-  Gasparre Annalisa  -  04/03/2016

VITTIMA DEL REATO, GIUDICE DI PACE E REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA – Cass. pen. 8408/16 – Annalisa GASPARRE

Come noto vi sono reati perseguibili a querela di parte e reati perseguibili d"ufficio, senza che la vittima stimoli l"azione della pubblica accusa.

Le ragioni che giustificano la perseguibilità a querela sono essenzialmente di due tipi: consentire alla vittima di fare da filtro selettivo e valutare, fin dal momento in cui subisce un fatto inquadrabile in una fattispecie di reato, se si ritiene "offesa" e se vale la pena azionare la macchina giudiziaria e, per i reati che coinvolgono aspetti delicati e intimi, quali ad es. i reati sessuali, lasciare la decisione alla vittima. E" stato dimostrato infatti che, talvolta, la vittima subisce ulteriore vittimizzazione.

Quello in esame è un caso di illecito blando (invasione di terreni), per cui si procede penalmente davanti al giudice di pace. La querela era stata presentata dalla vittima ma il querelante non compariva in udienza. Secondo il giudice questo comportamento omissivo decretava il venir meno della volontà persecutoria, in una parola la remissione tacita della querela, con la conseguenza dell"estinzione del reato per venir meno di una condizione di procedibilità (la querela, nei reati non perseguibili d"ufficio, è certamente una facoltà dell"offeso ma costituisce anche una condizione di procedibilità penale, il cui venir meno determina l"estinzione).

Il Procuratore Generale presso la Corte d"Appello ricorreva per cassazione, rilevando l"impossibilità di affermare la concludenza di un comportamento processuale legittimo e neutro.

La Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento presso il giudice di pace, avviato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero, ai sensi dell"art. 20 del d. lgs. n. 274/2000, la mancata comparizione del querelante non integra una remissione tacita.
La sanzione dell"improcedibilità per mancata comparizione del querelante è disciplinata solo nell"ipotesi prevista dall"art. 28, comma 3, del d. lgs. 274/2000, vale a dire nell"ipotesi di mancata comparizione delle persone offese alle quali sia stato regolarmente notificato ai sensi dell"art. 27, comma 4, il decreto di comparizione delle parti, che «ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa».

Il giudizio davanti al giudice di pace, infatti, può svolgersi non solo a seguito di citazione da parte del pubblico ministero, ma anche per iniziativa, anche d"accusa, della stessa persona offesa che può citare direttamente l"imputato davanti al giudice. È per questa ragione che, nella seconda ipotesi, la mancata comparizione in giudizio è assimilata alla rinuncia al diritto di querela.

Nel caso esaminato, invece, l"imputato, pur querelato, era stato citato a giudizio dal pubblico ministero e in quest"ipotesi non è stato previsto che la mancata comparizione equivalga a remissione di querela, consentendo di rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità.


Per approfondimenti, Gasparre, "La vittima nel processo" (Aracne editrice, 2013) e Gasparre "Vittimologia e politica criminale: un matrimonio necessario" (Key Editore, 2014).

 

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 dicembre 2015 – 2 marzo 2016, n. 8408 - Presidente Fiandanese – Relatore Tutinelli

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 7 novembre 2012 n. 129 , il giudice di pace di Cassino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T.G. e di M.G.in ordine ai reato di invasione di terreni essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela.

Afferma il decidente che la mancata comparizione in udienza della PO deve intendersi come comportamento concludente da interpretarsi alla stregua di rimessione tacita di querela.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma lamentando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 152 cod. proc. Pen. affermando che la remissione tacita della querela non può avere natura processuale con la conseguente impossibilità di affermare la concludenza di una condotta processuale legittima e neutra.

Considerato in diritto

3. II ricorso è meritevole di accoglimento.

4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 la mancata comparizione del querelante - finanche se previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2 (S.U. n. 26 del 30.10.2008, PG c/o Viele, rv. 241357).

Infatti, la sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, comma 4; per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata. Nel caso che occupa, l'imputato è stato tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell'istituto della rimessione disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3.

Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 cod. pen. (al quale il giudice ha fatto esplicito riferimento), non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso dei giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità* dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela. Com'è noto, infatti, l'art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che "la remissione è processuale o extraprocessuale", dispone che "la remissione extraprocessuale è espressa o tacita" e che "vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà* di persistere nella querela". », quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, "non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati".

Può aggiungersi, che la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.

Va, perciò, riaffermato il principio di diritto secondo cui, all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge. 44

Nella specie, secondo quanto si rileva dall'impugnata sentenza, l'unico comportamento venuto in rilievo X; ; la mancata comparizione in udienza del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in questo; oltre a siffatto dato, di natura processuale, non risulta alcun altro "fatto" che sia stato allegato, assodato, comprovato dal quale dedurre che la mancata comparizione va considerata come effetto, consequenziale e logico di remissione.

5. Dalle considerazioni che precedono deriva l'annullamento con rinvio dell'impugnata al Giudice di pace di Cassino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Cassino.

 

 

 




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