-  Comand Carol  -  23/07/2014

UN'ANALISI GIURIDICA NON COSTITUISCE DATO PERSONALE - C.d.G. n. 241/12 - Carol COMAND

Gli articoli della direttiva n. 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dai personali ed alla loro circolazione, oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia di data 17.7.2014 sono, rispettivamente, gli articoli 2, lettera a) concernente la definizione di dato personale, 12 lettera a), norma che garantisce il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la conferma, la comunicazione e la conoscenza di alcuni dei dati conservati, l'art. 13 par. 1 lettere d), f) e g), norma che consente di adottare alcune deroghe alla portata di determinati obblighi e diritti qualora ciò risulti necessario ad esigenze, per lo più pubbliche, espressamente elencate e gli artt. 8 par. 2 e 41 par. 2 lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Premesso che l'argomento pare degno di essere approfondito in altri termini, e che in dottrina si è già osservato come il diritto alla privacy, istituto per lo più identificato con la tutela dei dati personali si caratterizzi per un accento che in Europa parrebbe cadere, a differenza di altri paesi, sulla tradizione delle dichiarazioni dei diritti dell'uomo alla base dell'ordinamento comunitario1, cui oggi è possibile aggiungere la Carta dei diritti fondamentali contemplata dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, si riportano in breve alcuni passaggi della interessante sentenza recentemente depositata.

La questione sottoposta alla Corte nella causa C-141/12 prendeva le mosse dal rifiuto dell'autorità competente di trasmettere al ricorrente, che a suo tempo aveva proposto regolare procedimento, un documento amministrativo costituente mero atto preventivo all'adozione della decisione e definito quale semplice minuta contenente considerazioni - quali una valutazione di alcuni elementi alla luce delle disposizioni giuridiche applicabili e denominata, appunto, analisi giuridica - , solo eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento finale.

Si chiedeva, in particolare, se l'analisi giuridica della minuta, oltre ai dati personali in questa contenuti, si potesse qualificare come dato personale e, per quanto qui rileva se il rispetto dei legittimi interessi della riservatezza del processo decisionale, consentisse un diniego del diritto di accesso a tale documento.

Secondo la Corte, a quanto pare, mentre non vi sono dubbi in merito al fatto che i dati relativi al richiedente che costituiscono informazioni concernenti la persona fisica, ivi identificata, debbano qualificarsi come dati personali e quindi  essere comunicati a richiesta nei modi previsti dalla legge, l'analisi giuridica menzionata, pur potendo comprenderne alcuni, non costituisce di per sè, un dato siffatto e ciò poiché, una simile analisi "costituisce non già un'informazione riguardante il richiedente (…), ma tuttal'più, sempre che non si limiti ad una interpretazione meramente astratta del diritto, un'informazione riguardante la valutazione e l'applicazione, da parte dell'autorità competente di tale diritto" alla situazione del richiedente, con la conseguente impossibilità, della persona interessata, di assicurarsi circa la sua esattezza.

Infine, a seguito dell'esame effettuato dalla Corte, stante altresì la presunzione di rilevanza che caratterizza le questioni sollevate dal giudice nazionale, nella pronuncia si stabilisce che il richiedente non possa trarre dall'art. 41 par. 2 lettera b) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea un diritto di accesso al fascicolo nazionale relativo alla sua domanda. (c.c.)

Il testo della sentenza è consultabile presso la banca dati ufficiale curia.eu.

 

1 Pagallo, in La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa, Milano, 2008.




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