-  Gasparre Annalisa  -  23/11/2015

VIOLENZA ALLA PERSONA: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE - Cass. pen. 42220/15 - Annalisa GASPARRE

Come noto, nel 2013 il codice di procedura penale ha visto modifiche che richiamano nozioni contenute nel codice penale.

Tra gli altri, è stato modificato l'art. 408 c.p.p. riguardo alla possibilità della persona offesa di essere informato circa la richiesta di archiviazione eventualmente formulata dal pubblico ministero al gip.

Un obbligo di notifica, per vero, già esiste ma è subordinato all'espressa richiesta della persona offesa.

Secondo la ricostruzione offerta dal ricorrente in Cassazione, la persona offesa da un reato di violenza alla persona sarebbe portatore della legittima pretesa a ricevere tale notifica. La ratio sottesa alle modifiche normative sarebbe quella di coinvolgere la persona offesa nelle decisioni riguardo un determinato paniere di reati, id est quelli connotati da violenza alla persona.

In quest'ottica si propone la lettura dell'art. 415 bis novellato che dispone expressis verbis che, per i reati di maltrattamento in famiglia e di atti persecutori, sussiste l'obbligo per il pubblico ministero di notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona offesa dai suddetti reati.

Letteralmente la norma, come novellata, fa espressa menzione del reato di atti persecutori e, pertanto, secondo questa ricostruzione, l'ipotesi di notifica obbligatoria non potrebbe che rendere obbligatoria la notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione.

L'argomento, evidenzia la Corte di Cassazione, è suscettibile di doppia lettura: è possibile ritenere che la mancata riproduzione, nell'art. 408 c.p.p. dell'esplicito richiamo al reato di atti persecutori denuncerebbe la volontà del legislatore di escluderne l'obbligo di notifica della richiesta di archiviazione e di limitare il coinvolgimento della persona offesa ai soli casi in cui il procedimento sia suscettibile di procedere con l'avviso di conclusione delle indagini.

Inoltre, la lettera del novellato art. 408 c.p.p. fa riferimento ai "delitti commessi con violenza alla persona": si intende solo la violenza fisica o anche quella morale?

Per la Corte di legittimità si rende necessario un intervento da parte delle Sezioni Unite.

La Corte si sofferma sul raffronto con altre fattispecie che richiamano la nozione oggetto di indagine.

L'art. 649 c.p. che disciplina la non punibilità di reati contro il patrimonio commessi da soggetti legati all'autore da determinati rapporti coniugali o parentali non opera per taluni reati di quel genere che siano connotati da violenza alle persone, quali rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione. In tale ambito si riscontrano due orientamenti: per il primo violenza alla persona è solo quella fisica e non vi rientra la minaccia. Per altra tesi, nella nozione rientra anche la violenza morale, anche perchè i reati indicati assimilano al loro interno violenza fisica e minaccia.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni descrive una condotta realizzabile sia con violenza che con minaccia e sembra ricomprendere la minaccia nel concetto di violenza alla persona.

La sezione rimettente dunque propone il seguente quesito: "se l'espressione normativa violenza alla persona, di cui agli artt. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto con l'art. 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, e 393 e 649, comma terzo, cod. pen., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. sia incluso fra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3-bis prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione".

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 luglio – 20 ottobre 2015, n. 42220 - Presidente Vessichelli – Relatore Zaza

Ritenuto in fatto

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di C.A. per i reati di cui agli artt. 612-bis e 594 cod. pen., denunciati come commessi in danno di F.M.C..

La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge sulla pronuncia del provvedimento in mancanza di avviso alla persona offesa della presentazione della richiesta di archiviazione; detto avviso sarebbe previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., pur quando non specificamente richiesto dalla stessa persona offesa, per tutti i reati commessi con violenza alla persona, fra i quali deve includersi il reato di atti persecutori sia per la ratio dell'introduzione della norma citata, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, intitolata al contrasto della violenza di genere, sia per l'espressa previsione della notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato in esame, aggiunta con la stessa legge all'art. 415-bis, comma primo, cod. proc. pen..

Considerato in diritto

La questione oggetto del ricorso merita di essere posta all'attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto di speciale importanza e altresì, per taluni aspetti interpretativi di cui meglio si dirà in seguito, involgente contrasto fra decisioni delle sezioni della Corte stessa.

