscettibile di nuova espansione in sede di prevenzione nonostante la procedura di regolarizzazione.

Infatti, laddove venisse dunque ritenuta in sede penale la sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di beni provenienti da pregresse violazioni di natura fiscale, anche in caso di sanatoria, si potrebbe aprire la strada alla configurazione in sede di prevenzione di un"ipotesi di pericolosità cd. qualificata con importanti ricadute patrimoniali, dal momento che in tale sede la base cognitiva sulla pericolosità sociale della persona si espande in modo significativo.

La conseguenza che ne potrebbe discendere è la possibilità di essere sottoposti alle incisive indagine patrimoniali di cui al D.lvo 159/2011.

 

Il decreto 27 giugno 2016 del Tribunale di Torino

Per comprendere come non si tratti di questione meramente "scolastica", conviene esaminare un recente decreto di confisca (inedito) adottato dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione in data 27 giugno 2016, che appare una "sintesi" di tutte le considerazioni fin qui espresse.

Il provvedimento ha riguardato un deposito amministrato di 91 milioni di euro e un conto corrente di 29 milioni di  euro, direttamente intestati al proposto, per un totale di 121 milioni di euro.

Si trattava di un imprenditore, che, sia pur formalmente incensurato, è stato ritenuto in sede di prevenzione, in applicazione del noto principio dell"autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, aver commesso sistematiche appropriazioni indebite, delitti di falso in bilancio, nonché usure, truffe, condotte in alcuni casi dichiarate prescritte, in altri depenalizzate in sede penale.

Tali condotte sono state accertate in riferimento alla sua qualità di amministratore in danno della società amministrata, ritenuto per altro in regime di sproporzione rilevante ex art. 24 Dlvo 159/2011, circostanza considerata essa stessa indice di pericolosità.

Ancora, il proposto  è stato ritenuto responsabile di aver interposto società costituite ad hoc, così trasponendo la titolarità dei redditi, finalizzate ad una sistematica evasione fiscale, seguita dalla reimmissione del "nero" nelle casse della società.

Un intero capitolo del decreto è dedicato proprio all"interposizione ed utilizzo di altre società, allo scopo  di porre in essere le varie operazioni economiche senza comparire in prima persona, utilizzando schermi societari riferibili, almeno formalmente e agli occhi dei terzi, ad altre persone: anche tale circostanza è stata ritenuta indice di concreta ed elevata pericolosità del proposto, tanto che costui è stato considerato "precursore" dell"utilizzo delle società fiduciarie.

Ed in particolare, si legge, nel decreto, che costui, per tutto l"arco della sua carriera, ha operato, da un lato, depauperando la società amministrata di risorse che pertinevano al patrimonio sociale, e, dall"altro, ha sempre agito come se la società una fosse una cosa propria, in contrasto con l"utilità sociale dell"attività economica e la funzione sociale della proprietà. In tal modo ha accumulato all"Estero un ingente patrimonio, circa 62 milioni di euro, poi fatto rientrare in Italia con due «scudi fiscali», nel 2003 e nel 2009, poi investito in titoli azionari, così generando la somma totale di 121 milioni di euro.

La confisca ha riguardato non solo il capitale, ma anche quanto successivamente "reimmesso" ed "investito".

 

L"irrilevanza in sede di prevenzione dello "scudo fiscale"

Nelle pagg. da 35 a 37 il decreto si confronta con la tesi difensiva del rilievo in sede penale dello "scudo fiscale".

Il Tribunale ha dapprima ricordato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il proposto non può giustificare la condotta di evasione fiscale per giustificare la provenienza lecita dei beni con redditi non dichiarati al fisco in quanto trattasi di una ricchezza accumulata illecitamente che, se posseduta da un soggetto pericoloso diventa suscettibile di confisca di prevenzione, non potendo assumere alcune rilievo un reddito illecito, qualunque sia la natura della illiceità.

Tale conclusione è stata ritenuta non suscettibile di modifica nemmeno nel caso in cui il proposto abbia aderito al condono fiscale in quanto non assume rilievo la circostanza che, a seguito di perfezionamento dell"iter amministrativo del cd. "condono tombale", le somme di cui all"evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto, dal momento che l"illiceità originaria del comportamento con cui se l"è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca, ed inoltre il condono fiscale non elimina la originaria provenienza delittuosa del denaro nel suo momento genetico e conseguentemente consente di confermare la sussistenza dei  presupposti delle fattispecie criminose.

I difensori hanno tuttavia evidenziato come lo strumento fiscale utilizzato dal proposto non sia stato il condono – il cui presupposto era rappresentato dalla dichiarazione dei redditi o dalla rettifica degli stessi – bensì lo scudo fiscale, ovvero una procedura non implicante la sussistenza di una evasione fiscale, ma finalizzata a favorire il rientro in Italia dei capitali detenuti all"estero, attraverso l"indicazione, o la rettifica, di una voce nel quadro RW del modello di dichiarazione e il versamento di un"imposta straordinaria proporzionata alle attività estere detenute. Ed in particolare è stato invocato il disposto di cui all"art. 13 bis, comma 3, del D.L. 78/2009, come successivamente modificato, che prevedeva una misura incentivante il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, tra cui l"esonero dall"obbligo di segnalazione di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 41 e l"esclusione della punibilità per alcuni reati penali.

Il Tribunale ha disatteso tali argomenti evidenziando come dal punto di vista delle finalità e della natura delle misure di prevenzione, la sovrapponibilità degli istituti del condono e dello scudo fiscale è stata affermata chiaramente dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, in più occasioni, ha sottolineato che la causa di non punibilità introdotta dalla disciplina dello scudo fiscale va intesa in termini rigorosamente restrittivi, nel senso che si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio: ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia. Ed in particolare non si realizza alcun effetto estensivo esterno nel senso di un"immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all"estero e successivamente oggetto di rimpatrio.

