-  Mazzon Riccardo  -  05/08/2013

UN NUOVO UTILIZZO DEL MATERIALE ERMENEUTICO CARO AL CONCETTO DI INSIDIA? - Riccardo MAZZON

Non sfugga all'interprete come  la nuova tipologia di circostanze fattuali, configurati caso fortuito, sia costruita dalla giurisprudenza, con ragionamento "a contrario", utilizzando i canoni tanto cari al concetto di "insidia" (cfr., ad esempio, la seguente pronuncia, relativa ad una fattispecie processuale in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 c.c. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali; la Suprema Corte ha cassato tale decisione, formulando il principio di seguito riportato),

 

"affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c." (Cass. Civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15042, Cassa Trib. Roma, 19 maggio 2004, RCP, 2008, 9, 1915; GDir, 2008, 41, 56; GC, 2008, 11, 2397; GCM, 2008, 6, 887; FI, 2008, 10, 2823; DeG, 2008 – conforme, quanto a proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393; d.lg. 30 aprile 1992 n. 285), in caso di immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un'autovettura: Cass. Civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763, GCM, 2007, 3; - da ultimo, amplius, cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),

con ciò trovando (nuova e) idonea collocazione sistematica a concetti quali "alterazione dello stato della cosa" o "impossibilità di intervento tempestivo risolutivo" - garantendo, nel contempo, opportuno seguito all'importante sforzo ermeneutico compiuto, negli anni, da dottrina e giurisprudenza, in materia di insidia - (nella recente pronuncia che segue, ad esempio, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la responsabilità dell'Anas per i danni occorsi ad un utente di una strada che era stato investito da una frana proveniente dal fondo di un soggetto terzo, atteso che l'evento non poteva ritenersi imprevedibile in quanto negli anni precedenti si erano verificate frane, proprio provenienti dai terreni a monte e che da una relazione tecnica risultava che la stessa ANAS, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte allo stesso problema):

"per quanto attiene le strade aperte al pubblico transito, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato" (Cass. Civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15720, DeG, 2011).

 In tal ottica vanno affrontate le pronunce che seguono, laddove la giurisprudenza ha inteso configurare caso fortuito, ad esempio:

  • la responsabilità della vittima, consistita nell'avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell'esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h (nella specie, più precisamente, un motociclista aveva convenuto in giudizio l'ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. ed allegando di essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata; la Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente - in quanto integrante il suddetto caso fortuito - la responsabilità della vittima, consistita nell'avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell'esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h),

"l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno" (Cass. Civ., sez. III, 19 novembre 2009, n. 24419, GCM, 2009, 11, 1606; GDir, 2009, 50, 59; AGCSS, 2010, 7-8, 627); 

  • il manifesto, strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente sia scivolato (nella specie la Suprema Corte, confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, rappresentava uno degli elementi di rischio occasionali, episodici ed inevitabili nell'immediatezza che esimono il custode da responsabilità, come caso fortuito derivante dal comportamento di terzi, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione),

"in tema di responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio cuius commoda eius incommoda, sia perché può escludere i terzi dall'uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all'uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all'ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno. " (Cass. Civ., sez. III, 16 maggio 2008, n. 12449, GCM, 2008, 5, 746; GC, 2010, 1, 173 - Conforme – Cass. Civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5669, GCM, 2010, 3, 341); 

  • la macchia d"olio fresca, estesa in senso longitudinale alla strada stessa, senza che fosse stata segnalata da alcuno, che abbia provocato la caduta di un motociclista sulla pubblica strada (nella specie, più precisamente, si trattava della caduta di un motociclista sulla pubblica strada a causa di una macchia d"olio fresca, estesa in senso longitudinale alla strada stessa, senza che fosse stata segnalata da alcuno, in modo tale che il tribunale ha ritenuto che il liquido fosse stato perso da poco da un veicolo in transito),

"il carattere di assoluta occasionalità e repentinità alla situazione di pericolo consentono di escludere la responsabilità, prevista dall"art. 2051 c.c., dell"ente pubblico-custode per "difetto di controllo"" (Trib. Roma, sez. II, 19 settembre 2006, Civ, 2008, 9, 22), 

  • il pneumatico di autoarticolato, insistente da poco tempo sulla carreggiata di una autostrada:

"la prova del caso fortuito incombe sul custode del bene che ha quindi l"onere di dimostrare, anche in via presuntiva, che l"ostacolo esistente sulla carreggiata si trovava sulla sede autostradale da poco tempo, sì da non avergli consentito la ragionevole possibilità di percepirne la presenza (attraverso la normale attività ispettiva) e di intervenire adeguatamente, sia avvertendo gli utenti del pericolo in atto, con opportune segnalazioni nella fase anteriore all"intervento di rimozione, sia rimuovendo l"ostacolo quanto più sollecitamente possibile. (Fattispecie in materia di pneumatico di autoarticolato esistente sulla carreggiata di una autostrada)" (App. Torino, sez. III, 17 febbraio 2006, Redazione Giuffrè, 2006).

 




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