Tale questione concerne sostanzialmente la possibilità di ricomprendere il reato di atti persecutori fra quelli definibili come realizzati con violenza alla persona, e conseguentemente fra quelli che, in quanto tali, rendono comunque necessaria, ai sensi della recente previsione dell'art. 408, comma 3-bis cod. proc. pen., la notifica alla persona offesa, a cura del pubblico ministero, dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione dallo stesso presentata.

Il tema è rilevante nel caso di specie in quanto l'emissione dell'avviso di cui sopra, del quale la ricorrente lamenta la mancanza, non veniva espressamente richiesta nella denuncia proposta dalla persona offesa, costituendo pertanto l'omissione vizio ricorribile solo ove l'avviso sia ritenuto in ogni caso obbligatorio secondo la norma citata.

Quest'ultima, occorre rammentarlo, veniva inizialmente introdotta con l'art. 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, n. 93, che prevedeva in origine la notifica alla persona offesa dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione per il solo reato di cui all'art. 572 cod. pen.. Ed altresì opportuno notare, per le implicazioni interpretative che saranno nel seguito illustrate, che con la successiva lett. H dello stesso comma del decreto era altresì prevista la notifica alla persona dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per lo stesso reato di maltrattamenti. In sede di conversione del decreto, avvenuta con legge 15 ottobre 2013, n. 119, la disposizione di cui alla lett. G, con riguardo al caso della richiesta di archiviazione, veniva modificata con l'estensione dell'obbligo di notifica dell'avviso alla persona offesa per tutti i delitti commessi con violenza alla persona. Modificazioni interessavano in quella sede anche la successiva disposizione di cui alla lett. H per il caso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la cui necessaria notifica alla persona offesa era tuttavia diversamente disciplinata, disponendone l'obbligatorietà, oltre che per la già prevista ipotesi del reato di maltrattamenti, anche e solo per quella, specificamente indicata, del reato di atti persecutori.

Proprio su quest'ultima circostanza si fonda una delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso; per la quale l'espressa menzione del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., quale ipotesi di obbligatoria notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non potrebbe che avere effetto, per identità di ratio, nell'includere detto reato fra quelli per i quali è obbligatoria la notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione.

Ancora alla ratio dell'intervento legislativo, che ha dato luogo all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 408 cod. proc. pen., è affidato l'ulteriore argomento proposto dalla ricorrente; per il quale l'esplicita intitolazione della legge n. 119 del 2013, così come del decreto con la stessa convertito, all'intento di contrastare il fenomeno della violenza di genere, renderebbe ragionevole ritenere riferibile al reato di atti persecutori, che di siffatta tipologia di violenza costituisce manifestazione tipica, una normativa chiaramente funzionale al più efficace contrasto di tale violenza, quale quella relativa alla notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione alla persona offesa, finalizzata a garantire alla stessa la più ampia possibilità di intervento nel procedimento penale.

La speciale importanza della questione è già evidente nel riguardare la stessa un istituto di ricorrente applicazione nella pratica processuale, come quello della notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione. Tale importanza è tuttavia ulteriormente rivelata dalla problematicità degli argomenti valutabili ai fini della risoluzione della questione, a partire da quelli esposti nel ricorso.

Vero essendo che la norma di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia stata introdotta con un intervento legislativo esplicitamente intitolato al contrasto della violenza di genere, è senza dubbio coerente con questo dato che il reato di atti persecutori sia ricompreso fra quelli oggetto delle previsioni di maggiore estensione della tutela penale che caratterizzano la legge in esame; ma tanto non appare risolutivo ai fini dell'interpretazione della specifica disposizione relativa all'archiviazione, essendo ben possibile che l'attuazione dell'intento legislativo sia differentemente modulata nei singoli istituti processuali.