Si tratta di affermazioni che si rinvengono anche in successive sentenze, che hanno affermato come l"adesione allo scudo fiscale si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione contabili ed offre copertura penale solo per i reati in cui sono rilevanti i capitali trasferiti e posseduti all"estero, poi rimpatriati o regolarizzati.

Ed in sede di prevenzione è stata ritenuta irrilevante la circostanza che a seguito del perfezionamento dell"iter amministrativo del cd. "condono tombale" le somme siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto dal momento che l"illiceità originaria del comportamento con cui il prevenuto se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca

E conclusivamente il decreto ha ritenuto irrilevante in sede di prevenzione lo "scudo fiscale", posto che, diversamente opinando (ovvero seguendo la linea difensiva), si giungerebbe all"aberrante risultato di conferire ad un soggetto pericoloso e dunque potenziale destinatario di una misura di prevenzione (ad esempio perché dedito al traffico di stupefacenti, o alle rapine, o alle estorsioni e via dicendo, una vera e propria "licenza a delinquere", riconoscendogli la più assoluta immunità dalle conseguenze penali, per il solo fatto di aver fatto rientrare in Italia, beneficiando degli scudi fiscali, le ricchezze illecitamente acquisite (sproporzionate rispetto ai redditi lecite, ovvero direttamente il  frutto dei reati commessi.

Brevi cenni conclusivi

Dopo la pubblicazione di questo decreto sono state depositate le motivazioni di una significativa sentenza del Supremo collegio che paiono rafforzare il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale. Si tratta di una sentenza che ha annullato un decreto di restituzione di un considerevole compendio immobiliare acquisito, ad avviso  della Corte territoriale, prima che si fosse manifestata la pericolosità qualificata del proposto. I giudici di legittimità hanno ritenuto errata la decisione per non avere tenuto conto di due pregressi indici sintomatici di pericolosità sociale: da un lato la sistematica evasione fiscale da costui posta in essere, "da ritenersi di per sé espressione id pericolosità, indipendentemente dall"appartenenza a gruppi criminali mafiosi"; dall"altro, l"intestazione fittizia ab origine degli immobili in capo alla cognata, da ritenersi anch"essa "sintomatica di pericolosità sociale del proposto risalente nel tempo, in una valutazione globale della sua personalità".

Se evasione fiscale e intestazioni fittizie sono da ritenersi ex se indici di pericolosità sociale in sede di prevenzione, pare concreto il rischio che la giurisprudenza, anche in caso di collaborazione volontaria, possa dar seguito all"orientamento di estremo rigore sopra esposto che ha negato rilievo al cd. "scudo fiscale", dal momento che anche in questo caso può affermarsi che l"illiceità originaria del comportamento con cui il proposto ha accumulato i beni continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.

Se così fosse, colui che avesse intrapreso la procedura di voluntary disclosure, potrebbe rischiare non solo  l"incriminazione per trasferimento fraudolento di beni, laddove venisse fornita prova della finalità di sottrazione dei beni a misura di prevenzione, ma anche l"avvio di un procedimento di prevenzione, non solo personale, ma anche, e soprattutto, patrimoniale, nei suoi confronti: e l"eventuale sproporzione rilevata non potrebbe essere giustificata con l"evasione fiscale.

Vi sono però argomenti per discostarsi dall"applicabilità dei principi elaborati dal Tribunale di Torino in riferimento alla voluntary disclosure.

In primo luogo, a collaborazione volontaria si differenzia dallo scudo fiscale, istituto di difficile inquadramento sistematico, a metà tra il premio e il perdono, considerato dal Tribunale di Torino: questa era una procedura riservata, che poteva riguardare anche solo una parte degli attivi esteri, connotata per spontaneità, veridicità e completezza.

Invece la disclosure è collocata dallo stesso legislatore negli ordinari procedimenti di accertamento e di accertamento con adesione, seppur con una forte connotazione premiale predeterminata, soprattutto sul fronte penale. Rappresenta una procedura che potrebbe essere definita di pacificazione tributaria, individuando una regolarizzazione accessibile a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, giuridiche, o altri enti, residenti o non residenti, per tutti i periodi di imposta per i quali il termine di decadenza non sia spirato, e per la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani e delle violazioni ad essi connesse.

In secondo luogo, l"introduzione, con la L. 186/2014, della non punibilità non solo dei reati fiscali, ma anche di quello di riciclaggio dei proventi da essi derivati, in caso di emersione dei capitali detenuti all"estero o di regolarizzazione di capitali occultati in Italia, pare in grado di incidere su uno dei presupposti della confisca di prevenzione, previsti dall"art. 24 D.lgs. 159/2011, laddove si tratti "dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Se il legislatore stesso afferma la non punibilità del riciclaggio dei proventi di evasione fiscale ai fini della L. 186/2014, ciò appare di ostacolo alla sostenibilità, in sede di prevenzione, che essi "risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

Resta però l"alternativo presupposto della sproporzione, che, come già visto, non potrà essere giustificato con l"evasione fiscale.

Sarà, ovviamente, solo la concreta esperienza giudiziaria a dimostrare la prevalenza di una tesi di maggior rigore, ovvero di una che tenga conto delle peculiarità della voluntary disclosure, ma il sempre più massiccio impiego della confisca di prevenzione pare giustificare l"avvio di una riflessione anche su tale argomento, che pone un indiscusso problema di coerenza nelle scelte legislative e di raccordo tra processo penale e procedimento di prevenzione.

 




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