Quanto poi all'argomento relativo all'espressa menzione del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. fra le fattispecie per le quali è prevista la notifica alla persona offesa dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, lo stesso è suscettibile di una doppia lettura. A quella fatta propria dalla ricorrente, per la quale tanto renderebbe doverosa un'interpretazione nel senso della riferibilità anche a tale reato della previsione di obbligatoria notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione, può infatti essere contrapposta, con quanto meno analoga ragionevolezza, quella per cui la mancata riproduzione, nella disposizione concernente la richiesta di archiviazione, dell'esplicito richiamo al reato di atti persecutori invece presente nella disposizione riguardante l'avviso di conclusione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., sarebbe indicativa della volontà del legislatore di limitare a quest'ultimo caso la rilevanza del reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.; e ciò soprattutto ove si consideri che, come si è precedentemente rammentato, sia l'ipotesi della notifica dell'avviso di deposito della richiesta di archiviazione che quella della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono state oggetto di modifiche in sede di conversione, per effetto delle quali i presupposti dei due istituti, in precedenza comunemente individuati nell'essere il procedimento relativo allo specifico reato di cui all'art. 572 cod. pen., venivano diversificati nei termini attualmente previsti dalla norma.

La menzionata problematicità delle considerazioni proposte dalla ricorrente trova peraltro fondamento in quella più genericamente riconoscibile nella riconducibilità del reato di atti persecutori alla nozione dei delitti commessi con violenza alla persona. La discussione sul punto passa necessariamente attraverso la risoluzione della questione della possibilità ritenere tale nozione comprensiva della violenza morale, oltre che di quella fisica; e, per altro verso, attinge il profilo di fatto della concreta manifestazione della condotta in forme minacciose, per l'appunto espressive di violenza morale. Per questo secondo aspetto, il caso di specie non presenta alcuna difficoltà, risultando dalla denuncia in atti che stessa riguardava anche fatti di minaccia. La generale riferibilità a tali fatti della nozione di violenza alla persona costituisce invece tema di portata tale da rendere vieppiù opportuno l'intervento delle Sezioni Unite; e ciò anche perché l'approfondimento dello stesso investe, come si è anticipato, situazioni sulle quali si registra un contrasto giurisprudenziale.

Inevitabile è invero, ai fini di cui sopra, l'indagine su altre fattispecie normative nelle quali la nozione di cui sopra sia evocata; ed in tal senso è evidente la rilevanza della previsione di cui all'art. 649, comma terzo, cod. pen., per la quale le disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo, con riguardo alla non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi nei confronti di soggetti legati al reo da determinati rapporti coniugali o parentali, non si applicano, oltre che ai reati di cui agli artt. 628, 629 e 630, anche ad ogni altro delitto per l'appunto commesso con violenza alle persone. Orbene, secondo un primo orientamento (Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051; Sez. 2, n. 20110 del 05/04/2002, Bernini, Rv. 221854; Sez. 2, n. 8470 del 18/05/1995, Pozzobon, Rv. 202336; Sez. 2, n. 636 del 09/04/1965, Pulin, Rv. 099587), tale previsione sarebbe da intendersi come limitata alle fattispecie di violenza fisica, rimanendone pertanto escluse le condotte commesse con minaccia. A tale interpretazione se ne contrappone tuttavia altra, peraltro conforme ad opinioni espresse dalla prevalente dottrina, per la quale nella nozione di violenza alle persone rientrerebbe anche la violenza morale; e ciò in quanto i reati oggetto della norma sarebbero individuati nella loro assimilabilità a quelli specificamente indicati nei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo estorsivo, le cui fattispecie incriminatrici parificano la condotta minacciosa a quella violenta (Sez. 6, n. 19299 del 18/12/2007, dep. 2008, Casale, Rv. 240500).

Non va peraltro sottaciuto, a conferma della discutibilità degli elementi sistematici disponibili per la risoluzione della questione, che la rubrica dell'art. 393 cod. pen. qualifica testualmente come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone" una condotta descritta nel corpo della norma come realizzabile sia con violenza che con minaccia; dove, se per un verso sono noti i limiti del valore interpretativo di una rubrica, per altro quella dell'articolo in esame sembra indubbiamente ricomprendere la minaccia nel più ampio concetto di violenza alla persona.

Queste considerazioni impongono la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte sul seguente punto:

"se l'espressione normativa violenza alla persona, di cui agli artt. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto con l'art. 2, comma primo, lett. G d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, e 393 e 649, comma terzo, cod. pen., comprenda le sole condotte di violenza fisica o includa anche quelle di minaccia, e se di conseguenza il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. sia incluso fra quelli per i quali il citato art. 408, comma 3-bis prevede la necessaria notifica alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film